Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 ottobre 2020/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.SE.2019.283della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 agosto 2019 da
AO 1
contro
AP 1
con cui lattore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 gennaio 2020 ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2018;
appellante la convenuta con appello 2 marzo 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni (recte: risposta) 2 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.AO 1 è stato assunto dallimpresa di costruzioni AP 1 il 7 luglio 2011 quale muratore senza conoscenze professionali, retribuito in base al minimo della classe salariale C (cfr. doc. M). Il 17 luglio 2013, dopo aver frequentato i necessari corsi professionali (doc. A e B), egli ha conseguito lAttestato Federale di Capacità quale muratore (soprastruttura) (doc. B).
2.Con petizione 14 agosto 2019 AO 1, al beneficio dellautorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018. Lattore, in sintesi, ha sostenuto che la controparte non aveva tenuto conto del fatto che egli, a fronte del nuovo diploma conseguito, da luglio 2013 a dicembre 2015 avrebbe ormai dovuto essere retribuito in base al minimo della classe salariale Q ed ha pertanto rivendicato le relative differenze salariali a suo favore (doc. E).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3.Esperita listruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 29 gennaio 2020, ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2018, il tutto senza prelevare tassa e spese e ponendo le ripetibili di fr. 1600.- a suo carico. Egli, premesso che tra le parti era pacificamente venuto in essere un contratto di lavoro che ricadeva sotto legida del Contratto Nazionale Mantello per ledilizia principale in Svizzera (CNM), ha riconosciuto allattore, che giustamente avrebbe dovuto essere retribuito in base alla classe salariale Q, le sole differenze salariali che non erano ancora prescritte e meglio quelle relative al periodo da giugno 2014 a dicembre 2015.
4.Con lappello 2 marzo 2020 che qui ci occupa, avversato dallattore con risposta 2 aprile 2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5.Preliminarmente va senzaltro disattesa la tesi dellattore secondo cui lappello della convenuta sarebbe già stato da respingere siccome questultima in sede conclusionale aveva postulato in via subordinata laccoglimento della petizione perfr. 17'502.50 lordi oltre interessi. A parte il fatto che questultima somma era comunque inferiore a quella per la quale il giudice di prime cure aveva poi accolto la petizione, si osserva in effetti che in quella sede la convenuta aveva pur sempre instato in via principale, per le stesse ragioni ora riproposte innanzi a questo tribunale e di cui si dirà nei due prossimi considerandi, per lintegrale reiezione della petizione.
6.La convenuta ha da una parte rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che lattore, asseritamente gravato dellonere della prova, non aveva dimostrato di averla informata dellavvenuto conseguimento del nuovo diploma e di averle a quel momento chiesto un adeguamento del suo salario.
La censura, oltre ad essere irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) in quanto la convenuta non si è minimamente confrontata con le considerazioni in senso contrario contenute nella decisione impugnata, sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, potendosi in realtà condividere sia lassunto pretorile secondo cui a prescindere da una tale informativa da parte dellattore rilevante per il giudizio era la circostanza che egli aveva conseguito lAttestato Federale di Capacità quale muratore (TF 4C.22/2004 del
E. 21 aprile 2004 consid. 2.3), sia laltro suo assunto secondo cui listruttoria aveva in ogni caso permesso di accertare che la convenuta era stata posta a conoscenza dei corsi e dei diplomi ottenuti dallattore, essendo inverosimile che non avesse ricevuto gli scritti 3 febbraio 2012 e 20 febbraio 2013 dellEnte per il promovimento della ricerca e della formazione professionale relativi alla frequentazione da parte sua dei necessari corsi professionali per complessivamente 461 ore da dicembre 2011 a giugno 2013 (doc. C) sicuramente a lei spediti (cfr. teste N__________ R__________, verbale 11 novembre 2019 p. 3), che non avesse avuto conoscenza della pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 3 dicembre 2013, alla quale - si aggiunga qui - va per altro già attribuito un effetto di pubblicità, avente per oggetto lottenimento da parte sua del diploma (FUCT __________/2013 p. __________), o ancora, più semplicemente, che non avesse saputo della formazione dellattore. Non va del resto dimenticato che, a ulteriormente confermare lesistenza di uninformativa alla convenuta in merito alla frequentazione dei corsi e allottenimento del diploma nonché in merito alla conseguente richiesta di adeguamento salariale, vi era anche il dettagliato interrogatorio reso in causa dallattore (verbale 11 novembre 2019 p. 1 seg.), non smentito da altre risultanze.
7.La convenuta ha daltra parte rimproverato al giudice di prime cure di non essersi pronunciato sulla questione, da lei qui pertanto riproposta, volta a sapere se il comportamento tenuto dallattore, che aveva continuato a lavorare per lei durante
E. 26 mesi (da novembre 2013 a dicembre 2015) senza richiedere alcun adeguamento salariale salvo poi averlo rivendicato per la prima volta, per il tramite del sindacato, solo il 13 novembre 2018 (doc. L), ossia due mesi dopo la scadenza del contratto del 31 agosto 2018, potesse configurarsi quale rinuncia alle pretese salariali risultante da atti concludenti ex art. 115 CO.
Il rilievo è infondato. Se anche si volesse seguire la convenuta e con ciò ammettere che lattore non aveva rivendicato alcunché da novembre 2013 a dicembre 2015 (ciò che per altro è stato da lui smentito nel suo interrogatorio[verbale 11 novembre 2019 p. 2], in base al quale la convenuta a suo tempo gli avrebbe invece detto che il diploma da lui ottenuto non era tale da comportare un salario maggiore, avendo solo la valenza di un libretto della cooperativa) e fino al 13 novembre 2018, resterebbe in effetti il fatto che essa, gravata dellonere della prova (TF 4A_133/2015 del 14 agosto 2015 consid. 2.1), non ha dimostrato, non avendo per altro offerto ulteriori particolari elementi a sostegno della sua tesi, che la mancata rivendicazione da parte dellattore degli adeguamenti salariali fino a questultima data, rispettivamente la mancata contestazione da parte sua del fatto di continuare a ricevere il medesimo salario, di per sé non sufficiente a tale scopo, fosse avvenuta oltretutto con la consapevolezza dellattore di aver invece avuto allora diritto a un maggior salario e dunque potesse costituire unimplicita rinuncia allo stesso (Gabriel, Basler Kommentar, 6ªed., n. 6 ad art. 115 CO). E comunque uneventuale sua rinuncia in tal senso sarebbe stata nulla giusta lart. 341 cpv. 1 CO, norma secondo cui durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, comera senzaltro il credito in esame, volto allattribuzione delle differenze salariali a seguito dellinquadramento in una nuova classe salariale e del riconoscimento del relativo salario minimo (art. 42 cpv. 1 CNM; TF 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA 24 aprile 2012 inc. n. 12.2011.103).
8.Ne discende che lappello della convenuta, del tutto infondato ma - contrariamente a quanto preteso dallattore - ancora ben lontano dal poter essere considerato e sanzionato come temerario, devessere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore qui ancora litigioso difr. 18'218.40 lordi, vengono invece attribuite in base alla soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
visti lart. 106 CPC e il RTar
decide:
I.Lappello 2 marzo 2020 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.31
Lugano
19 ottobre 2020/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.SE.2019.283della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 agosto 2019 da
AO 1
contro
AP 1
con cui lattore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 gennaio 2020 ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2018;
appellante la convenuta con appello 2 marzo 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni (recte: risposta) 2 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.AO 1 è stato assunto dallimpresa di costruzioni AP 1 il 7 luglio 2011 quale muratore senza conoscenze professionali, retribuito in base al minimo della classe salariale C (cfr. doc. M). Il 17 luglio 2013, dopo aver frequentato i necessari corsi professionali (doc. A e B), egli ha conseguito lAttestato Federale di Capacità quale muratore (soprastruttura) (doc. B).
2.Con petizione 14 agosto 2019 AO 1, al beneficio dellautorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018. Lattore, in sintesi, ha sostenuto che la controparte non aveva tenuto conto del fatto che egli, a fronte del nuovo diploma conseguito, da luglio 2013 a dicembre 2015 avrebbe ormai dovuto essere retribuito in base al minimo della classe salariale Q ed ha pertanto rivendicato le relative differenze salariali a suo favore (doc. E).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3.Esperita listruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 29 gennaio 2020, ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2018, il tutto senza prelevare tassa e spese e ponendo le ripetibili di fr. 1600.- a suo carico. Egli, premesso che tra le parti era pacificamente venuto in essere un contratto di lavoro che ricadeva sotto legida del Contratto Nazionale Mantello per ledilizia principale in Svizzera (CNM), ha riconosciuto allattore, che giustamente avrebbe dovuto essere retribuito in base alla classe salariale Q, le sole differenze salariali che non erano ancora prescritte e meglio quelle relative al periodo da giugno 2014 a dicembre 2015.
4.Con lappello 2 marzo 2020 che qui ci occupa, avversato dallattore con risposta 2 aprile 2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5.Preliminarmente va senzaltro disattesa la tesi dellattore secondo cui lappello della convenuta sarebbe già stato da respingere siccome questultima in sede conclusionale aveva postulato in via subordinata laccoglimento della petizione perfr. 17'502.50 lordi oltre interessi. A parte il fatto che questultima somma era comunque inferiore a quella per la quale il giudice di prime cure aveva poi accolto la petizione, si osserva in effetti che in quella sede la convenuta aveva pur sempre instato in via principale, per le stesse ragioni ora riproposte innanzi a questo tribunale e di cui si dirà nei due prossimi considerandi, per lintegrale reiezione della petizione.
6.La convenuta ha da una parte rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che lattore, asseritamente gravato dellonere della prova, non aveva dimostrato di averla informata dellavvenuto conseguimento del nuovo diploma e di averle a quel momento chiesto un adeguamento del suo salario.
La censura, oltre ad essere irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) in quanto la convenuta non si è minimamente confrontata con le considerazioni in senso contrario contenute nella decisione impugnata, sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, potendosi in realtà condividere sia lassunto pretorile secondo cui a prescindere da una tale informativa da parte dellattore rilevante per il giudizio era la circostanza che egli aveva conseguito lAttestato Federale di Capacità quale muratore (TF 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 2.3), sia laltro suo assunto secondo cui listruttoria aveva in ogni caso permesso di accertare che la convenuta era stata posta a conoscenza dei corsi e dei diplomi ottenuti dallattore, essendo inverosimile che non avesse ricevuto gli scritti 3 febbraio 2012 e 20 febbraio 2013 dellEnte per il promovimento della ricerca e della formazione professionale relativi alla frequentazione da parte sua dei necessari corsi professionali per complessivamente 461 ore da dicembre 2011 a giugno 2013 (doc. C) sicuramente a lei spediti (cfr. teste N__________ R__________, verbale 11 novembre 2019 p. 3), che non avesse avuto conoscenza della pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 3 dicembre 2013, alla quale - si aggiunga qui - va per altro già attribuito un effetto di pubblicità, avente per oggetto lottenimento da parte sua del diploma (FUCT __________/2013 p. __________), o ancora, più semplicemente, che non avesse saputo della formazione dellattore. Non va del resto dimenticato che, a ulteriormente confermare lesistenza di uninformativa alla convenuta in merito alla frequentazione dei corsi e allottenimento del diploma nonché in merito alla conseguente richiesta di adeguamento salariale, vi era anche il dettagliato interrogatorio reso in causa dallattore (verbale 11 novembre 2019 p. 1 seg.), non smentito da altre risultanze.
7.La convenuta ha daltra parte rimproverato al giudice di prime cure di non essersi pronunciato sulla questione, da lei qui pertanto riproposta, volta a sapere se il comportamento tenuto dallattore, che aveva continuato a lavorare per lei durante 26 mesi (da novembre 2013 a dicembre 2015) senza richiedere alcun adeguamento salariale salvo poi averlo rivendicato per la prima volta, per il tramite del sindacato, solo il 13 novembre 2018 (doc. L), ossia due mesi dopo la scadenza del contratto del 31 agosto 2018, potesse configurarsi quale rinuncia alle pretese salariali risultante da atti concludenti ex art. 115 CO.
Il rilievo è infondato. Se anche si volesse seguire la convenuta e con ciò ammettere che lattore non aveva rivendicato alcunché da novembre 2013 a dicembre 2015 (ciò che per altro è stato da lui smentito nel suo interrogatorio[verbale 11 novembre 2019 p. 2], in base al quale la convenuta a suo tempo gli avrebbe invece detto che il diploma da lui ottenuto non era tale da comportare un salario maggiore, avendo solo la valenza di un libretto della cooperativa) e fino al 13 novembre 2018, resterebbe in effetti il fatto che essa, gravata dellonere della prova (TF 4A_133/2015 del 14 agosto 2015 consid. 2.1), non ha dimostrato, non avendo per altro offerto ulteriori particolari elementi a sostegno della sua tesi, che la mancata rivendicazione da parte dellattore degli adeguamenti salariali fino a questultima data, rispettivamente la mancata contestazione da parte sua del fatto di continuare a ricevere il medesimo salario, di per sé non sufficiente a tale scopo, fosse avvenuta oltretutto con la consapevolezza dellattore di aver invece avuto allora diritto a un maggior salario e dunque potesse costituire unimplicita rinuncia allo stesso (Gabriel, Basler Kommentar, 6ªed., n. 6 ad art. 115 CO). E comunque uneventuale sua rinuncia in tal senso sarebbe stata nulla giusta lart. 341 cpv. 1 CO, norma secondo cui durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, comera senzaltro il credito in esame, volto allattribuzione delle differenze salariali a seguito dellinquadramento in una nuova classe salariale e del riconoscimento del relativo salario minimo (art. 42 cpv. 1 CNM; TF 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA 24 aprile 2012 inc. n. 12.2011.103).
8.Ne discende che lappello della convenuta, del tutto infondato ma - contrariamente a quanto preteso dallattore - ancora ben lontano dal poter essere considerato e sanzionato come temerario, devessere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore qui ancora litigioso difr. 18'218.40 lordi, vengono invece attribuite in base alla soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
visti lart. 106 CPC e il RTar
decide:
I.Lappello 2 marzo 2020 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
-
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).