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12.2020.30

Exequatur - reclamo - atto viziato da carenze formali - restituzione del termine

Ticino · 2020-06-18 · Italiano TI
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Incarto n.12.2020.30

Lugano

18 giugno 2020/rn

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n.SO.2020.298della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur 20 gennaio 2020 da

CO 1

contro

RE 2

rispettivamente nella causa - inc. n.SO.2020.300della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur 20 gennaio 2020 da

CO 1

contro

RE 1

che resta da esaminare se ciononostante RE 2 e RE 1 possano eccezionalmente essere autorizzati a far valere le loro ragioni giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC, norma secondo cui, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura;

che RE 2 e RE 1, ai quali incombeva l’obbligo di spiegare in modo dettagliato le ragioni che avevano impedito loro di rispettare il termine del 16 marzo 2020, si sono come detto limitati ad affermare di aver “ricevuto la raccomandata del 05 marzo 2020solo il 03 aprile 2020”- in forza di una proroga del termine di giacenza postale (come risulta dall’estratto “Track & Trace” relativo all’invio raccomandato n. __________) -“a causa della nostra assenza a __________”: sennonché, per costante dottrina e giurisprudenza (Tappy, Commentaire Romand, 2ªed., n. 14 ad art. 148 CPC; DTF 90 I 273, 102 V 242 consid. 2b e 3) l’assenza non meglio motivata dal proprio domicilio per un periodo di tempo prolungato senza aver adottato provvedimenti atti a garantire il rispetto di eventuali termini giudiziari che sarebbero stati loro assegnati (per esempio la designazione di un patrocinatore o di un procuratore autorizzato a ritirare la corrispondenza, la comunicazione di un valido indirizzo per la rispedizione della corrispondenza, ecc.) non può costituire una valida giustificazione ai sensi della norma laddove, come nel caso di specie, essi, avendo da poco inoltrato un reclamo, potevano ragionevolmente attendersi che il tribunale, non informato della loro assenza, potesse a breve assegnare loro, con un invio al loro domicilio, dei termini procedurali (cfr. pure TF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2 e 4.3 con particolare riferimento a DTF 107 V 187 consid. 2, ove già era stato deciso che l’ordine di trattenere la corrispondenza non era un provvedimento idoneo allo scopo);

che, stando così le cose, è escluso che essi possano beneficiare eccezionalmente della restituzione del termine ormai scaduto;

che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo ammontando a € 12'049.24), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato per osservazioni;

che non ponendo la causa, retta dalla procedura sommaria, questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per questi motivi,

decide:

1.Il reclamo 2 marzo 2020 di RE 2 e RE 1è irricevibile.

-    ;

-    ;

-   .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).