Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.166
Lugano
15 aprile 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2020.23della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2016 da
AP 1
AP 2
contro
AO 1
in fatto e in diritto:che gli attori dal 1° agosto 2005 conducevano in locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.- mensili (doc. 4);
che a seguito della vendita dellimmobile dal mese di settembre 2012 è subentrato nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P);
che nel mese di gennaio 2016 i conduttori hanno avvisato il locatore della presenza di topi nellente locato e il successivo 4 febbraio AP 1 gli ha ingiunto un termine di 15 giorni per risolvere la situazione, scaduto il quale i conduttori avrebbero depositato le pigioni (doc. rich. I). Il 10 febbraio 2016 AO 1 ha fatto intervenire una ditta specializzata che ha posizionato nellappartamento alcune esche velenose per topi;
che con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori la disdetta anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nellappartamento non considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione, permettendo loro di lasciare lappartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016 e impegnandosi alla restituzione dellaffitto del mese corrente alla restituzione delle chiavi (doc. A);
che dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato lente locato, lasciandovi depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;
che il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito lUfficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.- a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dellinagibilità dellente locato, infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i loro vestiti;
che il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);
che con istanza 23 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno adito la Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore di alterare o eliminare i mobili e gli effetti personali ancora presenti nellente locato, ritenuto che la vertenza concernente il risarcimento del danno non era ancora terminata e che il deposito da parte loro delle chiavi in Pretura il 19 luglio precedente avrebbe dovuto essere inteso a titolo cautelativo;
che con decisione supercautelare del 23 agosto 2016 lallora Pretora del Distretto di Riviera ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni esistenti nellente locato, rispettivamente di non alterare lo stato dellappartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;
che al termine delludienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare lente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra laltro, chiedere una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni presenti nellappartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione definitiva in merito allassegnazione delle chiavi;
che il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;
che con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del deposito in Pretura non aveva più ragione di essere, posto che cè già stato linquinamento delle prove, precisando di mantenere il divieto fatto al locatore di disporre delle loro cose;
che il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;
che con petizione 20 settembre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento dellimporto complessivo di fr. 58'382.- (corrispondenti a fr. 48'382.- a titolo di indennizzo fatto valere con listanza di conciliazione, oltre a fr. 10'000.- per leliminazione parziale dellabbigliamento e di altri oggetti dopo la riconsegna delle chiavi al locatore da parte della Pretura in data 8 agosto 2016);
che con risposta e domanda riconvenzionale 6 dicembre 2016 il convenuto si è integralmente opposto alla pretesa degli attori, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 7'000.- a titolo di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;
che il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;
che con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento in favore degli attori in solido di fr. 3'600, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e le spese di fr. 250.- a carico del convenuto in ragione di 1/16 e i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con lobbligo per questi ultimi, sempre in solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di ripetibili ridotte, e parzialmente accolto lazione riconvenzionale, condannando gli attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr. 3'500, senza prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;
che con appello 23 dicembre 2020 gli attori chiedono la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie e di respingere lazione riconvenzionale;
che lappello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che i documenti prodotti con lappello erano già presenti nellincarto pretorile;
che con lappello possono essere censurati lerrata applicazione del diritto e lerrato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); latto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); lappellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);
che per quanto attiene alla pretesa fatta valere con la petizione gli appellanti si limitano a osservare di non essersi mai disinteressati del mobilio e tutti gli effetti personali presenti e rimasti nellappartamento, gli stessi non potendo essere recuperati a causa delle cattive condizioni in cui destava lente locato che necessitava di importanti interventi sanatori per mantenere le condizioni di agibilità, senza censurare le argomentazioni del Pretore, il quale, sulla base delle risultanze istruttorie ha concluso che i conduttori, a cui incombeva lonere della prova, non erano riusciti a dimostrare lesistenza di uninfestazione di topi tale da rendere inabitabile lente locato;
che per quanto concerne lazione riconvenzionale e il dispositivo sulle spese giudiziarie gli appellanti non spendono una parola per spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui le conclusioni del Pretore al riguardo sarebbero errate;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta lirricevibilità del rimedio giuridico per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dellart. 311 cpv. 1 CPC;
che lappello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);
che in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo delle spese processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3 LTG), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, a cui lappello non è stato notificato;
che il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).