Sachverhalt
spiccare nei loro confronti avevano anche un effetto interruttivo della prescrizione senza chea luidebbano essere addossati oneri probatori particolari; secondariamente i convenuti non risultavano minimamente limitati nella loro libertà commerciale, da loro esercitata tramite la H__________ __________ SA; ma soprattutto, in terza ed ultima analisi, non si poteva pretendere, in base alla giurisprudenza (DTF 120 II 20 consid. 3a), che egli avesse sin dora a difendere in causa la sua pretesa di fr. 25'000.- a titolo di risarcimento danni, che allo stato attuale delle cose non è ovviamente ancora in grado di cifrare e comprovare, ritenuto che una quantificazione del danno per le spese legali necessarie al suo patrocinio potrà naturalmente essere fatta soltanto a procedura ultimata (appello incidentale p. 20 seg.).
12.1.Con sentenza pubblicata in DTF 141 III 68 il Tribunale federale ha riconosciuto corretto e giustificato allentare la prassi inaugurata nella sentenzaDTF 120 II 20e riconoscere di principio allescusso un interesse degno di protezione allaccertamento dellinesistenza di un credito, non appena lo stesso era stato posto in esecuzione, senza che egli fosse concretamente obbligato a dimostrare importanti limitazioni della sua libertà di movimento economico. Per lAlta Corte, dal (presunto) creditore che aveva escusso senza una precedente procedura giudiziaria un credito, nonostante lo stesso fosse contestato e unopposizione fosse dunque prevedibile, si poteva in effetti pretendere che difendesse la sua pretesa in un procedimento civile, ritenuto che egli aveva in ogni caso la possibilità di ritirare lesecuzione, facendo così venir meno linteresse del debitore allaccertamento negativo del credito. Andava unicamente riservato il caso in cui lesecuzione era stata comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione ai sensi dellart. 135 n. 2 CO, dopo che il (presunto) debitore aveva rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla prescrizione, e la pretesa del (presunto) creditore non poteva essere immediatamente fatta valere giudizialmente nel suo intero ammontare per validi motivi (consid. 2.7 e 2.8).
12.2.Alla luce della giurisprudenza appena evocata, è incontestabile che il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto ai convenuti linteresse degno di protezione a postularelaccertamento dellinesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PEdi cui ai doc. G e H debba essere confermato.
Lattore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto spiegato per quale ragione di fatto e di diritto lassunto pretorile secondo cui egli non avrebbe mai sostenuto di aver avviato lesecuzione per interrompere la prescrizione né che i convenuti avessero rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa (ciò che bastava per ammettere linteresse degno diprotezione dei convenuti allaccertamento dellinesistenza del credito), sarebbe stato errato e avrebbe dovuto essere modificato, le sue considerazioni ricorsuali sulla presunta inesistenza di oneri probatori particolari a suo carico essendo irrilevanti sul tema.
Egli non ha in ogni caso allegato e provato chelesecuzione fosse stata comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione dopo che i convenuti avevano rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, in questa sede essendosi invece limitato a sostenere che lesecuzione era stata da lui promossa anche con finalità interruttive della prescrizione, ma nulla più.
13.In via subordinata lattore ha censurato lentità delle ripetibili poste a suo carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati escussi in via solidale per quellimporto, cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata allappello incidentale), dellentità delle ripetibili assegnate per lazione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 133'200.-) e dellesiguo dispendio orario occorso alle controparti per esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.
13.1.Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).
13.2.Nel caso di specie è senzaltro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che le ripetibili dovessero essere calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE limporto di fr. 25'000.- non era stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La circostanza che con la relativa domanda desecuzione i convenuti sarebbero in realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dallattore, oltretutto sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata allappello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
13.3.Visto che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.-(due volte fr. 25'000.-), lart. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di unaliquota dal 10% al 20% del valore litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie unindennità per ripetibili di fr. 5000.- (pari al 10% del valore litigioso, ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei convenuti, lallestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, lesame di due brevi allegati preliminari della controparte e lallestimento dellallegato conclusionale, il tutto beninteso nellambito di una procedura che riguardava anche lazione principale), sfugge di principio a qualsiasi critica e può essere confermato. Leventuale raffronto, sempre auspicato dallattore,con lentità delle ripetibili attribuite per lazione principale (sostanzialmente pari all8.25% del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece in linea di conto (anche perchélart. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le relative ripetibili sulla base di unaliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del valore litigioso).
conclusione
14.Ne discende chelappello dei convenuti e lappello incidentale dellattore devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili.
Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello2 dicembre 2020di AP 2 e AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di cui allappello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili.
III.Lappelloincidentale 3 marzo 2021 di AO 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV.Le spese processuali di cui allappelloincidentale, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dellappellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2500.- per ripetibili.
V.Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 e AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di cui allappello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili.
III.Lappelloincidentale 3 marzo 2021 di AO 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV.Le spese processuali di cui allappelloincidentale, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dellappellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2500.- per ripetibili.
V.Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
E. 13 In via subordinata l’attore ha censurato l’entità delle ripetibili poste a suo carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati escussi in via solidale per quell’importo, cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata all’appello incidentale), dell’entità delle ripetibili assegnate per l’azione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 133'200.-) e dell’esiguo dispendio orario occorso alle controparti per esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.
E. 13.1 Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).
E. 13.2 Nel caso di specie è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che l e ripetibili dovessero essere calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE l’importo di fr. 25'000.- non era stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La circostanza che con la relativa domanda d’esecuzione i convenuti sarebbero in realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dall’attore, oltretutto sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata all’appello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
E. 13.3 Visto che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-) , l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 10% al 20% del valore litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.- (pari al 10% del valore litigioso, ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei convenuti, l’allestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, l’esame di due brevi allegati preliminari della controparte e l’allestimento dell’allegato conclusionale, il tutto beninteso nell’ambito di una procedura che riguardava anche l’azione principale), sfugge di principio a qualsiasi critica e può essere confermato. L’eventuale raffronto, sempre auspicato dall’attore, con l’entità delle ripetibili attribuite per l’azione principale (sostanzialmente pari all’8.25% del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece in linea di conto (anche perché l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le relative ripetibili sulla base di un’aliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del valore litigioso). conclusione
E. 14 Ne discende che l’appello dei convenuti e l’appello incidentale dell’attore devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili. Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 2 dicembre 2020 di AP 2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di cui all’appello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili. III. L’appello incidentale 3 marzo 2021 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. IV. Le spese processuali di cui all’appello incidentale , di fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2’500.- per ripetibili. V. Notificazione:
- ;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.151
Lugano
24 giugno 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2018.16della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 gennaio 2018 da
AP 1
contro
AO 1
AP 1
con cui lattore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dellUE di Lugano, domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da ciascuno di loro hanno chiesto laccertamento dellinesistenza dei due crediti di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure contenuti in quei due PE;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 30 ottobre 2020, con cui ha (parzialmente) accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e rigettando entro tali limiti le opposizioni ai PE, ed ha accolto le domande riconvenzionali, accertando linesistenza dei due ulteriori crediti di fr. 25'000.- ciascuno oltre interessi pure contenuti in quei PE;
appellanti tutte le parti: i convenuti,che con appello 2 dicembre 2020 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibilidi primo e secondo grado;lattore,che con appello incidentale 3 marzo 2021 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere le domande riconvenzionali, con protesta di spese e ripetibilidi entrambe le sedi;
preso atto della risposta allappello 3 marzo 2021 dellattore e della risposta allappello incidentale 29 aprile 2021 dei convenuti, con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;
richiamata la decisione 8 marzo 2021 con cui questa Camera ha respinto la domanda dellattore, formulata sempre in data 3 marzo 2021, volta alla soppressione delleffetto sospensivo allappello, allesecuzione anticipata della decisione pretorile e, in via subordinata, alladozione di provvedimenti conservativi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 27 dicembre 2012 F__________ __________, AO 1 e L__________ __________, da una parte, e AP 2 e AP 1, dallaltra, hanno sottoscritto un accordo denominato contratto di mutuo (doc. A), in base al quale i primi concedevano ai secondi un mutuo fruttifero di fr. 400'000.- con un interesse del 2% annuo, che sarebbe giunto a scadenza al più tardi il 30 aprile 2015. Con riconoscimento di debito di pari data (doc. B1), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a F__________ __________, AO 1 e L__________ __________, con riferimento al menzionato contratto di mutuo, un premio forfetario di fr. 133'200.- esigibile a conclusione delloperazione immobiliare[N.d.R.denominata Villa __________ a __________], ma al più tardi entro il 30 aprile 2015.
A inizio luglio 2015 AO 1, che nel frattempo era divenuto cessionario delle pretese contrattuali vantate da F__________ __________ e L__________ __________ nei confronti di AP 2 e AP 1 (cfr. doc. B2 ed E), e questi ultimi hanno sostanzialmente prorogato il precedente contratto, sottoscrivendo un nuovo accordo denominato contratto di mutuo (doc. I), in base al quale il primo, dal 1° luglio 2015, concedeva ai secondi un mutuo fruttifero di fr. 400'000.- con un interesse ora aumentato al 5% annuo, che sarebbe giunto a scadenza al più tardi il 30 settembre 2016. Con riconoscimento di debito di pari data (doc. F), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a AO 1, con riferimento al menzionato contratto di mutuo, un premio forfetario di fr. 133'200.- esigibile a conclusione delloperazione immobiliare, ma al più tardi entro il 30 settembre 2016.
2.Il23 gennaio 2017 AO 1haescusso singolarmente AP 2 e AP 1,coniPE n. __________ e __________ dellUE di Lugano(doc. G e H), per limporto complessivo di fr. 558'200.-oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016,indicando quale titolo e motivo del credito 1) contratto di mutuo (debitore solidale con AP 1nel primo PE,rispettivamenteAP 2nel secondo )fr. 400'000.-oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016; 2) riconoscimento di debitofr. 133'200.-oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016; 3) risarcimento danni (art. 106 CO)fr. 25'000.-oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016.
Ai due PE è stata interposta tempestiva opposizione.
3.Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1, che nel frattempo era riuscito a farsi rimborsare da AP 2 e AP 1 fr. 400'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e nei confronti del quale era stato aperto dufficio un procedimento penale per il reato di usura, con petizione 23 gennaio 2018 ha convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerela loro condanna al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai due PE. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento delpremio forfetariopattuito a suo tempo.
I convenuti si sono opposti alla petizionee con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da ciascuno di loro hanno chiesto laccertamento dellinesistenza dei due crediti di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure contenuti in quei PE.
4.Esperita listruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 30 ottobre 2020,ha(parzialmente) accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e rigettando entro tali limiti le opposizioni ai PE(dispositivo n. 1), ed ha accolto le domande riconvenzionali,accertando linesistenza dei due ulteriori crediti di fr. 25'000.- ciascuno oltre interessi pure contenuti nei due PE(dispositivo
n. 2); la tassa di giustizia dellazione principale di fr. 6'500.- e le spese della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-) sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 11000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.1); la tassa di giustizia e le spese delle domande riconvenzionali di complessivi fr. 3'000.- sono invece state poste a carico dellattore, tenuto altresì a rifondere alle controparti fr. 5000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.2).Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le domande delle parti, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi di mora rivendicati nellambito dellazione principale.
5.La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 2 dicembre 2020, avversato dallattore con risposta 3 marzo 2021, i convenutihanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibilidi primo e secondo grado.
Con appello incidentale 3 marzo 2021, avversato dai convenuticon risposta 29 aprile 2021, lattore chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere le domande riconvenzionali, con protesta di spese e ripetibilidi entrambe le sedi.
sullappello
6.Il Pretore, nellambito del giudizio sullazione principale, ha evidenziato che lattore, al quale doveva essere riconosciuta la legittimazione attiva in conseguenza della sottoscrizione in suo favore da parte dei convenuti del riconoscimento di debito di cui al doc. F, poggiava la sua pretesadi fr. 133'200.- oltre interessi proprio su questultimo documento, nel quale costoro - come già nel riconoscimento di debito di cui al doc. B1, che era stato ripreso nel suo contenuto - avevano espressamente fatto riferimento al contratto di mutuo sottoscritto quello stesso giorno con lattore (doc. I), riconoscendo limporto del premio forfetario, esigibile a conclusione delloperazione immobiliare ma al più tardi il 30 settembre 2016. Ed ha aggiunto che spettava pertanto ai convenuti dimostrare che laccordo avente per oggetto limporto in questione fosse nullo, siccome costitutivo di una società leonina o comunque sproporzionato e eccessivo.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso lesistenza tra le parti di una società leonina, dallistruttoria non essendo emerso alcun elemento relativo alla loro volontà di intendere il premio forfetario quale partecipazione agli utili delloperazione immobiliare promossa dai convenuti né allesistenza di unanimus societatis.
Rammentato che in base alla dottrina (Weber, Berner Kommentar, n. 32 segg. e n. 43 alle note preliminari agli art. 312-318 CO) nellambito del contratto di mutuo ad interessi di cui agli art. 312 segg. CO erano considerati interessi anche un eventuale premio di rischio o bonus a condizione che esso andasse calcolato in base alla durata del mutuo, egli ha quindi negato che le parti, nellambito del contratto di mutuo da loro concluso, potessero aver pattuito un corrispettivo sproporzionato o eccessivo. Preso atto che gli interessi del 2% rispettivamente del 5% annuo concordati nei contratti di mutuo di cui ai doc. A e I costituivano senzaltro degli interessi in senso stretto e accertato, sulla base delle deposizioni agli atti (dellattore, del convenuto AP 2 e di L__________ __________), che il premio forfetario di fr. 133'200.- doveva essere inteso quale ulteriore corrispettivo per la concessione della somma di fr. 400'000.- fino alla scadenza del mutuo, inizialmente prevista per il 30 aprile 2015 e poi prolungata al 30 settembre 2016, ne ha dedotto che nel caso di specie gli interessi concordati e lulteriore corrispettivo pattuito non soggiacevano alle disposizioni sui tassi dinteresse massimi previste dalla LLC, in concreto non applicabile, e nemmeno ledevano i limiti massimi posti dallart. 20 CO (i convenuti non avendo per contro dichiarato entro un anno dalla conclusione del contratto che non intendevano mantenerlo ai sensi dellart. 21 CO), che sulla base della giurisprudenza potevano essere fissati attorno al 18% (DTF 93 II 189 consid. b). Dovendosi considerare lintera durata pattuita del mutuo, limporto di fr. 133'200.-, dovutouna tantum, risultava in effetti essere pari a un tasso annuo dell8.88% (fr. 133'200.- : fr. 400'000.- x 100 : 45 mesi x 12 mesi), che, aumentato del 5% annuo pattuito nel contratto di mutuo (doc. I), corrispondeva a una percentuale totale annua del 13.88%, inferiore con ciò non solo al tasso massimo del 15% previsto dalla LLC ma anche e soprattutto alla soglia del 18% proposta dalla giurisprudenza nellambito dellart. 20 CO.
Di qui laccoglimento della petizione, volta al pagamento del premio forfetario di fr. 133'200.-, senza che occorresse esaminare se lattore avesse abusato delle asserite difficoltà finanziarie dei convenuti (ciò che in ogni caso non era stato provato), ritenuto che i relativi interessi di mora del 5% sono tuttavia stati riconosciuti solo a far tempo dal 23 gennaio 2017, data dei PE (doc. G e H), visto che il premio forfetario era diventato esigibile solo il 30 settembre 2016, loperazione immobiliare non essendosi conclusa in precedenza, e che dalla documentazione agli atti non risultava alcuna precedente messa in mora.
7.In questa sede i convenuti hanno innanzitutto rimproverato al Pretore di aver estromesso dagli atti, con disposizione ordinatoria 26 maggio 2020, quattro documenti da loro prodotti dopo la fine dello scambio degli allegati preliminari e meglio il 27 febbraio 2019, il 20 agosto 2019, il 26 agosto 2019 e il 6 maggio 2020, segnatamente il verbale dinterrogatorio penale 27 febbraio 2019 di L__________ __________, il verbale dinterrogatorio penale 20 agosto 2019 dellattore, la loro lettera 20 agosto 2019 al Procuratore pubblico e la decisione di sospensione del procedimento penale resa da questultimo il 5 maggio 2020, dei quali hanno in sostanza chiesto lammissione in seconda istanza (senza invece aver postulato lannullamento del querelato giudizio pretorile con rinvio della causa al Pretore per una nuova decisione sulla base degli stessi).
7.1.La richiesta di ammissione agli atti di questi documenti può rimanere indecisa, essendo incontestabile - come si dirà più avanti (cfr. consid. 8.3, 9.4 e 10.1.2) - che quei quattro documenti, ed in particolareil verbale dinterrogatorio penale 27 febbraio 2019 di L__________ __________ e il verbale dinterrogatorio penale 20 agosto 2019 dellattore (gli altri due documenti non sono per contro stati neppure menzionati dai convenuti a sostegno delle loro ulteriori censure dappello e in tal modo sono di fatto stati ritenuti non rilevanti da loro stessi),non sarebbero stati tali da modificare lesito del giudizio qui impugnato nemmeno laddove, per ipotesi, fossero stati ammessi agli atti.
8.I convenuti hanno ribadito che nel caso di specie in base al principio dellaffidamento la pattuizione del premio forfetario doveva essere interpretata come la partecipazione a un investimento, che nei risultati configura società leonina, secondo la quale una parte partecipa solo agli eventuali redditi, un sodalizio illecito e quindi da considerare sciolto (appello p. 26), atteso che lattore, in perfetta convergenza di interessi da cui risulta lanimus societatis, ha conferito alla società semplice limporto di fr. 400'000.-, mentre gli appellanti hanno fornito, quale conferimento, il proprio lavoro in prima persona per portare avanti loperazione immobiliare, nelle attività di costruzione e di vendita, senza il buon esito delle quali non avrebbero potuto ritornare alcun premio (appello p. 23). La venuta in essere di una società semplice tra le parti sarebbe stata pretesa dallo stesso attore marginalmente nella sua deposizione e principalmente in ambito penale (appello p. 23 seg.). E comunque diversi ulteriori elementi istruttori avrebbero obbligato il giudice di prime cure a indagare approfonditamente la volontà delle parti di siglare una partecipazione agli utili delloperazione immobiliare (appello
p. 24).
8.1.Per l'interpretazione di disposizioni contrattuali è in primo luogo decisiva la vera e concorde volontà delle parti contraenti (interpretazione soggettiva), che se del caso deve essere stabilita sulla base di indizi empirici, quali il tenore delle loro dichiarazioni scritte o orali, rispettivamente il contesto generale, ossia le circostanze precedenti o successive idonee a eventualmente determinarla (DTF 144 III 93consid. 5.2.2; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 3.2.1).
Se il giudice non è in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti contraenti - siccome le prove difettano o non sono concludenti - oppure se constata che una parte non ha compreso la volontà espressa dallaltra al momento della conclusione del contratto - ciò che va stabilito sulla base delle risultanze istruttorie - le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva) e cioè come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 144 III 93consid. 5.2.3; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 3.2.1). In una tale eventualità il senso di un testo, apparentemente chiaro, non è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3).
8.2.Nel caso di specie non vi è in realtà alcuna seria ragione per allontanarsi dal senso letterale dei due riconoscimenti di debito (doc. B1 e F), dai quali risulta inequivocabilmente che il premio forfetario era stato riconosciuto dai convenuti allattore con riferimento al contratto di mutuo sottoscritto in data odierna. Non va oltretutto scordato che quei documenti, al pari dei contratti di mutuo, erano stati allestiti dai convenuti stessi, e meglio dal loro legale avv. G__________ __________, sicché ogni eventuale dubbio interpretativo avrebbe dovuto essere risolto a loro sfavore.
8.3.Del resto le circostanze addotte dai convenuti a sostegno della venuta in essere tra le parti di una società semplice - oltretutto leonina (sul tema, cfr. II CCA 27 settembre 2019 inc. n. 12.2018.97) -, per altro da escludersi già per il fatto che lattore precedentemente non aveva accettato di sottoscrivere con i convenuti un formale accordo denominato proposta investimento sotto forma di società semplice relativo proprio alloperazione immobiliare Villa __________ (doc. M), si sono rivelate del tutto inconsistenti.
I convenuti non hanno in effetti provato che lattore avrebbe preteso lesistenza di una società semplice marginalmente nella sua deposizione e principalmente in ambito penale (appello p. 23 seg.): dal solo fatto che egli, nella sua deposizione, abbia dichiarato che i convenuti facevano vedere che avrebbero dovuto guadagnare sui 20 milioni con loperazione di Villa __________ (verbale p. 7), che il prestito avveniva nel contesto della realizzazione del progetto di Villa __________ a __________. A fronte di un prestito di fr. 400'000.- avrei ricevuto interessi del 2% ed un premio alla conclusione del progetto di fr. 133'200.- (verbale p. 9), che a suo dire si tratta di un premio per il quale io ero disposto a fare linvestimento (verbale p. 11), che quel premio mi veniva versato per aver messo a disposizione i soldi (verbale p. 8), che non si aspettava di non incassare quel premio (verbale p. 10) e che non era stato discusso cosa sarebbe successo qualora i convenuti non avessero conseguito alcun utile o anzi avessero subito una perdita (verbale p. 9), rispettivamente, per quanto riguardava lambito penale, che nel verbale dinterrogatorio 20 agosto 2019 possa aver definito il premio forfetario un buono per la riuscita della cosa (p. 5) e possa talora aver denominato loperazione effettuata un investimento (p. 3 e 6), non si può ancora concludere che il premio forfetario non fosse stato concordato nellambito di un contratto di mutuo, ma piuttosto nellambito di un rapporto di società semplice.
Nemmeno sono tali da modificare questa conclusione le ulteriori circostanze istruttorie che, per i convenuti, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a indagare approfonditamente la volontà delle parti di siglare una partecipazione agli utili delloperazione immobiliare, e in particolare la deposizione di L__________ __________ secondo cui per noi quel mutuo era una sorta di investimento (verbale p. 2), secondo cui il premio forfetario era praticamentecostitutivodegli interessi che ci venivano versati sullimporto di cui al doc. A (verbale p. 2) e secondo cui limporto di fr. 133'200.- mi sembrava tanto (verbale p. 3), rispettivamente, nellambito penale, il suo verbale dinterrogatorio 27 febbraio 2019, nel quale aveva dichiarato che il premio era collegato allutile generato dalla vendita degli appartamenti di Villa __________ (p. 3).
9.I convenuti hanno rilevato che, nella misura in cui fosse stato concordato nellambio del contratto di mutuo, il premio forfetario avrebbe dovuto essere considerato nullo ai sensi dellart. 20 CO siccome sproporzionato ed eccessivo. Non essendo risultato che il suo ammontare fosse stato a suo tempo concordato in funzione della durata del contratto di mutuo ed essendo anzi risultato che il premio forfetario sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già allatto di sottoscrizione di quel contratto, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto calcolare a quale percentuale annua lo stesso, tenuto conto dellintera durata pattuita del mutuoe del tasso dinteresse del 5% ulteriormente stipulato, avrebbe corrisposto di fatto, ma avrebbe dovuto prendere atto che esso ammontava al 33% del capitale mutuato, percentuale ampiamente superiore a quanto ammissibile nellambito degli art. 20 e 21 CO, vista anche la chiara volontà dellattore diapprofittare della situazione di bisogno in cui essi si erano venuti a trovare.
9.1.Non avendoi convenuti censurato, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), lassunto pretorile secondo cui essi non avrebbero dichiarato entro un anno dalla conclusione del contratto che non intendevano mantenerlo ai sensi dellart. 21 CO, in questa sede non possono più pretendere che questultima disposizione sarebbe invece da applicare.
Essendo stata pacificamente ammessa linapplicabilità della LLC, la fattispecie deve pertanto essere esaminata, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, solo sulla base dellart. 20 CO.
9.2.Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, non è affatto vero che il premio forfetario sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già allatto di sottoscrizione del contratto di mutuo e che il suo ammontare non sarebbe stato a suo tempo concordato in funzione della durata di quel contratto.
Sulla prima questione, si osservache nei due riconoscimenti di debito (doc. B1 e F) i convenuti avevano accettato che il premio forfetario sarebbe stato esigibile a conclusione delloperazione immobiliare, ma al più tardi entro il 30 aprile 2015rispettivamente entro il 30 settembre 2016. Non risulta, nemmeno dai contratti di mutuo (doc. A e I), che il premio forfetario (che per altro neppure risulta esservi menzionato) avrebbe potuto essere reso esigibile in precedenza o addirittura sin dalla sottoscrizione del contratto.
Sul secondo aspetto, è incontestabile che il premio forfetario sia stato concordato in funzione del contratto di mutuo (con riferimento al contratto di mutuo sottoscritto in data odierna, cfr. doc. B1 e F) e soprattutto, essendo evidente che limporto mutuato era stato richiesto per far sì che loperazione immobiliare potesse essere portata a termine (cfr. verbale dinterrogatorio penale 12 giugno 2017 di AP 2[doc. N] p. 1, in cui è stato ammesso che io mi trovavo nella condizione, a calcoli fatti, di trovare i fondi per concludere loperazione immobiliare), della sua durata nel tempo. La pattuizione relativa allesigibilità del premio forfetario (che - come detto - sarebbe stato esigibile a conclusione delloperazione immobiliare, ma al più tardi entro il 30 aprile 2015rispettivamente entro il 30 settembre 2016, cfr. doc. B1 e F) conferma questa circostanza, anche perché i convenuti avevano chiaramente fatto intendere che la conclusione delloperazione non era imminente e sarebbe verosimilmente avvenuta proprio entro il 30 aprile 2015, termine poi prolungato al 30 settembre 2016 (cfr. deposizione dellattore p. 8 da cui si evince che sui riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del 30.4.2015 rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro presumevano che avrebbero concluso il progetto; cfr. pure deposizione di AP 2 p. 5 da cui risulta che a quel momento (dicembre 2012) dovevo tirare su dei soldi perché la banca ci aveva detto che non ci avrebbe a quel momento finanziato una percentuale ulteriore, e verbale dinterrogatorio penale 12 giugno 2017 del medesimo[doc. N] p. 1 e 2, in cui è stato di fatto ammesso, ancorché con un calcolo errato, che il premio forfetario, pari al 33% del capitale sullarco di un anno e mezzo, era stato definito proprio in base alla durata del mutuo).
9.3.Nel caso concreto - come per altro osservato con pertinenza anche dalla Corte dei reclami penali del Tribunale dappello nella sua decisione 11 febbraio 2021 (validamente versata agli atti dallattore con il suo appello incidentale in forza dellart. 317 cpv. 1 CPC) resa a fronte del decreto di abbandono 19 ottobre 2020 emanato dal Procuratore pubblico (anchesso validamente versato agli atti quale doc. F dai convenuti con il loro appello giusta lart. 317 cpv. 1 CPC) - per calcolare il tasso dinteresse annuo complessivo, rispetto al mutuo di fr. 400'000.-, al quale corrisponde il premio forfetario di fr. 133'200.- sommato agli interessi annui del 2% rispettivamente del 5%, si possono così formulare le seguenti tre ipotesi di lavoro.
9.3.1.La prima ipotesi consiste nel calcolare linteresse annuo al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo 27 dicembre 2012. Questo contratto, con la scadenza al 30 aprile 2015, prevedeva una durata di 28 mesi, un interesse annuo del 2% ed il premio forfetario di fr. 133'200.-. Visto che questo premio era inteso quale corrispettivo per la concessione della somma mutuata fino alla scadenza del mutuo ed è di conseguenza da ripartire sullintera durata pattuita del mutuo, limporto forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo del 14.27%. Aggiungendovi il 2% annuo pattuito nel contratto di mutuo, risulta che al 27 dicembre 2012 le parti si sarebbero accordate per un interesse annuo complessivo del 16.27%.
9.3.2.Per la seconda ipotesi di lavoro, il calcolo dellinteresse annuo si basa sulla durata ininterrotta dei due contratti di mutuo dal 27 dicembre 2012 al 30 settembre 2016, ovverossia 45 mesi. In tal caso, il premio forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo dell8.88%. Aggiungendo gli interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che linteresse annuo complessivo sarebbe stato del 10.88% dal 27 dicembre 2012 al 30 giugno 2015 e del 13.88% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.
9.3.3.La terza ipotesi di lavoro si basa sulla durata totale dei due contratti di mutuo così come sottoscritti, corrispondente a 43 mesi (dagli atti non emerge, in effetti, se fosse prevista la corresponsione degli interessi del mutuo anche per i mesi di maggio e giugno 2015). In questo caso, il premio forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo del 9.29%. Aggiungendo gli interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che linteresse annuo complessivo sarebbe stato dell11.29% dal 27 dicembre 2012 al 30 aprile 2015 e del 14.29% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.
9.3.4.Ebbene, in nessuna delle tre ipotesi di lavoro linteresse annuo complessivo pattuito dalle parti sullimporto mutuato di fr. 400'000.- risulta essere superiore alla soglia massima del 18% a cui il Tribunale federale aveva fatto riferimento nella sua giurisprudenza relativa allart. 20 CO (DTF 93 II 189 consid. b, che ha poi trovato conferma in TF 4A_69/2014 del 28 aprile 2014 consid. 6.3.1 - 6.3.3 e 4A_350/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.2.2) e dunque non può essere considerato lesivo di quella disposizione, tanto più che lo stesso era stato in definitiva concesso per evitare di far naufragare unoperazione immobiliare del valore di ben fr. 52'000'000.-, che avrebbe permesso ai convenuti di ottenere un guadagno di fr. 20000'000.- (doc. M e deposizione dellattore p. 8). Il tutto, fermo restando in ogni caso che, contrariamente a quanto preteso dai convenuti, leventuale lesione della norma non avrebbe esclusotout courtil pagamento del premio forfetario, ma avrebbe semmai comportato la sua riduzione al limite massimo consentito (cfr. TF 4A_404/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 5.6.3.1).
9.4.In tali circostanze non occorre stabilire se, come ulteriormente preteso dai convenuti, da alcune risultanze istruttorie, segnatamente dal verbale dinterrogatorio penale 20 agosto 2019 dellattore (p. 3 segg.), si potesse effettivamente concludere che questultimo aveva approfittato della situazione di bisogno in cui essi si erano allora venuti a trovare.
10.I convenuti hanno rilevato che la pretesa dellattore sarebbe stata in ogni caso da respingere siccome non ancora esigibile, potendo essere fatta valere solo al momento in cui loperazione immobiliare Villa __________ sarebbe giunta a conclusione, ciò che non si era ancora verificato, il tutto comera stato ammesso, nelle rispettive deposizioni, dallo stesso attore e da L__________ __________.
10.1.La censura, con cui i convenuti hanno in sostanza chiesto di far astrazione dal termine ultimo di esigibilità della pretesa del 30 settembre 2016, deve senzaltro essere disattesa.
10.1.1.Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, non essendo stata evocata negli allegati preliminari nonostante lattore avesse sostenuto che i convenuti avevano sottoscritto un nuovo riconoscimento di debito con termine di rimborso scadente al 30 settembre 2016(petizione p. 5), ed essendo invece stata da loro addotta per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2e contrarioe 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), solo in sede conclusionale.
10.1.2.Essa sarebbe stata comunque da respingere anche nel merito.
Nel caso di specie, visti i principi che reggono linterpretazione dei contratti e di cui già si è detto (cfr. consid. 8.1), non vi è in effetti alcuna seria ragione per allontanarsi dal senso letterale del riconoscimento di debito (doc. F), dal quale risulta inequivocabilmente che il premio forfetario a favore dellattore, puressendo di principio esigibile a conclusione delloperazione immobiliare, al più tardi lo sarebbe tuttavia stato il 30 settembre 2016 (ma al più tardi entro il 30 settembre 2016).
Oltretutto il solo fatto che lattore abbia dichiarato che i convenuti mi dissero che al termine e alla buona riuscita delloperazione di Villa __________ mi avrebbero pagato questo premio (verbale p. 7) e, alla domanda a sapere se era giusto dire che egli avrebbe potuto richiedere il premio solo alla conclusione del progetto, abbia risposto sì. Diciamo però che sui riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del 30.04.2015 rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro presumevano che avrebbero concluso il progetto (verbale p. 8), rispettivamente che L__________ __________ abbia riferito che non so se loperazione Villa __________ è terminata, aggiungendo che alla fine ci sarebbe stata la restituzione di fr. 133'200.- (verbale p. 4), è ben lungi dal dimostrare, in assenza di migliori risultanze, che la frase contenuta nel riconoscimento di debito, secondo cui al più tardila pretesa sarebbe tuttavia stata esigibile entro il 30 settembre 2016,non avesse mai avuto o non avesse più avuto alcuna valenza pratica. Poco importa dunque se attualmente, come dichiarato tra gli altri anche da L__________ __________ nel verbale dinterrogatorio penale 27 febbraio 2019 (p. 3), loperazione immobiliare non sia ancora giunta a conclusione.
sullappello incidentale
11.Nellambito del giudizio sulle domande riconvenzionali, il Pretore, per quanto è qui ancora di interesse, ha ritenuto che i convenuti disponessero dellinteresse degno di protezione a postularelaccertamento dellinesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PE(doc. G e H), ai quali avevano interposto opposizione.Lattore non aveva in effetti mai sostenuto di aver avviato lesecuzione per interrompere la prescrizione, né che essi avessero rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, di modo che, in base alla giurisprudenza (DTF 141 III 68 consid. 2.7), si poteva pretendere che questultimo difendesse la sua pretesa in un procedimento civile promosso dagli escussi.
Nel merito, il giudice di prime cure ha quindi osservato che lattore non aveva nemmeno tentato di sostanziare lesistenza del credito in esame ed anzi, affermando che si trattava di un credito fatto valere a titolo di risarcimento danni per spese di patrocinio relative alla presente procedura, e dunque di un danno che egli stesso aveva definito tutto in divenire e che avrebbe potuto cifrare solo a sentenza cresciuta in giudicato e ad incasso avvenuto del proprio credito (replica e risposta riconvenzionale p. 12), aveva di fatto ammesso che attualmente non esisteva alcun credito esigibile di fr. 25'000.-, tantomeno un credito per il quale i convenuti si trovavano in mora a far tempo dal 1° gennaio 2016.
Di qui laccoglimento delle domande riconvenzionali, ritenuto che le relative ripetibili, quantificate in fr. 5'000.- in considerazione di un valore litigioso di fr. 50'000.- (stante che limporto di fr. 25'000.- era stato chiesto ad entrambi i convenuti, non in via solidale, cfr. doc. G e H), sono state da lui poste a carico dellattore soccombente.
12.In questa sede lattore ha innanzitutto contestato che ai convenuti potesse essere riconosciuto un interesse degno di protezione a proporre lazione di accertamentodellinesistenza del credito: in primo luogo i PE fatti spiccare nei loro confronti avevano anche un effetto interruttivo della prescrizione senza chea luidebbano essere addossati oneri probatori particolari; secondariamente i convenuti non risultavano minimamente limitati nella loro libertà commerciale, da loro esercitata tramite la H__________ __________ SA; ma soprattutto, in terza ed ultima analisi, non si poteva pretendere, in base alla giurisprudenza (DTF 120 II 20 consid. 3a), che egli avesse sin dora a difendere in causa la sua pretesa di fr. 25'000.- a titolo di risarcimento danni, che allo stato attuale delle cose non è ovviamente ancora in grado di cifrare e comprovare, ritenuto che una quantificazione del danno per le spese legali necessarie al suo patrocinio potrà naturalmente essere fatta soltanto a procedura ultimata (appello incidentale p. 20 seg.).
12.1.Con sentenza pubblicata in DTF 141 III 68 il Tribunale federale ha riconosciuto corretto e giustificato allentare la prassi inaugurata nella sentenzaDTF 120 II 20e riconoscere di principio allescusso un interesse degno di protezione allaccertamento dellinesistenza di un credito, non appena lo stesso era stato posto in esecuzione, senza che egli fosse concretamente obbligato a dimostrare importanti limitazioni della sua libertà di movimento economico. Per lAlta Corte, dal (presunto) creditore che aveva escusso senza una precedente procedura giudiziaria un credito, nonostante lo stesso fosse contestato e unopposizione fosse dunque prevedibile, si poteva in effetti pretendere che difendesse la sua pretesa in un procedimento civile, ritenuto che egli aveva in ogni caso la possibilità di ritirare lesecuzione, facendo così venir meno linteresse del debitore allaccertamento negativo del credito. Andava unicamente riservato il caso in cui lesecuzione era stata comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione ai sensi dellart. 135 n. 2 CO, dopo che il (presunto) debitore aveva rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla prescrizione, e la pretesa del (presunto) creditore non poteva essere immediatamente fatta valere giudizialmente nel suo intero ammontare per validi motivi (consid. 2.7 e 2.8).
12.2.Alla luce della giurisprudenza appena evocata, è incontestabile che il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto ai convenuti linteresse degno di protezione a postularelaccertamento dellinesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PEdi cui ai doc. G e H debba essere confermato.
Lattore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto spiegato per quale ragione di fatto e di diritto lassunto pretorile secondo cui egli non avrebbe mai sostenuto di aver avviato lesecuzione per interrompere la prescrizione né che i convenuti avessero rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa (ciò che bastava per ammettere linteresse degno diprotezione dei convenuti allaccertamento dellinesistenza del credito), sarebbe stato errato e avrebbe dovuto essere modificato, le sue considerazioni ricorsuali sulla presunta inesistenza di oneri probatori particolari a suo carico essendo irrilevanti sul tema.
Egli non ha in ogni caso allegato e provato chelesecuzione fosse stata comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione dopo che i convenuti avevano rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, in questa sede essendosi invece limitato a sostenere che lesecuzione era stata da lui promossa anche con finalità interruttive della prescrizione, ma nulla più.
13.In via subordinata lattore ha censurato lentità delle ripetibili poste a suo carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati escussi in via solidale per quellimporto, cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata allappello incidentale), dellentità delle ripetibili assegnate per lazione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 133'200.-) e dellesiguo dispendio orario occorso alle controparti per esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.
13.1.Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).
13.2.Nel caso di specie è senzaltro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che le ripetibili dovessero essere calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE limporto di fr. 25'000.- non era stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La circostanza che con la relativa domanda desecuzione i convenuti sarebbero in realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dallattore, oltretutto sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata allappello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
13.3.Visto che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.-(due volte fr. 25'000.-), lart. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di unaliquota dal 10% al 20% del valore litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie unindennità per ripetibili di fr. 5000.- (pari al 10% del valore litigioso, ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei convenuti, lallestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, lesame di due brevi allegati preliminari della controparte e lallestimento dellallegato conclusionale, il tutto beninteso nellambito di una procedura che riguardava anche lazione principale), sfugge di principio a qualsiasi critica e può essere confermato. Leventuale raffronto, sempre auspicato dallattore,con lentità delle ripetibili attribuite per lazione principale (sostanzialmente pari all8.25% del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece in linea di conto (anche perchélart. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le relative ripetibili sulla base di unaliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del valore litigioso).
conclusione
14.Ne discende chelappello dei convenuti e lappello incidentale dellattore devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili.
Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello2 dicembre 2020di AP 2 e AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di cui allappello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili.
III.Lappelloincidentale 3 marzo 2021 di AO 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV.Le spese processuali di cui allappelloincidentale, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dellappellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2500.- per ripetibili.
V.Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).