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Incarto n.12.2020.141
Lugano
24 novembre 2020/lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.114della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 giugno 2016 da
IS 1
contro
CO 1
in fatto e in diritto:che con sentenza 17 settembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione 17 giugno 2016 con cui IS 1 aveva chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dellimporto complessivo di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2015, ponendo a carico della prima gli oneri processuali di fr. 2'850.- e obbligandola altresì a rifondere alla controparte fr. 3'700.- a titolo di ripetibili;
che la predetta decisione è stata notificata il 17 settembre 2020 e recapitata allallora patrocinatore dellattrice il 21 settembre 2020 (vedi tracciamento dellinvio
n. __________ agli atti);
che nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) la citata decisione non è stata impugnata, passando pertanto in giudicato;
che con istanza 12 novembre 2020 lattrice, per il tramite di un nuovo patrocinatore, ha presentato a questa Camera unistanza di restituzione del termine in cui chiede la fissazione di una nuova scadenza per presentare appello, adducendo che il precedente rappresentante legale, avv. __________ C__________ con studio legale anche in Italia, appena dopo la notifica della menzionata decisione, avrebbe scoperto di essere entrato in contatto con persone potenzialmente portatori di COVID e per sua spontanea iniziativa ed a tutela anche del primario principio di salute pubblica avrebbe pertanto deciso di mettersi in autoisolamento; ciò gli avrebbe oggettivamente impedito di presentare latto di appello;
che giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nellinosservanza o di averne solo in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dellinosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC);
che per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi dellart. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini (Gozziin: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II 86 consid. 2a);
che trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);
che listanza di restituzione del termine deve essere motivata, ossia deve indicare, oltre il motivo dellimpedimento, anche le conseguenze e lincidenza sullimpossibilità di agire in tempo nonché essere sorretta dai relativi mezzi di prova (Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);
che in concreto listante, venendo meno al suo onere, non ha prodotto alcuna prova atta a suffragare lesistenza dellasserito impedimento del suo legale;
che listante, a sostegno della richiesta, si è limitata ad affermare che il suo patrocinatore si sarebbe posto in autoisolamento a causa del contatto con persone potenzialmente portatori di COVID, senza spiegare in modo dettagliato le ragioni che avrebbero impedito al suo legale di rispettare il termine per linoltro dellappello entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero permesso, entro quel termine, di prendere le necessarie misure atte a salvaguardarlo;
che, in ogni caso, un autoisolamento non limita in alcun modo lattività di redazione di un appello né lo scambio di corrispondenza o i contatti con terze persone, soprattutto con i mezzi informatici e tecnologici oggi esistenti;
che listante non ha per altro nemmeno precisato quando sarebbe intervenuto lasserito impedimento né addotto alcunché in merito al tempo che sarebbe rimasto a disposizione del legale per redigere lappello o per prendere le opportune misure per salvaguardare il termine per il suo inoltro;
che, in tali circostanze, lasserito autoisolamento del legale, non meglio motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dellart. 148 cpv. 1 CPC e listanza deve essere respinta;
che, di transenna, va altresì rilevato che listanza è pure silente in merito alla durata dellimpedimento, di modo che non risulta possibile verificare se il termine previsto dallart. 148 cpv. 2 CPC è rispettato oppure no;
che ad ogni modo se, come preteso ma non dimostrato dallistante, lautoisolamento a seguito dellasserito contatto con persone potenzialmente portatori di COVID è avvenuto appena dopo la notificazione della sentenza, appare poco verosimile che esso sia perdurato o abbia dovuto durare per oltre due mesi (ossia fino a 10 giorni prima della data di inoltro della presente istanza), di modo che listanza di restituzione del termine è pure tardiva (art. 148 cpv. 2 CPC);
che listanza non è stata intimata alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);
che la domanda di restituzione del termine, per quanto ricevibile, deve pertanto essere respinta, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza dellistante (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla controparte a cui listanza non è stata intimata;
che il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).