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12.2020.139

Licenziamento in tronco ingiustificato, ammontare dell'indennità

Ticino · 2021-09-16 · Italiano TI
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 novembre 2020 contro la decisione 8 ottobre 2020 (notificata il 12 ottobre 2020) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 gennaio 2021 dell’appellata.

E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può pertanto limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel presente caso, si rileva preliminarmente che il riassunto dei fatti e delle tesi della datrice di lavoro, il riassunto della decisione di primo grado e le considerazioni giuridiche di cui alle p. 4-9 e 11-12 del gravame possono valere tuttalpiù quale introduzione e non contengono delle valide censure, poiché sprovvisti di qualsiasi riferimento o raffronto con i ragionamenti e le conclusioni pretorili.

E. 3 Per quanto riguarda l’azione principale, il Pretore aggiunto ha innanzitutto riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco e ha rilevato che nella fattispecie non ne sono dati i presupposti, non essendo esso sorretto da alcun grave motivo o da ripetute manchevolezze minori della dipendente precedute da ammonimenti o richiami. Accertato pertanto che il licenziamento in tronco era ingiustificato (oltre che tardivo), il Pretore aggiunto ha conseguentemente attribuito a AO 1 fr. 9'710.45 (2 mensilità nette) a titolo di salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO) e fr. 19'420.90 (4 mensilità) quale indennità (art. 337c cpv. 3 CO). Le ha pure assegnato fr. 263.25 quale rimborso delle spese di trasferta, per un totale di fr. 29'394.60, respingendo per contro la sua pretesa relativa alle ore straordinarie.

E. 4 Con l’impugnativa, l’appellante contesta unicamente l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO attribuita alla controparte, che ritiene eccessiva. Il giudice di prime cure non avrebbe neppure spiegato perché la sua quantificazione sarebbe appropriata, ritenuto che essa dovrebbe ammontare a una sola mensilità (fr. 4'855.22), con conseguente riduzione dell’importo complessivo attribuito alla controparte a fr. 14'828.92 (fr. 9'710.45 + fr. 4'855.22 + fr. 263.25). Ciò perché alla datrice di lavoro non potrebbe essere mosso alcun rimprovero, a differenza della dipendente, la quale malgrado non avesse diritto a prendere vacanza, i fatti del 13 novembre 2015 non la coinvolgessero e le fosse stato richiesto di rientrare al lavoro perlomeno il mercoledì 18 novembre, avrebbe prolungato la propria assenza senza alcuna giustificazione medica semplicemente poiché “ non se la sentiva ancora di tornare”, ripresentandosi in ufficio solamente il 23 novembre. La circostanza assumerebbe peraltro maggiore gravità se si considera che quel giorno era prevista una scadenza professionale (che lo studio non è riuscito a rispettare), ovvero la presentazione alla committenza di un importante progetto a cui la medesima aveva collaborato unitamente a J__________. Il suo supporto sarebbe stato pertanto fondamentale (considerata oltretutto l’assenza della collega) e avrebbe forse permesso di rispettare il termine prefissato. A mente dell’appellante, nella commisurazione dell’indennità vi sarebbe pure da considerare che il rapporto di lavoro è solamente durato poco più di 3 anni.

E. 4.1 Come già rilevato nella sentenza impugnata, nella determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (IICCA dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF 123 III 391, consid. 3, 121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e 116 II 300, consid. 5 e 6).

E. 4.2 Contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnativa, il

Pretore aggiunto ha motivato la quantificazione dell’indennità attribuita

all’attrice principale, evidenziando ai consid. 5 e 10 della sua decisione che

alla medesima può essere rimproverato ben poco, e sicuramente non un abbandono

del posto di lavoro. Difatti, dagli interrogatori di quest’ultima e di A__________,

nonché dalle testimonianze di L__________ e R__________, si evince che AO 1

aveva chiesto ad A__________ di potersi prendere una settimana di vacanza per

riprendersi dallo stress e dagli eventi del 13 novembre. L’appellante non si

confronta con questo accertamento, né contesta che i primi giorni di vacanza

siano stati effettuati con il consenso della datrice di lavoro. Il Pretore

aggiunto ha poi osservato che A__________ __________ aveva chiesto a AO 1 il

favore di lavorare almeno un paio di giorni di quella settimana (giovedì 19 e

venerdì 20 novembre), ma che non l’ha mai messa in mora a tal riguardo, per cui

al limite alla dipendente (volendo trascurare la comunicazione contenuta al

doc. F) può essere unicamente rimproverato di non aver

comunicato

tempestivamente

la propria decisione di rientrare solo lunedì

23 novembre. Anche a tal riguardo, l’appellante non

muove delle censure convincenti, bensì oppone al ragionamento pretorile la

propria tesi soggettiva secondo cui A__________ aveva preteso il rientro della

dipendente (seppur esprimendosi con gentilezza), senza tuttavia contestare

l’assenza di ingiunzioni o messe in mora in tal senso. Anzi, risulta dagli atti

che allorché la dipendente le ha comunicato il suo perdurante malessere e di

necessitare di tutta la settimana di riposo, A__________ non ha reagito (v.

doc. F nonché gli interrogatori di AO 1 e di A__________, verbale del 15 maggio

2018, p. 38, 54 e 56), per poi comunicarle il licenziamento in tronco al suo

rientro in ufficio. Tenuto conto di ciò, del fatto che la dipendente si trovava

effettivamente confrontata con una rilevante mole di lavoro e un forte stress

(doc. M; t

este __________ B__________,

verbale dell’8 novembre 2017, p. 8; testi L__________ e M__________, verbale

del 12 dicembre 2017, p. 20 e 23-24; interrogatorio di S__________, verbale del

15 maggio 2018, p. 37-41) e che le “gravi inadempienze” citate nella lettera di

disdetta non hanno trovato un riscontro istruttorio,

la

decisione del Pretore aggiunto di assegnarle un’indennità pari a quattro

mensilità di stipendio non eccede il suo potere di apprezzamento e resiste alla

critica.

E. 5 Conseguentemente, in relazione all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.

E. 6 Quanto all’azione riconvenzionale, il giudice di primo grado ha respinto tutte le pretese di risarcimento avanzate. L’appellante non si oppone a queste conclusioni, bensì postula unicamente la riduzione delle ripetibili a suo carico (da fr. 17'500.- a fr. 2'500.-), in quanto a suo dire eccessive rispetto alla complessità della controversia e all'impegno del legale della controparte per la procedura riconvenzionale, che peraltro non ha comportato un’ulteriore e separata istruttoria né particolari accertamenti (ma solo la produzione o il richiamo di documentazione e l’audizione di testimoni). Aggiungasi, giusta quanto evidenziato dall’appellante, che l’istruttoria della presente causa è stata congiunta con quella parallela legata all’azione giudiziaria di J__________, con conseguente minor lavoro per i legali coinvolti, e che essa ha principalmente riguardato i fatti alla base del licenziamento in tronco, e non le richieste di risarcimento dei danni della datrice di lavoro (v. anche art. 13 cpv. 1 RTar).

E. 6.1 Sulla presunta inammissibilità di tale richiesta di giudizio, sollevata dall’appellata con la sua risposta 20 gennaio 2021, questa Camera si è già espressa negativamente con decisione 13 aprile 2021. A prescindere da ciò, la censura dell’appellante è destinata all’insuccesso.

E. 6.2 Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9 e IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215, consid. 9.3).

E. 6.3 Nella fattispecie, malgrado l’istruttoria per gli inc. OR.2016.20 e 21 sia stata condotta congiuntamente e le due procedure presentassero svariate analogie, ciò non toglie che l’azione riconvenzionale qui in esame aveva per oggetto sei distinte pretese di risarcimento danni corredate da specifici documenti e motivazioni, la cui valutazione non dipendeva necessariamente dalle riflessioni fatte nell’ambito dell’azione principale. Tenuto conto che il solo valore litigioso dell’azione riconvenzionale era di fr. 299'133.70 e che anche senza sommarlo a quello dell’azione principale (art. 94 cpv. 2 CPC), le derivanti ripetibili calcolate secondo l’aliquota minima di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar (6%) ammontavano a fr. 17'948.- (senza considerare spese e IVA), ne deriva che il Pretore aggiunto ha mantenuto le ripetibili addirittura al di sotto dei limiti inferiori tariffali. La sua quantificazione non risulta in altre parole eccessiva o abusiva.

E. 7 Per tutti questi motivi, l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'565.68 (fr. 29'394.60 – fr. 14'828.92), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono quantificate in fr. 1’500.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e il RTar decide:

E. 23 novembre. La circostanza assumerebbe peraltro maggiore gravità se si considera che quel giorno era prevista una scadenza professionale (che lo studio non è riuscito a rispettare), ovvero la presentazione alla committenza di un importante progetto a cui la medesima aveva collaborato unitamente a J__________. Il suo supporto sarebbe stato pertanto fondamentale (considerata oltretutto l’assenza della collega) e avrebbe forse permesso di rispettare il termine prefissato. A mente dell’appellante, nella commisurazione dell’indennità vi sarebbe pure da considerare che il rapporto di lavoro è solamente durato poco più di 3 anni.

4.1Come già rilevato nella sentenza impugnata, nella determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (IICCA dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF123 III 391, consid. 3,121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e116 II 300, consid. 5 e 6).

4.2Contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnativa, il Pretore aggiunto ha motivato la quantificazione dell’indennità attribuita all’attrice principale, evidenziando ai consid. 5 e 10 della sua decisione che alla medesima può essere rimproverato ben poco, e sicuramente non un abbandono del posto di lavoro. Difatti, dagli interrogatori di quest’ultima e di A__________, nonché dalle testimonianze di L__________ e R__________, si evince che AO 1 aveva chiesto ad A__________ di potersi prendere una settimana di vacanza per riprendersi dallo stress e dagli eventi del 13 novembre. L’appellante non si confronta con questo accertamento, né contesta che i primi giorni di vacanza siano stati effettuati con il consenso della datrice di lavoro. Il Pretore aggiunto ha poi osservato che A__________ __________ aveva chiesto a AO 1 il favore di lavorare almeno un paio di giorni di quella settimana (giovedì 19 e venerdì 20 novembre), ma che non l’ha mai messa in mora a tal riguardo, per cui al limite alla dipendente (volendo trascurare la comunicazione contenuta al doc. F) può essere unicamente rimproverato di non avercomunicatotempestivamentela propria decisione di rientrare solo lunedì23 novembre. Anche a tal riguardo, l’appellante non muove delle censure convincenti, bensì oppone al ragionamento pretorile la propria tesi soggettiva secondo cui A__________ aveva preteso il rientro della dipendente (seppur esprimendosi con gentilezza), senza tuttavia contestare l’assenza di ingiunzioni o messe in mora in tal senso. Anzi, risulta dagli atti che allorché la dipendente le ha comunicato il suo perdurante malessere e di necessitare di tutta la settimana di riposo, A__________ non ha reagito (v. doc. F nonché gli interrogatori di AO 1 e di A__________, verbale del 15 maggio 2018, p. 38, 54 e 56), per poi comunicarle il licenziamento in tronco al suo rientro in ufficio. Tenuto conto di ciò, del fatto che la dipendente si trovava effettivamente confrontata con una rilevante mole di lavoro e un forte stress (doc. M; teste __________ B__________, verbale dell’8 novembre 2017, p. 8; testi L__________ e M__________, verbale del 12 dicembre 2017, p. 20 e 23-24; interrogatorio di S__________, verbale del 15 maggio 2018, p. 37-41) e che le “gravi inadempienze” citate nella lettera di disdetta non hanno trovato un riscontro istruttorio,la decisione del Pretore aggiunto di assegnarle un’indennità pari a quattro mensilità di stipendio non eccede il suo potere di apprezzamento e resiste allacritica.

5.Conseguentemente, in relazione all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.

6.Quanto all’azione riconvenzionale, il giudice di primo grado ha respinto tuttele pretese di risarcimento avanzate. L’appellante non si oppone a queste conclusioni, bensì postula unicamente la riduzione delle ripetibili a suo carico (da fr. 17'500.- a fr. 2'500.-), in quanto a suo dire eccessiverispetto alla complessità della controversia e all'impegno del legale della controparte per la procedura riconvenzionale, che peraltro non ha comportato un’ulteriore e separata istruttoria né particolari accertamenti (ma solo la produzione o il richiamo di documentazione e l’audizione di testimoni). Aggiungasi, giusta quanto evidenziato dall’appellante, che l’istruttoria della presente causa è stata congiunta con quella parallela legata all’azione giudiziaria di J__________, con conseguente minor lavoro per i legali coinvolti, e che essa ha principalmente riguardato i fatti alla base del licenziamento in tronco, e non le richieste di risarcimento dei danni della datrice di lavoro (v. anche art. 13 cpv. 1 RTar).

6.1Sulla presunta inammissibilità di tale richiesta di giudizio, sollevata dall’appellata con la sua risposta 20 gennaio 2021, questa Camera si è già espressa negativamente con decisione 13 aprile 2021. A prescindere da ciò, la censura dell’appellante è destinata all’insuccesso.

6.2Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9 e IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215, consid. 9.3).

6.3Nella fattispecie, malgrado l’istruttoria per gli inc. OR.2016.20 e 21 sia stata condotta congiuntamente e le due procedure presentassero svariate analogie, ciò non toglie che l’azione riconvenzionale qui in esame aveva per oggetto sei distinte pretese di risarcimento danni corredate da specifici documenti e motivazioni, la cui valutazione non dipendeva necessariamente dalle riflessioni fatte nell’ambito dell’azione principale. Tenuto conto che il solo valore litigioso dell’azione riconvenzionale era di fr. 299'133.70 e che anche senza sommarlo a quello dell’azione principale (art. 94 cpv. 2 CPC), le derivanti ripetibili calcolate secondo l’aliquota minima di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar (6%) ammontavano a fr. 17'948.- (senza considerare spese e IVA), ne deriva che il Pretore aggiunto ha mantenuto le ripetibili addirittura al di sotto dei limiti inferiori tariffali. La sua quantificazione non risulta in altre parole eccessiva o abusiva.

7.Per tutti questi motivi, l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'565.68 (fr. 29'394.60 – fr. 14'828.92), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono quantificate in fr. 1’500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1.L’appello 11 novembre 2020 di AP 1è respinto.

-;

-     .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2020.139

Lugano

16 settembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.21 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 giugno 2016 da

AO 1

contro

AP 1

pretese avversate dalla convenuta, che oltre alla reiezione della petizione e all’annullamento della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona ha altresì postulato, mediante azione riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 299'133.70 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 (importo poi ridotto in sede di conclusionia fr. 248'969.35),nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona;

vista la decisione 8 ottobre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione (nella misura difr. 29'394.60 oltre interessi) e respinto l’azione riconvenzionale;

E considerato

in diritto:

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 novembre 2020 contro la decisione 8 ottobre 2020 (notificata il 12 ottobre 2020) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 gennaio 2021 dell’appellata.

2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può pertanto limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Nel presente caso, si rileva preliminarmente che il riassunto dei fatti e delle tesi della datrice di lavoro, il riassunto della decisione di primo grado e le considerazioni giuridiche di cui alle p. 4-9 e 11-12 del gravame possono valere tuttalpiù quale introduzione e non contengono delle valide censure, poiché sprovvisti di qualsiasi riferimento o raffronto con i ragionamenti e le conclusioni pretorili.

3.Per quanto riguarda l’azione principale, il Pretore aggiunto ha innanzitutto riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco e ha rilevato che nella fattispecie non ne sono dati i presupposti, non essendo esso sorretto da alcun grave motivo o da ripetute manchevolezze minori della dipendente precedute da ammonimenti o richiami.Accertato pertanto che il licenziamento in tronco era ingiustificato (oltre che tardivo), il Pretore aggiunto ha conseguentementeattribuito a AO 1 fr.9'710.45 (2 mensilità nette) a titolo di salario fino alla scadenza deltermine ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO) e fr. 19'420.90 (4 mensilità) quale indennità (art. 337c cpv. 3 CO). Le ha pure assegnatofr. 263.25 quale rimborso delle spese di trasferta, per un totale difr. 29'394.60, respingendo per contro la sua pretesa relativa alle ore straordinarie.

4.Con l’impugnativa, l’appellante contesta unicamente l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO attribuita alla controparte, che ritiene eccessiva. Il giudice di prime cure non avrebbe neppure spiegato perché la sua quantificazione sarebbe appropriata, ritenuto che essa dovrebbe ammontare a una sola mensilità (fr. 4'855.22), con conseguente riduzione dell’importo complessivo attribuito alla controparte a fr. 14'828.92 (fr. 9'710.45 + fr. 4'855.22 + fr. 263.25). Ciò perché alla datrice di lavoro non potrebbe essere mosso alcun rimprovero, a differenza della dipendente, la quale malgrado non avesse diritto a prendere vacanza, i fatti del 13 novembre 2015 non la coinvolgessero e le fosse stato richiesto di rientrare al lavoro perlomeno il mercoledì 18 novembre, avrebbe prolungato la propria assenza senza alcuna giustificazione medica semplicemente poiché “non se la sentiva ancora di tornare”, ripresentandosi in ufficio solamente il 23 novembre. La circostanza assumerebbe peraltro maggiore gravità se si considera che quel giorno era prevista una scadenza professionale (che lo studio non è riuscito a rispettare), ovvero la presentazione alla committenza di un importante progetto a cui la medesima aveva collaborato unitamente a J__________. Il suo supporto sarebbe stato pertanto fondamentale (considerata oltretutto l’assenza della collega) e avrebbe forse permesso di rispettare il termine prefissato. A mente dell’appellante, nella commisurazione dell’indennità vi sarebbe pure da considerare che il rapporto di lavoro è solamente durato poco più di 3 anni.

4.1Come già rilevato nella sentenza impugnata, nella determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (IICCA dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF123 III 391, consid. 3,121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e116 II 300, consid. 5 e 6).

4.2Contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnativa, il Pretore aggiunto ha motivato la quantificazione dell’indennità attribuita all’attrice principale, evidenziando ai consid. 5 e 10 della sua decisione che alla medesima può essere rimproverato ben poco, e sicuramente non un abbandono del posto di lavoro. Difatti, dagli interrogatori di quest’ultima e di A__________, nonché dalle testimonianze di L__________ e R__________, si evince che AO 1 aveva chiesto ad A__________ di potersi prendere una settimana di vacanza per riprendersi dallo stress e dagli eventi del 13 novembre. L’appellante non si confronta con questo accertamento, né contesta che i primi giorni di vacanza siano stati effettuati con il consenso della datrice di lavoro. Il Pretore aggiunto ha poi osservato che A__________ __________ aveva chiesto a AO 1 il favore di lavorare almeno un paio di giorni di quella settimana (giovedì 19 e venerdì 20 novembre), ma che non l’ha mai messa in mora a tal riguardo, per cui al limite alla dipendente (volendo trascurare la comunicazione contenuta al doc. F) può essere unicamente rimproverato di non avercomunicatotempestivamentela propria decisione di rientrare solo lunedì23 novembre. Anche a tal riguardo, l’appellante non muove delle censure convincenti, bensì oppone al ragionamento pretorile la propria tesi soggettiva secondo cui A__________ aveva preteso il rientro della dipendente (seppur esprimendosi con gentilezza), senza tuttavia contestare l’assenza di ingiunzioni o messe in mora in tal senso. Anzi, risulta dagli atti che allorché la dipendente le ha comunicato il suo perdurante malessere e di necessitare di tutta la settimana di riposo, A__________ non ha reagito (v. doc. F nonché gli interrogatori di AO 1 e di A__________, verbale del 15 maggio 2018, p. 38, 54 e 56), per poi comunicarle il licenziamento in tronco al suo rientro in ufficio. Tenuto conto di ciò, del fatto che la dipendente si trovava effettivamente confrontata con una rilevante mole di lavoro e un forte stress (doc. M; teste __________ B__________, verbale dell’8 novembre 2017, p. 8; testi L__________ e M__________, verbale del 12 dicembre 2017, p. 20 e 23-24; interrogatorio di S__________, verbale del 15 maggio 2018, p. 37-41) e che le “gravi inadempienze” citate nella lettera di disdetta non hanno trovato un riscontro istruttorio,la decisione del Pretore aggiunto di assegnarle un’indennità pari a quattro mensilità di stipendio non eccede il suo potere di apprezzamento e resiste allacritica.

5.Conseguentemente, in relazione all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.

6.Quanto all’azione riconvenzionale, il giudice di primo grado ha respinto tuttele pretese di risarcimento avanzate. L’appellante non si oppone a queste conclusioni, bensì postula unicamente la riduzione delle ripetibili a suo carico (da fr. 17'500.- a fr. 2'500.-), in quanto a suo dire eccessiverispetto alla complessità della controversia e all'impegno del legale della controparte per la procedura riconvenzionale, che peraltro non ha comportato un’ulteriore e separata istruttoria né particolari accertamenti (ma solo la produzione o il richiamo di documentazione e l’audizione di testimoni). Aggiungasi, giusta quanto evidenziato dall’appellante, che l’istruttoria della presente causa è stata congiunta con quella parallela legata all’azione giudiziaria di J__________, con conseguente minor lavoro per i legali coinvolti, e che essa ha principalmente riguardato i fatti alla base del licenziamento in tronco, e non le richieste di risarcimento dei danni della datrice di lavoro (v. anche art. 13 cpv. 1 RTar).

6.1Sulla presunta inammissibilità di tale richiesta di giudizio, sollevata dall’appellata con la sua risposta 20 gennaio 2021, questa Camera si è già espressa negativamente con decisione 13 aprile 2021. A prescindere da ciò, la censura dell’appellante è destinata all’insuccesso.

6.2Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9 e IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215, consid. 9.3).

6.3Nella fattispecie, malgrado l’istruttoria per gli inc. OR.2016.20 e 21 sia stata condotta congiuntamente e le due procedure presentassero svariate analogie, ciò non toglie che l’azione riconvenzionale qui in esame aveva per oggetto sei distinte pretese di risarcimento danni corredate da specifici documenti e motivazioni, la cui valutazione non dipendeva necessariamente dalle riflessioni fatte nell’ambito dell’azione principale. Tenuto conto che il solo valore litigioso dell’azione riconvenzionale era di fr. 299'133.70 e che anche senza sommarlo a quello dell’azione principale (art. 94 cpv. 2 CPC), le derivanti ripetibili calcolate secondo l’aliquota minima di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar (6%) ammontavano a fr. 17'948.- (senza considerare spese e IVA), ne deriva che il Pretore aggiunto ha mantenuto le ripetibili addirittura al di sotto dei limiti inferiori tariffali. La sua quantificazione non risulta in altre parole eccessiva o abusiva.

7.Per tutti questi motivi, l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'565.68 (fr. 29'394.60 – fr. 14'828.92), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono quantificate in fr. 1’500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1.L’appello 11 novembre 2020 di AP 1è respinto.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).