Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.136
Rinvio TF
Lugano
15 giugno 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n.SO.2017.2427, della Pretura di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 maggio 2017 da
AO 1
contro
AP 1
preso atto della sentenza 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto, ha annullato la sentenza 17 febbraio 2020 di questa Camera (inc. n. 12.2019.142), rinviando la causa allautorità cantonale per una nuova decisione,
1. Oggetto
Il signor AO 1, mutuante, trasferisce al signor AP 1, mutuatario, che accetta, la proprietà della somma di complessivi Euro 500'000. (EURO Cinquecentomila) a titolo di mutuo fruttifero.
Le parti dichiarano espressamente che il trasferimento della somma in parola già è avvenuto a favore del mutuatario e questi rilascia quindi, con la sottoscrizione della presente convenzione, regolare quietanza per tale importo.
2. Durata del mutuo
Il presente mutuo viene concesso per una durata di due anni e, meglio, verrà a scadere il prossimo 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei).
La data di scadenza qui sopra indicata è da considerare quale termine essenziale di scadenza ai sensi dellart. 102 cpv. 2 CO e, di conseguenza, in caso di inadempimento il mutuatario sarà costituito in mora senza preventiva interpellazione.( )
5. Restituzione del mutuo
Alla scadenza del prestito fissata il prossimo 30 giugno 2006, il mutuatario riconosce e si impegna a restituire al mutuante il capitale e gli interessi del periodo in questione nel frattempo maturati.( )
7. Pegni e garanzie
7.1 Il presente atto vale quale formale riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 LEF per capitale ed interessi.( )
9. Clausola arbitrale
In caso di litigio sullinterpretazione e sullapplicazione della presente convenzione, le parti danno già sin dora mandato irrevocabile allavv. __________ __________, __________, il quale previo tentativo di conciliazione giudicherà insindacabilmente e de bono ed aequo, sulle relative richieste della parte interessata ( .).
10. Diritto applicabile, elezione di domicilio e foro
Alla presente Convenzione e per quanto non qui espressamente regolato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 312 ss Codice delle Obbligazioni Svizzero.
( ) Esse dichiarano di eleggere il foro di __________. (doc. B);
2.Il successivo 23 marzo 2005 le medesime parti hanno sottoscritto unulteriore convenzione di mutuo (doc. C qui dato per trascritto), di analogo contenuto, per limporto di Euro 250'000.-, con scadenza il 1° marzo 2007 (doc. C paragrafi 1 e 2). Anche in questo caso nellaccordo era indicato che la somma di Euro 250'000.- era già stata trasferita al mutuatario, che sottoscriveva latto anche quale quietanza per tale importo (doc. C paragrafo 1) e che latto stesso valeva quale formale riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 LEF per capitale e interessi. Veniva inoltre prevista lelezione del foro di __________, la scelta di sottoporre il contratto al diritto svizzero nonché una clausola arbitrale in caso di litigio tra le parti in merito allinterpretazione del contratto o alla sua applicazione (doc. C paragrafi 9 e 10).
3.Il 29 marzo 2006 AO 1 ha inviato a AP 1 un conteggio contenente una lista di prestiti effettuati a beneficio da un lato dello stesso AP 1 e dallaltro della società I__________ SpA, di cui questultimo era socio di maggioranza, per totali Euro 2'055'000.-, dei quali Euro 1000'000.- a carico della società e i restanti Euro 1'055'000. a carico di AP 1 personalmente, proponendogli un nuovo riparto ovvero I__________ Euro 1'305'000 et toi(ovvero AP 1)Euro 750'000 comme initialement prévu,motivo per il qualeje te demande de A) me confirmer la dette totale B) me confirmer si la redistribution est acceptable pour toi; proposta che AP 1 ha sottoscritto per accettazione in data 7 aprile 2006 (doc. D).
4.Sempre in data 7 aprile 2006 le parti hanno sottoscritto un atto costitutivo di pegno su azioni (doc. E), nel quale tra le premesse figurava che AP 1 era debitore nei confronti del signor AO 1 della somma di euro 750'000. (e) che la predetta somma dovrà essere pagata entro il 31.12.2011, con laggiunta degli interessi calcolati al tasso legale e che le parti hanno concordato di garantire il pagamento attraverso la costituzione di garanzia pignoratiziaa favore di AO 1 su 147 azioni del valore nominale complessivo di Euro 73.500, corrispondenti al 49% del capitale sociale della società I__________ Spa, azioni di cui AP 1 era titolare (doc. E).
5.Con scritto datato 28 luglio 2015 AO 1 ha chiesto a AP 1 il rimborso dellimporto di Euro 750'000.- o, in caso di disponibilità insufficienti, di cedergli il 49% delle azioni di I__________ SpA entro il 31 agosto 2015 (doc. F); questa richiesta è rimasta senza seguito.
6.Dallincarto emerge che in data 26 novembre 2015 AO 1 ha promosso una procedura avanti al Tribunale di V__________ con la quale ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dellimporto di Euro 750'000.- in base allaccordo doc. E di cui sopra; la procedura si è conclusa con sentenza del 31 ottobre 2017 mediante la quale il giudice si è dichiarato incompetente a favore della competenza funzionale per materia della sezione specializzata in materia presso il Tribunale di M__________; parallelamente egli ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso il 7 gennaio 2016 a favore di AO 1 (doc. M, 5, 6 e 7). La procedura italiana non ha avuto alcun seguito, in quanto non vi è stata alcuna riassunzione del processo nei termini di legge (art. 305 CPC italiano).
7.Il 1° marzo 2017 AO 1 ha inoltrato unistanza di conciliazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, ottenendo la relativa autorizzazione ad agire in data 28 aprile 2017 (doc. H; CM. 2017.150).
Prima dello scadere del termine di tre mesi per linoltro della causa di merito, il 12 maggio 2017, AO 1 ha inoltrato alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, unistanza nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti avverso AP 1 chiedente la condanna della controparte al pagamento dellimporto di Euro 750'000.- oltre accessori. In breve, lattore ha fondato la sua richiesta di pagamento sui doc. B e C i quali attesterebbero che la controparte aveva effettivamente ricevuto detto importo e nei quali la stessa se ne riconosceva debitrice. Parallelamente AO 1 ha fatto pure riferimento agli scritti doc. D ed E che certificherebbero ulteriormente la posizione debitoria del convenuto nei suoi confronti.
In sede di risposta, AP 1 si è integralmente opposto allistanza sollevando contestazioni sia di ordine procedurale che di merito. In sintesi, preliminarmente egli ha sollevato le eccezioni di litispendenza (interna e internazionale) e di incompetenza della Pretura adita. Egli ha affermato inoltre che quanto indicato negli accordi non corrispondeva alla reale volontà delle parti e ha negato che gli importi in discussione fossero da rimborsare. AP 1 ha cercato di relativizzare la portata dei doc. D e E e ha negato che gli stessi potessero essere qualificati quali riconoscimento di debito. Egli ha altresì sostenuto la nullità del doc. E giusta il diritto italiano ad esso applicabile. In relazione ai doc. B e C il convenuto ha sollevato leccezione di prescrizione. Egli ha contestato pure lapplicabilità alla fattispecie in esame della procedura di tutela giurisdizionale dei casi manifesti non essendone - a suo dire - dati i presupposti di chiarezza e liquidità della pretesa, ritenuta altresì la necessità di procedere a un esame del diritto italiano. Da ultimo, egli ha lamentato unerrata formulazione delle domande di causa che non terrebbero conto della facoltà di scelta concessa al debitore con lo scritto doc. F.
Lattore ha inoltrato una replica spontanea che non è però stata considerata dal Pretore in quanto ritenuta tardiva; allo stesso modo la duplica spontanea inoltrata dal convenuto non è stata ammessa agli atti (sentenza, pag. 4); al riguardo si osserva che leventuale presa in considerazione del loro contenuto nulla avrebbe mutato ai fini del giudizio, non aggiungendo questi allegati nulla di rilevante a quando già esposto in sede di istanza e di risposta.
8.Con sentenza del 28 agosto 2019 il Pretore ha accolto integralmente listanza, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico del convenuto. In sintesi, il primo giudice ha giudicato i due contratti di mutuo agli atti estremante chiari e ha osservato che anche posteriormente alla loro sottoscrizione AP 1 avesse espressamente riconosciuto - in ben due occasioni - il proprio debito capitale di Euro 750'000.-.A fronte di queste chiare indicazioni questi non è riuscito a dimostrare la sussistenza di valide eccezioni atte a inficiare la validità dei riconoscimenti di debito dedotti in causa. Il Pretore ha respinto pure la tesi del convenuto secondo cui le pretese sarebbero prescritte e ha osservato che prima della scadenza contrattuale le parti avevano previsto un nuovo termine di pagamento per entrambi i mutui al 31 dicembre 2011. Da ultimo, egli ha respinto la tesi secondo cui la richiesta di pagamento del 28 luglio 2015 conterrebbe unobbligazione alternativa ex art. 72 CO.
Sennonché, la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza del 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020), ritenendo fondata la censura secondo cui questa Camera avrebbe dovuto esaminare la validità della costituzione in pegno e leventualità di una nullità parziale della pattuizione alla luce del diritto italiano, ha accolto il ricorso in materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto e ha annullato la decisione dappello, rinviando la causa allautorità cantonale per una nuova decisione. Da qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera. Nella propria sentenza la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha quindi invitato questa Camera a esaminare la validità dellatto di pegno in base al diritto italiano e a valutare in via preliminare se nel concreto caso lapplicazione del diritto estero sia compatibile con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
A fronte di queste chiare e approfondite contestazioni, che non possono essere ritenute di primo acchito speciose, lappellato si è limitato a negare la prescrizione della pretesa senza minimamente esprimersi sulle argomentazioni sollevate dallappellante e tantomeno spiegando perché le stesse sarebbero infondate (risposta, pag. 8), omissione che va a suo detrimento. Alla luce delle norme e dei principi evidenziati dallappellante, infatti, latto in esame si rivela problematico e richiede maggior approfondimento.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
Di conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretoredel Distretto di Lugano, sezione 2,è così riformata:
1.Listanza è dichiarata irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 10300.- sono poste a carico di AO 1, il quale rifonderà inoltre a AP 1 fr. 12000.- a titolo di ripetibili.
3.Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II.Le spese processuali di appello, di complessivi di fr. 8000.-, sono poste a carico dellappellato, con lobbligo di rifondere allappellante fr. 5000.- per ripetibili di appello.
III.Notificazione:
- ;
- .
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).