Dispositiv
- richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG, decide: 1.Lappello11 settembre 2020di AP 1è evasonel sensochei dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullatie la causa di cui allistanza 15 luglio 2020 dellUfficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva doggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati. 2.Le spese processuali dappello di fr. 800.- sono poste a carico dellappellante. Non si attribuiscono ripetibili. - ; - . Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.105
Lugano
21 dicembre 2020/lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n.SO.2020.451della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con istanza 15 luglio 2020 da
AO 1
contro
AP 1__________
(oraAP 1, __________- __________)
chiedente ladozionedelle misure necessarie nei confronti della convenuta,priva di una
persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla;
domanda accolta dal Pretore con decisione 3 settembre 2020, con la quale ha sciolto la
società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante la convenutacon appello 11 settembre 2020, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;
visto lulteriore scritto 7 ottobre 2020 dellappellante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con lappello 11 settembre 2020 che qui ci occupa, la convenuta chiededi revocare il suo scioglimento e messa in liquidazione e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1-4 del querelato giudizio,rilevando che la decisione pretorile è ineccepibile ma di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, notificando allURC con istanza 8 settembre 2020 lelezione di un nuovo consiglio damministrazione composto da tre membri, di cui uno domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale (doc. D ed E);
che lappellante non si oppone allaggravio a suo carico delle spese processuali inutilmente causate;
che il 2 novembre 2020 la società è stata cancellata dufficio dal registro di commercio per trasferimento della sede a __________ (__________) con la nuova ragione sociale AP 1;
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo lemanazione della decisione impugnata e con ciò di nova autenticiai sensi dellart. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta ha ripristinato la situazione legale nominando un nuovo consiglio damministrazione in conformità alle pertinenti prescrizioni di legge;
che in tali circostanze listanza 15 luglio 2020 dellURC, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva doggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1);
che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale;
che in definitiva lappello della convenuta devessere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,
decide:
1.Lappello11 settembre 2020di AP 1è evasonel sensochei dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullatie la causa di cui allistanza 15 luglio 2020 dellUfficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva doggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2.Le spese processuali dappello di fr. 800.- sono poste a carico dellappellante. Non si attribuiscono ripetibili.
-
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- .
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).