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12.2020.105

Scioglimento e messa in liquidazione di una società priva del consiglio d'amministrazione, sanatoria

Ticino · 2020-12-21 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG, decide: 1.L’appello11 settembre 2020di AP 1è evasonel sensochei dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullatie la causa di cui all’istanza 15 luglio 2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati. 2.Le spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili. - ; -   . Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
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Incarto n.12.2020.105

Lugano

21 dicembre 2020/lk

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n.SO.2020.451della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con istanza 15 luglio 2020 da

AO 1

contro

AP 1__________

(oraAP 1, __________- __________)

chiedente l’adozionedelle misure necessarie nei confronti della convenuta,priva di una

persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla;

domanda accolta dal Pretore con decisione 3 settembre 2020, con la quale ha sciolto la

società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

appellante la convenutacon appello 11 settembre 2020, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;

visto l’ulteriore scritto 7 ottobre 2020 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con l’appello 11 settembre 2020 che qui ci occupa, la convenuta chiededi revocare il suo scioglimento e messa in liquidazione e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1-4 del querelato giudizio,rilevando che la decisione pretorile è ineccepibile ma di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, notificando all’URC con istanza 8 settembre 2020 l’elezione di un nuovo consiglio d’amministrazione composto da tre membri, di cui uno domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale (doc. D ed E);

che l’appellante non si oppone all’aggravio a suo carico delle spese processuali inutilmente causate;

che il 2 novembre 2020 la società è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio per trasferimento della sede a __________ (__________) con la nuova ragione sociale AP 1;

che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici”ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta ha ripristinato la situazione legale nominando un nuovo consiglio d’amministrazione in conformità alle pertinenti prescrizioni di legge;

che in tali circostanze l’istanza 15 luglio 2020 dell’URC, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1);

che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale;

che in definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

decide:

1.L’appello11 settembre 2020di AP 1è evasonel sensochei dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullatie la causa di cui all’istanza 15 luglio 2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2.Le spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

-

;

-   .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).