Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 dell8 aprile 2011 e che è parte integrante della presente lettera, ciò che a mente dellappellante sarebbe un chiaro riferimento alla remunerazione variabile.
4.8Tale scritto tuttavia, anche alla luce di quanto sopra esposto, non è sufficiente per supportare la tesi della convenuta, potendo da una parte essere interpretato quale clausola di esigibilità, secondo quanto indicato dal primo giudice, e non contenendo dallaltra alcuna concreta indicazione relativa a uneventuale partecipazione allutile da parte dellattrice, né condizionando il pagamento del saldo alla realizzazione di un utile. In altre parole, il contenuto di tale documento non dimostra con la necessaria chiarezza una deroga a quanto pattuito nel contratto doc. C. La decisione pretorile devessere dunque confermata anche su questo punto.
5.Ne discende che, non potendo il doc. C essere ritenuto un contratto fittizio e non potendosi dunque ammettere la pattuizione di una remunerazione parzialmente variabile a dipendenza dellesito delloperazione immobiliare, la tesi appellatoria, secondo cui la controparte non avrebbe diritto a fr. 150'000.-, non può essere seguita. Quanto al rimanente importo, lappellante si limita a osservare che esso non sarebbe dovuto siccome i corrispondenti servizi non sarebbero stati effettuati in maniera conforme con quanto pattuito. La censura è tuttavia irricevibile per carenza di motivazione, poiché lappellante non si confronta in alcun modo con quanto accertato dal primo giudice in relazione allonere della prova, alle prestazioni concretamente eseguite dallarchitetto e allimpossibilità di determinare un relativo minor valore (v. p. 4-6 dellimpugnato giudizio).
6.In definitiva, lappello 18 febbraio 2019 di AP 1 devessere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dellappellante principale (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 96300.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 4'500.-.
In merito allappello incidentale dellattrice
7.Con appello incidentale 10 aprile 2019 (al quale la controparte non ha opposto alcuna risposta),AO 1ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107164.- oltre accessori e di rigettare in via definitiva lopposizione al PE n. __________ dellUE di __________ relativamente a tale importo. In sostanza, lappellante incidentale chiede che allimporto riconosciutole dal primo giudice venga aggiunta lIVA all8%. Difatti, la pretesa attorea la includeva, e lo stesso giudice di prime cure ha accertato che gli importi di cui al doc. C non erano comprensivi di IVA.
8.Tale censura deve essere accolta. La mancata inclusione dellIVA nellimporto di fr. 210'000.- si evince difatti dallart. 4 di cui al doc. C, come pure dalla tabella ivi allegata (penultima pagina). Ne consegue che alla remunerazione complessiva di spettanza dellattrice, ovvero fr. 135'800.-, va aggiunta lIVA all8% (fr. 10'864.-), per un totale di fr. 146'664.-, da cui detrarre gli acconti già corrisposti (fr. 39'500.-), per un risultato finale di fr. 107'164.-. Quanto agli interessi di mora del 5%, il primo giudice li ha fatti decorrere dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto 16 maggio 2012, v. doc. G e H), dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto del 20 luglio 2012, v. doc. H e I) e dal 3 giugno 2013 sul restante importo di fr. 51'840.- (data del PE di cui al doc. L). Ritenuto che le suddette due richieste dacconto erano già comprensive dIVA, lunica modifica si ha dunque sul rimanente importo, che invece di fr. 51'840.- ammonta a fr. 62'704.- (fr. 107'164.--fr. 13'500.--fr. 30'960.-).
9.In conclusione, lappello incidentale 10 aprile 2019 di AO 1 deve essere accolto, con conseguente riforma della decisione pretorile. Quanto a tasse, spese e ripetibili del giudizio di prima sede, lappellante incidentale chiede che esse vengano interamente addossate alla controparte, ciò che evidentemente non può essere accolto, ammontando la sua domanda di causa a fr. 187'300.-, e corrispondendo dunque la sua soccombenza al 43% e quella della controparte al 57%. Tale deve essere dunque la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, laddove le spese processuali sono state stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 16'000.-, e le ripetibili complessive possono essere quantificate, giusta i criteri previsti dallart. 11 RTar e tenuto conto pure delle spese e dellIVA, in fr. 13'000.-.
10.Le spese giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'864.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono di principio la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo tuttavia AP 1 presentato alcuna risposta allappello incidentale, essa non può essere considerata soccombente e non può essere astretta al pagamento di spese (v. DTF 139 III 33, consid. 5). Si giustifica pertanto di rinunciare a riscuotere oneri processuali e di non assegnare ripetibili, non potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino (v. IICCA del 26 marzo 2019, inc. 12.2017.176; CCR del 26 febbraio 2019, inc. 16.2017.5, consid. 5).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
IV.Per la procedura di appello incidentale non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili. Lanticipo versato sarà restituito.
- avv.
- avv.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo senza supporto di prove tesi già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
E. 3 Con la decisione impugnata il primo giudice ha da una parte accertato la validità del contratto doc. C, e dall’altra determinato se e in che misura l’attrice avesse diritto all’onorario preteso.
E. 3.1 Quanto agli accordi raggiunti fra le parti, il Pretore aggiunto ha
stabilito che il doc. 2 (indicante un onorario fisso di fr. 60'000.- e una partecipazione
agli utili dell’operazione immobiliare di fr. 150'000.-) riflette un accordo
iniziale raggiunto fra le parti, mentre il contratto doc. C (indicante un
onorario fisso di fr. 210'000.-) il diverso accordo definitivo successivamente
raggiunto e da ritenersi valido e vincolante, così come peraltro spiegato nel
suo interrogatorio dall’arch. __________ C__________ con particolare
riferimento alla necessità di stipulare un contratto più chiaro per tutti,
soprattutto in relazione alla sua remunerazione. La tesi della convenuta,
secondo cui il doc. C sarebbe un contratto simulato, non ha difatti trovato
alcun riscontro istruttorio.
In primo luogo, gli
interrogatori del suo socio __________ G__________ e del suo organo __________
C__________ non hanno avvalorato detta tesi, essendosi entrambi limitati a
riferire degli accordi fra le parti al momento della redazione del doc. 2, e
avendo il secondo indicato specificatamente che in questo “
è contenuto l’accordo
iniziale con noi
” per poi spiegare, in relazione al doc. C, che esso è
stato redatto dall’arch. __________ C__________ e rappresentava “
il
contratto concluso con noi
”.
In secondo luogo, il giudice
di prime cure ha ritenuto incomprensibile l’asserita necessità di celare alla
committente un’eventuale parziale remunerazione dell’architetto tramite gli
utili della compravendita, ciò che sarebbe stato per lei più vantaggioso
rispetto a una remunerazione fissa a prescindere dal buon esito dell’operazione
immobiliare e avrebbe ulteriormente stimolato l’architetto a lavorare con la
massima diligenza.
Inoltre, dall’audizione di __________
R__________ e dal doc. I° prodotto in tale occasione è emerso come ella non
fosse al corrente del doc. C e della relativa
remunerazione pattuita,
quanto piuttosto pensasse che l’onorario ammontasse a fr. 75'000.- (importo
all’origine della cifra di fr. 60'000.- di cui al doc. 2). Difficile dunque
credere che il doc. C fosse un contratto simulato avente lo scopo di mostrarle
una realtà apparente, ritenuto che la medesima nemmeno ne era a conoscenza.
Il giudice di prima sede ha
altresì osservato che lo scritto 14 aprile 2011 allegato al doc. C, secondo il
quale il saldo finale della remunerazione poteva essere stabilito e soluto al
momento della vendita dell’immobile, non scalfisce la soluzione adottata,
potendosi considerare una clausola di esigibilità del saldo dell’onorario
fisso.
Infine, il primo giudice ha
rilevato come l’importo di fr. 210'000.- oltre IVA, corrispondente a meno del
20% dei presumibili costi di costruzione (fr. 1'200'000.-), è congruo e
conforme alla prassi di mercato, al contrario dell’asserito importo di fr.
60'000.- oltre a fr. 150'000.- in caso di buon esito dell’operazione, laddove è
inverosimile stabilire una parte di remunerazione aleatoria, legata al rischio
della mancata vendita, senza parallelamente prevedere un guadagno straordinario
(dunque non di mercato) in caso di vendita.
E. 3.2 Quanto alla remunerazione per le prestazioni svolte, il primo giudice ha applicato le norme relative al contratto di mandato (non essendo le norme SIA menzionate nel contratto state prodotte dall’attrice) e ha rilevato che l’onere di dimostrare l’esecuzione delle prestazioni pattuite e la remunerazione prevista incombeva all’architetto, mentre quello di dimostrare le loro carenze e il relativo minor valore incombeva alla mandante. Il giudice di prima sede ha dunque esaminato le poste d’onorario esposte nel doc. C per determinare quali di esse fossero dovute in base agli incarichi effettivamente svolti dall’architetto, ovvero fr. 25'000.- quale provvigione, fr. 45'000.- per i lavori preliminari, fr. 21'000.- e 44'800.- per il progetto di massima e quello definitivo, per un totale di fr. 135'800.-, non avendo del resto né le parti né gli atti istruttori fornito elementi per valutare e quantificare un eventuale minor valore delle prestazioni eseguite. Il primo giudice ha poi dedotto da tale importo fr. 39'500.- di acconti già corrisposti. Per contro, le poste di onorario per prestazioni relative alle procedure di appalto, alla direzione lavori e alla realizzazione dei piani esecutivi non sono state riconosciute all’attrice, a fronte della loro mancata dimostrazione e della prematura interruzione dei lavori.
E. 4 Con l’impugnativa, l’appellante ribadisce la sua tesi secondo cui il doc. C costituirebbe un contratto fittizio (per cui la sua posteriorità rispetto al doc. 2 non sarebbe rilevante), criticando il Pretore aggiunto per non aver debitamente considerato i riscontri istruttori che lo dimostrerebbero.
E. 4.1 Innanzitutto, l’appellante rileva come sia pacifico che il doc. 2 sia stato allestito dallo stesso arch. __________ C__________, e che gli interrogatori di __________ G__________ e __________ C__________, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, hanno confermato le sue tesi, spiegando come le parti sono giunte a pattuire la cifra complessiva di fr. 210'000.-, composto da fr. 60'000.- per prestazioni architettoniche e fr. 150'000.- quale partecipazione ai presunti utili dell’operazione.
E. 4.2 La censura è tuttavia generica e non confrontata con il giudizio pretorile (art. 310 e 311 CPC). Rilevato come __________ G__________ (azionista, membro del CdA della convenuta e successivamente presidente della stessa) e __________ C__________ (vice-presidente del CdA) si siano limitati a evidenziare il contenuto del doc. 2, confermando peraltro la sottoscrizione del doc. C senza in alcun modo sostenere che esso fosse fittizio, il primo ha poi unicamente dichiarato che i fr. 60'000.- corrispondevano alle prestazioni relative alla domanda di costruzione, ai piani esecutivi e alla preparazione del capitolato per le offerte dei vari artigiani (ritenuto che il doc. C prevede invece prestazioni ben più ampie), mentre il secondo ha rilevato come il doc. 2 rappresentasse un accordo iniziale (v. verbale del 22 ottobre 2015,
p. 1-3), come già accertato dal primo giudice e non contestato nel gravame. Ne discende che la censura è irricevibile per carente motivazione, e comunque inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.
E. 4.3 A mente dell’appellante, la testimonianza di __________ R__________ e il doc. I° da lei prodotto confermerebbero la sua tesi, ovvero che il doc. 2 fosse il reale contratto concluso fra le parti. Difatti, tali prove attesterebbero che nei costi di costruzione preventivati e noti alla committente l’onorario dell’architetto era stato quantificato in fr. 75'000.-, importo all’origine dei fr. 60'000.- di cui al doc. 2.
E. 4.4 Nel caso concreto, la committente nella sua audizione ha dichiarato di non conoscere gli accordi raggiunti fra le parti in causa, per poi osservare soltanto che, secondo una tabella fornitale dalla convenuta, l’onorario dell’architetto era preventivato in fr. 75'000.- (verbale del 6 novembre 2014,
p. 2). A giusta ragione il Pretore aggiunto ha dunque sottolineato la poca verosimiglianza della tesi della convenuta, secondo cui lo scopo del doc. C sarebbe stato quello di mostrare alla committente una realtà apparente diversa da quella prevista nel doc. 2, laddove la committente neppure sapeva dell’esistenza del doc. C. Tale ragionamento, contrariamente a quanto rileva l’appellante, è del tutto comprensibile e dev’essere condiviso. Il giudice di prime cure ha pure osservato che non vi sarebbe stato motivo di celare alla committente l’eventuale partecipazione agli utili dell’architetto quale modalità di remunerazione per lei più vantaggiosa, e l’appellante non lo contesta in alcun modo. Anche sotto questi aspetti, il giudizio impugnato resiste pertanto alle critiche.
E. 4.5 L’appellante sostiene altresì che l’attore ha indebitamente omesso di spiegare su quali basi siano stati calcolati i vari importi del doc. C, in realtà indicati senza alcun fondamento tecnico e artificiosamente aumentati per far corrispondere l’importo totale a quello pattuito nel doc. 2, circostanza che il Pretore aggiunto avrebbe trascurato. Il primo giudice avrebbe pure a torto omesso di spiegare perché i fr. 210'000.- di cui al doc. C sarebbero conformi alla prassi di mercato, ritenuto in ogni caso che simili prassi sarebbero irrilevanti, a fronte degli accordi fra le parti espressi nel doc. 2. Quest’ultimo documento peraltro, nelle ultime due colonne a destra, evidenzierebbe il totale dei costi che l’attrice avrebbe dovuto sostenere (fr. 42'894.35), per cui la pattuizione di fr. 210'000.- per le prestazioni in questione non sarebbe realistica.
E. 4.6 Tali censure non sono atte a sovvertire il giudizio di prima sede. Nella fattispecie è determinante la libertà contrattuale fra le parti e quanto da esse pattuito, laddove in assenza di prove relative alla simulazione il doc. C, redatto successivamente e sottoscritto da entrambe le parti, deve prevalere sul doc. 2, il quale oltre ad essere antecedente e ben più incompleto relativamente ai vari diritti e doveri delle parti, prevede un diverso sistema di remunerazione, composto da una parte fissa e da una variabile, e nemmeno illustra tutte le prestazioni indicate nel doc. C, quali in particolare la presentazione della cliente e gli studi preliminari. Anche volendo considerare la prassi vigente nel settore professionale di riferimento quale indizio circa la congruità degli importi pattuiti, le ultime due pagine allegate al doc. C, alle quali il contratto fra le parti fa esplicito riferimento (v. art. 3, punto 4), espongono i dettagli e le modalità di calcolo relativamente alle prestazioni e agli importi indicati nel suddetto contratto secondo le norme SIA 102, edizione 2003, sulla base di presumibili costi dell’opera pari a fr. 1'200'000.-. Le poste di onorario di cui al doc. C risultano dunque conformi a tali norme, né l’appellante le contesta puntualmente, spiegando perché ciò non sarebbe il caso, per cui le sue censure non possono essere seguite.
E. 4.7 L’appellante critica il giudice di prime cure anche per non aver sufficientemente considerato la comunicazione 14 aprile 2011 allegata al doc. C e riferita alla remunerazione della controparte, che a suo dire supporterebbe la validità del doc. 2. Tale scritto stabilisce difatti che “ Per quanto riguarda il saldo finale, esso potrà essere stabilito e soluto al momento della vendita dell’immobile, e meglio come definito nel mandato R__________/AP 1 dell’8 aprile 2011 e che è parte integrante della presente lettera ”, ciò che a mente dell’appellante sarebbe un chiaro riferimento alla remunerazione variabile.
E. 4.8 Tale scritto tuttavia, anche alla luce di quanto sopra esposto, non è sufficiente per supportare la tesi della convenuta, potendo da una parte essere interpretato quale clausola di esigibilità, secondo quanto indicato dal primo giudice, e non contenendo dall’altra alcuna concreta indicazione relativa a un’eventuale partecipazione all’utile da parte dell’attrice, né condizionando il pagamento del saldo alla realizzazione di un utile. In altre parole, il contenuto di tale documento non dimostra con la necessaria chiarezza una deroga a quanto pattuito nel contratto doc. C. La decisione pretorile dev’essere dunque confermata anche su questo punto.
E. 5 Ne discende che, non potendo il doc. C essere ritenuto un contratto fittizio e non potendosi dunque ammettere la pattuizione di una remunerazione parzialmente variabile a dipendenza dell’esito dell’operazione immobiliare, la tesi appellatoria, secondo cui la controparte non avrebbe diritto a fr. 150'000.-, non può essere seguita. Quanto al rimanente importo, l’appellante si limita a osservare che esso non sarebbe dovuto siccome i corrispondenti servizi non sarebbero stati effettuati in maniera conforme con quanto pattuito. La censura è tuttavia irricevibile per carenza di motivazione, poiché l’appellante non si confronta in alcun modo con quanto accertato dal primo giudice in relazione all’onere della prova, alle prestazioni concretamente eseguite dall’architetto e all’impossibilità di determinare un relativo minor valore (v. p. 4-6 dell’impugnato giudizio).
E. 6 In definitiva, l’appello 18 febbraio 2019 di AP 1 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante principale (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 96’300.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4'500.-. In merito all’appello incidentale dell’attrice
E. 7 Con appello incidentale 10 aprile 2019 (al quale la controparte non ha opposto alcuna risposta), AO 1 ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107’164.- oltre accessori e di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ relativamente a tale importo. In sostanza, l’appellante incidentale chiede che all’importo riconosciutole dal primo giudice venga aggiunta l’IVA all’8%. Difatti, la pretesa attorea la includeva, e lo stesso giudice di prime cure ha accertato che gli importi di cui al doc. C non erano comprensivi di IVA.
E. 8 Tale censura deve essere accolta. La mancata inclusione dell’IVA nell’importo di fr. 210'000.- si evince difatti dall’art. 4 di cui al doc. C, come pure dalla tabella ivi allegata (penultima pagina). Ne consegue che alla remunerazione complessiva di spettanza dell’attrice, ovvero fr. 135'800.-, va aggiunta l’IVA all’8% (fr. 10'864.-), per un totale di fr. 146'664.-, da cui detrarre gli acconti già corrisposti (fr. 39'500.-), per un risultato finale di fr. 107'164.-. Quanto agli interessi di mora del 5%, il primo giudice li ha fatti decorrere dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto 16 maggio 2012, v. doc. G e H), dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto del 20 luglio 2012, v. doc. H e I) e dal 3 giugno 2013 sul restante importo di fr. 51'840.- (data del PE di cui al doc. L). Ritenuto che le suddette due richieste d’acconto erano già comprensive d’IVA, l’unica modifica si ha dunque sul rimanente importo, che invece di fr. 51'840.- ammonta a fr. 62'704.- (fr. 107'164.- - fr. 13'500.- - fr. 30'960.-).
E. 9 In conclusione, l’appello incidentale 10 aprile 2019 di AO 1 deve essere accolto, con conseguente riforma della decisione pretorile. Quanto a tasse, spese e ripetibili del giudizio di prima sede, l’appellante incidentale chiede che esse vengano interamente addossate alla controparte, ciò che evidentemente non può essere accolto, ammontando la sua domanda di causa a fr. 187'300.-, e corrispondendo dunque la sua soccombenza al 43% e quella della controparte al 57%. Tale deve essere dunque la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, laddove le spese processuali sono state stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 16'000.-, e le ripetibili complessive possono essere quantificate, giusta i criteri previsti dall’art. 11 RTar e tenuto conto pure delle spese e dell’IVA, in fr. 13'000.-.
E. 10 Le spese giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'864.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono di principio la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo tuttavia AP 1 presentato alcuna risposta all’appello incidentale, essa non può essere considerata soccombente e non può essere astretta al pagamento di spese (v. DTF 139 III 33, consid. 5). Si giustifica pertanto di rinunciare a riscuotere oneri processuali e di non assegnare ripetibili, non potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino (v. IICCA del 26 marzo 2019, inc. 12.2017.176; CCR del 26 febbraio 2019, inc. 16.2017.5, consid. 5). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 18 febbraio 2019 di AP 1, ______, è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura d’appello principale, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede. III. L’appello incidentale 10 aprile 2019 di AO 1 è accolto. § Di conseguenza, la decisione 28 dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta . Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 la somma di fr. 107'164.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013 su fr. 62'704.-. 2. È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ limitatamente a fr. 107'164.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013 su fr. 62'704.- 3. La tassa di giustizia di complessivi fr. 6'000.- e le spese di fr. 10'000.- (ivi comprese quelle della perizia) sono a carico dell’attrice nella misura del 43% e della convenuta nella misura del 57%. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 1'820.- per ripetibili parziali. 4. Invariato. IV. Per la procedura di appello incidentale non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili. L’anticipo versato sarà restituito. V. Notificazione:
- avv.
- avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.45
Lugano
21 aprile 2020/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2014.57della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 7 marzo 2014 da
AO 1
contro
AP 1
E considerato
in diritto:
In merito allappello principale della convenuta
2.Latto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lappellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena lirricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, lappello in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo senza supporto di prove tesi già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
3.Con la decisione impugnata il primo giudice ha da una parte accertato la validità del contratto doc. C, e dallaltra determinato se e in che misura lattrice avesse diritto allonorario preteso.
3.1Quanto agli accordi raggiunti fra le parti, il Pretore aggiunto ha stabilito che il doc. 2 (indicante un onorario fisso di fr. 60'000.- e una partecipazione agli utili delloperazione immobiliare di fr. 150'000.-) riflette un accordo iniziale raggiunto fra le parti, mentre il contratto doc. C (indicante un onorario fisso di fr. 210'000.-) il diverso accordo definitivo successivamente raggiunto e da ritenersi valido e vincolante, così come peraltro spiegato nel suo interrogatorio dallarch. __________ C__________ con particolare riferimento alla necessità di stipulare un contratto più chiaro per tutti, soprattutto in relazione alla sua remunerazione. La tesi della convenuta, secondo cui il doc. C sarebbe un contratto simulato, non ha difatti trovato alcun riscontro istruttorio.
In primo luogo, gli interrogatori del suo socio __________ G__________ e del suo organo __________ C__________ non hanno avvalorato detta tesi, essendosi entrambi limitati a riferire degli accordi fra le parti al momento della redazione del doc. 2, e avendo il secondo indicato specificatamente che in questo è contenuto laccordo iniziale con noi per poi spiegare, in relazione al doc. C, che esso è stato redatto dallarch. __________ C__________ e rappresentava il contratto concluso con noi.
In secondo luogo, il giudice di prime cure ha ritenuto incomprensibile lasserita necessità di celare alla committente uneventuale parziale remunerazione dellarchitetto tramite gli utili della compravendita, ciò che sarebbe stato per lei più vantaggioso rispetto a una remunerazione fissa a prescindere dal buon esito delloperazione immobiliare e avrebbe ulteriormente stimolato larchitetto a lavorare con la massima diligenza.
Inoltre, dallaudizione di __________ R__________ e dal doc. I° prodotto in tale occasione è emerso come ella non fosse al corrente del doc. C e della relativaremunerazione pattuita, quanto piuttosto pensasse che lonorario ammontasse a fr. 75'000.- (importo allorigine della cifra di fr. 60'000.- di cui al doc. 2). Difficile dunque credere che il doc. C fosse un contratto simulato avente lo scopo di mostrarle una realtà apparente, ritenuto che la medesima nemmeno ne era a conoscenza.
Il giudice di prima sede ha altresì osservato che lo scritto 14 aprile 2011 allegato al doc. C, secondo il quale il saldo finale della remunerazione poteva essere stabilito e soluto al momento della vendita dellimmobile, non scalfisce la soluzione adottata, potendosi considerare una clausola di esigibilità del saldo dellonorario fisso.
Infine, il primo giudice ha rilevato come limporto di fr. 210'000.- oltre IVA, corrispondente a meno del 20% dei presumibili costi di costruzione (fr. 1'200'000.-), è congruo e conforme alla prassi di mercato, al contrario dellasserito importo di fr. 60'000.- oltre a fr. 150'000.- in caso di buon esito delloperazione, laddove è inverosimile stabilire una parte di remunerazione aleatoria, legata al rischio della mancata vendita, senza parallelamente prevedere un guadagno straordinario (dunque non di mercato) in caso di vendita.
3.2Quanto alla remunerazione per le prestazioni svolte, il primo giudice ha applicato le norme relative al contratto di mandato (non essendo le norme SIA menzionate nel contratto state prodotte dallattrice) e ha rilevato che lonere di dimostrare lesecuzione delle prestazioni pattuite e la remunerazione prevista incombeva allarchitetto, mentre quello di dimostrare le loro carenze e il relativo minor valore incombeva alla mandante. Il giudice di prima sede ha dunque esaminato le poste donorario esposte nel doc. C per determinare quali di esse fossero dovute in base agli incarichi effettivamente svolti dallarchitetto, ovvero fr. 25'000.- quale provvigione, fr. 45'000.- per i lavori preliminari, fr. 21'000.- e 44'800.- per il progetto di massima e quello definitivo, per un totale di fr. 135'800.-, non avendo del resto né le parti né gli atti istruttori fornito elementi per valutare e quantificare un eventuale minor valore delle prestazioni eseguite. Il primo giudice ha poi dedotto da tale importo fr. 39'500.- di acconti già corrisposti. Per contro, le poste di onorario per prestazioni relative alle procedure di appalto, alla direzione lavori e alla realizzazione dei piani esecutivi non sono state riconosciute allattrice, a fronte della loro mancata dimostrazione e della prematura interruzione dei lavori.
4.Con limpugnativa, lappellante ribadisce la sua tesi secondo cui il doc. C costituirebbe un contratto fittizio (per cui la sua posteriorità rispetto al doc. 2 non sarebbe rilevante), criticando il Pretore aggiunto per non aver debitamente considerato i riscontri istruttori che lo dimostrerebbero.
4.1Innanzitutto, lappellante rileva come sia pacifico che il doc. 2 sia stato allestito dallo stesso arch. __________ C__________, e che gli interrogatori di __________ G__________ e __________ C__________, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, hanno confermato le sue tesi, spiegando come le parti sono giunte a pattuire la cifra complessiva di fr. 210'000.-, composto da fr. 60'000.- per prestazioni architettoniche e fr. 150'000.- quale partecipazione ai presunti utili delloperazione.
4.2La censura è tuttavia generica e non confrontata con il giudizio pretorile (art. 310 e 311 CPC). Rilevato come __________ G__________ (azionista, membro del CdA della convenuta e successivamente presidente della stessa) e __________ C__________ (vice-presidente del CdA) si siano limitati a evidenziare il contenuto del doc. 2, confermando peraltro la sottoscrizione del doc. C senza in alcun modo sostenere che esso fosse fittizio, il primo ha poi unicamente dichiarato che i fr. 60'000.- corrispondevano alle prestazioni relative alla domanda di costruzione, ai piani esecutivi e alla preparazione del capitolato per le offerte dei vari artigiani (ritenuto che il doc. C prevede invece prestazioni ben più ampie), mentre il secondo ha rilevato come il doc. 2 rappresentasse un accordo iniziale (v. verbale del 22 ottobre 2015,
p. 1-3), come già accertato dal primo giudice e non contestato nel gravame. Ne discende che la censura è irricevibile per carente motivazione, e comunque inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.
4.3A mente dellappellante, la testimonianza di __________ R__________ e il doc. I° da lei prodotto confermerebbero la sua tesi, ovvero che il doc. 2 fosse il reale contratto concluso fra le parti. Difatti, tali prove attesterebbero che nei costi di costruzione preventivati e noti alla committente lonorario dellarchitetto era stato quantificato in fr. 75'000.-, importo allorigine dei fr. 60'000.- di cui al doc. 2.
4.4Nel caso concreto, la committente nella sua audizione ha dichiarato di non conoscere gli accordi raggiunti fra le parti in causa, per poi osservare soltanto che, secondo una tabella fornitale dalla convenuta, lonorario dellarchitetto era preventivato in fr. 75'000.- (verbale del 6 novembre 2014,
p. 2). A giusta ragione il Pretore aggiunto ha dunque sottolineato la poca verosimiglianza della tesi della convenuta, secondo cui lo scopo del doc. C sarebbe stato quello di mostrare alla committente una realtà apparente diversa da quella prevista nel doc. 2, laddove la committente neppure sapeva dellesistenza del doc. C. Tale ragionamento, contrariamente a quanto rileva lappellante, è del tutto comprensibile e devessere condiviso. Il giudice di prime cure ha pure osservato che non vi sarebbe stato motivo di celare alla committente leventuale partecipazione agli utili dellarchitetto quale modalità di remunerazione per lei più vantaggiosa, e lappellante non lo contesta in alcun modo. Anche sotto questi aspetti, il giudizio impugnato resiste pertanto alle critiche.
4.5Lappellante sostiene altresì che lattore ha indebitamente omesso di spiegare su quali basi siano stati calcolati i vari importi del doc. C, in realtà indicati senza alcun fondamento tecnico e artificiosamente aumentati per far corrispondere limporto totale a quello pattuito nel doc. 2, circostanza che il Pretore aggiunto avrebbe trascurato. Il primo giudice avrebbe pure a torto omesso di spiegare perché i fr. 210'000.- di cui al doc. C sarebbero conformi alla prassi di mercato, ritenuto in ogni caso che simili prassi sarebbero irrilevanti, a fronte degli accordi fra le parti espressi nel doc. 2. Questultimo documento peraltro, nelle ultime due colonne a destra, evidenzierebbe il totale dei costi che lattrice avrebbe dovuto sostenere (fr. 42'894.35), per cui la pattuizione di fr. 210'000.- per le prestazioni in questione non sarebbe realistica.
4.6Tali censure non sono atte a sovvertire il giudizio di prima sede. Nella fattispecie è determinante la libertà contrattuale fra le parti e quanto da esse pattuito, laddove in assenza di prove relative alla simulazione il doc. C, redatto successivamente e sottoscritto da entrambe le parti, deve prevalere sul doc. 2, il quale oltre ad essere antecedente e ben più incompleto relativamente ai vari diritti e doveri delle parti, prevede un diverso sistema di remunerazione, composto da una parte fissa e da una variabile, e nemmeno illustra tutte le prestazioni indicate nel doc. C, quali in particolare la presentazione della cliente e gli studi preliminari. Anche volendo considerare la prassi vigente nel settore professionale di riferimento quale indizio circa la congruità degli importi pattuiti, le ultime due pagine allegate al doc. C, alle quali il contratto fra le parti fa esplicito riferimento (v. art. 3, punto 4), espongono i dettagli e le modalità di calcolo relativamente alle prestazioni e agli importi indicati nel suddetto contratto secondo le norme SIA 102, edizione 2003, sulla base di presumibili costi dellopera pari a fr. 1'200'000.-. Le poste di onorario di cui al doc. C risultano dunque conformi a tali norme, né lappellante le contesta puntualmente, spiegando perché ciò non sarebbe il caso, per cui le sue censure non possono essere seguite.
4.7Lappellante critica il giudice di prime cure anche per non aver sufficientemente considerato la comunicazione 14 aprile 2011 allegata al doc. C e riferita alla remunerazione della controparte, che a suo dire supporterebbe la validità del doc. 2. Tale scritto stabilisce difatti che Per quanto riguarda il saldo finale, esso potrà essere stabilito e soluto al momento della vendita dellimmobile, e meglio come definito nel mandato R__________/AP 1 dell8 aprile 2011 e che è parte integrante della presente lettera, ciò che a mente dellappellante sarebbe un chiaro riferimento alla remunerazione variabile.
4.8Tale scritto tuttavia, anche alla luce di quanto sopra esposto, non è sufficiente per supportare la tesi della convenuta, potendo da una parte essere interpretato quale clausola di esigibilità, secondo quanto indicato dal primo giudice, e non contenendo dallaltra alcuna concreta indicazione relativa a uneventuale partecipazione allutile da parte dellattrice, né condizionando il pagamento del saldo alla realizzazione di un utile. In altre parole, il contenuto di tale documento non dimostra con la necessaria chiarezza una deroga a quanto pattuito nel contratto doc. C. La decisione pretorile devessere dunque confermata anche su questo punto.
5.Ne discende che, non potendo il doc. C essere ritenuto un contratto fittizio e non potendosi dunque ammettere la pattuizione di una remunerazione parzialmente variabile a dipendenza dellesito delloperazione immobiliare, la tesi appellatoria, secondo cui la controparte non avrebbe diritto a fr. 150'000.-, non può essere seguita. Quanto al rimanente importo, lappellante si limita a osservare che esso non sarebbe dovuto siccome i corrispondenti servizi non sarebbero stati effettuati in maniera conforme con quanto pattuito. La censura è tuttavia irricevibile per carenza di motivazione, poiché lappellante non si confronta in alcun modo con quanto accertato dal primo giudice in relazione allonere della prova, alle prestazioni concretamente eseguite dallarchitetto e allimpossibilità di determinare un relativo minor valore (v. p. 4-6 dellimpugnato giudizio).
6.In definitiva, lappello 18 febbraio 2019 di AP 1 devessere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dellappellante principale (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 96300.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 4'500.-.
In merito allappello incidentale dellattrice
7.Con appello incidentale 10 aprile 2019 (al quale la controparte non ha opposto alcuna risposta),AO 1ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107164.- oltre accessori e di rigettare in via definitiva lopposizione al PE n. __________ dellUE di __________ relativamente a tale importo. In sostanza, lappellante incidentale chiede che allimporto riconosciutole dal primo giudice venga aggiunta lIVA all8%. Difatti, la pretesa attorea la includeva, e lo stesso giudice di prime cure ha accertato che gli importi di cui al doc. C non erano comprensivi di IVA.
8.Tale censura deve essere accolta. La mancata inclusione dellIVA nellimporto di fr. 210'000.- si evince difatti dallart. 4 di cui al doc. C, come pure dalla tabella ivi allegata (penultima pagina). Ne consegue che alla remunerazione complessiva di spettanza dellattrice, ovvero fr. 135'800.-, va aggiunta lIVA all8% (fr. 10'864.-), per un totale di fr. 146'664.-, da cui detrarre gli acconti già corrisposti (fr. 39'500.-), per un risultato finale di fr. 107'164.-. Quanto agli interessi di mora del 5%, il primo giudice li ha fatti decorrere dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto 16 maggio 2012, v. doc. G e H), dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto del 20 luglio 2012, v. doc. H e I) e dal 3 giugno 2013 sul restante importo di fr. 51'840.- (data del PE di cui al doc. L). Ritenuto che le suddette due richieste dacconto erano già comprensive dIVA, lunica modifica si ha dunque sul rimanente importo, che invece di fr. 51'840.- ammonta a fr. 62'704.- (fr. 107'164.--fr. 13'500.--fr. 30'960.-).
9.In conclusione, lappello incidentale 10 aprile 2019 di AO 1 deve essere accolto, con conseguente riforma della decisione pretorile. Quanto a tasse, spese e ripetibili del giudizio di prima sede, lappellante incidentale chiede che esse vengano interamente addossate alla controparte, ciò che evidentemente non può essere accolto, ammontando la sua domanda di causa a fr. 187'300.-, e corrispondendo dunque la sua soccombenza al 43% e quella della controparte al 57%. Tale deve essere dunque la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, laddove le spese processuali sono state stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 16'000.-, e le ripetibili complessive possono essere quantificate, giusta i criteri previsti dallart. 11 RTar e tenuto conto pure delle spese e dellIVA, in fr. 13'000.-.
10.Le spese giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'864.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono di principio la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo tuttavia AP 1 presentato alcuna risposta allappello incidentale, essa non può essere considerata soccombente e non può essere astretta al pagamento di spese (v. DTF 139 III 33, consid. 5). Si giustifica pertanto di rinunciare a riscuotere oneri processuali e di non assegnare ripetibili, non potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino (v. IICCA del 26 marzo 2019, inc. 12.2017.176; CCR del 26 febbraio 2019, inc. 16.2017.5, consid. 5).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
IV.Per la procedura di appello incidentale non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili. Lanticipo versato sarà restituito.
- avv.
- avv.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).