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12.2019.38

Locazione - disdetta per mora - espulsione - appello

Ticino · 2019-03-21 · Italiano TI
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Locazione - disdetta per mora - espulsione - appello

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.03.2019 12.2019.38

Locazione - disdetta per mora - espulsione - appello

Incarto n. 12.2019.38 Lugano 21 marzo 2019 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2018.5680 (tutela giurisidizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 14 novembre 2018 da AO 1 contro AP 1 chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda alla quale quest’ultimo si è opposto, e che il Pretore ha accolto con decisione 24 gennaio 2019; appellante il convenuto con appello 10 febbraio 2019, con il quale chiede di sospendere l’esecuzione dello sfratto; ritenuto in fatto e in diritto: che AO 1 ha concesso in locazione a partire dal 16 marzo 2015 a AP 1 l’appartamento di 3 ½ locali al terzo piano dell’immobile sito in via  a, per una pigione mensile di fr. 840.-, oltre spese accessorie (doc. A); che con scritto 14 agosto 2018 la locatrice ha regolarmente diffidato il conduttore a voler versare entro 30 giorni il saldo scoperto a titolo di pigione e il relativo acconto per spese accessorie, prospettando la disdetta del contratto per mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B); che con raccomandata e modulo ufficiale 19 settembre 2018 la locatrice ha notificato la disdetta straordinaria del contratto per il 31 ottobre 2018 (doc. F); che non avendo il convenuto provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato entro tale scadenza, con istanza 14 novembre 2018, nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione del conduttore dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito; che in occasione dell’udienza dell’8 gennaio 2019 l’istante si è riconfermata nella domanda, mentre il convenuto ha riconosciuto di essere in mora e chiesto di sospendere la decisione per avere tempo fino al 18 gennaio 2019 per saldare le pigioni scoperte, secondo un preciso piano di pagamento che non si è però concretizzato; che con giudizio 24 gennaio 2019 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine al convenuto di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le comminatorie di rito; che con appello 10 febbraio 2019 il convenuto è insorto contro la decisione pretorile; che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC); che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è di fr. 30'240.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC); che l’appello 10 febbraio 2019 è tempestivo; che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 a ed., n. 1429, pag. 260); che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16 e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56); che nel caso concreto AP 1 ha presentato un breve testo di appello con il quale non contesta la circostanza posta alla base della conclusione pretorile, ovvero che il contratto di locazione è stato validamente disdetto dal conduttore con effetto al 31 ottobre 2018 e che entro tale termine i locali non sono stati riconsegnati, postulando unicamente la concessione di un “ termine di grazia di sfratto per morosità ” e “ della sospensione esecutiva dell’ordinanza di convalida dello sfratto ” al fine di poter saldare in tempi brevi il debito accumulato nei confronti della locatrice, indicando la perdita di lavoro e i problemi di salute quali causa delle precarie condizioni economiche; che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto; che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata; che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 30'240. -, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato; che, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, la procedura può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG). Per questi motivi, decide:                     1. L'appello 10 febbraio 2019 di AP 1 è irricevibile . 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente (giudice D. Bozzini) Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).