opencaselaw.ch

12.2019.194

Registro di commercio, scioglimento d'ufficio di una ditta individuale per cessazione dell'attività e partenza per l'estero della titolare

Ticino · 2020-02-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. decide: I.Il ricorso 22 novembre 2019 di RI 1è parzialmente accolto. § Pertanto, la decisione 19 novembre 2019 dell’Ufficiodel registro di commercio, BIasca, è così riformata: II.Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 100.- e già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Alla medesima verrà restituito l’importo versato in esubero pari a fr. 50.-. Non si attribuiscono ripetibili. - - Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2019.194

Lugano

11 febbraio 2020/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire sul ricorso 22 novembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione 19 novembre 2019 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della ditta individuale __________, __________, in applicazione dell’art. 152 ORC (inc. 198.184.148, 17597/2019);

che, essendo lo scritto raccomandato stato ritornato al mittente con la dicitura “non ritirato”, con pubblicazione sul FUSC del 18 ottobre 2019 l'URC ha ripetuto la diffida di cui sopra (art. 152 cpv. 3bisORC), menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione;

che, rilevato come anche quest’ultimo termine fosse decorso infruttuosamente, con decisione 19 novembre 2019 (notificata tramite pubblicazione sul FUSC del 22 novembre 2019 conformemente all’art. 152 cpv. 6 ORC), l’URC ha disposto la cancellazione d’ufficio della ditta individuale in applicazione dell’art. 152 ORC (dispositivi n. 1-2), ponendo le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 230.- (dispositivo n. 3) e l’ammenda, di fr. 150.- (dispositivo n. 4), personalmente a carico della titolare RI 1 (dispositivo n. 5);

che con ricorso 22 novembre 2019 RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, rilevando in particolare la sua difficile situazione economica, rispettivamente i suoi tentativi di trarre delle entrate dalla sua ditta individuale, tutt’ora attiva, e contestando gli importi posti a suo carico;

che con risposta 10 dicembre 2019 l’URC si è opposto al ricorso postulandone la reiezione, sottolineando in particolare la correttezza della procedura seguita e della decisione emanata a fronte della mancata tempestiva reazione della ricorrente alle diffide, e rilevando che quest’ultima, qualora non avesse voluto cancellare la sua ditta dal registro di commercio, avrebbe perlomeno dovuto notificare il suo mutato domicilio;

che con replica 27 dicembre 2019 RI 1 ha comunicato che, tramite uno scambio di corrispondenza con

l’URC (v. scritti 4 dicembre 2019, 13 dicembre 2019 e 27 dicembre 2019), essa ha provveduto a informare il suddetto Ufficio che la sua ditta individuale non ha cessato la propria attività, notificandone il suo nuovo domicilio legale (__________, __________ __________) e il proprio aggiornato recapito personale;

che con duplica 7 gennaio 2020 l’URC ha confermato che la documentazione trasmessagli dalla ricorrente, seppure tardiva, appare idonea per eseguire l’iscrizione nel registro di commercio delle modifiche relative ai suoi dati personali e al domicilio legale della ditta individuale;

che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

che dalle suesposte circostanze emerge come la ricorrente abbia provveduto a ripristinare la situazione legale, seppure solamente nelle more di causa;

che sono conseguentemente venuti meno i motivi per decretare lo scioglimento della ditta individuale, che può essere dunque revocato (v. ancheGwelessiani/Schindlerin: Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2. ed.,

n. 527a ad art. 152), per cui la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che i relativi dispositivi n. 1 e 2 vanno annullati;

Per questi motivi

decide:

I.Il ricorso 22 novembre 2019 di RI 1è parzialmente accolto.

§ Pertanto, la decisione 19 novembre 2019 dell’Ufficiodel registro di commercio, BIasca, è così riformata:

II.Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 100.- e già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Alla medesima verrà restituito l’importo versato in esubero pari a fr. 50.-. Non si attribuiscono ripetibili.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).