Dispositiv
- decide: I.Il ricorso 22 novembre 2019 di RI 1è parzialmente accolto. § Pertanto, la decisione 19 novembre 2019 dellUfficiodel registro di commercio, BIasca, è così riformata: II.Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 100.- e già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Alla medesima verrà restituito limporto versato in esubero pari a fr. 50.-. Non si attribuiscono ripetibili. - - Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.194
Lugano
11 febbraio 2020/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire sul ricorso 22 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione 19 novembre 2019 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento dufficio della ditta individuale __________, __________, in applicazione dellart. 152 ORC (inc. 198.184.148, 17597/2019);
che, essendo lo scritto raccomandato stato ritornato al mittente con la dicitura non ritirato, con pubblicazione sul FUSC del 18 ottobre 2019 l'URC ha ripetuto la diffida di cui sopra (art. 152 cpv. 3bisORC), menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione;
che, rilevato come anche questultimo termine fosse decorso infruttuosamente, con decisione 19 novembre 2019 (notificata tramite pubblicazione sul FUSC del 22 novembre 2019 conformemente allart. 152 cpv. 6 ORC), lURC ha disposto la cancellazione dufficio della ditta individuale in applicazione dellart. 152 ORC (dispositivi n. 1-2), ponendo le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 230.- (dispositivo n. 3) e lammenda, di fr. 150.- (dispositivo n. 4), personalmente a carico della titolare RI 1 (dispositivo n. 5);
che con ricorso 22 novembre 2019 RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, rilevando in particolare la sua difficile situazione economica, rispettivamente i suoi tentativi di trarre delle entrate dalla sua ditta individuale, tuttora attiva, e contestando gli importi posti a suo carico;
che con risposta 10 dicembre 2019 lURC si è opposto al ricorso postulandone la reiezione, sottolineando in particolare la correttezza della procedura seguita e della decisione emanata a fronte della mancata tempestiva reazione della ricorrente alle diffide, e rilevando che questultima, qualora non avesse voluto cancellare la sua ditta dal registro di commercio, avrebbe perlomeno dovuto notificare il suo mutato domicilio;
che con replica 27 dicembre 2019 RI 1 ha comunicato che, tramite uno scambio di corrispondenza con
lURC (v. scritti 4 dicembre 2019, 13 dicembre 2019 e 27 dicembre 2019), essa ha provveduto a informare il suddetto Ufficio che la sua ditta individuale non ha cessato la propria attività, notificandone il suo nuovo domicilio legale (__________, __________ __________) e il proprio aggiornato recapito personale;
che con duplica 7 gennaio 2020 lURC ha confermato che la documentazione trasmessagli dalla ricorrente, seppure tardiva, appare idonea per eseguire liscrizione nel registro di commercio delle modifiche relative ai suoi dati personali e al domicilio legale della ditta individuale;
che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dellURC (art. 165 cpv. 4 ORC), è senzaltro tempestivo;
che dalle suesposte circostanze emerge come la ricorrente abbia provveduto a ripristinare la situazione legale, seppure solamente nelle more di causa;
che sono conseguentemente venuti meno i motivi per decretare lo scioglimento della ditta individuale, che può essere dunque revocato (v. ancheGwelessiani/Schindlerin: Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2. ed.,
n. 527a ad art. 152), per cui la decisione impugnata devessere riformata nel senso che i relativi dispositivi n. 1 e 2 vanno annullati;
Per questi motivi
decide:
I.Il ricorso 22 novembre 2019 di RI 1è parzialmente accolto.
§ Pertanto, la decisione 19 novembre 2019 dellUfficiodel registro di commercio, BIasca, è così riformata:
II.Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 100.- e già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Alla medesima verrà restituito limporto versato in esubero pari a fr. 50.-. Non si attribuiscono ripetibili.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).