Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.149
Lugano
15 ottobre 2020/rg
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.202della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 agosto 2015 da
AO 1
contro
AP 1
con cui lattrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 e di CHF 100'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2015;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 2 agosto 2019, ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
2.Con petizione 31 agosto 2015 AO 1 - nuova denominazione sociale di C__________ SpA (cfr. doc. 2 e doc. 1 allegato alla duplica spontanea allappello) -, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 - che aveva ripreso per fusione gli attivi e i passivi di D__________ SA (cfr. doc. B) - , per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 e di CHF 100'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio
2015. Essa ha in sostanza contestato che il suo conto potesse essere addebitato in virtù dellatto di pegno di cui al doc. E ed ha preteso la rifusione delle spese legali preprocessuali nel frattempo assunte.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3.Esperita listruttoria, che tra le altre cose ha comportato il richiamo dellincarto penale n. __________ avviato contro __________ __________ J__________ (i cui atti istruttori saranno di seguito menzionati con il termine doc. AI), e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 2 agosto 2019, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 (dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali di complessivi CHF 40'736.50 a carico dellattrice per CHF 2'036.50 e per CHF 38'700.- a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 60000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha ritenuto fondata solo la pretesa attorea volta al riaccredito di quanto addebitatole il 18 novembre 2010.
4.Con lappello 16 settembre 2019che qui ci occupa, avversato dallattrice con risposta 29 ottobre 2019(alla quale hanno fatto seguito la replica spontanea12 novembre 2019 e la duplica spontanea 22 novembre 2019), la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche sullunica posizione ammessa dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5.Il Pretore aggiunto ha preliminarmente osservato che i nuovi fatti allegati dalla convenuta in sede conclusionale, relativi allesito dellazione di responsabilità avviata in Italia dallattrice tra gli altri contro i suoi organi, erano inammissibili giusta lart. 229 cpv. 1 CPC, siccome non addotti entro 10 giorni dalla loro scoperta, avvenuta 5 mesi prima, in occasione dellintimazione del verbale dellaudizione testimoniale per rogatoria di __________ P__________.
Ciò premesso, egli ha evidenziato che nel caso di specie la pretesa dellattrice volta alla restituzione dei suoi averi presso la convenuta, fondata sul contratto di conto corrente stipulato tra le parti, non era in sé contestata dalla controparte, e che in buona sostanza si trattava di stabilire se la convenuta avesse potuto opporle validamente il suo asserito diritto di pegno dedotto dal doc. E. Atteso che a detta dellattrice questultimo atto di pegno, firmato in bianco, avrebbe dovuto essere completato con il suo nome mentre che per la convenuta la sua completazione con lindicazione S__________ SA era conforme alle intenzioni delle parti, e che dunque le loro opinioni divergevano su un elemento essenziale del contratto di pegno, ossia sulla designazione dei crediti garantiti e meglio sul debitore di tali crediti, egli, sulla base di uninterpretazione soggettiva e oggettiva della pattuizione ed in particolare alla luce delle testimonianze di __________ P__________ (verbale 19 settembre 2017 p. 2) e __________ C__________ (doc. AI 53 p. 5 e 7 e doc. AI 146 p. 5 e 7), che oltretutto avevano smentito lopposta tesi della convenuta, suffragata dal teste __________ J__________ (verbale 14 febbraio 2017 p. 3), ha ritenuto che la reale volontà dellattrice fosse proprio quella da lei ora proposta e pertanto fosse divergente da quella della convenuta. Ne ha così concluso, in diritto, che tra le parti non si era perfezionato alcun contratto di pegno in virtù del quale lattrice fosse tenuta a garantire i crediti della convenuta nei confronti di S__________ SA, sicché allincontestata pretesa dellattrice, di EUR 2'020'184.81 oltre interessi, non poteva essere opposto alcun valido diritto di pegno.
7.Lassunto del giudice di prime cure, secondo cui i nuovi fatti allegati dalla convenuta con le conclusioni, relativi allesito dellazione di responsabilità avviata in Italia dallattrice tra gli altri contro i suoi organi e conclusasi per quanto riguardava la pretesa di EUR 2'020'184.81 qui in esame con un rimborso a suo favore di oltre EUR 1'000'000.-, sarebbero inammissibili ai sensi dellart. 229 cpv. 1 CPC siccome non addotti entro 10 giorni dalla loro scoperta, non può essere condiviso. Lesistenza dellazione di responsabilità avviata in Italia dallattrice tra gli altri contro i suoi amministratori e, in solido, contro la stessa convenuta (in seguito dimessa dalla lite per incompetenza per territorio, cfr. doc. 6), con il conseguente rischio di un ipotetico riconoscimento allattrice del doppio del danno vantato, nella denegata ipotesi, benché remota, di accoglimento delle pretese in entrambi i procedimenti, era in effetti già stata evocata negli allegati preliminari (risposta p. 3 seg.), sicché non si può ritenere che lesito di quellazione, comunicato dal teste __________ P__________, e poi riportato nellallegato conclusivo della convenuta, ossia il rimborso a favore dellattrice di oltre EUR 1'000'000.-, costituisca un fatto nuovo tale da non poter essere considerato ai sensi dellart. 229 CPC (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ªed., n. 36 ad art. 229; TF 4A_375/2016 dell8 febbraio 2017 consid. 5.1.3 e 5.2.3, 4A_567/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 4.4.2).
Lammissibilità della circostanza relativa allavvenuto rimborso a favore dellattrice da parte di un debitore solidale della convenuta di un importo superiore a EUR 1'000'000.-, che così ne risulta, da limitarsi qui, in assenza di migliori indicazioni da parte sua, alla somma di EUR 1'000'000.-, fa sì che limitatamente a questultima la petizione doveva e deve essere considerata priva doggetto. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il successivo pagamento, ad opera della parte convenuta o di un debitore solidale, della pretesa azionata nei suoi confronti fa di principio sì che la relativa causa divenga priva doggetto (Leumann/Liebster, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ªed., n. 4 ad art. 242;Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ªed., n. 4 ad art. 242;Killias, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 242 CPC;Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2ªed., n. 1 art. 242;Trezzini, op. cit., n. 7a ad art. 242;Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, 2ªed., n. 74 delle osservazioni preliminari agli art. 308-334;Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ªed., § 23 n. 32;Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ªed., n. 11a ad § 188 ZPO/ZH; DTF 91 II 146 consid. 1; TF 4C.244/2003 del 23 aprile 2004 consid. 1, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.3, 4A_389/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 2.2; II CCA 17 luglio 2019 inc. n. 12.2018.16).
8.Come rilevato nella decisione impugnata, la fondatezza della pretesa dellattrice, di EUR 2'020'184.81 oltre interessi, volta alla restituzione dei suoi averi presso la convenuta, dipende in larga misura dalla validità e dallefficacia del diritto di pegno di cui al doc. E, rispettivamente dalla correttezza della sua escussione, ritenuto che solo in tali ipotesi quellatto di pegno sarebbe stato di principio idoneo ad estinguere per compensazione la sua pretesa (DTF 142 III 746 consid. 2).
8.1.Nella risposta allappello lattrice ha ribadito che latto di pegno di cui al doc. E, nel caso in cui la sua completazione da parte della convenuta fosse stata conforme alle sue intenzioni / istruzioni (questione che verrà esaminata più avanti, cfr. consid. 8.2), sarebbe stato in ogni caso nullo o inefficace, rispettivamente non avrebbe potuto essere escusso, per le seguenti quattro ragioni.
8.1.1.Lattrice ha innanzitutto sostenuto che quellatto di pegno, pacificamente firmato in bianco, senza cioè lindicazione della persona nei confronti della quale dovevano essere garantiti i crediti della convenuta, sarebbe già stato nullo per vizio di forma in quanto non tutti gli elementi essenziali erano stati in tal modo formalizzati per scritto, come invece previsto dallart. 900 cpv. 1 e 3 CC. La tesi non può essere condivisa. Per la dottrina maggioritaria, in effetti, chi è disposto a firmare un atto in bianco con la consapevolezza che sarà completato dalla controparte conferisce implicitamente a questultima la facoltà di agire in tal modo, per cui non può in seguito lamentarsi del fatto che lo stesso non presenti tutti gli elementi di forma prescritti dalla legge (Müller, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 13 CO).
8.1.2.Lattrice ha aggiunto che latto di pegno sarebbe stato parimenti nullo siccome era volto a garantire tutti i crediti presenti e futuri della banca nei confrontidel debitore S__________ SAderivanti da relazioni daffari, qualsiasi sia la loro natura giuridica (conti-corrente, cambiali, esecuzioni di ordini di borsa, eccetera), o di tutte le altre cause, ossia crediti non sufficientemente determinabili o prevedibili ai sensi dellart. 27 cpv. 2 CC.Il rilievo è infondato.Il Tribunale federale, pur avendo ritenuto di principio contraria all'art. 27 cpv. 2 CC una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le pretese, sia attuali che future, che il creditore aveva nei confronti del debitore, ha in effetti precisato che era però valida una clausola in base alla quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno (DTF 142 III 746 consid. 2.3). Nel caso di specie si è verificata per lappunto questultima eventualità, essendo incontestabile che la pretesa a fronte della quale era stata escussa la garanzia, ossia il credito, inizialmente di EUR 1'500'000.- e poi divenuto di EUR 2'000'000.- (cfr. doc. AI 111 all. 4), concesso al debitore S__________ SA, rientrava senzaltro nei crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno.
8.1.3.Lattrice ha quindi evidenziato che latto di pegno non sarebbe stato vincolante per lei poiché era stato sottoscritto da una persona, il suo amministratore delegato __________ P__________, che non disponeva dei necessari poteri di rappresentanza. A torto. Nonostante dalla visura storica relativa allattrice allestita il 9 giugno 2009 (doc. 5), consegnata a suo tempo alla convenuta, risulti effettivamente che da quella data __________ P__________ non sarebbe stato autorizzato a sottoscrivere un atto di pegno a favore di terzi per un importo illimitato sugli averi bancari della società che erano allora di EUR 13'000'000.-, essendogli stato conferito soloogni e più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione sino ad un massimo di EUR 3000'000.- per ogni singola operazione, sta di fatto che il 6 agosto 2009 lallora presidente del consiglio damministrazione __________ __________ V__________ aveva sottoscritto a favore di costui il formulario denominato procura, estensione dei poteri, elenco delle persone autorizzate (doc. 12), che nei confronti della convenuta lo autorizzava tra le altre cose ad effettuare qualsiasi garanzia e in ogni caso a fare tutto ciò che gli sembrerà utile e necessario, come se fosse lui il cliente della banca.
8.1.4.Manifestamente infondato è infine lultimo assunto dellattrice, secondo cui quellatto di pegno non avrebbe più potuto essere escusso, essendo stato da lei revocato con lettera 9 settembre 2010 (doc. G) in applicazione della clausola n. 22 delle condizioni generali annesse al doc. C, secondo cui salvo convenzione contraria, le parti si riservano il diritto di risolvere le loro relazioni daffari con effetto immediato e, in particolare, di esigere il rimborso immediato di tutti i crediti e, per la banca, di annullare i crediti in corso e promessi. In realtà, in base alla clausola n. 1 delle medesime condizioni generali, secondo cui rimangono riservate le convenzioni speciali concluse tra la banca e i clienti così come per alcuni tipi di operazioni i regolamenti speciali emanati dalla banca e le usanze in vigore nellambito bancario in Svizzera, quella clausola non risulta applicabile a un eventuale contratto di pegno, tanto più che nel relativo atto era stato esplicitamente stabilito che i poteri conferiti alla banca dal presente atto sono considerati come conferiti irrevocabilmente alla banca (doc. D e E).
8.2.Ciò posto, si tratta di esaminare se latto di pegno di cui al doc. E, che - come detto - era stato firmato l8 ottobre 2009 a __________ in bianco (per usuali motivi di riservatezza, trattandosi di un documento contrattuale che avrebbe poi dovuto passare la frontiera) dallamministratore delegato dellattrice __________ P__________, in presenza del vicepresidente del consiglio damministrazione dellattrice __________ C__________ e del direttore della succursale __________ della convenuta __________ J__________, avrebbe poi dovuto essere completato dalla banca indicando, come preteso dalla convenuta, il nome di S__________ SA, oppure, come preteso dallattrice, indicando il proprio nome, in altre parole se a quel momento __________ P__________ (poco importa invece, su questo tema, leventuale conoscenza dei fatti da parte di __________ C__________, che in effetti, pur essendo stato allora presente, non era il firmatario del documento) intendesse fornire una nuova garanzia a favore di terzi oppure intendesse solo aggiornare il doc. D, fermo restando che nel primo caso quellatto di pegno, senzaltro valido, sarebbe idoneo a estinguere per compensazione la pretesa attorea, mentre che nel secondo lattrice, confrontata anche in tale evenienza con un atto di pegno valido e in sé atto a estinguere per compensazione la sua pretesa, potrebbe tuttavia esigere dalla convenuta, che lo aveva poi completato contrariamente alle sue intenzioni / istruzioni e si era poi prevalsa di una tale completazione, il risarcimento del danno che le era in tal modo derivato (DTF 88 II 422 consid. 2d;Müller, op. cit., n. 65 ad art. 13 CO).
8.2.1.Come si vedrà qui di seguito, laspetto fattuale devessere risolto a favore dellattrice, e ciò non solo in quanto la versione secondo cui __________ P__________ intendeva solo aggiornare il doc. D risultava assai più convincente di quella secondo cui egli avrebbe inteso fornire una nuova garanzia a favore di terzi, ma anche per il fatto che nel caso in cui nessuna delle versioni delle parti fosse risultata preferibile si sarebbe dovuto decidere a sfavore della parte a cui incombeva lonere della prova di aver completato latto conformemente alle intenzioni / istruzioni dellattrice, e dunque in concreto a sfavore della convenuta (cfr. per analogia, sullonere della prova circa lesistenza e il contenuto di unistruzione del cliente poi eseguita dalla banca, TF 4C.357/2000 dell8 maggio 2001 consid. 3 pubbl. in: SJ 2001 p. 583; II CCA 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46, 11 dicembre 2018 inc. n. 12.2017.74).
8.2.1.1.Premesso che le testimonianze rese sul tema da una parte da __________ P__________ (e da __________ C__________, sia pure solo in sede penale), che confermavano la tesi dellattrice, e dallaltra da J__________ __________ J__________, che invece confermava la tesi della convenuta, erano sostanzialmente di tenore opposto e con ciò si elidevano reciprocamente, è necessario soffermarsi sulle ulteriori circostanze risultanti dallistruttoria.
8.2.1.2.A sostegno della propria versione dei fatti la convenuta si è limitata ad evidenziare le seguenti circostanze indiziarie, in realtà non particolarmente significative:
a) La convenuta ha innanzitutto rilevato che l8 ottobre 2009, dopo solo due mesi dalla sottoscrizione dellatto di pegno di cui al doc. D da parte di __________ __________ V__________, non sarebbe stato necessario sottoscrivere un nuovo identico documento. La circostanza, pur costituendo un indizio a suo favore, non ha tuttavia una grande valenza, visto che lattrice ha obiettato in modo plausibile che la sottoscrizione di un nuovo identico atto di pegno sarebbe stata richiesta da __________ J__________ a M__________ P__________ per il fatto, non contestato ed anzi riconosciuto dallo stesso __________ J__________ (cfr. e-mail 9 ottobre 2009 nel plico doc. AI 111 all. 4), che dal settembre 2009 __________ __________ V__________ non era più il presidente del consiglio di amministrazione dellattrice e non aveva più i poteri operativi e di rappresentanza di cui disponeva nellagosto precedente, che frattanto neppure erano ancora stati assegnati al nuovo presidente del consiglio di amministrazione __________ A__________.
b) La convenuta ha in seguito evidenziato che il procedimento penale promosso nei confronti di __________ J__________ per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, si era concluso il 3 ottobre 2014 con un decreto di abbandono (doc. 7), il che costituiva a sua volta un indizio della bontà della propria versione. La circostanza non è in realtà tale da migliorare la posizione della convenuta già per il fatto che in tal modo non è stato ancora confermato che quanto dichiarato da __________ J__________ corrispondeva al vero. La dottrina e la giurisprudenza hanno oltretutto già avuto modo di stabilire che un giudizio di non luogo a procedere rispettivamente di reiezione dellistanza di promozione dellaccusa non è di per sé vincolante per il giudice civile (cfr.Brehm, Berner Kommentar, 4ªed., n. 14 segg. ad art. 53 CO; II CCA 11 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14, 9 giugno 2016 inc.
n. 12.2015.50).
c) La convenuta si è quindi prevalsa del fatto che lattrice, contraddicendo quanto da lei stessa sostenuto in questa causa, nellambito dellazione civile promossa in Italia il 4 aprile 2012 di cui si è detto (doc. 3) avrebbe rimproverato tra gli altri proprio a __________ P__________ un comportamento illecito in occasione della sottoscrizione dellatto di pegno qui litigioso. Losservazione non tiene in realtà conto del fatto che in quel procedimento lattrice era partita dal presupposto, qui pacificamente smentito dalla stessa convenuta, che __________ P__________ non avesse sottoscritto latto di pegno in bianco ma quando lo stesso già riportava il nome di S__________ SA (cfr. doc. 3 p. 29). Ma nemmeno il fatto che quel procedimento si sia concluso transattivamente con un risarcimento di oltre EUR 1'000'000.- a favore dellattrice versato da una non meglio precisata compagnia di assicurazione migliora poi la posizione della convenuta, da una parte in quanto non sono noti i termini della transazione e dallaltra siccome nemmeno è dato di sapere per conto di chi quella compagnia dassicurazione era concretamente intervenuta.
d) La convenuta ha aggiunto che lesistenza di una garanzia dellattrice a favore di S__________ SA era stata confermata dal traffico dei pagamenti intervenuto nel periodo topico tra quelle due società ed in particolare dal versamento della seconda alla prima, il 16 ottobre 2009, di una somma di EUR 40'000.- a titolo di commissione di garanzia. È vero il contrario. Listruttoria, pur avendo confermato quel versamento (cfr. doc. M), ha in effetti pure permesso di accertare che il 23 novembre 2009 lo stesso era stato ritornato alla seconda con la dicitura storno commissione per garanzia (cfr. doc. M).
e) La convenuta ha infine osservato che la sua versione avrebbe pure trovato conferma nel contenuto degli scambi di posta elettronica tra __________ J__________, __________ C__________ e __________ Ca__________ (doc. 8-10). Non è così. In realtà da quei documenti non si evince nulla a proposito dellatto di pegno in questione, che era poi stato utilizzato per garantire un credito a favore di S__________ SA inizialmente di EUR 1'500'000.- e poi aumentato a EUR 2'000'000.- (cfr. doc. AI 111 all. 4). Quei documenti non attestano neppure che __________ P__________, che non ne era né il mittente né il destinatario, fosse a suo tempo a conoscenza che beneficiaria dello stesso sarebbe stata quella società. Il fatto che il 17 febbraio 2010 __________ J__________ avesse scritto a __________ C__________ che era necessario rinnovare un credito di EUR 2'000'000.- di __________ Ca__________ garantito da te e abbia con ciò chiesto di far pressione a __________ Ca__________ per il pagamento di EUR 50'000.- di interessi ottenendo come risposta un me ne occupo (doc. 10), rispettivamente che il 22 aprile 2010 __________ C__________ abbia spontaneamente fornito alla convenuta una garanzia personale di EUR 2'000'000.- a favore di S__________ SA (doc. 11) e il 10 settembre 2010 abbia provveduto a corrispondere a S__________ SA EUR 25'000.- a titolo di interessi (doc. M), è piuttosto un indizio che la garanzia litigiosa a favore di questultima società non era stata fornita dallattrice, ma da __________ C__________ personalmente.
8.2.1.3.Ben più convincenti o - come detto - almeno altrettanto convincenti di quelle evidenziate dalla convenuta sono invece le circostanze indiziarie evocate dallattrice a sostegno della propria versione dei fatti, che per altro si aggiungono a quelle, rivelatesi già a lei favorevoli, di cui alle precedenti lettere d) ed e):
a) Lattrice ha innanzitutto osservato che non vi era alcuna ragione che avrebbe dovuto indurla, tramite __________ P__________, a prestare una garanzia a favore di S__________ SA, con cui non era in relazione daffari, rispettivamente a favore di unentità riconducibile a __________ Ca__________, con il quale essa aveva condiviso solo due affari, nellottobre 2008 un investimento di EUR 1'000'000.- per una quota pari al 4% di T__________ SpA e nel giugno 2009 un investimento di EUR 1'500'000.- in uno strumento finanziario partecipativo di __________ SpA (cfr. doc. 4).
__________ J__________ aveva invece obiettato che nel novembre 2008 il gruppo di cui faceva parte lattrice avrebbe acquistato circa il 99% di T__________ SpA senza aver ancora pagato a __________ Ca__________ la totalità del prezzo di circa EUR 25'000'000.-, aggiungendo che la concessione della garanzia litigiosa a una società di questultimo sarebbe stata concordata proprio a tale scopo (verbale 14 febbraio 2017 p. 2 seg. e doc. AI 34 p. 8 confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2): sennonché, dai documenti da lui menzionati nelloccasione (doc. AI 34 all. 13 e 14), si evince unicamente che lattrice, con il menzionato investimento di EUR 1'000'000.- per una quota pari al 4% di T__________ SpA, aveva partecipato allacquisto di circa il 99% di T__________ SpA, acquisizione da lei definita attraverso unoperazione che vedeva coinvolta anche __________, __________ e altri non meglio precisati soci storici di __________, fermo restando però che dal doc. AI 34 all. 14, che menzionava un vendor loan da EUR 25'000'000.-nella posizione netta 2009 di T__________ SpA, non risultava che essa fosse debitrice di questultima somma.
b) Lattrice ha in seguito evidenziato che latto di pegno di cui al doc. E non le sarebbe stato consegnato da __________ J__________ subito dopo la sua completazione. La circostanza, di per sé neppure contestata dalla convenuta, è effettivamente significativa, non essendo per nulla usuale in ambito bancario che un documento comportante un importante obbligo per il cliente non gli venga prontamente restituito almeno in copia.
c) Lattrice si è quindi prevalsa, nuovamente con pertinenza, del fatto che la convenuta, richiesta il 13 gennaio 2010 di fornire ai suoi revisori contabili tutte le informazioni previste dal modello ABI-REV in uso presso le aziende di credito ivi comprese quelle relative ai contratti derivati e alle altre operazioni fuori bilancio effettuate nellesercizio 2009 o in corso alla data del 31/12/2009, non aveva dato comunicazione, nellestratto conto e nella valorizzazione del portafoglio al 31 dicembre 2009 da lei successivamente inviati, dellesistenza di un tale atto di pegno (cfr. doc. AI 1 all. 9). E, pure a ragione, ha aggiunto che la controparte nemmeno aveva dato comunicazione dellesistenza di un tale atto di pegno negli estratti conti trimestrali allestiti al 31 dicembre 2009, al 31 marzo 2010 e ancora al 30 giugno 2010 (cfr. doc. AI 1 all. 6-8).
d) Lattrice ha pure rilevato, sempre con pertinenza, che __________ P__________ aveva già contestato in due diversi momenti lesistenza dellatto di pegno a favore di S__________ SA, una prima volta nel novembre 2009, in occasione di una telefonata con il funzionario della convenuta __________ P__________, a seguito della quale ci sarebbe stato un chiarimento tra __________ J__________ e __________ C__________ (doc. AI 34 p. 6 e AI 146 p. 9 e soprattutto il relativo all. 1; in tal senso si è per altro espresso anche __________ __________ V__________, cfr. doc. AI 13 p. 4), e una seconda volta il 20 aprile 2010, in occasione di un incontro presso la convenuta, a seguito del quale è per la prima volta venuta in possesso del documento attestante la messa in pegno dei suoi averi a favore di quella società. In merito alla prima contestazione __________ J__________ aveva obiettato che la stessa riguardava più che altro la durata del credito concesso a S__________ SA (doc. AI 34 p. 6, confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2), sennonché __________ P__________ ha smentito quella sua affermazione, evidenziando invece che a quel momento __________ P__________ gli era sembrato molto sorpreso, come se non sapesse della sua esistenza (nel senso che lui non aveva mai rilasciato alcun pegno a favore di terzi) (doc. AI 23 p. 3). Quanto alla seconda contestazione, su cui __________ J__________ non si è confrontato, anche la stessa può essere ammessa, egli avendo comunque dato atto che qualche giorno dopo il 22 aprile 2010 vi erano stati diversi incontri con gli organi dellattrice, ovviamente riconducibili a una tale contestazione, per cercare di risolvere la situazione (doc. AI 34 p. 9, confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2).
e) Non va infine sottaciuto che anche S__________ SA (doc. H) e __________ Ca__________ (doc. AI 121 p. 6 e doc. AI 136 p. 7), avevano a loro volta dichiarato di non aver né chiesto allattrice di garantire le loro posizioni né di aver saputo che questultima avesse concesso una tale garanzia, lasciando intendere, specie il secondo, anche se la sua testimonianza è stata contestata da __________ C__________, che la garanzia avrebbe semmai dovuto essere fornita da questultimo a titolo personale (doc. AI 121 p. 7 e 9 segg. e doc. AI 136 p. 8 segg., dove si parla di un non meglio precisato documento in tal senso che S__________ C__________ avrebbe rilasciato in bianco allindirizzo della convenuta).
8.2.2.Non essendo, nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi, stato provato che latto di pegno di cui al doc. E, firmato in bianco da __________ P__________, era poi stato da lei completato conformemente alle intenzioni / istruzioni dellattrice, resta come detto ancora da esaminare, visto che anche in tale evenienza quellatto di pegno era però valido e con ciò atto ad estinguere per compensazione la pretesa attorea, se e in quale misura lattrice possa tuttavia pretendere dalla convenuta il risarcimento del pregiudizio che le era derivato dalla completazione illegittima di quel documento (cfr.supraconsid. 8.2), danno a fronte del quale la controparte ha contrapposto lesistenza di una colpa concomitante dellattrice, stante la responsabilità imputabile ai suoi organi __________ P__________ e __________ C__________, tale da escludere rispettivamente almeno da ridurre una qualsiasi pretesa a suo favore (art. 44 CO). Il rilievo è parzialmente fondato.
8.2.2.1.Come si è visto, nonostante lamministratore delegato __________ P__________ fosse effettivamente alloscuro che latto di pegno di cui al doc. E sarebbe stato completato con il nome di S__________ SA, è però incontestabile che la circostanza che egli abbia provveduto a firmare quel documento in bianco non è estranea al fatto che lo stesso potesse essere completato, e in concreto sia poi stato completato, contro gli interessi dellattrice.
8.2.2.2.Ben più importante però è la responsabilità, già ventilata dallattrice nellambito della più volte menzionata azione civile da lei promossa in Italia il 4 aprile 2012 (doc. 3), da attribuire al vicepresidente del consiglio damministrazione __________ C__________, che in particolare non può essere seguito laddove ha sempre negato di sapere che latto di pegno di cui al doc. E doveva essere completato con il nome di S__________ SA.
Listruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che la concessione della garanzia a favore di quella società era stata con ogni evidenza ideata e attuata, con il concorso di __________ J__________ (e forsanche di __________ Ca__________), proprio da __________ C__________, che nellottobre 2009 era in affari con __________ Ca__________ (doc. AI 53 p. 8), gli era allora debitore per almeno EUR 1'750'000.- (doc. AI 53 all. 1 p. 5) e dunque aveva un chiaro interesse personale a far sì che quella società, riconducibile a questultimo, potesse ottenere dalla convenuta un credito di EUR 1'500000.-, poi aumentato a EUR 2'000'000.-, che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere di brevissima durata, per le proprie esigenze. Non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo egli, oltre a non aver contestato il 17 febbraio 2010 lassunto di __________ J__________ secondo cui il credito di EUR 2'000'000.- concesso a __________ Ca__________ era stato garantito da te (doc. 10), nel novembre 2009, informato del fatto che __________ P__________ aveva casualmente comunicato a __________ P__________ lesistenza dellatto di pegno di cui al doc. E, lo avesse rimproverato evidenziando come il contenuto di quella comunicazione lo metteva in seria difficoltà (doc. AI 23 p. 3), il 22 aprile 2010 abbia consegnato alla convenuta una garanzia personale di ben EUR 2'000'000.- (doc. 11) e il 10 settembre 2010 abbia provveduto a corrispondere una parte degli interessi maturati sul conto di S__________ SA __________doc. M), interventi questi che non possono ragionevolmente essere giustificati da un suo eccesso di zelo o ancora, contrariamente a quanto da lui dichiarato, dalla sua generica volontà di evitare non meglio precisati danni reputazionali o economici a carico della società (doc. AI 53 p. 8 e doc. AI 146 p. 5 seg.). Si aggiunga che egli non ha per altro spiegato in modo plausibile perché proprio il 9 ottobre 2009, il giorno successivo alla sottoscrizione dellatto di pegno, S__________ SA gli abbia poi concesso un prestito personale di EUR 250'000.- (doc. AI 53 p. 9 e doc. 7 p. 9 e 11).
Visto che nellottobre 2009 la convenuta non avrebbe mai concesso a S__________ SA un credito di EUR 1'500000.- sulla base di una semplice garanzia personale di S__________ C__________, come del resto non ha poi ritenuto sufficiente quella da lui poi fornita il 22 aprile 2010 (doc. 11), __________ C__________ e __________ J__________ (e forsanche __________ Ca__________) hanno messo in atto loperazione di allestimento dellatto di pegno in bianco di cui al doc. E, sottacendo a __________ P__________ la loro reale intenzione di completarlo con il nome di S__________ SA, il tutto allo scopo di allegarlo come garanzia, come poi effettivamente fatto (cfr. doc. AI 111 all. 4), allindirizzo del comitato crediti della sede centrale della convenuta, ritenuto che labuso nella completazione di quellatto è tuttavia venuto alla luce allorché, nellaprile 2010, lattrice, non avendo S__________ SA ancora provveduto a restituire il credito ottenuto e poi rinnovato in due occasioni, è finalmente venuta in possesso del documento completato attestante la messa in pegno dei suoi averi a favore di quella società. Che i fatti si siano svolti proprio in tal modo è altresì comprovato dal messaggio SMS delle 12.17 del 22 aprile 2010, con cui S__________ __________ aveva risposto a __________ __________, preoccupato di doversi confrontare con __________ __________ V__________ dopo che lattrice era entrata in possesso del doc. E completato a favore di S__________ SA, nei seguenti termini: Lascia stare, V__________ lo metterò a posto io. La soluzione che firmo io non deve conoscerla e come Ca__________ rimborsa te non è un suo problema. Lo vedrai a cena con comodo e diremo che la prudenza della firma del documento di P__________ non sarebbe mai stato utilizzato ma era un modo tuo di farti approvare allinterno loperazione, o qualcosa del genere. Ma quando la buriana sarà passata (doc. AI 61).
8.2.2.3.Alla luce di quanto precede, atteso da una parte che __________ J__________ avrebbe potuto e dovuto riconoscere che __________ C__________, pur rivestendo un ruolo di primissimo piano allinterno dallattrice (tanto che nella denuncia penale essa lo aveva indicato essere il fondatore del gruppo C__________ e il promotore della società, cfr. doc. AI 1 p. 2, e nella più volte menzionata causa da lei promossa in Italia gli aveva persino attribuito la qualifica di suo deus ex machina, cfr. doc. 3 p. 3), a quel momento non disponeva però dei necessari poteri per vincolare da solo la stessa e ritenuto dallaltra che egli poteva e doveva essere consapevole che nelloccasione costui stava agendo più nel suo interesse personale che nellinteresse dellattrice, con il che loperazione messa in atto non risultava del tutto limpida (anche perché altrimenti non si capirebbe per quale motivo fino allaprile 2010 egli non ha mai provveduto ad informarla dellavvenuta completazione dellatto di pegno con il nome di S__________ SA, cfr. supra consid. 8.2.1.3), appare tutto sommato giustificato, visto che egli ciononostante, allo scopo di far aumentare il fatturato della succursale per garantirne la sopravvivenza futura e non da ultimo allo scopo di raggiungere gli obiettivi postigli internamente dalla convenuta (verbale 14 febbraio 2017 p. 3 e 5, doc. AI 136 p. 10), aveva ritenuto di prestarsi alloperazione e di assecondarlo, attribuire allattrice una concolpa pari al 50%, che impone di ridurre in tale misura la sua pretesa a EUR 1'010'092.40 oltre interessi.
Le spese giudiziarie della procedura di prima istanza vanno caricate alle parti in base alla loro rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che la convenuta è risultata integralmente vincente per la pretesa di CHF 100'000.- mentre che per la pretesa di EUR 2'020'184.81 è risultata vincente e soccombente in egual misura, dato che è stata condannata al pagamento di soli EUR 1'010'092.40 e non sarebbe comunque stata tenuta al pagamento degli ulteriori EUR 1'000'000.- nemmeno qualora quella somma non fosse frattanto già stata risarcita da terzi.
Le spese giudiziarie della procedura di seconda istanza, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 2'020'184.81, anchesse da attribuire in base alla soccombenza (art. 106 CPC), vanno invece caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, visto che la convenuta è in definitiva stata condannata a pagare allattrice solo il 50% dellimporto posto a suo carico con la decisione di primo grado.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 16 settembre 2019 diAP 1è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 2 agosto 2019 della Preturadel Distretto di Lugano, sezione 1,è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1EUR 1'010'092.40 oltre interessi al 5% dal 18 novembre
2010. Per la somma diEUR 1'000'000.-la causa è divenuta priva doggetto.
2.La tassa di giustizia di CHF 40'000.-, le spese dassunzione delle prove di CHF 386.50 e le spese della procedura di conciliazione di CHF 350.- sono poste a carico della convenuta per CHF 19'350.- e per CHF 21'386.50 a carico dellattrice, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 5000.- per ripetibili.
II.Le spese processuali di appello di CHF 40000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
- ;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).