Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 risulta che questi non aveva alcun dipendente, bensì si avvaleva della collaborazione di lavoratori indipendenti (verbale del 14 marzo 2018, p. 2), i fratelli R__________ hanno dichiarato di non avere alcuna formazione o competenza in ambito edile, di non essere mai stati incaricati di lavorare sul cantiere e di non avervi mai svolto relativi lavori, considerato pure che __________ R__________ nel periodo in questione non disponeva nemmeno di un permesso di soggiorno (v. i relativi verbali rogatoriali del 26 giugno 2018, alle rispettive p. 1-2).
7.Quanto alle restanti considerazioni pretorili, relative alla carenza di legittimazione attiva dellattore nellambito di un eventuale contratto fra questi e __________ R__________ da una parte, e il convenuto dallaltra, lappellante non affronta in alcun modo la questione, che non deve pertanto essere qui esaminata.
8.In conclusione, lappello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 57'921.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dellappellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 3000.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 2 Con l’impugnato giudizio il Pretore aggiunto, dopo aver riassunto dottrina e giurisprudenza relative alla legittimazione attiva, ha esaminato se si potesse ritenere che fra le parti in causa fosse stato stipulato un contratto di appalto, ritenuto che l’onere della prova a tal proposito incombeva all’attore (art. 8 CC).
E. 2.1 Dopo aver rilevato che agli atti non vi è traccia di alcun accordo scritto, ha osservato che l’interrogatorio di AP 1 si scontra decisamente con quello di AO 1 e con l’audizione di sua moglie __________ R__________ (v. sentenza, p. 6 consid. 4, a cui si rinvia). Il primo giudice ha inoltre accertato che le dichiarazioni dell’attore (secondo cui il convenuto, durante un incontro in cui era presente anche l’arch.__________ M__________, gli avrebbe conferito verbalmente l’incarico di procedere con i lavori tramite la sua ditta individuale, rispettivamente secondo cui la C__________ non aveva a che fare con questi lavori, essendo stata piuttosto pensata per progetti futuri), sono state smentite da ulteriori risultanze agli atti. In primo luogo, l’architetto nella sua audizione ha osservato di avere richiesto offerte per le opere da muratore a più artigiani, fra cui anche a AP 1 (pur non essendo chiara l’entità giuridica con la quale egli interveniva), ma di non avere deliberato in favore di quest’ultimo alcun lavoro (laddove in caso contrario avrebbe come da prassi allestito un contratto), rilevando altresì che l’entità giuridica che avrebbe dovuto occuparsi dei lavori di muratura era la C__________. In secondo luogo, giusta quanto emerso dal suo interrogatorio e dai doc. D ed E, l’attore sapeva che nella notifica di inizio dei lavori la C__________ era stata indicata quale ditta edile, e che la dicitura “ c/o O__________ ” era stata aggiunta solo dopo la richiesta giunta dall’UTC. Il Pretore aggiunto ne ha concluso che, a fronte di questi elementi, l’interrogatorio di AP 1 e la semplice esistenza di preventivi (non approvati) intestati alla sua ditta individuale non possono bastare per dimostrare l’esistenza di un contratto di appalto fra lui e il convenuto.
E. 2.2 Il giudice di prima sede ha parimenti osservato che prima della costituzione di una Sagl, i suoi promotori o soci fondatori formano fra loro una società semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 2 CO. Tuttavia, anche volendo considerare la stipulazione di un contratto d’appalto fra AO 1 e la società semplice composta da AP 1 e __________ R__________, questi ultimi avrebbero dovuto agire congiuntamente in giudizio quale litisconsorzio necessario, per cui l’azione del solo AP 1 sarebbe stata comunque da respingere per assenza di legittimazione attiva.
E. 3 Quando l’appellante critica il Pretore aggiunto per aver unicamente tenuto conto degli interrogatori delle parti e dell’audizione della moglie del convenuto, la censura è irricevibile per carente confronto con la decisione impugnata (art. 310 e 311 CPC), siccome egli non fa alcun cenno della testimonianza dell’arch. __________ M__________, considerata dal primo giudice nella misura in cui si è appena detto. Le dichiarazioni di tale teste sono dunque rimaste incontestate.
E. 4 L’appellante rimprovera al giudice di prime cure un’erronea valutazione della notifica di inizio lavori di cui al doc. E. Egli sostiene da una parte che essa sarebbe stata inoltrata a suo nome, e dall’altra che, come dichiarato nel suo interrogatorio, ha firmato in bianco il suddetto documento, per cui qualsiasi aggiunta sarebbe stata fatta solo in seguito. Egli pertanto non sarebbe mai stato al corrente di un contestato coinvolgimento nel progetto della C__________, che non sarebbe dimostrato.
E. 4.1 Ora, dall’audizione del teste arch. __________ M__________ emerge come sia stato lui medesimo a compilare il modulo (verbale del 18 ottobre 2017, p. 2), comunque inoltrato a nome del proprietario AO 1. Che l’appellante abbia firmato in bianco la citata notifica è una mera affermazione di parte non supportata da ulteriori prove, né egli spiega perché ciò sarebbe rilevante ai fini del giudizio, ritenuto che tale documento attesta l’intenzione del convenuto (confermata dall’architetto) di assegnare i lavori alla C__________, e che dal doc. D emergono chiaramente i motivi della menzione della O__________ (v. sopra, consid. D), come già osservato dal primo giudice e non opportunamente contestato nell’impugnativa.
E. 4.2 Ad ogni modo, anche volendo ammettere la sottoscrizione in bianco, la presunta inconsapevolezza dell’appellante non è convincente. Dal doc. D si evince difatti che le comunicazioni dell’UTC, menzionanti la C__________ in relazione al progetto in questione, gli venivano inoltrate, rispettivamente che AO 1 lo teneva aggiornato sull’evolversi della pratica.
E. 4.3 Ne discende che le valutazioni pretorili in tale ambito resistono alla critica e devono essere confermate.
E. 5 L’appellante nel seguito, evidenziando come la conclusione di un contratto di appalto non necessiti la forma scritta, sostiene che agli atti vi sarebbero comunque diversi documenti a supporto della sua tesi, che il Pretore aggiunto avrebbe erroneamente trascurato, ovvero gli sms e le e-mail di cui ai doc. D e F. Da tali documenti emergerebbe innanzitutto che i lavori dovevano iniziare il 1° dicembre 2015, tant’è che egli e __________ R__________ quel giorno si sono presentati sul posto, portando con loro del materiale (come confermato dal suo collaboratore in sede di audizione e dalla stessa controparte). A suo dire, i citati documenti attesterebbero parimenti che la controparte si stava adoperando affinché entro l’inizio dei lavori lui fornisse tutta la documentazione relativa alla situazione assicurativa sua, della sua ditta individuale e dei suoi collaboratori, ovvero che essa si stesse preoccupando che il soggetto giuridico a cui erano stati affidati i lavori fosse in regola con tutte le prescrizioni vigenti. In particolare, vi è agli atti l’e-mail 25 novembre 2015 in cui AO 1 chiede a AP 1 una dichiarazione della __________ attestante che quest’ultimo e __________ R__________ fossero due indipendenti del settore della costruzione, come pure le necessarie attestazioni di assicurazione RC individuale, i certificati relativi alle persone impiegate sul cantiere e la sua iscrizione a Registro di commercio specificando: “ J’y tiens beaucoup que nous avons ces documents avant que vous commencez à travailler… ”. Ciò attesterebbe che il convenuto gli ha affidato direttamente i lavori, a titolo personale.
E. 5.1 Il coinvolgimento di AP 1 nei lavori di ristrutturazione è pacifico, come pure è incontestato che, secondo gli auspici di AO 1, i lavori avrebbero potuto iniziare il 1° dicembre 2015. Ciò evidentemente non chiarisce però in quale veste egli sia stato incaricato di seguire i lavori, se per il tramite della sua ditta individuale (come egli sostiene) oppure per il tramite della C__________ (come sostiene la controparte e che ha trovato un riscontro nella testimonianza dell’architetto e nei documenti di cui si è già detto). Altrettanto evidente è che la C__________ per poter essere operativa, avrebbe poi dovuto avvalersi di collaboratori o terzi (ricordata qui la richiesta di offerte a svariate ditte, fra cui O__________), questione che tuttavia non è da confondere con l’esistenza o meno di una relazione giuridica diretta fra l’attore e il convenuto.
E. 5.2 Il doc. F citato dall’appellante contiene una raccolta di sms da lui scambiati con __________ R__________ nel mese di novembre 2015. Essi menzionano brevemente l’inizio dei lavori verso il mese di dicembre e i relativi contatti con l’arch. __________ M__________ (“__________”), ma riguardano essenzialmente la costituzione della C__________ (e meglio il progetto di start-up, l’autentica delle firme dei soci e l’apertura di un conto bancario). Ciò peraltro è già stato rilevato dal primo giudice al consid. C dell’impugnata decisione, per cui l’appellante erra quando sostiene che egli abbia omesso di considerare il documento. È in tal contesto che __________ R__________ ha inviato a AP 1 il messaggio del 28 novembre 2015 comunicandogli di avere appreso dalla __________ che essi, per poter collaborare con __________ R__________ (“__________”), dovevano produrre una certificazione attestante che quest’ultimo fosse un lavoratore indipendente attivo nell’ambito della ristrutturazione, e dichiarandosi disponibile, una volta ricevuti i documenti, a seguire la relativa pratica. Tale comunicazione lascia dunque intendere che la documentazione fosse necessaria nell’ambito della costituzione della C__________, che __________ R__________ avrebbe lavorato per il suo tramite e che __________ R__________ si stesse occupando della questione quale futura responsabile amministrativa della ditta. Del resto, è in una di queste comunicazioni che AP 1 ha informato la medesima, con sms del 1° dicembre 2015, che lo stesso giorno si sarebbe presentato presso la sua abitazione in compagnia del suddetto collaboratore. Quanto precede non conduce nuovamente a provare l’esistenza di un contratto tra l’attore e il convenuto.
E. 5.3 Nemmeno dal doc. D è possibile evincere una dimostrazione della tesi attorea, anche alla luce di quanto sopra esposto. In particolare, l’e-mail citata dall’appellante, che menziona semplicemente la documentazione necessaria affinché AP 1 e __________ R__________ potessero essere attivi sul cantiere, non è sufficiente per accertare che il convenuto abbia stipulato un contratto direttamente con l’attore quale titolare della ditta individuale O__________. D’altronde, l’appellato in sede di risposta ha sottolineato che nella successiva e-mail del 25 novembre 2015 AP 1 menzionava l’opportunità di indicare, sul biglietto da visita della C__________, il numero di telefono di __________ R__________, rispettivamente che le e-mail sono state spedite all’indirizzo o____________________.ch, ciò che contribuisce ulteriormente a smentire la tesi appellatoria.
E. 5.4 In conclusione, anche a tal riguardo le censure appellatorie sono inadatte a modificare la decisione impugnata, la quale è del tutto condivisibile laddove rileva che l’attore non ha fatto fronte al proprio onere probatorio, dovendone dunque sopportare le conseguenze negative.
E. 6 A titolo abbondanziale si può comunque evidenziare un’ulteriore circostanza che avvalora le tesi esposte in prima sede dal convenuto, piuttosto che quelle dell’attore. Dai riscontri istruttori non risulta affatto la disponibilità e idoneità di __________ R__________ (né del fratello __________ R__________, pure menzionato nel doc. D) a intraprendere i lavori. Precisato come dal verbale di interrogatorio di AP 1 risulta che questi non aveva alcun dipendente, bensì si avvaleva della collaborazione di lavoratori indipendenti (verbale del 14 marzo 2018, p. 2), i fratelli R__________ hanno dichiarato di non avere alcuna formazione o competenza in ambito edile, di non essere mai stati incaricati di lavorare sul cantiere e di non avervi mai svolto relativi lavori, considerato pure che __________ R__________ nel periodo in questione non disponeva nemmeno di un permesso di soggiorno (v. i relativi verbali rogatoriali del 26 giugno 2018, alle rispettive p. 1-2).
E. 7 Quanto alle restanti considerazioni pretorili, relative alla carenza di legittimazione attiva dell’attore nell’ambito di un eventuale contratto fra questi e __________ R__________ da una parte, e il convenuto dall’altra, l’appellante non affronta in alcun modo la questione, che non deve pertanto essere qui esaminata.
E. 8 In conclusione, l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 57'921.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e
E. 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’000.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L’appello 25 gennaio 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.12
Lugano
9 aprile 2020/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2016.21della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 6 ottobre 2016 da
AP 1__________
contro
AO 1
E considerato
in diritto:
1.Lart. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, lappello 25 gennaio 2019 contro la decisione 17 dicembre 2018 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 11 marzo 2019 dellappellato.
2.Con limpugnato giudizio il Pretore aggiunto, dopo aver riassunto dottrina e giurisprudenza relative alla legittimazione attiva, ha esaminato se si potesse ritenere che fra le parti in causa fosse stato stipulato un contratto di appalto, ritenuto che lonere della prova a tal proposito incombeva allattore (art. 8 CC).
2.1Dopo aver rilevato che agli atti non vi è traccia di alcun accordo scritto, ha osservato che linterrogatorio di AP 1 si scontra decisamente con quello di AO 1 e con laudizione di sua moglie __________ R__________ (v. sentenza, p. 6 consid. 4, a cui si rinvia). Il primo giudice ha inoltre accertato che le dichiarazioni dellattore (secondo cui il convenuto, durante un incontro in cui era presente anche larch.__________ M__________, gli avrebbe conferito verbalmente lincarico di procedere con i lavori tramite la sua ditta individuale, rispettivamente secondo cui la C__________ non aveva a che fare con questi lavori, essendo stata piuttosto pensata per progetti futuri), sono state smentite da ulteriori risultanze agli atti. In primo luogo, larchitetto nella sua audizione ha osservato di avere richiesto offerte per le opere da muratore a più artigiani, fra cui anche a AP 1 (pur non essendo chiara lentità giuridica con la quale egli interveniva), ma di non avere deliberato in favore di questultimo alcun lavoro (laddove in caso contrario avrebbe come da prassi allestito un contratto), rilevando altresì che lentità giuridica che avrebbe dovuto occuparsi dei lavori di muratura era la C__________. In secondo luogo, giusta quanto emerso dal suo interrogatorio e dai doc. D ed E, lattore sapeva che nella notifica di inizio dei lavori la C__________ era stata indicata quale ditta edile, e che la dicitura c/o O__________ era stata aggiunta solo dopo la richiesta giunta dallUTC. Il Pretore aggiunto ne ha concluso che, a fronte di questi elementi, linterrogatorio di AP 1 e la semplice esistenza di preventivi (non approvati) intestati alla sua ditta individuale non possono bastare per dimostrare lesistenza di un contratto di appalto fra lui e il convenuto.
2.2Il giudice di prima sede ha parimenti osservato che prima della costituzione di una Sagl, i suoi promotori o soci fondatori formano fra loro una società semplice ai sensi dellart. 530 cpv. 2 CO. Tuttavia, anche volendo considerare la stipulazione di un contratto dappalto fra AO 1 e la società semplice composta da AP 1 e __________ R__________, questi ultimi avrebbero dovuto agire congiuntamente in giudizio quale litisconsorzio necessario, per cui lazione del solo AP 1 sarebbe stata comunque da respingere per assenza di legittimazione attiva.
3.Quando lappellante critica il Pretore aggiunto per aver unicamente tenuto conto degli interrogatori delle parti e dellaudizione della moglie del convenuto, la censura è irricevibile per carente confronto con la decisione impugnata (art. 310 e 311 CPC), siccome egli non fa alcun cenno della testimonianza dellarch. __________ M__________, considerata dal primo giudice nella misura in cui si è appena detto. Le dichiarazioni di tale teste sono dunque rimaste incontestate.
4.Lappellante rimprovera al giudice di prime cure unerronea valutazione della notifica di inizio lavori di cui al doc. E. Egli sostiene da una parte che essa sarebbe stata inoltrata a suo nome, e dallaltra che, come dichiarato nel suo interrogatorio, ha firmato in bianco il suddetto documento, per cui qualsiasi aggiunta sarebbe stata fatta solo in seguito. Egli pertanto non sarebbe mai stato al corrente di un contestato coinvolgimento nel progetto della C__________, che non sarebbe dimostrato.
4.1Ora, dallaudizione del teste arch. __________ M__________ emerge come sia stato lui medesimo a compilare il modulo (verbale del 18 ottobre 2017, p. 2), comunque inoltrato a nome del proprietario AO 1. Che lappellante abbia firmato in bianco la citata notifica è una mera affermazione di parte non supportata da ulteriori prove, né egli spiega perché ciò sarebbe rilevante ai fini del giudizio, ritenuto che tale documento attesta lintenzione del convenuto (confermata dallarchitetto) di assegnare i lavori alla C__________, e che dal doc. D emergono chiaramente i motivi della menzione della O__________ (v. sopra, consid. D), come già osservato dal primo giudice e non opportunamente contestato nellimpugnativa.
4.2Ad ogni modo, anche volendo ammettere la sottoscrizione in bianco, la presunta inconsapevolezza dellappellante non è convincente. Dal doc. D si evince difatti che le comunicazioni dellUTC, menzionanti la C__________ in relazione al progetto in questione, gli venivano inoltrate, rispettivamente che AO 1 lo teneva aggiornato sullevolversi della pratica.
4.3Ne discende che le valutazioni pretorili in tale ambito resistono alla critica e devono essere confermate.
5.Lappellante nel seguito, evidenziando come la conclusione di un contratto di appalto non necessiti la forma scritta, sostiene che agli atti vi sarebbero comunque diversi documenti a supporto della sua tesi, che il Pretore aggiunto avrebbe erroneamente trascurato, ovvero gli sms e le e-mail di cui ai doc. D e F. Da tali documenti emergerebbe innanzitutto che i lavori dovevano iniziare il 1° dicembre 2015, tantè che egli e __________ R__________ quel giorno si sono presentati sul posto, portando con loro del materiale (come confermato dal suo collaboratore in sede di audizione e dalla stessa controparte). A suo dire, i citati documenti attesterebbero parimenti che la controparte si stava adoperando affinché entro linizio dei lavori lui fornisse tutta la documentazione relativa alla situazione assicurativa sua, della sua ditta individuale e dei suoi collaboratori, ovvero che essa si stesse preoccupando che il soggetto giuridico a cui erano stati affidati i lavori fosse in regola con tutte le prescrizioni vigenti. In particolare, vi è agli atti le-mail 25 novembre 2015 in cui AO 1 chiede a AP 1 una dichiarazione della __________ attestante che questultimo e __________ R__________ fossero due indipendenti del settore della costruzione, come pure le necessarie attestazioni di assicurazione RC individuale, i certificati relativi alle persone impiegate sul cantiere e la sua iscrizione a Registro di commercio specificando: Jy tiens beaucoup que nous avons ces documents avant que vous commencez à travailler. Ciò attesterebbe che il convenuto gli ha affidato direttamente i lavori, a titolo personale.
5.1Il coinvolgimento di AP 1 nei lavori di ristrutturazione è pacifico, come pure è incontestato che, secondo gli auspici di AO 1, i lavori avrebbero potuto iniziare il 1° dicembre 2015. Ciò evidentemente non chiarisce però in quale veste egli sia stato incaricato di seguire i lavori, se per il tramite della sua ditta individuale (come egli sostiene) oppure per il tramite della C__________ (come sostiene la controparte e che ha trovato un riscontro nella testimonianza dellarchitetto e nei documenti di cui si è già detto). Altrettanto evidente è che la C__________ per poter essere operativa, avrebbe poi dovuto avvalersi di collaboratori o terzi (ricordata qui la richiesta di offerte a svariate ditte, fra cui O__________), questione che tuttavia non è da confondere con lesistenza o meno di una relazione giuridica diretta fra lattore e il convenuto.
5.2Il doc. F citato dallappellante contiene una raccolta di sms da lui scambiati con __________ R__________ nel mese di novembre 2015. Essi menzionano brevemente linizio dei lavori verso il mese di dicembre e i relativi contatti con larch. __________ M__________ (__________), ma riguardano essenzialmente la costituzione della C__________ (e meglio il progetto di start-up, lautentica delle firme dei soci e lapertura di un conto bancario). Ciò peraltro è già stato rilevato dal primo giudice al consid. C dellimpugnata decisione, per cui lappellante erra quando sostiene che egli abbia omesso di considerare il documento. È in tal contesto che __________ R__________ ha inviato a AP 1 il messaggio del 28 novembre 2015 comunicandogli di avere appreso dalla __________ che essi, per poter collaborare con __________ R__________ (__________), dovevano produrre una certificazione attestante che questultimo fosse un lavoratore indipendente attivo nellambito della ristrutturazione, e dichiarandosi disponibile, una volta ricevuti i documenti, a seguire la relativa pratica. Tale comunicazione lascia dunque intendere che la documentazione fosse necessaria nellambito della costituzione della C__________, che __________ R__________ avrebbe lavorato per il suo tramite e che __________ R__________ si stesse occupando della questione quale futura responsabile amministrativa della ditta. Del resto, è in una di queste comunicazioni che AP 1 ha informato la medesima, con sms del 1° dicembre 2015, che lo stesso giorno si sarebbe presentato presso la sua abitazione in compagnia del suddetto collaboratore. Quanto precede non conduce nuovamente a provare lesistenza di un contratto tra lattore e il convenuto.
5.3Nemmeno dal doc. D è possibile evincere una dimostrazione della tesi attorea, anche alla luce di quanto sopra esposto. In particolare, le-mail citata dallappellante, che menziona semplicemente la documentazione necessaria affinché AP 1 e __________ R__________ potessero essere attivi sul cantiere, non è sufficiente per accertare che il convenuto abbia stipulato un contratto direttamente con lattore quale titolare della ditta individuale O__________. Daltronde, lappellato in sede di risposta ha sottolineato che nella successiva e-mail del 25 novembre 2015 AP 1 menzionava lopportunità di indicare, sul biglietto da visita della C__________, il numero di telefono di __________ R__________, rispettivamente che le e-mail sono state spedite allindirizzo o____________________.ch, ciò che contribuisce ulteriormente a smentire la tesi appellatoria.
5.4In conclusione, anche a tal riguardo le censure appellatorie sono inadatte a modificare la decisione impugnata, la quale è del tutto condivisibile laddove rileva che lattore non ha fatto fronte al proprio onere probatorio, dovendone dunque sopportare le conseguenze negative.
6.A titolo abbondanziale si può comunque evidenziare unulteriore circostanza che avvalora le tesi esposte in prima sede dal convenuto, piuttosto che quelle dellattore. Dai riscontri istruttori non risulta affatto la disponibilità e idoneità di __________ R__________ (né del fratello __________ R__________, pure menzionato nel doc. D) a intraprendere i lavori. Precisato come dal verbale di interrogatorio di AP 1 risulta che questi non aveva alcun dipendente, bensì si avvaleva della collaborazione di lavoratori indipendenti (verbale del 14 marzo 2018, p. 2), i fratelli R__________ hanno dichiarato di non avere alcuna formazione o competenza in ambito edile, di non essere mai stati incaricati di lavorare sul cantiere e di non avervi mai svolto relativi lavori, considerato pure che __________ R__________ nel periodo in questione non disponeva nemmeno di un permesso di soggiorno (v. i relativi verbali rogatoriali del 26 giugno 2018, alle rispettive p. 1-2).
7.Quanto alle restanti considerazioni pretorili, relative alla carenza di legittimazione attiva dellattore nellambito di un eventuale contratto fra questi e __________ R__________ da una parte, e il convenuto dallaltra, lappellante non affronta in alcun modo la questione, che non deve pertanto essere qui esaminata.
8.In conclusione, lappello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 57'921.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dellappellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 3000.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).