Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.106
Lugano
22 gennaio 2020/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicencancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n.SO.2018.3155della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 3 luglio 2018 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente di far ordine alla convenuta di pagare allistante fr. 82'636.25 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta con osservazioni dell8 agosto 2018, che ha pure ritenuto ingiustificato il ricorso alla procedura ex art. 257 CPC, e che il Pretore aggiunto, dopo la replica spontanea del 20 agosto 2018 e la duplica spontanea del 23 agosto 2018, ha accolto parzialmente con decisione 13 giugno 2019, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% a partire dal 3 luglio 2018, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese per 1/10 a carico di questultimo e per 9/10 a carico della convenuta, condannata a rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenutacon appello 21 giugno 2019 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio, nel senso di dichiarare irricevibile listanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre che, con osservazioni (recte: risposta) 23 luglio 2019, lappellato ha postulato la reiezione dellappello, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.AO 1 e AP 1 si sono sposati a __________ nel 1993. Dal matrimonio sono nati due figli: __________ (6 ottobre 1995) e __________ (26 gennaio 1999).
Il 15 settembre 2006, AP 1 ha introdotto unazione di divorzio dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, causa che è stata stralciata dai ruoli nel gennaio 2018 per intervenuta perenzione processuale.
I rapporti tra le parti, che sono quindi tuttora sposate, seppur separate da oltre 10 anni, sono stati regolati con varie decisioni cautelari e supercautelari emesse dalla Pretura nel corso degli anni.
Con un primo decreto cautelare deciso nelle more istruttorie il 2 giugno 2008, il Pretore ha affidato i figli alla moglie e le ha attribuito labitazione coniugale, fissando nel contempo i contributi alimentari a carico del marito in fr. 3'000.- mensili per la moglie e in fr. 1'675.- mensili per ognuno dei due bambini, addossandogli nel contempo anche le rette scolastiche e le spese straordinarie per i figli, nonché le spese della gestione ordinaria dellabitazione coniugale, le spese straordinarie di manutenzione dellimmobile e i premi assicurativi degli interessi ipotecari e degli ammortamenti.
In seguito, l11 dicembre 2008, è stato emanato un decreto supercautelare con cui il Pretore ha omologato un accordo stipulato tra i coniugi, con il quale sono stati ridimensionati i contributi alimentari per i figli.
Con il decreto supercautelare nelle more istruttorie del 22 novembre 2013 il giudice ha ridotto il contributo per la moglie a fr. 1'581.40 mensili a partire dal 1. novembre 2013.
Il 15 aprile 2014 è stato promulgato un ulteriore decreto cautelare con il quale il Pretore ha rivisto, con effetto retroattivo al 31 marzo 2009 (data della relativa istanza), il contributo di mantenimento di AP 1 fissandolo come segue: fr. 1058.15 dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2009, fr. 1'463.70 dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, fr. 1'476.70 dal 1. gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011, fr. 1'396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, fr. 1'277.80 dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, fr. 1'561.20 dal 1. gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fr. 958.80 dal 1. luglio 2013 in poi. Questa decisione è stata impugnata di fronte alla prima Camera civile del Tribunale dappello che, con sentenza 9 novembre 2016 regolarmente passata in giudicato, lha riformata condannando AO 1 a versare a titolo di contributo alimentare per la moglie fr. 1'760.- mensili dal 1. aprile 2009 al 13 febbraio 2011, fr. 1'730.- mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e fr. 2'020.- mensili dal 1. luglio 2013 al 20 dicembre 2015.
Con istanza 3 luglio 2018, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dellart. 257 CPC, AO 1, fondandosi su tali decisioni e sui pagamenti da lui effettuati alla moglie, ha chiesto la condanna di AP 1 a rifondergli fr. 82'636.25, oltre interessi di mora a far tempo da ogni scadenza delle singole mensilità, a titolo di rimborso degli alimenti da lui asseritamente corrisposti in eccesso nel periodo dallaprile 2009 allaprile 2014. Allistanza la convenuta si è opposta innanzitutto chiedendo che fosse dichiarata irricevibile poiché la fattispecie non costituiva un caso manifesto, e in seguito, postulandone subordinatamente anche la reiezione nel merito.
Il Pretore aggiunto, con la sentenza 13 giugno 2019 qui in oggetto, ha parzialmente accolto listanza, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2018.
Con atto di appello 21 giugno 2019 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato e di dichiarare irricevibile listanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, domanda avversata dallistante con risposta 23 luglio 2019.
Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione giuridica sia chiara (lett. b).
Sono fatti incontestati, quelli che non sono stati confutati dal convenuto e sono immediatamente comprovabili, se essi possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la prova è addotta mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC. Se il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti, che non possono essere subito scartate e che sono dinatura tale da far vacillare il convincimento del giudice, la procedura dei casi manifesti èinammissibile (DTF 144 III 462consid. 3.1;141 III 23consid. 3.2;138 III 620consid. 5.1.1).
La situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462consid. 3.1;141 III 23consid. 3.2;138 III 123consid. 2.1.2; STF4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3).
La correzione verso il basso delle pretese vantate dallistante per gli anni 2011-2014 effettuata dal Pretore aggiunto, che ha confermato integralmente solo quelle per il 2009 e il 2010, è semplicemente il risultato dellanalisi della documentazione prodotta dalle parti ed è dunque del tutto conforme al tipo di procedura adottato.
Alla stessa stregua va ritenuta valida anche la modifica delle pretese formulate dallistante di calcolare gli interessi di mora a partire dallesigibilità di ogni singolo pagamento dei contributi, che il primo giudice, accogliendo leccezione sollevata dalla convenuta di carenza di valide interpellazioni, ha ritenuto dover fissare per tutte al 3 luglio 2018, data dellistanza in oggetto.
Inoltre parte dei debiti cui fa riferimento lappellante, come risulta dal doc. E, non sarebbero relativi al contributo alimentare, bensì alle spese per labitazione coniugale assegnatale.
A tal proposito, nella sentenza oggetto dimpugnativa, il Pretore aggiunto ha deciso di non tener conto delle pretese di messa in compensazione poiché, a differenza delle comprensibili, puntuali, precise e ordinate allegazioni fattuali addotte dallistante a supporto della sua richiesta, esse sono state formulate in maniera generica, sbrigativa, indifferenziata, poco strutturata e finanche confusa, senza che se ne possa comprendere con sufficiente precisione la concreta portata e consistenza. Il da lui definitoconfuso coacervo di documenti prodotti(cioè il doc. 9) non rende possibile ricostruire alcunché.
Anche su questo aspetto lappello deve quindi essere respinto.
9.Le spese processuali seguono la soccombenza totale dellappellante (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità allart. 9 cpv. 3 LTG.
Il valore litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è di fr. 72'084.35.
Per questi motivi,
decide:
1.L'appello 21 giugno 2019 di AP 1è respinto.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 2500.- sono poste a carico dellappellante, che rifonderà allappellato fr. 2'000.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).