Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.1
Lugano
30 gennaio 2019/rn
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi dellart. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG
sedente per statuire sullappello 31 dicembre 2018 di
AP 1
contro
la decisione 17 dicembre 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa - inc. n.SE.2018.381- promossa con petizione 10 ottobre 2018 da
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha lavorato quale infermiera a partire dal 16 maggio 2016 per __________ SA (doc. A1), in seguito, dal 1. settembre 2016, per la __________ Sagl (doc. A) e dal 19 ottobre 2017 per la AP 1, contratto disdetto dalla datrice di lavoro per il 10 gennaio 2018 (doc. B);
che con petizione 10 ottobre 2018, previo rilascio della necessaria autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo che fosse condannata a versarle fr. 5'475.85 lordi quale salario per il mese di novembre 2017 e fr. 4'603.35 lordi quale salario per il mese di gennaio 2018, per un totale di fr. 10'079.20 lordi;
che il termine di 30 giorni assegnato alla convenuta per presentare osservazioni è decorso infruttuosamente;
che alludienza di prime arringhe del 12 dicembre 2018, alla quale la convenuta ingiustificatamente non è comparsa, lattrice ha specificato di essere stata in malattia dal 6 dicembre 2017 al 13 gennaio 2018, producendo i relativi doc. L e M e chiedendo il versamento di ulteriori fr. 5'230.- lordi quali pretese salariali per il suddetto periodo, aumentando la sua richiesta a complessivi fr. 15'309.20 lordi;
che con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a pagare allattrice fr. 4'752.35 netti (fr. 5'475.85 lordi), senza prelevare tasse né spese di giustizia e senza assegnare ripetibili;
che in sintesi il primo giudice, accertando la mancata contestazione delle pretese attoree, ha stabilito che la disdetta doc. B poteva essere considerata valida solo per il 31 gennaio 2018 (art. 335c cpv. 1 CO) e ha riconosciuto la pretesa salariale dellattrice relativa al mese di novembre 2017, conforme al conteggio doc. I e riconosciuto dalla convenuta nello scritto 26 gennaio 2017 (doc. D);
che per contro il Pretore non ha riconosciuto la pretesa salariale di fr. 5'230.- lordi, relativa allasserito periodo di malattia 6 dicembre 2017 13 gennaio 2018, per mancata dimostrazione dellinabilità lavorativa (essendo i certificati medici di cui ai doc. L e M troppo vaghi e generici e non risultando nemmeno che gli stessi fossero stati consegnati alla convenuta), né quella di fr. 4'603.35 lordi relativa al mese di gennaio 2018, non avendo lattrice in quel periodo fornito la sua prestazione lavorativa, né sostenuto di averla invano offerta alla datrice di lavoro, né allegato di non sapere che la disdetta sarebbe stata valida solo per il 31 gennaio 2018;
che con reclamo (recte: appello) 31 dicembre 2018 AP 1 è insorta contro tale decisione, contestando la condanna che viene data alla ditta __________ di pagare 15'309.20 chf e affermando che lattrice non avrebbe mai fornito la sua prestazione lavorativa, avendo sin da subito presentato certificati di malattia;
che limpugnata decisione pretorile è una decisione finale di prima istanza in una controversia patrimoniale e, come tale, appellabile entro il termine di 30 giorni, sempre che il valore litigioso secondo lultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000. (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, secondo il calcolo del Pretore, la somma complessiva rivendicata dallattrice ammontava a fr. 15'309.20 lordi, sicché supera la soglia minima menzionata;
che lappello è senzaltro tempestivo, essendo stato interposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata;
che esso non è stato notificato alla controparte, essendo il medesimo manifestamente infondato per i motivi esposti nel seguito (art. 312 cpv. 1 CPC);
che la procedura, terminando con una non entrata nel merito di unimpugnazione manifestamente inammissibile, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che con lappello possono essere censurati lerrata applicazione del diritto e lerrato accertamento dei fatti (art. 310 CPC), deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);
che lappellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto lappello, peraltro nemmeno indicante in modo corretto limporto riconosciuto allattrice con limpugnatogiudizio elimitato a poche, generiche righe, non si confronta minimamente con le motivazioni e gli accertamenti del primo giudice;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta lirricevibilità dellappello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dellart. 311 cpv. 1 CPC;
che in ogni modo le generiche argomentazioni dellappellante, non sostanziate né tantomeno dimostrate, non sono atte a sovvertire il giudizio impugnato, tanto più che la medesima, non avendo presentato osservazioni scritte né partecipato, senza alcuna giustificazione, alludienza di dibattimento in prima sede, si è preclusa la possibilità di contestare le pretese avverse, risultate dunque non controverse (art. 245 e 234 CPC);
che lappellante nemmeno sostiene di essere stata impossibilitata a far valere le sue argomentazioni dinanzi alla giurisdizione inferiore;
che in definitiva lappello devessere dichiarato irricevibile;
che trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC);
che lattribuzione di ripetibili non entra in considerazione, lappello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 4'752.35 netti (fr. 5'475.85 lordi)giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF.
Per questi motivi,
decide:
1.Lappello 31 dicembre 2018 di AP 1è irricevibile.
2.Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente
A. Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).