Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2018.72
Lugano
10 ottobre 2018/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)
visto il ricorso 7 maggio 2018 presentato da
RI 1,Di F,,e R,
contro
la decisione 25 aprile 2018 dell'Ufficio del registro di commercio di Biasca
ritenuto
in fatto e in diritto:che sin dalla sua costituzione il 25 ottobre 2010 il recapito iscritto nel Registro di commercio della società RI 1 risulta essere in via __________ a __________;
che con scritto 4 aprile 2017 lUfficio esecuzioni di Mendrisio ha comunicato allUfficio del registro di commercio che RI 1risultava tra le società nei confronti delle quali hadovuto far capo alla pubblicazione dei precetti esecutivi sul foglio ufficiale in quanto irreperibile;
che ai sensi dellart. 153a cpv. 1 ORC in data 3 gennaio 2018 lUfficio del registro di commercio ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per notificare il nuovo domicilio legale o comunicare in forma scritta la validità di quello iscritto a registro di commercio, rendendo attenta la destinataria della possibilità di applicazione di unammenda fino a fr. 500.- ai sensi dellart. 943 CO;
che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul FUSC del26 febbraio 2018alla società, in applicazione dellart. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale,menzionando nuovamente le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;
che, rilevato come anche questultimo termineè decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma, con decisione25 aprile 2018lUfficio del registro di commercio, in applicazionedellart. 153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento dufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quali liquidatori i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________ (dispositivo n. 2), ha ordinato liscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 3) e ha conseguentemente statuito in merito a spese, tasse e ammenda (dispositivi n. 4-7);
che con ricorso 7 maggio 2018 RI 1e i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________hanno impugnato la predetta decisione;
che i ricorrenti non rivolgono critiche specifiche alla decisione impugnata, riconoscendo peraltro di non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di gestione della società, circostanza di cui si scusano espressamente;
che essi espongono le circostanze che avrebbero comportato il venir meno di un recapito, situazione riconducibile al desiderio di limitare i costi e ad unerronea valutazione in merito agli effetti nel tempo del sistema concordato con la Posta per il reindirizzamento automatico degli invii destinati alla società; la mancata ricezione dei solleciti e lassenza di una reazione sarebbero pertanto da ricondurre al non funzionamento di questo meccanismo;
che, esposto in questi termini, il ricorso contro la decisione di scioglimento è irricevibile, siccome non adempie agli obblighi di motivazione, mancando una critica adeguata al giudizio impugnato;che i ricorrenti chiedono altresì un condono di parte o tutte le sanzioni inflitteci confidando nella benevolenza di questa Camera; benché succintamente motivata la richiesta, che non comporta una contestazione del principio del prelievo, è ricevibile perlomeno quale censura allammontare di spese, tasse e ammenda;che lUfficio ha menzionato una serie di riferimenti alla norme applicate, ma non ha esposto i motivi alla base della quantificazione concretamente operata;che la spesa di iscrizione di fr. 180.-, sebbene non sia agevole comprenderne la composizione, può comunque essere confermata, apparendo verosimile lapplicazione congiunta delle tariffe stabilite dagli art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 e 2 e art. 5 cpv. 1 lett. d n. 6 dellOrdinanza delle tasse in materia di registro di commercio;che la tassa di fr. 100.- per la diffida corrisponde a quanto prescritto dallart. 9 cpv. 1 lett. h dellOrdinanza citata, ma lUfficio non indica per contro per quali motivi ha fissato al massimo della tariffa applicabile (da fr. 50.- a fr. 200.-) la tassa prescritta dallart. 12 dellOrdinanza;che nessuna indicazione, in contrasto con lesigenza accresciuta di motivazione in materia di sanzioni, è deducibile dalla decisione impugnata con riferimento allammenda di fr. 300.- inflitta ad entrambi i gerenti, a fronte di una forchetta da fr. 10.- a fr. 500.- fissata dallart. 943 cpv. 1 CO;che alla luce delle circostanze concrete, tenuto conto delle motivazioni e delle scuse presentate in sede di ricorso, appare adeguato modificare la decisione fissando la tassa base per la diffida a fr. 100.- oltre ad altri fr. 50.- (dispositivo n. 5) con vincolo di solidarietà (dispositivo n. 7) e lammenda a fr. 150.- per ognuno dei gerenti (dispositivo n. 6);
che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 22'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione;
-e- Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).