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12.2018.72

Scioglimento d'ufficio della persona giuridica per assenza di un valido domicilio legale, ricorso contro la decisione del Registro di Commercio, ammontare delle relative tasse, spese e ammenda

Ticino · 2018-10-10 · Italiano TI
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Incarto n.12.2018.72

Lugano

10 ottobre 2018/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

visto il ricorso 7 maggio 2018 presentato da

RI 1,Di  F,,e  R,

contro

la decisione 25 aprile 2018 dell'Ufficio del registro di commercio di Biasca

ritenuto

in fatto e in diritto:che sin dalla sua costituzione il 25 ottobre 2010 il recapito iscritto nel Registro di commercio della società RI 1 risulta essere in via __________ a __________;

che con scritto 4 aprile 2017 l’Ufficio esecuzioni di Mendrisio ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio che RI 1risultava tra le società nei confronti delle quali hadovuto far capo alla pubblicazione dei precetti esecutivi sul foglio ufficiale in quanto irreperibile;

che ai sensi dell’art. 153a cpv. 1 ORC in data 3 gennaio 2018 l’Ufficio del registro di commercio ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per notificare il nuovo domicilio legale o comunicare in forma scritta la validità di quello iscritto a registro di commercio, rendendo attenta la destinataria della possibilità di applicazione di un’ammenda fino a fr. 500.- ai sensi dell’art. 943 CO;

che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul FUSC del26 febbraio 2018alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale,menzionando nuovamente le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;

che, rilevato come anche quest’ultimo termineè decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma, con decisione25 aprile 2018l’Ufficio del registro di commercio, in applicazionedell’art. 153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quali liquidatori i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________ (dispositivo n. 2), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 3) e ha conseguentemente statuito in merito a spese, tasse e ammenda (dispositivi n. 4-7);

che con ricorso 7 maggio 2018 RI 1e i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________hanno impugnato la predetta decisione;

che i ricorrenti non rivolgono critiche specifiche alla decisione impugnata, riconoscendo peraltro di non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di gestione della società, circostanza di cui si scusano espressamente;

che essi espongono le circostanze che avrebbero comportato il venir meno di un recapito, situazione riconducibile al desiderio di limitare i costi e ad un’erronea valutazione in merito agli effetti nel tempo del sistema concordato con la Posta per “il reindirizzamento automatico” degli invii destinati alla società; la mancata ricezione dei solleciti e l’assenza di una reazione sarebbero pertanto da ricondurre al non funzionamento di questo meccanismo;

che, esposto in questi termini, il ricorso contro la decisione di scioglimento è irricevibile, siccome non adempie agli obblighi di motivazione, mancando una critica adeguata al giudizio impugnato;che i ricorrenti chiedono altresì “un condono di parte o tutte le sanzioni inflitteci” confidando nella benevolenza di questa Camera; benché succintamente motivata la richiesta, che non comporta una contestazione del principio del prelievo, è ricevibile perlomeno quale censura all’ammontare di spese, tasse e ammenda;che l’Ufficio ha menzionato una serie di riferimenti alla norme applicate, ma non ha esposto i motivi alla base della quantificazione concretamente operata;che la spesa di iscrizione di fr. 180.-, sebbene non sia agevole comprenderne la composizione, può comunque essere confermata, apparendo verosimile l’applicazione congiunta delle tariffe stabilite dagli art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 e 2 e art. 5 cpv. 1 lett. d n. 6 dell’Ordinanza delle tasse in materia di registro di commercio;che la tassa di fr. 100.- per la diffida corrisponde a quanto prescritto dall’art. 9 cpv. 1 lett. h dell’Ordinanza citata, ma l’Ufficio non indica per contro per quali motivi ha fissato al massimo della tariffa applicabile (da fr. 50.- a fr. 200.-) la tassa prescritta dall’art. 12 dell’Ordinanza;che nessuna indicazione, in contrasto con l’esigenza accresciuta di motivazione in materia di sanzioni, è deducibile dalla decisione impugnata con riferimento all’ammenda di fr. 300.- inflitta ad entrambi i gerenti, a fronte di una forchetta da fr. 10.- a fr. 500.- fissata dall’art. 943 cpv. 1 CO;che alla luce delle circostanze concrete, tenuto conto delle motivazioni e delle scuse presentate in sede di ricorso, appare adeguato modificare la decisione fissando la tassa base per la diffida a fr. 100.- oltre ad altri fr. 50.- (dispositivo n. 5) con vincolo di solidarietà (dispositivo n. 7) e l’ammenda a fr. 150.- per ognuno dei gerenti (dispositivo n. 6);

che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 22'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione;

-e- Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).