Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2018.22
Lugano
6 settembre 2019/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale dappello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 1° febbraio 2018 presentato da
AP 1
contro
la decisione 27 dicembre 2017 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa in data 9 febbraio 2016 nei confronti dellappellante da
AO 1
ritenuto
in fatto e in dirittoche con petizione 9 febbraio 2016 lavv. AO 1 hachiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr. 58'000.- oltre interessi, il rigetto definitivo dellopposizione al PE n. 1706746 dellUfficio esecuzione di Lugano, nonché la condanna della convenuta al pagamento allattrice di fr. 103.30 per spese del PE e fr. 290.- oltre interessi per la tassa dincasso, il tutto con protesta di spese e ripetibili, domanda integralmente avversata dalla convenuta;
che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2017, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento allattrice di fr. 58'000.- oltre interessi e accessori;
che contro tale giudizio è insorta la convenutacon atto di appello 1° febbraio 2018, con cui ne ha postulato la riforma nel senso di respingere la petizione, di accertare, in via principale, la nullità del contratto di mandato tra le parti in causa e della relativa nota donorario e, in via subordinata, di invalidarlo, con conseguente ordine allattrice di restituire lacconto di fr. 6'500.-, di annullare la procedura esecutiva, nonché di far ordine allavv. AO 1 di corrisponderle fr. 5'000.-, oppure limporto stabilito dal giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che contestualmente allappello la convenuta ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado;
che la decisione 6 agosto 2018 con cui questa Camera ha respinto listanza di gratuito patrocinio in assenza del requisito della parvenza di buon fondamento dellappello è stata confermata dal Tribunale Federale il 17 aprile 2019 (STF 4A_513/2018);
che lappellante è di conseguenza stata invitata il 7 giugno 2019 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale dappello -introiti AGITI- limporto di fr. 3500.- entro il 24 giugno 2019 a garanzia delle spese processuali presumibili;
che lanticipo non essendo stato pagato entro il termine assegnato, il 2 luglio 2019 è stato fissato allappellante un ultimo termine improrogabile scadente il 19 agosto 2019 per versarlo, con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dellappello ai sensi dellart. 101 cpv. 3 CPC;
che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;
che, prima della scadenza di quel termine, con istanza 17 agosto 2019, giunta alla scrivente Camera il 19 agosto seguente, lappellante ha postulato il condono del pagamento dellanticipo, sostenendo che la sua difficile condizione economica è ampiamente comprovata dalla documentazione in atti e che la richiesta di pagamento di un importo per lei esorbitante costituisce un diniego di giustizia sostanziale in presenza di unalesione di beni di valore inestimabile, sicché deve trovare applicazione lart. 112 CPC;
che questultima istanza è da respingere siccome irricevibile: nella misura in cui debba essere intesa come una richiesta di condono ai sensi dellart. 112 CPC, essa non sarebbe ammissibile, la norma trovando spazio unicamente laddove vi è già una decisione di condanna al pagamento delle spese processuali, qui inesistente; nella misura in cui invece potesse essere intesa come una domanda di esenzione dal versamento dellanticipo ex art. 98 CPC, essa sarebbe pure inammissibile siccome tale aspetto è compreso nella tematica del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), già decisa con giudizio cresciuto in giudicato, ritenuto che tale decisione avrebbe potuto essere rivista solo a fronte di una modifica della situzione economica della richiedente, qui non addotta, senza dimenticare che il motivo per il quale questultima è stata rifiutata non è di natura finanziaria, ma consiste nellassenza di probabilità di esito favorevole (fumus boni iuris), rispetto alla valutazione della quale non sussistono motivi per discostarsi;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dellappello per mancato pagamento dellanticipo nel termine suppletorio e deve dichiararlo inammissibile;
che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma le particolari circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;
che non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato lappello per osservazioni;
che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il giudice delegato
Damiano Stefani
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).