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12.2018.135

Perdita di una causa, responsabilità dell’avvocato per la conduzione diligente del mandato; valenza e interpretazione di una dichiarazione di scarico e impugnazione per vizio di volontà

Ticino · 2022-01-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

oggetto di causa (in caso contrario, non vi sarebbe neppure stato spazio per un vizio di volontà). Piuttosto, tenuto conto che lo scarico costituisce una dichiarazione unilaterale con cui in sostanzail dichiarante riconosce l’assenza di pretese in relazione a una determinata fattispecie, rispettivamente rinuncia a sollevare in futuro determinate pretese, nel caso in esame è necessario ricorrere all’interpretazione oggettiva (verificando quella operata dalla IIICCA) e stabilire come detta dichiarazione potesse in buona fede essere intesa dal destinatario alla luce delle circostanze del caso concreto, segnatamente del suo scopo, del suo contesto, degli interessi e delle conoscenze delle parti (DTF 95 II 320, consid. IV.1-IV.3; 129 III 118, consid. 2.5; 130 III 686, consid. 4.3.1). Il principio dell’affidamento si trova d’altronde alla base dell’art. 758 cpv. 1 CO (DTF 95 II 320, consid.IV.3)e deve a maggior ragione trovare applicazione nella presente fattispecie di natura contrattuale, alla luce della particolare relazione di fiducia istauratasi fra i clienti e la banca. Aggiungasi che per ammettere una volontà (soggettiva o normativa) del dichiarante, questi deve poter essere ritenuto consapevole delle pretese a cui sta rinunciando, per cui le azioni o i comportamenti potenzialmente suscettibili di responsabilità devono essere per lui riconoscibili (cfr., in via analoga, la DTF 102 III 40, consid. 3f). In caso di dubbio, una dichiarazione di rinuncia dovrà essere interpretata in maniera restrittiva, rispettivamente secondo il principio “in dubio contra stipulatorem”. Laddove il risultato dell’interpretazione conduca a una limitazione o all’inapplicabilità dello scarico in relazione a una determinata fattispecie, un’impugnazione per vizio di volontà non è necessaria: essa si impone soltanto nell’ambito della sua validità e della sua portata.

8.Nel caso concreto, a torto gli appellanti pretendono che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico (19 novembre 1998), le manovre truffaldine dell’ex direttore fossero riconoscibili per i clienti e per la banca. E meglio, rinviando alla formulazione ampia della dichiarazione, rispettivamente sostenendo che la banca già disponeva di concreti indizi di reato (alla luce del primo contatto avuto con il Ministero pubblico nel novembre 1998 e della successiva segnalazione del dicembre 1998), che loro erano al corrente della sospensione di R__________ dalle sue funzioni e che avevano verificato all’interno della documentazione bancaria l’esistenza di eventuali ammanchi/malversazioni, essiespongono una propria visione soggettiva insufficientemente confrontata con il giudizio impugnato e con le risultanze istruttorie. Resistono in particolare alla critica i considerandi 4.2 e 4.3 della decisione impugnata, secondo i quali né la banca, né tantomeno i clienti, prima del gennaio 1999, disponevano in realtà di concreti indizi di reato: essi ancora non immaginavano che R__________ avesse promosso l’acquisto di titoli “spazzatura” (le azioni __________) e la concessione di un mutuo che non avrebbe potuto essere restituito. L’unico scenario concreto che si prospettava in quel frangente era che il direttore, sospeso dal suo ruolo per motivi disciplinari, avesse violato il rapporto di collaborazione con la sua datrice di lavoro e le direttive interne, proponendo ai clienti dei prodotti non indicati dalla banca e facendole concorrenza sleale (cfr. doc. 13, p. 2-4; doc. 14, p. 3; doc. 15, p. 3;doc. U, p. 6;teste C__________, commercialista degli attori, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-4). Non solo dalle prove agli atti, ma anche dal tenore stesso della dichiarazione risulta perfettamente condivisibile che la banca, nel sottoporre lo scarico ai suoi clienti, desiderasse semplicemente ottenere conferma che i medesimi fossero a conoscenza delle operazioni in questione (ossia che avessero acconsentito alle proposte loro presentate al riguardo) e che dunque negli estratti bancari non vi fossero ammanchi ma solamente movimentazioni conformi alle loro istruzioni (doc. 13, p. 3 e relativo allegato 1; doc. 14, p. 3; teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-3). Esclusa l’eventualità di un’appropriazione indebita di denaro e sulla base di una semplice visione delle scritture contabili, i clienti hanno dunque sottoscritto lo scarico, che rimaneva così limitato a questi aspetti (e in quel momento non poteva appunto essere altrimenti).

In relazione alle (limitate) conoscenze della banca in quel periodo, le prove summenzionate (doc. U, p. 6 e doc. 13) non possono essere sovvertite da quella proposta tardivamente dagli appellanti solo con la replica 5 ottobre 2020 (p. 16). In ogni caso, il fatto che la banca disponesse eventualmente di maggiori informazioni rispetto ai clienti non può mutare le conclusioni della precedente istanza, dipendendo l’interpretazione oggettiva dal senso che un destinatario leale e in buona fede può attribuire alle dichiarazioni fatte dalla sua controparte, la quale nel caso concreto poteva ancora supporre che gli investimenti, malgrado la violazione delle direttive interne, fossero comunque conformi ai propri interessi, e ignorava totalmente le reali problematiche delle due operazioni (ciò che l’impugnativa non smentisce in alcun modo).

Ne discende che la conclusione della IIICCA secondo cui la banca non poteva in buona fede confidare che lo scarico fosse esteso alle macchinazioni effettivamente compiute da R__________ e che i clienti intendessero rinunciare a qualsivoglia futura pretesa di risarcimento per qualunque azione di natura penale risulta corretta e dev’essere qui confermata. Potendo la dichiarazione di scarico essere ritenuta inapplicabile alla presente fattispecie, l’impugnazione della medesima per vizio di volontà nel termine dell’art. 31 CO non era necessaria. In ogni caso, la questione non era di immediata risoluzione alla luce della legge o della giurisprudenza, per cui ai convenuti non può essere rimproverato di avere aderito all’una piuttosto che all’altra posizione, né di avere crassamente trascurato dei chiari principi giuridici. In assenza di una violazione contrattuale fondante la responsabilità e l’obbligo di risarcimento del danno, le successive considerazioni verranno esposte unicamente a titolo abbondanziale.

9.Per quanto concerne lanullità della dichiarazione ex art. 100 COin relazione al mutuo, la tesi degli appellanti sul momento dell’insorgere del danno non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sull’argomento in relazione ad alcune cause parallele avviate da ulteriori clienti della banca raggirati da R__________ nelle medesime modalità e pure firmatari di analoghe dichiarazioni di scarico: dopo aver rilevato che il danno subito dai clienti consisteva in una diminuzione di attivi (ovvero nella perdita di denaro rispettivamente del credito che essi detenevano nei confronti della società __________), l’Alta Corte ha osservato che esso si è verificatoalla scadenza contrattuale del gennaio 1999, quando l'importo mutuato, divenuto esigibile, non è stato restituito e che pertanto lo scarico preventivamente rilasciato era nullo, essendo per contro irrilevante il momento della concessione del mutuo oppure della contravvenzione agli obblighi contrattuali da parte della banca(STF 4C.260-264-266/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1). Queste conclusioni devono valere anche nel presente caso, né gli appellanti contestano debitamente (cfr. sopra, consid. 6) che esse potessero essere dedotte dalle allegazioni proposte dai convenuti nella causa contro la banca (ricordato che la nullità viene accertata d’ufficio dal giudice, a ogni stadio della causa). La decisione della IIICCA resiste pertanto alla critica anche su questo punto.

Il momento della realizzazione del danno in relazione all’acquisto delle azioni __________ non è stato tematizzato dalle parti e dalla IIICCA. Ci si potrebbe chiedere (come suggerito dagli appellati) se l’art. 100 cpv. 1 CO possa in ogni caso trovare applicazione, non essendo il testo di legge esplicitamente ristretto a rinunce fatte prima dell’insorgere del danno, bensì menzionando in termini più generali le rinunce fatte“preventivamente”(“zum voraus getroffene Verabredung”, “libérer d’avance”). E meglio, secondo alcuni autori, avendo la norma lo scopo di proteggere la parte che fornisce lo scarico da una rinuncia fatta in un momento in cui non è in grado di stimare la portata del suo atto, la conseguenza della nullità graverebbe anche i casi in cui il dichiarante, al momento del rilascio della liberatoria, ancora non conosceva il danno (Weber/ Emmeneggerin: Berner Kommentar OR, 2aed., n. 6 ad art. 100;Thévenozin: Commentaire romand CO I, 2aed., n. 5 ad art. 100; nella STF 4A_25/2014 del 7 aprile 2014, consid. 7.2, il Tribunale federale ha lasciato la questione indecisa). Ciò potrebbe trovare applicazione nella fattispecie ritenute le sue particolarità, e meglio tenuto conto che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico, i due clienti e la banca (peraltro esercitante un’industria sottoposta a pubblica concessione ai sensi dell’art. 100 cpv. 2 CO), non solo non immaginavano che il mutuo non avrebbe potuto essere restituito, ma nemmeno che le azioni non avessero più valore o prospettiva, per cui nemmeno si attendevano concretamente la realizzazione di un danno (cfr. teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2; doc. 13, p. 3; doc. 14, p. 3; doc. U, p. 6). Viste le conclusioni sopra esposte, la questione non è determinante per l’esito del giudizio e non dev’essere qui definitivamente risolta o approfondita ulteriormente.

10.In sintesi, anche se i patrocinatori avrebbero potuto, nel dubbio, effettuare un’impugnazione cautelativa secondo i dettami dell’art. 31 CO come pure approfondire maggiormente, in diritto, i motivi dell’inapplicabilità della liberatoria (non essendo a tal riguardo completamente esenti da critica), ciò non può condurre alla modifica della decisione impugnata. E meglio, non potendosi come detto ritenere necessaria l’impugnazione per errore o dolo, potendo bastare, alla luce del principio “iura novit curia”, le allegazioni di fatto esposte negli allegati introduttivi di cui all’inc. 10.2001.22, in virtù dei criteri giurisprudenziali e dottrinali sopra esposti, con particolare riferimento alle difficoltà di natura fattuale e giuridica cui erano confrontati, a mente di questa Camera non può essere ammessa l’esistenza di una negligenza, ossia di una violazione contrattuale da parte dei convenuti per il tramite del loro collaboratore.

Sull’interruzione del nesso causale

11.Gli appellanti, come già menzionato, non contestano che la controparte, negli allegati introduttivi di prima sede nell’inc. 10.2001.22, non ha impostato la causa sugli art. 23 seg. CO e che la tesi del dolo è stata avanzata solo con le conclusioni del 6 luglio 2004 (allestite da un altro studio legale); a questo stadio della procedura rimane controversa la prognosi di un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza del 5 agosto 2004 (che gli allora patrocinatori hanno deciso di non presentare). Gli appellanti, dopo aver premesso che per escludere una violazione dell’obbligo di riduzione del danno e l’interruzione del nesso causale non è necessario dimostrare che il ricorso sarebbe stato quasi certamente destinato all’insuccesso, sostengono che nel caso concreto non solo un ricorso in materia di diritto pubblico, ma anche un ricorso per riforma non avrebbe avuto possibilità di esito favorevole: ciò perché non vi sarebbe stata alcuna violazione di disposizioni federali in materia di prova, né alcuna questione giuridica che avrebbe potuto essere esaminata; piuttosto, la possibilità/impossibilità di stabilire la comune e reale volontà delle parti nell’ambito dell’interpretazione della dichiarazione di scarico e il mancato rispetto del termine di cui all’art. 31 CO costituiscono constatazioni di fatto che, come tali, non avrebbero più potuto essere messe in discussione innanzi all’Alta Corte. Con la replica (p. 6), gli appellanti aggiungono poi in maniera tardiva ed eccessivamente generica (cfr. anche sopra, consid. 6) che il Tribunale federale non avrebbe avuto a disposizione gli accertamenti fattuali necessari per procedere a una sussunzione ex art. 100 CO.

12.Ora, potendosi nel caso in esame come detto negare una violazione contrattuale, l’esame della causalità non è determinante. Si può nondimeno osservare che rispetto al ricorso in materia di diritto pubblico (ove le censure avrebbero potuto riguardare unicamente la violazione dei diritti costituzionali, ad esempio degli art. 9 o 29 Cost. o i diritti della CEDU, cfr. art. 84 OG), il ricorso per riforma (art. 43 OG) avrebbe aperto delle prospettive ben più interessanti. È pur vero che il suddetto rimedio non consentiva di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e i semplici accertamenti di fatto operati dall’istanza inferiore. Ciononostante, il Tribunale federale avrebbe potuto verificare lamancata o errata applicazione di principi risultanti esplicitamente o implicitamente dalle norme federali, nonché l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (ovvero la sua qualifica giuridica, cfr. STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 1). Ritenuto che la sentenza del 5 agosto 2004 non ha mai accertato una vera e concorde volontà delle parti, l’Alta Corte avrebbe in particolare potuto valutare la portata e applicabilità dello scarico alla fattispecie sulla base del principio dell’affidamento (quale questione di diritto), come sostenuto a ragione dagli appellati (v. ad esempio risposta all’appello, p. 53). Nel caso di una sufficiente allegazione dei fatti (che qui non occorre valutare per l’assenza di ammissibili censure), essa avrebbe anche potuto esaminare, nonché accogliere (almeno parzialmente) il ricorso sulla base dell’art. 100 cpv. 1 CO, accertando la nullità della dichiarazione di scarico perlomeno in relazione al mutuo (STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1), eventualmente previo completamento degli accertamenti di fatto in caso di violazione del diritto alla prova (art. 63 e 64 OG).

Conclusioni e spese giudiziarie

13.Potendo la IIICCA respingere la petizione già sulla base dei motivi sopra esposti, non è necessario procedere a un esame dell’art. 84 CO e alla determinazione della valuta che avrebbe potuto essere utilizzata per la quantificazione delle pretese pecuniarie attoree. Comunque sia la pretesa di cui alla petizione 18 maggio 2001, espressa in franchi dai medesimi convenuti, avrebbe potuto essere verosimilmente accolta alla luce della permissiva prassi allora vigente (cfr. STF 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 e IICCA del 16 giugno 2006, inc. 10.2004.24, consid. 9), per cui un eventuale errore professionale dei convenuti avrebbe comportato la perdita di una pretesa formulata in tale valuta.

14.In assenza di una responsabilità dei convenuti, gli attori non potevano da loro pretendere il risarcimento degli importi azionati nella causa inc. 10.2001.22. Comunque sia, in relazione al mancato guadagno e al risarcimento delle spese legali preprocessuali, l’appello è pure irricevibile per carente motivazione e confronto con la decisione impugnata, rispettivamente infondato. Difatti, in questa sede gli appellanti ripropongono acriticamente un proprio calcolo del mancato guadagno (rendimento annuo pari al 5% del capitale investito) non fondato su criteri oggettivi (quali il profilo d’investimento, il grado di rischio scelto e i rendimenti conseguibili nel periodo di riferimento, laddove l’esperimento di una perizia sarebbe stato proponibile anche innanzi alla IIICCA), per cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non avrebbe trovato spazio. Lo stesso dicasi per le spese legali preprocessuali(fr. 16'580.75): la IIICCA ha a ragione evidenziato che l’importo non può ritenersi dimostrato, derivando da una nota d’onorario riferita a quattro diversi clienti in assenza di elementi oggettivi che possano confortare un distinguo delle rispettive e singole quote; gli appellanti non possono sovvertire tale conclusione limitandosi a proporre una propria stima sulla base del valore di causa senza nemmeno spiegare se e dove, negli allegati di prima sede, avessero proposto questo criterio di ripartizione.

15.Alla luce dell’esito del gravame, decade anche la pretesa attorea volta al rimborso delle spese giudiziarie per la procedura di cui all’inc. 10.2001.22, come pure quella riferita alla restituzione degli acconti già versati ai patrocinatori (pretesa contestata dai convenuti alle p. 21-22 della risposta 24 marzo 2005 e alla p. 26 della duplica 9 maggio 2006, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che neppure si confrontano con l’assunto della IIICCA relativo alla sua mancata documentazione).

Per lo stesso motivo, la pretesa riconvenzionale così come quantificata dall’istanza precedente (onorari scoperti) dev’essere confermata, censurandola gli appellanti solo in funzione dell’errore professionale.

16.Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata (in casuconsiderata di primo grado per i motivi esposti nella parte in fatto).

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'948'542.05 (fr. 2'891'387.- + fr. 57'155.05), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 35’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 20’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 15 maggio 2020 di AP 1 e AP 2è respinto.

§    Di conseguenza, la decisione 31 ottobre 2016 della terza Camera civile del Tribunale d’appello è confermata.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi alla IIICCA è stata iniziata nel novembre 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione comunicata nel novembre 2016 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2).

E. 2 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, considerate le particolarità sopra elencate, l’appello 15 maggio 2020 è ricevibile e tempestivo, ritenuto che lo stesso ricalca essenzialmente le censure già contenute nel ricorso inoltrato al Tribunale federale (se non per quanto indicato qui di seguito). Lo stesso dicasi per gli ulteriori scritti delle parti, tenuto conto dei termini e delle relative proroghe assegnate come pure dell’evasione della questione pregiudiziale relativa alla incapacità di postulazione dell’avv. F__________.

E. 3 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

E. 4 Gli appellanti criticano l’autorità precedente per avere travisato il contenuto e la portata della dichiarazione di scarico e omesso di accertarne la vincolatività (ratifica), rispettivamente per non aver ammesso una negligenza professionale della controparte a fronte della sua mancata impugnazione ex art. 31 CO. Essi sostengono innanzitutto che il diritto societario e segnatamente l’art. 758 CO (costituente un unicum nel diritto federale volto a considerare le peculiarità del settore, fra cui il particolare processo di formazione ed espressione della volontà di una società) non può trovare un’applicazione analoga nel caso concreto (invero esponendo al riguardo delle considerazioni non contenute nel ricorso al Tribunale federale del 5 dicembre 2016, cfr. la relativa p. 13). La dichiarazione sarebbe piuttosto stata da interpretare secondo l’art. 18 CO, ritenuta la prevalenza dell’interpretazione soggettiva (trascurata dalla IIICCA) e l’esistenza di una comune volontà delle parti, le quali intendevano estendere lo scarico a qualsiasi ipotesi di responsabilità e perciò anche agli illeciti commessi da R__________ (vista l’ampia formulazione della clausola e i sospetti già esistenti al momento della sua sottoscrizione). D’altronde, in quel frangente i due clienti erano stati espressamente invitati a verificare la presenza di eventuali ammanchi/malversazioni negli estratti bancari, di cui non vi era traccia. Semplicemente, i medesimi si trovavano in errore sulla reale natura e portata degli illeciti, in quanto convinti che il sospetto vertesse su un’indebita appropriazione di averi. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento, l’autorità precedente avrebbe dovuto verificare il significato della dichiarazione così come poteva essere compresa dalla destinataria dello scarico (la banca) e non dai firmatari (i clienti), ciò che avrebbe altresì condotto ad ammettere uno scarico pieno e illimitato. In sostanza, lo scopo della liberatoria era quello di proteggere la banca da qualsiasi eventuale irregolarità commessa dal suo ex direttore. Gli appellanti contestano altresì che la dichiarazione (in relazione al mutuo) possa essere considerata nulla ai sensi dell’art. 100 CO, giacché il danno si sarebbe verificato prima della sua sottoscrizione, e meglio già al momento dell’erogazione del denaro alla società americana e al suo utilizzo per scopi estranei a quelli prefissati, per cui in quel momento l’impossibilità della restituzione del prestito si era già realizzata. Di conseguenza, a loro modo di vedere, la dichiarazione di scarico era perfettamente applicabile alla fattispecie e avrebbe dovuto essere impugnata per vizio di volontà entro il termine di un anno (decorrente già dal 10 febbraio 1999, giorno in cui i clienti si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, o al più tardi il 10 marzo 2000 alla chiusura dell’istruttoria penale, come definitivamente accertato dalla IICCA con la sentenza 17 gennaio 2022 ). In tale caso, la causa rivolta nei confronti della banca avrebbe avuto ottime possibilità di esito favorevole (responsabilità della banca per l’agire del suo direttore), non potendo essere loro rimproverata alcuna negligenza nella scelta degli investimenti in questione e una colpa concomitante nella realizzazione del danno, né essendo la pretesa ostacolata dalla prescrizione. Di qui la responsabilità dell’avv. __________ P__________ (il quale sapendo della dichiarazione di scarico e avendo seguito i due clienti sia in sede civile che penale, avrebbe dovuto riconoscere l’importanza di una contestazione ex art. 31 CO) e conseguentemente dei convenuti, per l’insuccesso della causa. Nel seguito del gravame, gli appellanti rilevano altresì che un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza 5 agosto 2004 della IICCA non avrebbe verosimilmente avuto probabilità di successo e ribadiscono l’ammissibilità della loro pretesa espressa in franchi (art. 84 CO), della mutazione dell’azione inserita nelle loro conclusioni (art. 74, 76 e 92 CPC-Tl) nonché il buon fondamento delle ulteriori pretese avanzate.

E. 5 Al considerando 3 della decisione impugnata, la IIICCA ha già esposto la pertinente giurisprudenza in materia di diligenza dell’avvocato. Si può comunque qui ricordarla. Quale mandatario, l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). Anche se non è tenuto a fornire un risultato, deve compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica determinata. Da questo punto di vista, egli esercita un'attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. L'avvocato non può in particolare essere ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo, tenuto conto della potenziale complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite legate alla procedura giudiziaria come pure di certe imperfezioni umane minori legate allo svolgimento di un'attività intrisa di incertezze. Spetta difatti alle parti sopportare il rischio del processo. Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato in termini generali, ma sulla base delle circostanze del caso concreto; devono in particolare essere tenute in considerazione le capacità, le competenze specifiche e le attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere, la situazione fattuale e giuridica e le difficoltà con cui il medesimo si è trovato confrontato (DTF 117 II 563, consid. 2a; STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1 ). Sapere se il modo di agire di un avvocato vada o meno qualificato come conforme al suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente certificate, dall'altro. Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, il patrocinatore può vedersi soppresso o ridotto il diritto all’onorario (a dipendenza dell’utilizzabilità della sua prestazione), e deve rispondere del danno che causa al suo mandante (personalmente o per il tramite dei suoi ausiliari). La violazione è generatrice di responsabilità (art. 97 CO) soltanto quando essa è causale per il danno insorto al cliente, ovvero qualora sia dimostrato che l’esito della procedura giudiziaria, in caso di comportamento diligente, sarebbe stato più favorevole ( STF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020, consid. 6; 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1; 4A_380/2016 del 1° novembre 2016, consid. 4.1 e 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016, consid. 3 e 7.4). Sull’impostazione della causa da parte dei convenuti

E. 6 Con l’impugnativa, gli appellanti non contestano debitamente quanto osservato dalla IIICCA ai considerandi 4.5 e 5.3.2 della decisione impugnata, ovvero che negli allegati introduttivi redatti dai convenuti nell’inc. 10.2001.22 non era stata addotta l’esistenza di vizi di volontà né era stato menzionato il dolo, che quindi la causa non era stata impostata sugli art. 23 seg. CO, che la tesi degli attori si basava piuttosto, in termini più generali, sulla non-vincolatività della dichiarazione di scarico in relazione ai fatti non conosciuti dai medesimi, e che da detta tesi nonché dalle allegazioni proposte si potevano dedurre le considerazioni di diritto esposte dalla giurisdizione precedente e già sopra riassunte (ciò che è una conseguenza dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice, cfr. art. 87 CPC-TI e art. 57 CPC-CH). Solo la replica 5 ottobre 2020 affronta marginalmente questo aspetto, e soltanto in relazione all’art. 100 CO, laddove a p. 6 evidenzia che il tema della presunta nullità della dichiarazione non è mai stato sollevato nella causa introdotta contro la banca. La censura, che non approfondisce la tematica e in particolare non spiega quali fossero le allegazioni fattuali e le informazioni mancanti che avrebbero impedito una sussunzione secondo i criteri dell’art. 100 CO, è tuttavia da considerare tardiva: essa difatti non riguarda questioni affrontate per la prima volta nella risposta 9 settembre 2020 degli appellati, bensì un tema già trattato nella decisione impugnata sul quale gli appellanti avrebbero potuto e dovuto confrontarsi già nell’appello (a maggior ragione allorquando era stato concesso loro di riformulare l’impugnativa). Sulla validità e portata della dichiarazione di scarico

E. 7 Gli appellanti sostengono invano l’esistenza di una vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO, interpretazione soggettiva) in relazione all’estensione della dichiarazione di scarico: i due attori si sono difatti sempre opposti alla sua validità in relazione ai fatti oggetto di causa (in caso contrario, non vi sarebbe neppure stato spazio per un vizio di volontà). Piuttosto, tenuto conto che lo scarico costituisce una dichiarazione unilaterale con cui in sostanza il dichiarante riconosce l’assenza di pretese in relazione a una determinata fattispecie, rispettivamente rinuncia a sollevare in futuro determinate pretese, nel caso in esame è necessario ricorrere all’interpretazione oggettiva (verificando quella operata dalla IIICCA) e stabilire come detta dichiarazione potesse in buona fede essere intesa dal destinatario alla luce delle circostanze del caso concreto, segnatamente del suo scopo, del suo contesto, degli interessi e delle conoscenze delle parti (DTF 95 II 320, consid. IV.1-IV.3; 129 III 118, consid. 2.5; 130 III 686, consid. 4.3.1). Il principio dell’affidamento si trova d’altronde alla base dell’art. 758 cpv. 1 CO ( DTF 95 II 320, consid. IV.3 ) e deve a maggior ragione trovare applicazione nella presente fattispecie di natura contrattuale, alla luce della particolare relazione di fiducia istauratasi fra i clienti e la banca. Aggiungasi che per ammettere una volontà (soggettiva o normativa) del dichiarante, questi deve poter essere ritenuto consapevole delle pretese a cui sta rinunciando, per cui le azioni o i comportamenti potenzialmente suscettibili di responsabilità devono essere per lui riconoscibili (cfr., in via analoga, la DTF 102 III 40, consid. 3f). In caso di dubbio, una dichiarazione di rinuncia dovrà essere interpretata in maniera restrittiva, rispettivamente secondo il principio “ in dubio contra stipulatorem ”. Laddove il risultato dell’interpretazione conduca a una limitazione o all’inapplicabilità dello scarico in relazione a una determinata fattispecie, un’impugnazione per vizio di volontà non è necessaria: essa si impone soltanto nell’ambito della sua validità e della sua portata.

E. 8 Nel caso concreto, a torto gli appellanti pretendono che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico (19 novembre 1998), le manovre truffaldine dell’ex direttore fossero riconoscibili per i clienti e per la banca. E meglio, rinviando alla formulazione ampia della dichiarazione, rispettivamente sostenendo che la banca già disponeva di concreti indizi di reato (alla luce del primo contatto avuto con il Ministero pubblico nel novembre 1998 e della successiva segnalazione del dicembre 1998), che loro erano al corrente della sospensione di R__________ dalle sue funzioni e che avevano verificato all’interno della documentazione bancaria l’esistenza di eventuali ammanchi/malversazioni, essi espongono una propria visione soggettiva insufficientemente confrontata con il giudizio impugnato e con le risultanze istruttorie. Resistono in particolare alla critica i considerandi 4.2 e 4.3 della decisione impugnata, secondo i quali né la banca, né tantomeno i clienti, prima del gennaio 1999, disponevano in realtà di concreti indizi di reato: essi ancora non immaginavano che R__________ avesse promosso l’acquisto di titoli “spazzatura” (le azioni __________) e la concessione di un mutuo che non avrebbe potuto essere restituito. L’unico scenario concreto che si prospettava in quel frangente era che il direttore, sospeso dal suo ruolo per motivi disciplinari, avesse violato il rapporto di collaborazione con la sua datrice di lavoro e le direttive interne, proponendo ai clienti dei prodotti non indicati dalla banca e facendole concorrenza sleale (cfr. doc. 13 , p. 2-4; doc. 14, p. 3; doc. 15, p. 3; doc. U, p. 6; teste C__________, commercialista degli attori, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-4). Non solo dalle prove agli atti, ma anche dal tenore stesso della dichiarazione risulta perfettamente condivisibile che la banca, nel sottoporre lo scarico ai suoi clienti, desiderasse semplicemente ottenere conferma che i medesimi fossero a conoscenza delle operazioni in questione (ossia che avessero acconsentito alle proposte loro presentate al riguardo) e che dunque negli estratti bancari non vi fossero ammanchi ma solamente movimentazioni conformi alle loro istruzioni (doc. 13, p. 3 e relativo allegato 1; doc. 14, p. 3; teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-3). Esclusa l’eventualità di un’appropriazione indebita di denaro e sulla base di una semplice visione delle scritture contabili, i clienti hanno dunque sottoscritto lo scarico, che rimaneva così limitato a questi aspetti (e in quel momento non poteva appunto essere altrimenti). In relazione alle (limitate) conoscenze della banca in quel periodo, le prove summenzionate (doc. U, p. 6 e doc. 13) non possono essere sovvertite da quella proposta tardivamente dagli appellanti solo con la replica 5 ottobre 2020 (p. 16). In ogni caso, il fatto che la banca disponesse eventualmente di maggiori informazioni rispetto ai clienti non può mutare le conclusioni della precedente istanza, dipendendo l’interpretazione oggettiva dal senso che un destinatario leale e in buona fede può attribuire alle dichiarazioni fatte dalla sua controparte, la quale nel caso concreto poteva ancora supporre che gli investimenti, malgrado la violazione delle direttive interne, fossero comunque conformi ai propri interessi, e ignorava totalmente le reali problematiche delle due operazioni (ciò che l’impugnativa non smentisce in alcun modo). Ne discende che la conclusione della IIICCA secondo cui la banca non poteva in buona fede confidare che lo scarico fosse esteso alle macchinazioni effettivamente compiute da R__________ e che i clienti intendessero rinunciare a qualsivoglia futura pretesa di risarcimento per qualunque azione di natura penale risulta corretta e dev’essere qui confermata. Potendo la dichiarazione di scarico essere ritenuta inapplicabile alla presente fattispecie, l’impugnazione della medesima per vizio di volontà nel termine dell’art. 31 CO non era necessaria. In ogni caso, la questione non era di immediata risoluzione alla luce della legge o della giurisprudenza, per cui ai convenuti non può essere rimproverato di avere aderito all’una piuttosto che all’altra posizione, né di avere crassamente trascurato dei chiari principi giuridici. In assenza di una violazione contrattuale fondante la responsabilità e l’obbligo di risarcimento del danno, le successive considerazioni verranno esposte unicamente a titolo abbondanziale.

E. 9 Per quanto concerne la nullità della dichiarazione ex art. 100 CO in relazione al mutuo, la tesi degli appellanti sul momento dell’insorgere del danno non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sull’argomento in relazione ad alcune cause parallele avviate da ulteriori clienti della banca raggirati da R__________ nelle medesime modalità e pure firmatari di analoghe dichiarazioni di scarico: dopo aver rilevato che il danno subito dai clienti consisteva in una diminuzione di attivi (ovvero nella perdita di denaro rispettivamente del credito che essi detenevano nei confronti della società __________), l’Alta Corte ha osservato che esso si è verificato alla scadenza contrattuale del gennaio 1999, quando l'importo mutuato, divenuto esigibile, non è stato restituito e che pertanto lo scarico preventivamente rilasciato era nullo, essendo per contro irrilevante il momento della concessione del mutuo oppure della contravvenzione agli obblighi contrattuali da parte della banca ( STF 4C.260-264-266/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1). Queste conclusioni devono valere anche nel presente caso, né gli appellanti contestano debitamente (cfr. sopra, consid. 6) che esse potessero essere dedotte dalle allegazioni proposte dai convenuti nella causa contro la banca (ricordato che la nullità viene accertata d’ufficio dal giudice, a ogni stadio della causa). La decisione della IIICCA resiste pertanto alla critica anche su questo punto. Il momento della realizzazione del danno in relazione all’acquisto delle azioni __________ non è stato tematizzato dalle parti e dalla IIICCA. Ci si potrebbe chiedere (come suggerito dagli appellati) se l’art. 100 cpv. 1 CO possa in ogni caso trovare applicazione, non essendo il testo di legge esplicitamente ristretto a rinunce fatte prima dell’insorgere del danno, bensì menzionando in termini più generali le rinunce fatte “preventivamente” ( “zum voraus getroffene Verabredung”, “libérer d’avance” ). E meglio, secondo alcuni autori, avendo la norma lo scopo di proteggere la parte che fornisce lo scarico da una rinuncia fatta in un momento in cui non è in grado di stimare la portata del suo atto, la conseguenza della nullità graverebbe anche i casi in cui il dichiarante, al momento del rilascio della liberatoria, ancora non conosceva il danno ( Weber/ Emmenegger in: Berner Kommentar OR, 2 a ed., n. 6 ad art. 100; Thévenoz in: Commentaire romand CO I, 2 a ed., n. 5 ad art. 100; nella STF 4A_25/2014 del 7 aprile 2014, consid. 7.2, il Tribunale federale ha lasciato la questione indecisa). Ciò potrebbe trovare applicazione nella fattispecie ritenute le sue particolarità, e meglio tenuto conto che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico, i due clienti e la banca (peraltro esercitante un’industria sottoposta a pubblica concessione ai sensi dell’art. 100 cpv. 2 CO), non solo non immaginavano che il mutuo non avrebbe potuto essere restituito, ma nemmeno che le azioni non avessero più valore o prospettiva, per cui nemmeno si attendevano concretamente la realizzazione di un danno (cfr. teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2; doc. 13, p. 3; doc. 14, p. 3; doc. U, p. 6). Viste le conclusioni sopra esposte, la questione non è determinante per l’esito del giudizio e non dev’essere qui definitivamente risolta o approfondita ulteriormente.

E. 10 In sintesi, anche se i patrocinatori avrebbero potuto, nel dubbio, effettuare un’impugnazione cautelativa secondo i dettami dell’art. 31 CO come pure approfondire maggiormente, in diritto, i motivi dell’inapplicabilità della liberatoria (non essendo a tal riguardo completamente esenti da critica), ciò non può condurre alla modifica della decisione impugnata. E meglio, non potendosi come detto ritenere necessaria l’impugnazione per errore o dolo, potendo bastare, alla luce del principio “ iura novit curia” , le allegazioni di fatto esposte negli allegati introduttivi di cui all’inc. 10.2001.22, in virtù dei criteri giurisprudenziali e dottrinali sopra esposti, con particolare riferimento alle difficoltà di natura fattuale e giuridica cui erano confrontati, a mente di questa Camera non può essere ammessa l’esistenza di una negligenza, ossia di una violazione contrattuale da parte dei convenuti per il tramite del loro collaboratore. Sull’interruzione del nesso causale

E. 11 Gli appellanti, come già menzionato, non contestano che la controparte, negli allegati introduttivi di prima sede nell’inc. 10.2001.22, non ha impostato la causa sugli art. 23 seg. CO e che la tesi del dolo è stata avanzata solo con le conclusioni del 6 luglio 2004 (allestite da un altro studio legale); a questo stadio della procedura rimane controversa la prognosi di un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza del 5 agosto 2004 (che gli allora patrocinatori hanno deciso di non presentare). Gli appellanti, dopo aver premesso che per escludere una violazione dell’obbligo di riduzione del danno e l’interruzione del nesso causale non è necessario dimostrare che il ricorso sarebbe stato quasi certamente destinato all’insuccesso, sostengono che nel caso concreto non solo un ricorso in materia di diritto pubblico, ma anche un ricorso per riforma non avrebbe avuto possibilità di esito favorevole: ciò perché non vi sarebbe stata alcuna violazione di disposizioni federali in materia di prova, né alcuna questione giuridica che avrebbe potuto essere esaminata; piuttosto, la possibilità/impossibilità di stabilire la comune e reale volontà delle parti nell’ambito dell’interpretazione della dichiarazione di scarico e il mancato rispetto del termine di cui all’art. 31 CO costituiscono constatazioni di fatto che, come tali, non avrebbero più potuto essere messe in discussione innanzi all’Alta Corte. Con la replica (p. 6), gli appellanti aggiungono poi in maniera tardiva ed eccessivamente generica (cfr. anche sopra, consid. 6) che il Tribunale federale non avrebbe avuto a disposizione gli accertamenti fattuali necessari per procedere a una sussunzione ex art. 100 CO.

E. 12 Ora, potendosi nel caso in esame come detto negare una violazione contrattuale, l’esame della causalità non è determinante. Si può nondimeno osservare che rispetto al ricorso in materia di diritto pubblico (ove le censure avrebbero potuto riguardare unicamente la violazione dei diritti costituzionali, ad esempio degli art. 9 o 29 Cost. o i diritti della CEDU, cfr. art. 84 OG), il ricorso per riforma (art. 43 OG) avrebbe aperto delle prospettive ben più interessanti. È pur vero che il suddetto rimedio non consentiva di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e i semplici accertamenti di fatto operati dall’istanza inferiore. Ciononostante, il Tribunale federale avrebbe potuto verificare la mancata o errata applicazione di principi risultanti esplicitamente o implicitamente dalle norme federali, nonché l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (ovvero la sua qualifica giuridica, cfr. STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 1). Ritenuto che la sentenza del 5 agosto 2004 non ha mai accertato una vera e concorde volontà delle parti, l’Alta Corte avrebbe in particolare potuto valutare la portata e applicabilità dello scarico alla fattispecie sulla base del principio dell’affidamento (quale questione di diritto), come sostenuto a ragione dagli appellati (v. ad esempio risposta all’appello, p. 53). Nel caso di una sufficiente allegazione dei fatti (che qui non occorre valutare per l’assenza di ammissibili censure), essa avrebbe anche potuto esaminare, nonché accogliere (almeno parzialmente) il ricorso sulla base dell’art. 100 cpv. 1 CO, accertando la nullità della dichiarazione di scarico perlomeno in relazione al mutuo (STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1), eventualmente previo completamento degli accertamenti di fatto in caso di violazione del diritto alla prova (art. 63 e 64 OG). Conclusioni e spese giudiziarie

E. 13 P otendo la IIICCA respingere la petizione già sulla base dei motivi sopra esposti, non è necessario procedere a un esame dell’art. 84 CO e alla determinazione della valuta che avrebbe potuto essere utilizzata per la quantificazione delle pretese pecuniarie attoree. Comunque sia la pretesa di cui alla petizione 18 maggio 2001, espressa in franchi dai medesimi convenuti, avrebbe potuto essere verosimilmente accolta alla luce della permissiva prassi allora vigente (cfr. STF 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 e IICCA del 16 giugno 2006, inc. 10.2004.24, consid. 9), per cui un eventuale errore professionale dei convenuti avrebbe comportato la perdita di una pretesa formulata in tale valuta.

E. 14 In assenza di una responsabilità dei convenuti, gli attori non potevano da loro pretendere il risarcimento degli importi azionati nella causa inc. 10.2001.22. Comunque sia, in relazione al mancato guadagno e al risarcimento delle spese legali preprocessuali, l’appello è pure irricevibile per carente motivazione e confronto con la decisione impugnata, rispettivamente infondato. Difatti, in questa sede gli appellanti ripropongono acriticamente un proprio calcolo del mancato guadagno (rendimento annuo pari al 5% del capitale investito) non fondato su criteri oggettivi (quali il profilo d’investimento, il grado di rischio scelto e i rendimenti conseguibili nel periodo di riferimento, laddove l’esperimento di una perizia sarebbe stato proponibile anche innanzi alla IIICCA), per cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non avrebbe trovato spazio. Lo stesso dicasi per le spese legali preprocessuali (fr. 16'580.75): la IIICCA ha a ragione evidenziato che l’importo non può ritenersi dimostrato, derivando da una nota d’onorario riferita a quattro diversi clienti in assenza di elementi oggettivi che possano confortare un distinguo delle rispettive e singole quote; gli appellanti non possono sovvertire tale conclusione limitandosi a proporre una propria stima sulla base del valore di causa senza nemmeno spiegare se e dove, negli allegati di prima sede, avessero proposto questo criterio di ripartizione.

E. 15 Alla luce dell’esito del gravame, decade anche la pretesa attorea volta al rimborso delle spese giudiziarie per la procedura di cui all’inc. 10.2001.22, come pure quella riferita alla restituzione degli acconti già versati ai patrocinatori (pretesa contestata dai convenuti alle p. 21-22 della risposta 24 marzo 2005 e alla p. 26 della duplica 9 maggio 2006, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che neppure si confrontano con l’assunto della IIICCA relativo alla sua mancata documentazione). Per lo stesso motivo, la pretesa riconvenzionale così come quantificata dall’istanza precedente (onorari scoperti) dev’essere confermata, censurandola gli appellanti solo in funzione dell’errore professionale.

E. 16 Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata ( in casu considerata di primo grado per i motivi esposti nella parte in fatto). Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'948'542.05 (fr. 2'891'387.- + fr. 57'155.05), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 35’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 20’000.-.

E. 17 Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della domanda riconvenzionale superano i fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L’appello 15 maggio 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto. §    Di conseguenza, la decisione 31 ottobre 2016 della terza Camera civile del Tribunale d’appello è confermata. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 35’000.-, sono a carico degli appellanti, che rifonderanno agli appellati complessivi fr. 20'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla terza Camera civile del Tribunale d’appello Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 29 Cost. o i diritti della CEDU, cfr. art. 84 OG), il ricorso per riforma (art. 43 OG) avrebbe aperto delle prospettive ben più interessanti. È pur vero che il suddetto rimedio non consentiva di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e i semplici accertamenti di fatto operati dall’istanza inferiore. Ciononostante, il Tribunale federale avrebbe potuto verificare lamancata o errata applicazione di principi risultanti esplicitamente o implicitamente dalle norme federali, nonché l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (ovvero la sua qualifica giuridica, cfr. STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 1). Ritenuto che la sentenza del 5 agosto 2004 non ha mai accertato una vera e concorde volontà delle parti, l’Alta Corte avrebbe in particolare potuto valutare la portata e applicabilità dello scarico alla fattispecie sulla base del principio dell’affidamento (quale questione di diritto), come sostenuto a ragione dagli appellati (v. ad esempio risposta all’appello, p. 53). Nel caso di una sufficiente allegazione dei fatti (che qui non occorre valutare per l’assenza di ammissibili censure), essa avrebbe anche potuto esaminare, nonché accogliere (almeno parzialmente) il ricorso sulla base dell’art. 100 cpv. 1 CO, accertando la nullità della dichiarazione di scarico perlomeno in relazione al mutuo (STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1), eventualmente previo completamento degli accertamenti di fatto in caso di violazione del diritto alla prova (art. 63 e 64 OG).

Conclusioni e spese giudiziarie

13.Potendo la IIICCA respingere la petizione già sulla base dei motivi sopra esposti, non è necessario procedere a un esame dell’art. 84 CO e alla determinazione della valuta che avrebbe potuto essere utilizzata per la quantificazione delle pretese pecuniarie attoree. Comunque sia la pretesa di cui alla petizione 18 maggio 2001, espressa in franchi dai medesimi convenuti, avrebbe potuto essere verosimilmente accolta alla luce della permissiva prassi allora vigente (cfr. STF 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 e IICCA del 16 giugno 2006, inc. 10.2004.24, consid. 9), per cui un eventuale errore professionale dei convenuti avrebbe comportato la perdita di una pretesa formulata in tale valuta.

14.In assenza di una responsabilità dei convenuti, gli attori non potevano da loro pretendere il risarcimento degli importi azionati nella causa inc. 10.2001.22. Comunque sia, in relazione al mancato guadagno e al risarcimento delle spese legali preprocessuali, l’appello è pure irricevibile per carente motivazione e confronto con la decisione impugnata, rispettivamente infondato. Difatti, in questa sede gli appellanti ripropongono acriticamente un proprio calcolo del mancato guadagno (rendimento annuo pari al 5% del capitale investito) non fondato su criteri oggettivi (quali il profilo d’investimento, il grado di rischio scelto e i rendimenti conseguibili nel periodo di riferimento, laddove l’esperimento di una perizia sarebbe stato proponibile anche innanzi alla IIICCA), per cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non avrebbe trovato spazio. Lo stesso dicasi per le spese legali preprocessuali(fr. 16'580.75): la IIICCA ha a ragione evidenziato che l’importo non può ritenersi dimostrato, derivando da una nota d’onorario riferita a quattro diversi clienti in assenza di elementi oggettivi che possano confortare un distinguo delle rispettive e singole quote; gli appellanti non possono sovvertire tale conclusione limitandosi a proporre una propria stima sulla base del valore di causa senza nemmeno spiegare se e dove, negli allegati di prima sede, avessero proposto questo criterio di ripartizione.

15.Alla luce dell’esito del gravame, decade anche la pretesa attorea volta al rimborso delle spese giudiziarie per la procedura di cui all’inc. 10.2001.22, come pure quella riferita alla restituzione degli acconti già versati ai patrocinatori (pretesa contestata dai convenuti alle p. 21-22 della risposta 24 marzo 2005 e alla p. 26 della duplica 9 maggio 2006, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che neppure si confrontano con l’assunto della IIICCA relativo alla sua mancata documentazione).

Per lo stesso motivo, la pretesa riconvenzionale così come quantificata dall’istanza precedente (onorari scoperti) dev’essere confermata, censurandola gli appellanti solo in funzione dell’errore professionale.

16.Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata (in casuconsiderata di primo grado per i motivi esposti nella parte in fatto).

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'948'542.05 (fr. 2'891'387.- + fr. 57'155.05), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 35’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 20’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 15 maggio 2020 di AP 1 e AP 2è respinto.

§    Di conseguenza, la decisione 31 ottobre 2016 della terza Camera civile del Tribunale d’appello è confermata.

-

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2018.135

Lugano

17 gennaio 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per giudicare nella causa - inc. 10.2004.17 della terza Camera civile del Tribunale d’appello (IIICCA) - promossa direttamente in appello con petizione 3 novembre 2004 da

AP 1(I)

AP 2(I)

contro

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

E considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi alla IIICCA è stata iniziata nelnovembre 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione comunicata nel novembre 2016 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2).

2.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie, considerate le particolarità sopra elencate, l’appello 15 maggio 2020 è ricevibile e tempestivo, ritenuto che lo stesso ricalca essenzialmente le censure già contenute nel ricorso inoltrato al Tribunale federale (se non per quanto indicato qui di seguito). Lo stesso dicasi per gli ulteriori scritti delle parti, tenuto conto dei termini e delle relative proroghe assegnate come pure dell’evasione della questione pregiudiziale relativa alla incapacità di postulazione dell’avv. F__________.

3.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendereagevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

4.Gli appellanti criticano l’autorità precedente per avere travisato il contenuto e la portata della dichiarazione di scarico e omesso di accertarne la vincolatività (ratifica), rispettivamente per non aver ammesso una negligenza professionale della controparte a fronte della sua mancata impugnazione ex art. 31 CO.

Essi sostengono innanzitutto che il diritto societario e segnatamente l’art. 758 CO (costituente ununicumnel diritto federale volto a considerare le peculiarità del settore, fra cui il particolare processo di formazione ed espressione della volontà di una società) non può trovare un’applicazione analoga nel caso concreto (invero esponendo al riguardo delle considerazioni non contenute nel ricorso al Tribunale federale del 5 dicembre 2016, cfr. la relativa p. 13). La dichiarazione sarebbe piuttosto stata da interpretare secondo l’art. 18 CO, ritenuta la prevalenza dell’interpretazione soggettiva (trascurata dalla IIICCA) e l’esistenza di una comune volontà delle parti, le quali intendevano estendere lo scarico a qualsiasi ipotesi di responsabilità e perciò anche agli illeciti commessi da R__________ (vista l’ampia formulazione della clausola e i sospetti già esistenti al momento della sua sottoscrizione). D’altronde, in quel frangente i due clienti erano stati espressamente invitati a verificare la presenza di eventuali ammanchi/malversazioni negli estratti bancari, di cui non vi era traccia. Semplicemente, i medesimi si trovavano in errore sulla reale natura e portata degli illeciti, in quanto convinti che il sospetto vertesse su un’indebita appropriazione di averi. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento, l’autorità precedente avrebbe dovuto verificare il significato della dichiarazione così come poteva essere compresa dalla destinataria dello scarico (la banca) e non dai firmatari (i clienti), ciò che avrebbe altresì condotto ad ammettere uno scarico pieno e illimitato. In sostanza, lo scopo della liberatoria era quello di proteggere la banca da qualsiasi eventuale irregolarità commessa dal suo ex direttore.

Gli appellanti contestano altresì che la dichiarazione (in relazione al mutuo) possa essere considerata nulla ai sensi dell’art. 100 CO, giacché il danno si sarebbe verificato prima della sua sottoscrizione, e meglio già al momento dell’erogazione del denaro alla società americana e al suo utilizzo per scopi estranei a quelli prefissati, per cui in quel momento l’impossibilità della restituzione del prestito si era già realizzata.

Di conseguenza, a loro modo di vedere, la dichiarazione di scarico era perfettamente applicabile alla fattispecie e avrebbe dovuto essere impugnata per vizio di volontà entro il termine di un anno (decorrente già dal 10 febbraio 1999, giorno in cui i clienti si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, o al più tardi il 10 marzo 2000 alla chiusura dell’istruttoria penale, come definitivamente accertato dalla IICCA con la sentenza17 gennaio 2022). In tale caso, la causa rivolta nei confronti della banca avrebbe avuto ottime possibilità di esito favorevole (responsabilità della banca per l’agire del suo direttore), non potendo essere loro rimproverata alcuna negligenza nella scelta degli investimenti in questione e una colpa concomitante nella realizzazione del danno, né essendo la pretesa ostacolata dalla prescrizione. Di qui la responsabilità dell’avv. __________ P__________ (il quale sapendo della dichiarazione di scarico e avendo seguito i due clienti sia in sede civile che penale, avrebbe dovuto riconoscere l’importanza di una contestazione ex art. 31 CO) e conseguentemente dei convenuti, per l’insuccesso della causa.

Nel seguito del gravame, gli appellanti rilevano altresì che un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza 5 agosto 2004 della IICCA non avrebbe verosimilmente avuto probabilità di successo e ribadiscono l’ammissibilità della loro pretesa espressa in franchi (art. 84 CO), della mutazione dell’azione inserita nelle loro conclusioni (art. 74, 76 e 92 CPC-Tl) nonché il buon fondamento delle ulteriori pretese avanzate.

5.Al considerando 3 della decisione impugnata, la IIICCA ha già esposto la pertinente giurisprudenza in materia di diligenza dell’avvocato. Si può comunque qui ricordarla.

Quale mandatario, l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).Anche se non è tenuto a fornire un risultato, deve compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica determinata. Da questo punto di vista, egli esercita un'attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. L'avvocato non può in particolare essere ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo, tenuto conto della potenziale complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite legate alla procedura giudiziariacome pure di certe imperfezioni umane minori legate allo svolgimento di un'attività intrisa di incertezze. Spetta difatti alle parti sopportare il rischio del processo. Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato in termini generali, ma sulla base delle circostanze del caso concreto; devono in particolare essere tenute in considerazione le capacità, le competenze specifiche e le attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere, la situazione fattuale e giuridica e le difficoltà con cui il medesimo si è trovato confrontato (DTF 117 II 563, consid. 2a; STF4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1). Sapere se il modo di agire di un avvocato vada o meno qualificato come conforme al suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente certificate, dall'altro. Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, il patrocinatore può vedersi soppresso o ridotto il diritto all’onorario (a dipendenza dell’utilizzabilità della sua prestazione), e deve rispondere del danno che causa al suo mandante (personalmente o per il tramite dei suoi ausiliari). La violazione è generatrice di responsabilità (art. 97 CO) soltanto quando essa è causale per il danno insorto al cliente, ovvero qualora sia dimostrato che l’esito della procedura giudiziaria, in caso di comportamento diligente, sarebbe stato più favorevole (STF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020, consid. 6; 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1; 4A_380/2016 del 1° novembre 2016, consid. 4.1 e4A_693/2014 del 4 febbraio 2016, consid. 3 e 7.4).

Sull’impostazione della causa da parte dei convenuti

6.Con l’impugnativa, gli appellanti non contestano debitamente quanto osservato dalla IIICCA ai considerandi 4.5 e 5.3.2 della decisione impugnata, ovvero che negli allegati introduttivi redatti dai convenuti nell’inc. 10.2001.22 non era stata addotta l’esistenza di vizi di volontà né era stato menzionato il dolo, che quindi la causa non era stata impostata sugli art. 23 seg. CO, che la tesi degli attori si basava piuttosto, in termini più generali, sulla non-vincolatività della dichiarazione di scarico in relazione ai fatti non conosciuti dai medesimi, e che da detta tesi nonché dalle allegazioni proposte si potevano dedurre le considerazioni di diritto esposte dalla giurisdizione precedente e già sopra riassunte (ciò che è una conseguenza dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice, cfr. art. 87 CPC-TI e art. 57 CPC-CH).

Solo la replica 5 ottobre 2020 affronta marginalmente questo aspetto, e soltanto in relazione all’art. 100 CO, laddove a p. 6 evidenzia che il tema della presunta nullità della dichiarazione non è mai stato sollevato nella causa introdotta contro la banca. La censura, che non approfondisce la tematica e in particolare non spiega quali fossero le allegazioni fattuali e le informazioni mancanti che avrebbero impedito una sussunzione secondo i criteri dell’art. 100 CO, è tuttavia da considerare tardiva: essa difatti non riguarda questioni affrontate per la prima volta nella risposta 9 settembre 2020 degli appellati, bensì un tema già trattato nella decisione impugnata sul quale gli appellanti avrebbero potuto e dovuto confrontarsi già nell’appello (a maggior ragione allorquando era stato concesso loro di riformulare l’impugnativa).

Sulla validità e portata della dichiarazione di scarico

7.Gli appellanti sostengono invano l’esistenza di una vera e concorde volontàdelle parti (art. 18 cpv. 1 CO, interpretazione soggettiva) in relazione all’estensione della dichiarazione di scarico: i due attori si sono difatti sempre opposti alla sua validità in relazione ai fatti oggetto di causa (in caso contrario, non vi sarebbe neppure stato spazio per un vizio di volontà). Piuttosto, tenuto conto che lo scarico costituisce una dichiarazione unilaterale con cui in sostanzail dichiarante riconosce l’assenza di pretese in relazione a una determinata fattispecie, rispettivamente rinuncia a sollevare in futuro determinate pretese, nel caso in esame è necessario ricorrere all’interpretazione oggettiva (verificando quella operata dalla IIICCA) e stabilire come detta dichiarazione potesse in buona fede essere intesa dal destinatario alla luce delle circostanze del caso concreto, segnatamente del suo scopo, del suo contesto, degli interessi e delle conoscenze delle parti (DTF 95 II 320, consid. IV.1-IV.3; 129 III 118, consid. 2.5; 130 III 686, consid. 4.3.1). Il principio dell’affidamento si trova d’altronde alla base dell’art. 758 cpv. 1 CO (DTF 95 II 320, consid.IV.3)e deve a maggior ragione trovare applicazione nella presente fattispecie di natura contrattuale, alla luce della particolare relazione di fiducia istauratasi fra i clienti e la banca. Aggiungasi che per ammettere una volontà (soggettiva o normativa) del dichiarante, questi deve poter essere ritenuto consapevole delle pretese a cui sta rinunciando, per cui le azioni o i comportamenti potenzialmente suscettibili di responsabilità devono essere per lui riconoscibili (cfr., in via analoga, la DTF 102 III 40, consid. 3f). In caso di dubbio, una dichiarazione di rinuncia dovrà essere interpretata in maniera restrittiva, rispettivamente secondo il principio “in dubio contra stipulatorem”. Laddove il risultato dell’interpretazione conduca a una limitazione o all’inapplicabilità dello scarico in relazione a una determinata fattispecie, un’impugnazione per vizio di volontà non è necessaria: essa si impone soltanto nell’ambito della sua validità e della sua portata.

8.Nel caso concreto, a torto gli appellanti pretendono che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico (19 novembre 1998), le manovre truffaldine dell’ex direttore fossero riconoscibili per i clienti e per la banca. E meglio, rinviando alla formulazione ampia della dichiarazione, rispettivamente sostenendo che la banca già disponeva di concreti indizi di reato (alla luce del primo contatto avuto con il Ministero pubblico nel novembre 1998 e della successiva segnalazione del dicembre 1998), che loro erano al corrente della sospensione di R__________ dalle sue funzioni e che avevano verificato all’interno della documentazione bancaria l’esistenza di eventuali ammanchi/malversazioni, essiespongono una propria visione soggettiva insufficientemente confrontata con il giudizio impugnato e con le risultanze istruttorie. Resistono in particolare alla critica i considerandi 4.2 e 4.3 della decisione impugnata, secondo i quali né la banca, né tantomeno i clienti, prima del gennaio 1999, disponevano in realtà di concreti indizi di reato: essi ancora non immaginavano che R__________ avesse promosso l’acquisto di titoli “spazzatura” (le azioni __________) e la concessione di un mutuo che non avrebbe potuto essere restituito. L’unico scenario concreto che si prospettava in quel frangente era che il direttore, sospeso dal suo ruolo per motivi disciplinari, avesse violato il rapporto di collaborazione con la sua datrice di lavoro e le direttive interne, proponendo ai clienti dei prodotti non indicati dalla banca e facendole concorrenza sleale (cfr. doc. 13, p. 2-4; doc. 14, p. 3; doc. 15, p. 3;doc. U, p. 6;teste C__________, commercialista degli attori, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-4). Non solo dalle prove agli atti, ma anche dal tenore stesso della dichiarazione risulta perfettamente condivisibile che la banca, nel sottoporre lo scarico ai suoi clienti, desiderasse semplicemente ottenere conferma che i medesimi fossero a conoscenza delle operazioni in questione (ossia che avessero acconsentito alle proposte loro presentate al riguardo) e che dunque negli estratti bancari non vi fossero ammanchi ma solamente movimentazioni conformi alle loro istruzioni (doc. 13, p. 3 e relativo allegato 1; doc. 14, p. 3; teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-3). Esclusa l’eventualità di un’appropriazione indebita di denaro e sulla base di una semplice visione delle scritture contabili, i clienti hanno dunque sottoscritto lo scarico, che rimaneva così limitato a questi aspetti (e in quel momento non poteva appunto essere altrimenti).

In relazione alle (limitate) conoscenze della banca in quel periodo, le prove summenzionate (doc. U, p. 6 e doc. 13) non possono essere sovvertite da quella proposta tardivamente dagli appellanti solo con la replica 5 ottobre 2020 (p. 16). In ogni caso, il fatto che la banca disponesse eventualmente di maggiori informazioni rispetto ai clienti non può mutare le conclusioni della precedente istanza, dipendendo l’interpretazione oggettiva dal senso che un destinatario leale e in buona fede può attribuire alle dichiarazioni fatte dalla sua controparte, la quale nel caso concreto poteva ancora supporre che gli investimenti, malgrado la violazione delle direttive interne, fossero comunque conformi ai propri interessi, e ignorava totalmente le reali problematiche delle due operazioni (ciò che l’impugnativa non smentisce in alcun modo).

Ne discende che la conclusione della IIICCA secondo cui la banca non poteva in buona fede confidare che lo scarico fosse esteso alle macchinazioni effettivamente compiute da R__________ e che i clienti intendessero rinunciare a qualsivoglia futura pretesa di risarcimento per qualunque azione di natura penale risulta corretta e dev’essere qui confermata. Potendo la dichiarazione di scarico essere ritenuta inapplicabile alla presente fattispecie, l’impugnazione della medesima per vizio di volontà nel termine dell’art. 31 CO non era necessaria. In ogni caso, la questione non era di immediata risoluzione alla luce della legge o della giurisprudenza, per cui ai convenuti non può essere rimproverato di avere aderito all’una piuttosto che all’altra posizione, né di avere crassamente trascurato dei chiari principi giuridici. In assenza di una violazione contrattuale fondante la responsabilità e l’obbligo di risarcimento del danno, le successive considerazioni verranno esposte unicamente a titolo abbondanziale.

9.Per quanto concerne lanullità della dichiarazione ex art. 100 COin relazione al mutuo, la tesi degli appellanti sul momento dell’insorgere del danno non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sull’argomento in relazione ad alcune cause parallele avviate da ulteriori clienti della banca raggirati da R__________ nelle medesime modalità e pure firmatari di analoghe dichiarazioni di scarico: dopo aver rilevato che il danno subito dai clienti consisteva in una diminuzione di attivi (ovvero nella perdita di denaro rispettivamente del credito che essi detenevano nei confronti della società __________), l’Alta Corte ha osservato che esso si è verificatoalla scadenza contrattuale del gennaio 1999, quando l'importo mutuato, divenuto esigibile, non è stato restituito e che pertanto lo scarico preventivamente rilasciato era nullo, essendo per contro irrilevante il momento della concessione del mutuo oppure della contravvenzione agli obblighi contrattuali da parte della banca(STF 4C.260-264-266/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1). Queste conclusioni devono valere anche nel presente caso, né gli appellanti contestano debitamente (cfr. sopra, consid. 6) che esse potessero essere dedotte dalle allegazioni proposte dai convenuti nella causa contro la banca (ricordato che la nullità viene accertata d’ufficio dal giudice, a ogni stadio della causa). La decisione della IIICCA resiste pertanto alla critica anche su questo punto.

Il momento della realizzazione del danno in relazione all’acquisto delle azioni __________ non è stato tematizzato dalle parti e dalla IIICCA. Ci si potrebbe chiedere (come suggerito dagli appellati) se l’art. 100 cpv. 1 CO possa in ogni caso trovare applicazione, non essendo il testo di legge esplicitamente ristretto a rinunce fatte prima dell’insorgere del danno, bensì menzionando in termini più generali le rinunce fatte“preventivamente”(“zum voraus getroffene Verabredung”, “libérer d’avance”). E meglio, secondo alcuni autori, avendo la norma lo scopo di proteggere la parte che fornisce lo scarico da una rinuncia fatta in un momento in cui non è in grado di stimare la portata del suo atto, la conseguenza della nullità graverebbe anche i casi in cui il dichiarante, al momento del rilascio della liberatoria, ancora non conosceva il danno (Weber/ Emmeneggerin: Berner Kommentar OR, 2aed., n. 6 ad art. 100;Thévenozin: Commentaire romand CO I, 2aed., n. 5 ad art. 100; nella STF 4A_25/2014 del 7 aprile 2014, consid. 7.2, il Tribunale federale ha lasciato la questione indecisa). Ciò potrebbe trovare applicazione nella fattispecie ritenute le sue particolarità, e meglio tenuto conto che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico, i due clienti e la banca (peraltro esercitante un’industria sottoposta a pubblica concessione ai sensi dell’art. 100 cpv. 2 CO), non solo non immaginavano che il mutuo non avrebbe potuto essere restituito, ma nemmeno che le azioni non avessero più valore o prospettiva, per cui nemmeno si attendevano concretamente la realizzazione di un danno (cfr. teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2; doc. 13, p. 3; doc. 14, p. 3; doc. U, p. 6). Viste le conclusioni sopra esposte, la questione non è determinante per l’esito del giudizio e non dev’essere qui definitivamente risolta o approfondita ulteriormente.

10.In sintesi, anche se i patrocinatori avrebbero potuto, nel dubbio, effettuare un’impugnazione cautelativa secondo i dettami dell’art. 31 CO come pure approfondire maggiormente, in diritto, i motivi dell’inapplicabilità della liberatoria (non essendo a tal riguardo completamente esenti da critica), ciò non può condurre alla modifica della decisione impugnata. E meglio, non potendosi come detto ritenere necessaria l’impugnazione per errore o dolo, potendo bastare, alla luce del principio “iura novit curia”, le allegazioni di fatto esposte negli allegati introduttivi di cui all’inc. 10.2001.22, in virtù dei criteri giurisprudenziali e dottrinali sopra esposti, con particolare riferimento alle difficoltà di natura fattuale e giuridica cui erano confrontati, a mente di questa Camera non può essere ammessa l’esistenza di una negligenza, ossia di una violazione contrattuale da parte dei convenuti per il tramite del loro collaboratore.

Sull’interruzione del nesso causale

11.Gli appellanti, come già menzionato, non contestano che la controparte, negli allegati introduttivi di prima sede nell’inc. 10.2001.22, non ha impostato la causa sugli art. 23 seg. CO e che la tesi del dolo è stata avanzata solo con le conclusioni del 6 luglio 2004 (allestite da un altro studio legale); a questo stadio della procedura rimane controversa la prognosi di un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza del 5 agosto 2004 (che gli allora patrocinatori hanno deciso di non presentare). Gli appellanti, dopo aver premesso che per escludere una violazione dell’obbligo di riduzione del danno e l’interruzione del nesso causale non è necessario dimostrare che il ricorso sarebbe stato quasi certamente destinato all’insuccesso, sostengono che nel caso concreto non solo un ricorso in materia di diritto pubblico, ma anche un ricorso per riforma non avrebbe avuto possibilità di esito favorevole: ciò perché non vi sarebbe stata alcuna violazione di disposizioni federali in materia di prova, né alcuna questione giuridica che avrebbe potuto essere esaminata; piuttosto, la possibilità/impossibilità di stabilire la comune e reale volontà delle parti nell’ambito dell’interpretazione della dichiarazione di scarico e il mancato rispetto del termine di cui all’art. 31 CO costituiscono constatazioni di fatto che, come tali, non avrebbero più potuto essere messe in discussione innanzi all’Alta Corte. Con la replica (p. 6), gli appellanti aggiungono poi in maniera tardiva ed eccessivamente generica (cfr. anche sopra, consid. 6) che il Tribunale federale non avrebbe avuto a disposizione gli accertamenti fattuali necessari per procedere a una sussunzione ex art. 100 CO.

12.Ora, potendosi nel caso in esame come detto negare una violazione contrattuale, l’esame della causalità non è determinante. Si può nondimeno osservare che rispetto al ricorso in materia di diritto pubblico (ove le censure avrebbero potuto riguardare unicamente la violazione dei diritti costituzionali, ad esempio degli art. 9 o 29 Cost. o i diritti della CEDU, cfr. art. 84 OG), il ricorso per riforma (art. 43 OG) avrebbe aperto delle prospettive ben più interessanti. È pur vero che il suddetto rimedio non consentiva di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e i semplici accertamenti di fatto operati dall’istanza inferiore. Ciononostante, il Tribunale federale avrebbe potuto verificare lamancata o errata applicazione di principi risultanti esplicitamente o implicitamente dalle norme federali, nonché l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (ovvero la sua qualifica giuridica, cfr. STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 1). Ritenuto che la sentenza del 5 agosto 2004 non ha mai accertato una vera e concorde volontà delle parti, l’Alta Corte avrebbe in particolare potuto valutare la portata e applicabilità dello scarico alla fattispecie sulla base del principio dell’affidamento (quale questione di diritto), come sostenuto a ragione dagli appellati (v. ad esempio risposta all’appello, p. 53). Nel caso di una sufficiente allegazione dei fatti (che qui non occorre valutare per l’assenza di ammissibili censure), essa avrebbe anche potuto esaminare, nonché accogliere (almeno parzialmente) il ricorso sulla base dell’art. 100 cpv. 1 CO, accertando la nullità della dichiarazione di scarico perlomeno in relazione al mutuo (STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1), eventualmente previo completamento degli accertamenti di fatto in caso di violazione del diritto alla prova (art. 63 e 64 OG).

Conclusioni e spese giudiziarie

13.Potendo la IIICCA respingere la petizione già sulla base dei motivi sopra esposti, non è necessario procedere a un esame dell’art. 84 CO e alla determinazione della valuta che avrebbe potuto essere utilizzata per la quantificazione delle pretese pecuniarie attoree. Comunque sia la pretesa di cui alla petizione 18 maggio 2001, espressa in franchi dai medesimi convenuti, avrebbe potuto essere verosimilmente accolta alla luce della permissiva prassi allora vigente (cfr. STF 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 e IICCA del 16 giugno 2006, inc. 10.2004.24, consid. 9), per cui un eventuale errore professionale dei convenuti avrebbe comportato la perdita di una pretesa formulata in tale valuta.

14.In assenza di una responsabilità dei convenuti, gli attori non potevano da loro pretendere il risarcimento degli importi azionati nella causa inc. 10.2001.22. Comunque sia, in relazione al mancato guadagno e al risarcimento delle spese legali preprocessuali, l’appello è pure irricevibile per carente motivazione e confronto con la decisione impugnata, rispettivamente infondato. Difatti, in questa sede gli appellanti ripropongono acriticamente un proprio calcolo del mancato guadagno (rendimento annuo pari al 5% del capitale investito) non fondato su criteri oggettivi (quali il profilo d’investimento, il grado di rischio scelto e i rendimenti conseguibili nel periodo di riferimento, laddove l’esperimento di una perizia sarebbe stato proponibile anche innanzi alla IIICCA), per cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non avrebbe trovato spazio. Lo stesso dicasi per le spese legali preprocessuali(fr. 16'580.75): la IIICCA ha a ragione evidenziato che l’importo non può ritenersi dimostrato, derivando da una nota d’onorario riferita a quattro diversi clienti in assenza di elementi oggettivi che possano confortare un distinguo delle rispettive e singole quote; gli appellanti non possono sovvertire tale conclusione limitandosi a proporre una propria stima sulla base del valore di causa senza nemmeno spiegare se e dove, negli allegati di prima sede, avessero proposto questo criterio di ripartizione.

15.Alla luce dell’esito del gravame, decade anche la pretesa attorea volta al rimborso delle spese giudiziarie per la procedura di cui all’inc. 10.2001.22, come pure quella riferita alla restituzione degli acconti già versati ai patrocinatori (pretesa contestata dai convenuti alle p. 21-22 della risposta 24 marzo 2005 e alla p. 26 della duplica 9 maggio 2006, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che neppure si confrontano con l’assunto della IIICCA relativo alla sua mancata documentazione).

Per lo stesso motivo, la pretesa riconvenzionale così come quantificata dall’istanza precedente (onorari scoperti) dev’essere confermata, censurandola gli appellanti solo in funzione dell’errore professionale.

16.Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata (in casuconsiderata di primo grado per i motivi esposti nella parte in fatto).

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'948'542.05 (fr. 2'891'387.- + fr. 57'155.05), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 35’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 20’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 15 maggio 2020 di AP 1 e AP 2è respinto.

§    Di conseguenza, la decisione 31 ottobre 2016 della terza Camera civile del Tribunale d’appello è confermata.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).