Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 ottobre 2018 contro la decisione 7 settembre 2018 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 17 marzo 2020 dell’appellato.
E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
E. 3 Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima qualificato gli incarichi di progettazione attribuiti all’attore quale contratto di appalto. Ha poi osservato che, malgrado il convenuto avesse comunicato all’attore di non disporre nell’immediato di sufficienti liquidità per far fronte al progetto immobiliare e che i suoi onorari sarebbero stati corrisposti solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia e del credito di costruzione, tale circostanza non può essere ritenuta un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento e la validità degli accordi, né una condizione per l’insorgere del diritto alla remunerazione dell’architetto. Ciò non solo in mancanza di un consenso di quest’ultimo, ma anche perché le parti dopo la conclusione del contratto hanno più volte ridiscusso la questione degli onorari e il convenuto in svariate occasioni ha espresso l’intenzione di volerli versare, segnatamente in forma rateale, senza alcuna riserva e indipendentemente da tali aspetti, riconoscendo che fossero dovuti (v. doc. F1-5, F1-8 e H18). Ad ogni modo, anche volendo ammettere che il contratto e il pagamento degli onorari fossero posti sotto condizione sospensiva (art. 152 CO), il convenuto non ha dimostrato di avere postulato l’erogazione dei crediti di costruzione e in generale di aver dato seguito ai propri impegni, né che l’ottenimento dei crediti fosse impossibile, né di trovarsi in una situazione tale da impedirgli di far fronte agli obblighi economici del contratto. Non avendo egli neppure fornito spiegazioni plausibili riguardo al suo rifiuto di sottoscrivere i documenti necessari all’inoltro della domanda di costruzione e alla successiva rescissione dei rapporti contrattuali con l’attore, egli ha piuttosto impedito il realizzarsi della condizione e non se ne può avvalere (art. 152 cpv. 1 CO). Di qui il diritto dell’attore a pretendere la remunerazione del suo lavoro.
E. 4 Con il gravame, l’appellante ribadisce il suo assunto secondo cui la remunerazione dell’architetto era stata concordemente vincolata all’ottenimento del credito di costruzione, vincolo che costituiva inoltre un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento del contratto di cui la controparte era consapevole. L’assenza di mezzi di AP 1 e la sua possibilità di pagare gli onorari solo una volta ottenuto il finanziamento bancario erano difatti circostanze note all’architetto sin dall’inizio, che si era mostrato accondiscendente a tal riguardo (v. testi __________ C__________, __________ V__________, __________ Ro__________, __________ Ri__________ e __________ G__________). La sua assenza di mezzi non sarebbe neppure stata contestata dall’attore (per cui non doveva essere dimostrata), e si evincerebbe in ogni modo dalla testimonianza di __________ Ro__________, che ha dichiarato di avergli prestato del denaro nel periodo in questione. La consapevolezza e l’assenso da parte dell’architetto (per atti concludenti) a tale modo di procedere sarebbero pure evincibili dal doc. H4 (ove emerge il suo desiderio di conoscere la data di ottenimento del credito di costruzione) e dal fatto che il medesimo abbia effettuato innumerevoli ore di lavoro senza richiedere alcun acconto, malgrado le norme SIA l’avrebbero imposto. D’altronde AP 1 nel doc. H18 del 13 dicembre 2013 ha rilevato che il pagamento degli onorari per i mappali 61/62 sarebbe avvenuto soltanto all’apertura di un credito di costruzione, e nel doc. H1 del 28 ottobre 2014 ha contestato le fatture di fr. 128'733.85 dell’architetto “ in quanto non conformi con nessun accordo né scritto né verbale intercorso fra le parti ”. Quanto ai doc. F1-5 e F1-8, essi secondo la tesi dell’appellante (per quanto è dato capire) non avrebbero alcuna portata, poiché le scadenze ivi indicate nulla avrebbero a che vedere con i preventivi successivamente presentati dall’architetto (peraltro attestanti importi diversi fra loro sui quali non c’è mai stato accordo), né i verbali d’incontro prodotti dall’attore affrontano la questione degli onorari. Secondo l’appellante, ne conseguirebbe che fra le parti non è sorto un contratto di appalto (per mancato accordo su un elemento essenziale) rispettivamente è sorto un contratto condizionato o la cui onerosità era condizionata all’ottenimento del credito di costruzione. Inoltre, avendo l’architetto avviato l’attività di progettazione senza fissare un onorario, pretendere degli acconti o essere sicuro di essere pagato per il suo lavoro, e avendo egli continuato a progettare malgrado AP 1 si fosse opposto al pagamento di acconti, avrebbe assunto un rischio imprenditoriale. A mente dell’appellante, la collaborazione instauratasi fra le parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e l’architetto le sue competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero l’ottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario di realizzare il suo progetto immobiliare e all’architetto di ricevere il suo onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante a fr. 1'245'827.- attesterebbe l’esistenza di un’attività non limitata alla stesura dei documenti per l’ottenimento della licenza di costruzione. Tali aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata l’inesistenza di un accordo sull’onerosità del contratto, l’art. 374 CO non troverebbe pertanto applicazione, e l’architetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il lavoro svolto.
E. 5 Ora, si può innanzitutto ricordare che giusta l’art. 363 CO, l ’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione di un’opera e l’onerosità. Non è per contro necessario, per l’insorgere del contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra le parti il giudice procederà secondo i dettami dell’art. 374 CO. L’esigibilità della mercede interviene di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori ( Gauch , Der Werkvertrag, 6 a ed., n. 1152 seg. e
n. 1162 seg.). L’onerosità della prestazione dell’imprenditore nell’ambito del contratto d’appalto costituisce una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. anche IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.151, consid. 5; Aebi-Mabillard , La rémunération de l’architecte, 2015, n. 885).
E. 6 Riguardo alla questione della società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nell’ambito delle procedure rette dalla massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dell’art. 229 CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dell’art. 317 CPC (per quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società semplice, rispettivamente all’impiego di mezzi comuni per raggiungere scopi comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune agli eventuali utili dell’operazione immobiliare. La risposta 12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che l’architetto doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce quest’ultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza particolari approfondimenti. Ne consegue che anche le relative argomentazioni esposte dall’appellante nel suo gravame sono irricevibili. Comunque sia, ricordato che nell’ambito di un contratto di appalto gli acconti sono dovuti solamente se concordati fra le parti, il semplice fatto di non chiedere acconti non fa insorgere una società semplice e non esclude la stipulazione di un contratto di appalto. Neppure è dato comprendere cosa si dovrebbe dedurre, a supporto della tesi dell’esistenza di una società semplice, dal citato preventivo 4 ottobre 2013 (doc. 9), poiché l’appellante non lo spiega.
E. 7 settembre 2018 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 17 marzo 2020 dellappellato.
2.Latto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lappellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena lirricevibilità delle medesime.
3.Con la decisione impugnata, ilPretore ha dapprima qualificato gli incarichi di progettazione attribuiti allattore quale contratto di appalto. Ha poi osservato che, malgrado il convenuto avesse comunicato allattore di non disporre nellimmediato di sufficienti liquidità per far fronte al progetto immobiliare e che i suoi onorari sarebbero stati corrisposti solo dopo lottenimento della licenza edilizia e del credito di costruzione, tale circostanza non può essere ritenuta un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento e la validità degli accordi, né una condizione per linsorgere del diritto alla remunerazione dellarchitetto. Ciò non solo in mancanza di un consenso di questultimo, ma anche perché le parti dopo la conclusione del contratto hanno più volte ridiscusso la questione degli onorari e il convenuto in svariate occasioni ha espresso lintenzione di volerli versare, segnatamente in forma rateale, senza alcuna riserva e indipendentemente da tali aspetti, riconoscendo che fossero dovuti (v. doc. F1-5, F1-8 e H18). Ad ogni modo, anche volendo ammettere che il contratto e il pagamento degli onorari fossero posti sotto condizione sospensiva (art. 152 CO), il convenuto non ha dimostrato di avere postulato lerogazione dei crediti di costruzione e in generale di aver dato seguito ai propri impegni, né che lottenimento dei crediti fosse impossibile, né di trovarsi in una situazione tale da impedirgli di far fronte agli obblighi economici del contratto. Non avendo egli neppure fornito spiegazioni plausibili riguardo al suo rifiuto di sottoscrivere i documenti necessari allinoltro della domanda di costruzione e alla successiva rescissione dei rapporti contrattuali con lattore, egli ha piuttosto impedito il realizzarsi della condizione e non se ne può avvalere (art. 152 cpv. 1 CO). Di qui il diritto dellattore a pretendere la remunerazione del suo lavoro.
4.Con il gravame, lappellante ribadisce il suo assunto secondo cui la remunerazione dellarchitetto era stata concordemente vincolata allottenimento del credito di costruzione, vincolo che costituiva inoltre un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento del contratto di cui la controparte era consapevole. Lassenza di mezzi di AP 1 e la sua possibilità di pagare gli onorari solo una volta ottenuto il finanziamento bancario erano difatti circostanze note allarchitetto sin dallinizio, che si era mostrato accondiscendente a tal riguardo (v. testi __________ C__________, __________ V__________, __________ Ro__________, __________ Ri__________ e __________ G__________). La sua assenza di mezzi non sarebbe neppure stata contestata dallattore (per cui non doveva essere dimostrata), e si evincerebbe in ogni modo dalla testimonianza di __________ Ro__________, che ha dichiarato di avergli prestato del denaro nel periodo in questione. La consapevolezza e lassenso da parte dellarchitetto (per atti concludenti) a tale modo di procedere sarebbero pure evincibili dal doc. H4 (ove emerge il suo desiderio di conoscere la data di ottenimento del credito di costruzione) e dal fatto che il medesimo abbia effettuato innumerevoli ore di lavoro senza richiedere alcun acconto, malgrado le norme SIA lavrebbero imposto. Daltronde AP 1 nel doc. H18 del 13 dicembre 2013 ha rilevato che il pagamento degli onorari per i mappali 61/62 sarebbe avvenuto soltanto allapertura di un credito di costruzione, e nel doc. H1 del 28 ottobre 2014 ha contestato le fatture di fr. 128'733.85 dellarchitetto in quanto non conformi con nessun accordo né scritto né verbale intercorso fra le parti.
Quanto ai doc. F1-5 e F1-8, essi secondo la tesi dellappellante (per quanto è dato capire) non avrebbero alcuna portata, poiché le scadenze ivi indicate nulla avrebbero a che vedere con i preventivi successivamente presentati dallarchitetto (peraltro attestanti importi diversi fra loro sui quali non cè mai stato accordo), né i verbali dincontro prodotti dallattore affrontano la questione degli onorari. Secondo lappellante, ne conseguirebbe che fra le parti non è sorto un contratto di appalto (per mancato accordo su un elemento essenziale) rispettivamente è sorto un contratto condizionato o la cui onerosità era condizionata allottenimento del credito di costruzione. Inoltre, avendo larchitetto avviato lattività di progettazione senza fissare un onorario, pretendere degli acconti o essere sicuro di essere pagato per il suo lavoro, e avendo egli continuato a progettare malgrado AP 1 si fosse opposto al pagamento di acconti, avrebbe assunto un rischio imprenditoriale. A mente dellappellante, la collaborazione instauratasi fra le parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e larchitetto le sue competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero lottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario di realizzare il suo progetto immobiliare e allarchitetto di ricevere il suo onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante a fr. 1'245'827.- attesterebbe lesistenza di unattività non limitata alla stesura dei documenti per lottenimento della licenza di costruzione. Tali aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata linesistenza di un accordo sullonerosità del contratto, lart. 374 CO non troverebbe pertanto applicazione, e larchitetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il lavoro svolto.
5.Ora, si può innanzitutto ricordare che giusta lart. 363 CO, lappalto è un contratto per cui lappaltatore si obbliga a compiere unopera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione di unopera e lonerosità. Non è per contro necessario, per linsorgere del contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra le parti il giudice procederà secondo i dettami dellart. 374 CO.Lesigibilità della mercede interviene di regola con la consegna dellopera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la retribuzione dellappaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dellavanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6aed., n. 1152 seg. e
n. 1162 seg.).Lonerosità della prestazione dellimprenditore nellambito del contratto dappalto costituisce una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. ancheIICCA del 30 giugno 2020, inc.12.2019.151, consid. 5;Aebi-Mabillard, La rémunération de larchitecte, 2015, n. 885).
6.Riguardo alla questione della società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare dufficio il diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nellambito delle procedure rette dalla massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dellart. 229 CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dellart. 317 CPC (per quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società semplice, rispettivamente allimpiego di mezzi comuni per raggiungere scopi comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune agli eventuali utili delloperazione immobiliare. La risposta12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che larchitetto doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce questultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza particolari approfondimenti. Ne consegue che anche le relative argomentazioni esposte dallappellante nel suo gravame sono irricevibili. Comunque sia, ricordato che nellambito di un contratto di appalto gli acconti sono dovuti solamente se concordati fra le parti, il semplice fatto di non chiedere acconti non fa insorgere una società semplice e non esclude la stipulazione di un contratto di appalto. Neppure è dato comprendere cosa si dovrebbe dedurre, a supporto della tesi dellesistenza di una società semplice, dal citato preventivo 4 ottobre 2013 (doc. 9), poiché lappellante non lo spiega.
7.Quanto alla natura degli accordi conclusi fra le parti, laddove lappellante si limita a proporre una propria versione dei fatti ancorata alla sua visione soggettiva, senza confrontarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure o specificare le sue affermazioni, le censure sono da considerare irricevibili per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ciò è il caso non solo per il generico riferimento dellappellante alle falsità rassegnate in Petizione e Replica circa linesistenza dellaccordo e la favola sui modellini che il perito ha ritenuto di puro uso interno ma anche per le critiche ai doc. F1-5 e F1-8. Lappellante difatti non si confronta con la considerazione pretorile secondo cui essi (risalenti già allottobre-novembre 2012) attestano limpegno di AP 1 a versare lonorario in forma rateale anche prima dellottenimento della licenza edilizia (in modo che larchitetto potesse dare lavvio allo studio di fattibilità, v. doc. F1-8), smentendo le tesi del convenuto e confermando il principio dellonerosità del contratto e del diritto a una remunerazione indipendentemente dallottenimento del credito di costruzione. Che le scadenze o gli importi ivi riportati siano diversi da quelli dei preventivi, o non compaiano in ulteriori documenti, nulla muta a tal riguardo. Peraltro, AP 1 ha effettivamente pagato almeno uno di questi acconti, di fr. 9'000.-, il 29 novembre 2012 (v. doc. L; teste __________ Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016,
p. 4). In effetti, nessuno degli elementi citati dallappellante permette di accertare che per le parti fosse chiaro che il mancato ottenimento del credito di costruzione avrebbe comportato la decadenza del diritto alla remunerazione dellarchitetto. Non basta in particolare che AP 1 labbia preteso nei suoi scritti allinsorgere della controversia fra le parti, trattandosi di mere allegazioni di parte che hanno comunque sempre incontrato lopposizione dellarchitetto. Neppure è sufficiente affermare che questultimo desiderasse conoscere le tempistiche per lerogazione del credito di costruzione. Piuttosto risulta che dopo lavvio della progettazione, le parti hanno lungamente discusso sullammontare e sullesigibilità dellonorario (come già rilevato dal primo giudice e non debitamente contestato con limpugnativa). I testi citati dallappellante si sono limitati a dichiarare che lassenza di mezzi di AP 1 era una circostanza nota (neppure essendo chiaro se si trattasse dellincapacità di far fronte ai costi dellintero progetto immobiliare, o anche solo a eventuali acconti preliminari), che lo stesso chiedeva di poter remunerare larchitetto solo in un periodo futuro (al momento dellottenimento della licenza edilizia, dopo il suo ottenimento, o allerogazione del credito di costruzione, laddove tali tempistiche non sono forzatamente coincidenti), e che larchitetto si era mostrato disponibile a tal riguardo. I testi hanno altresì dichiarato di non sapere se le parti avessero infine trovato degli accordi, rispettivamente che questi erano poco chiari o sfuggenti (teste __________ Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016, p. 4). __________ C__________ (che ha partecipato ad alcuni incontri volti alla definizione delle modalità di collaborazione) ha in particolare osservato che AP 1 si dichiarava disposto a remunerare larchitetto solo dopo lottenimento della licenza edilizia, mentre questultimo voleva essere pagato per il lavoro svolto, quindi si cercava di trovare una soluzione che accontentasse entrambe le esigenze (verbale 30 agosto 2016, p. 2-3). Evidentemente, una cosa è essere disposti a non richiedere acconti (o perlomeno a trattare le modalità di corresponsione dellonorario) e a lavorare temporaneamente senza remunerazione assumendosi il rischio di uneventuale futura insolvenza della controparte, unaltra è rinunciare al diritto allonorario. La discordia fra le parti è evincibile anche dai documenti agli atti (v. doc. F1-5, F1-7, H5, H16, H21) e risulta piuttosto riguardare lesigibilità degli onorari, nella misura in cui il committente non negava tanto il diritto alla remunerazione, né contestava i preventivi inviati (v. doc. H18), bensì le modalità di pagamento, e neppure chiedeva allarchitetto di sospendere la progettazione in attesa del raggiungimento di un accordo. Non può dunque ritenersi dimostrato che il vincolo fra il diritto allonorario e lottenimento del credito di costruzione fosse stato pattuito fra le parti (condizione sospensiva) o fosse un elemento soggettivamente essenziale del contratto, a conferma della decisione pretorile.
8.Ciò basterebbe per ammettere il diritto dellarchitetto alla remunerazione per il lavoro svolto. Ad ogni modo, anche la considerazione subordinata del primo giudice secondo cui il committente non si è sufficientemente adoperato per il compimento di uneventuale condizione sospensiva (art. 152 CO) può essere confermata, non potendo le relative argomentazioni appellatorie essere seguite. Sfugge innanzitutto il senso del richiamo dellappellante a uninterpretazione in suo favore delle clausole contrattuali (come appena visto neppure ben definite fra le parti), in assenza di debite spiegazioni al riguardo. Neppure gli giova appellarsi a unasserita violazione degli accordi da parte dellarchitetto (laddove questi avrebbe preteso pagamenti cui non aveva diritto o ingenti penali in caso di ritardo nel pagamento, v. doc. 4), che lavrebbe legittimato a interrompere la collaborazione. Acclarato e non controverso il suo rifiuto a sottoscrivere la documentazione necessaria allinoltro della domanda di costruzione (e ciò malgrado i progetti e i piani provvisori fossero di suo gradimento, v. anche doc. E1-15 e H21), non risulta che a quel momento larchitetto avesse commesso violazioni contrattuali o si stesse comportando in maniera contraria alla buona fede: non si possono violare accordi inesistenti, né possono essere considerate abusive le richieste dellarchitetto di definire delle tempistiche di pagamento o di discutere la quantificazione degli onorari (ritenuto che nulla impediva a questultimo di avanzare proposte per lui favorevoli, ad esempio che includessero una maggiorazione degli onorari in base al tempo di attesa sino alla loro effettiva corresponsione). Il tal senso, neppure le incertezze sullammontare degli onorari o lassenza di determinati accordi o chiarimenti sugli onorari specifici per ciascun progetto o fase di avanzamento (v. ad esempio doc. E1-2) possono essere imputate a una mala fede dellarchitetto, contrariamente a quanto sembra suggerire lappellante. Del resto, giusta quanto emerso dagli atti, questultimo non ha concretamente preteso il pagamento di somme da parte del committente (ad esempio tramite linvio di fatture o solleciti) se non dopo la chiusura del rapporto di collaborazione, al fine di liquidare le pendenze (fatture del 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M).
9.Confermato il diritto dellattore alla remunerazione per le sue prestazioni, il Pretore ha affrontato la questione della sua quantificazione. Ha innanzitutto rilevato che i lavori effettuati dallarchitetto non sono stati contestati prima dellavvio della controversia giudiziaria e che il perito li ha giudicati conformi alle regole dellarte, alle necessità edificatorie dei fondi e a quanto pattuito dalle parti. Ritenuta altresì la mancata contestazione da parte del convenuto dei preventivi inviati dallattore e calcolati secondo le norme SIA, e anzi la relativa accettazione di cui al doc. H18, il perito ha esaminato le fatture prodotte agli atti, giudicandole congrue e corrette. Il Pretore ha dunque accolto le pretese attoree.
10.Con il gravame, lappellante non censura più le presunte carenze delle prestazioni della controparte, bensì lutilizzodelle norme SIA.A suo dire, esse sarebbero inapplicabili, non bastando difatti la loro menzione nei preventivi donorario o la mancata contestazione di tali scritti, rilevato come la mancata contestazione di una fattura, anche durante alcuni mesi, non vale quale accettazione tacita della stessa (v. STF 4A_86/2011del 28 aprile 2011). Del resto, se le norme SIAfossero state applicabili, larchitetto avrebbe preventivamente fissato degli acconti, ciò che non sarebbe avvenuto.
11.Ora, per principio le norme SIA sono applicabili al rapporto contrattuale fra le parti solamente se ciò è stato concordato, e lappellante sottolinea a ragione che di regola dalla mancata contestazione di una fattura non si può desumere laccettazione della stessa e delle relative basi di calcolo (v. anche STF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.2 e DTF 112 II 500, consid. 3). Si può nondimeno osservare che per costante giurisprudenza, anche laddove non applicabili direttamente, le norme SIA possono ottenere una considerazione indiretta, ovvero qualevalido punto di riferimento cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi per valutare la correttezza della mercede nel caso in cui questa non fosse stata fissata preventivamente (STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3;IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.61, consid. 7.4). Comunque sia, nella presente fattispecie lappellante ha espressamente accettato lultimo preventivo ricevuto (calcolato secondo le norme SIA) perlomeno perfr. 900'000.- complessivi e per fr. 420'000.- relativamente ai mappali n. 61/62 (doc. H18), trovando peraltro questultima cifra riscontro nella relativa fattura di cui al doc. I (fondandosi per contro quelle di cui ai doc. L e M sui costi effettivi sostenuti dallattore). La relativa giustificazione addotta dallappellante, ovvero che era prontoa riconoscere questa somma solo perché credeva che sarebbe stata compresa nel calcolo del credito di costruzione, è una mera allegazione di parte priva di riscontri oggettivi. Per il resto, ilPretore ha osservato che il perito ha tenuto conto, oltre che delletariffe usualmente applicate nel settore (Norme SIA 102, KBOB), anche del lavoro svolto, del tempo necessario e delle difficoltà progettuali, e ha rilevato che i metodi di calcolo prescelti dallarchitetto sono i più favorevoli per il committente. Non confrontandosi lappellante con questi aspetti e non muovendo specifiche contestazionialla perizia e alle relative considerazioni e quantificazioni, le sue censure non sono sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado, che resiste pertanto alla critica.
12.Ne discende che lappello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'733.85 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 3'500.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello
E. 8 Ciò basterebbe per ammettere il diritto dell’architetto alla remunerazione per il lavoro svolto. Ad ogni modo, anche la considerazione subordinata del primo giudice secondo cui il committente non si è sufficientemente adoperato per il compimento di un’eventuale condizione sospensiva (art. 152 CO) può essere confermata, non potendo le relative argomentazioni appellatorie essere seguite. Sfugge innanzitutto il senso del richiamo dell’appellante a un’interpretazione in suo favore delle clausole contrattuali (come appena visto neppure ben definite fra le parti), in assenza di debite spiegazioni al riguardo. Neppure gli giova appellarsi a un’asserita violazione degli accordi da parte dell’architetto (laddove questi avrebbe preteso pagamenti cui non aveva diritto o ingenti penali in caso di ritardo nel pagamento, v. doc. 4), che l’avrebbe legittimato a interrompere la collaborazione. Acclarato e non controverso il suo rifiuto a sottoscrivere la documentazione necessaria all’inoltro della domanda di costruzione (e ciò malgrado i progetti e i piani provvisori fossero di suo gradimento, v. anche doc. E1-15 e H21), non risulta che a quel momento l’architetto avesse commesso violazioni contrattuali o si stesse comportando in maniera contraria alla buona fede: non si possono violare accordi inesistenti, né possono essere considerate abusive le richieste dell’architetto di definire delle tempistiche di pagamento o di discutere la quantificazione degli onorari (ritenuto che nulla impediva a quest’ultimo di avanzare proposte per lui favorevoli, ad esempio che includessero una maggiorazione degli onorari in base al tempo di attesa sino alla loro effettiva corresponsione). Il tal senso, neppure le incertezze sull’ammontare degli onorari o l’assenza di determinati accordi o chiarimenti sugli onorari specifici per ciascun progetto o fase di avanzamento (v. ad esempio doc. E1-2) possono essere imputate a una mala fede dell’architetto, contrariamente a quanto sembra suggerire l’appellante. Del resto, giusta quanto emerso dagli atti, quest’ultimo non ha concretamente preteso il pagamento di somme da parte del committente (ad esempio tramite l’invio di fatture o solleciti) se non dopo la chiusura del rapporto di collaborazione, al fine di liquidare le pendenze (fatture del 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M).
E. 9 Confermato il diritto dell’attore alla remunerazione per le sue prestazioni, il Pretore ha affrontato la questione della sua quantificazione. Ha innanzitutto rilevato che i lavori effettuati dall’architetto non sono stati contestati prima dell’avvio della controversia giudiziaria e che il perito li ha giudicati conformi alle regole dell’arte, alle necessità edificatorie dei fondi e a quanto pattuito dalle parti. Ritenuta altresì la mancata contestazione da parte del convenuto dei preventivi inviati dall’attore e calcolati secondo le norme SIA, e anzi la relativa accettazione di cui al doc. H18, il perito ha esaminato le fatture prodotte agli atti, giudicandole congrue e corrette. Il Pretore ha dunque accolto le pretese attoree.
E. 10 ottobre 2018 di AP 1è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
- ;
- .
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 11 Ora, per principio le norme SIA sono applicabili al rapporto contrattuale fra le parti solamente se ciò è stato concordato, e l’appellante sottolinea a ragione che di regola dalla m ancata contestazione di una fattura non si può desumere l’accettazione della stessa e delle relative basi di calcolo (v. anche STF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.2 e DTF 112 II 500, consid. 3). Si può nondimeno osservare che p er costante giurisprudenza, anche laddove non applicabili direttamente, le norme SIA possono ottenere una considerazione indiretta, ovvero quale valido punto di riferimento cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi per valutare la correttezza della mercede nel caso in cui questa non fosse stata fissata preventivamente (S TF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3; IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.61, consid. 7.4). Comunque sia, nella presente fattispecie l’appellante ha espressamente accettato l’ultimo preventivo ricevuto (calcolato secondo le norme SIA) perlomeno per fr. 900'000.- complessivi e per fr. 420'000.- relativamente ai mappali n. 61/62 (doc. H18), trovando peraltro quest’ultima cifra riscontro nella relativa fattura di cui al doc. I (fondandosi per contro quelle di cui ai doc. L e M sui costi effettivi sostenuti dall’attore). La relativa giustificazione addotta dall’appellante, ovvero che era pronto a riconoscere questa somma solo perché credeva che sarebbe stata compresa nel calcolo del credito di costruzione, è una mera allegazione di parte priva di riscontri oggettivi. Per il resto, il Pretore ha osservato che il perito ha tenuto conto, oltre che delle tariffe usualmente applicate nel settore (Norme SIA 102, KBOB), anche del lavoro svolto, del tempo necessario e delle difficoltà progettuali, e ha rilevato che i metodi di calcolo prescelti dall’architetto sono i più favorevoli per il committente. Non confrontandosi l’appellante con questi aspetti e non muovendo specifiche contestazioni alla perizia e alle relative considerazioni e quantificazioni, le sue censure non sono sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado, che resiste pertanto alla critica.
E. 12 Ne discende che l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'733.85 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'500.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 10 ottobre 2018 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili di seconda sede. III. Notificazione:
- ;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2018.132
Lugano
8 ottobre 2020/rg
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.191della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17 agosto 2015 da
AO 1
contro
AP 1
E considerato
in diritto:
1.Lart. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto lappello 10 ottobre 2018 contro la decisione 7 settembre 2018 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 17 marzo 2020 dellappellato.
2.Latto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lappellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena lirricevibilità delle medesime.
3.Con la decisione impugnata, ilPretore ha dapprima qualificato gli incarichi di progettazione attribuiti allattore quale contratto di appalto. Ha poi osservato che, malgrado il convenuto avesse comunicato allattore di non disporre nellimmediato di sufficienti liquidità per far fronte al progetto immobiliare e che i suoi onorari sarebbero stati corrisposti solo dopo lottenimento della licenza edilizia e del credito di costruzione, tale circostanza non può essere ritenuta un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento e la validità degli accordi, né una condizione per linsorgere del diritto alla remunerazione dellarchitetto. Ciò non solo in mancanza di un consenso di questultimo, ma anche perché le parti dopo la conclusione del contratto hanno più volte ridiscusso la questione degli onorari e il convenuto in svariate occasioni ha espresso lintenzione di volerli versare, segnatamente in forma rateale, senza alcuna riserva e indipendentemente da tali aspetti, riconoscendo che fossero dovuti (v. doc. F1-5, F1-8 e H18). Ad ogni modo, anche volendo ammettere che il contratto e il pagamento degli onorari fossero posti sotto condizione sospensiva (art. 152 CO), il convenuto non ha dimostrato di avere postulato lerogazione dei crediti di costruzione e in generale di aver dato seguito ai propri impegni, né che lottenimento dei crediti fosse impossibile, né di trovarsi in una situazione tale da impedirgli di far fronte agli obblighi economici del contratto. Non avendo egli neppure fornito spiegazioni plausibili riguardo al suo rifiuto di sottoscrivere i documenti necessari allinoltro della domanda di costruzione e alla successiva rescissione dei rapporti contrattuali con lattore, egli ha piuttosto impedito il realizzarsi della condizione e non se ne può avvalere (art. 152 cpv. 1 CO). Di qui il diritto dellattore a pretendere la remunerazione del suo lavoro.
4.Con il gravame, lappellante ribadisce il suo assunto secondo cui la remunerazione dellarchitetto era stata concordemente vincolata allottenimento del credito di costruzione, vincolo che costituiva inoltre un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento del contratto di cui la controparte era consapevole. Lassenza di mezzi di AP 1 e la sua possibilità di pagare gli onorari solo una volta ottenuto il finanziamento bancario erano difatti circostanze note allarchitetto sin dallinizio, che si era mostrato accondiscendente a tal riguardo (v. testi __________ C__________, __________ V__________, __________ Ro__________, __________ Ri__________ e __________ G__________). La sua assenza di mezzi non sarebbe neppure stata contestata dallattore (per cui non doveva essere dimostrata), e si evincerebbe in ogni modo dalla testimonianza di __________ Ro__________, che ha dichiarato di avergli prestato del denaro nel periodo in questione. La consapevolezza e lassenso da parte dellarchitetto (per atti concludenti) a tale modo di procedere sarebbero pure evincibili dal doc. H4 (ove emerge il suo desiderio di conoscere la data di ottenimento del credito di costruzione) e dal fatto che il medesimo abbia effettuato innumerevoli ore di lavoro senza richiedere alcun acconto, malgrado le norme SIA lavrebbero imposto. Daltronde AP 1 nel doc. H18 del 13 dicembre 2013 ha rilevato che il pagamento degli onorari per i mappali 61/62 sarebbe avvenuto soltanto allapertura di un credito di costruzione, e nel doc. H1 del 28 ottobre 2014 ha contestato le fatture di fr. 128'733.85 dellarchitetto in quanto non conformi con nessun accordo né scritto né verbale intercorso fra le parti.
Quanto ai doc. F1-5 e F1-8, essi secondo la tesi dellappellante (per quanto è dato capire) non avrebbero alcuna portata, poiché le scadenze ivi indicate nulla avrebbero a che vedere con i preventivi successivamente presentati dallarchitetto (peraltro attestanti importi diversi fra loro sui quali non cè mai stato accordo), né i verbali dincontro prodotti dallattore affrontano la questione degli onorari. Secondo lappellante, ne conseguirebbe che fra le parti non è sorto un contratto di appalto (per mancato accordo su un elemento essenziale) rispettivamente è sorto un contratto condizionato o la cui onerosità era condizionata allottenimento del credito di costruzione. Inoltre, avendo larchitetto avviato lattività di progettazione senza fissare un onorario, pretendere degli acconti o essere sicuro di essere pagato per il suo lavoro, e avendo egli continuato a progettare malgrado AP 1 si fosse opposto al pagamento di acconti, avrebbe assunto un rischio imprenditoriale. A mente dellappellante, la collaborazione instauratasi fra le parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e larchitetto le sue competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero lottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario di realizzare il suo progetto immobiliare e allarchitetto di ricevere il suo onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante a fr. 1'245'827.- attesterebbe lesistenza di unattività non limitata alla stesura dei documenti per lottenimento della licenza di costruzione. Tali aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata linesistenza di un accordo sullonerosità del contratto, lart. 374 CO non troverebbe pertanto applicazione, e larchitetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il lavoro svolto.
5.Ora, si può innanzitutto ricordare che giusta lart. 363 CO, lappalto è un contratto per cui lappaltatore si obbliga a compiere unopera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione di unopera e lonerosità. Non è per contro necessario, per linsorgere del contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra le parti il giudice procederà secondo i dettami dellart. 374 CO.Lesigibilità della mercede interviene di regola con la consegna dellopera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la retribuzione dellappaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dellavanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6aed., n. 1152 seg. e
n. 1162 seg.).Lonerosità della prestazione dellimprenditore nellambito del contratto dappalto costituisce una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. ancheIICCA del 30 giugno 2020, inc.12.2019.151, consid. 5;Aebi-Mabillard, La rémunération de larchitecte, 2015, n. 885).
6.Riguardo alla questione della società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare dufficio il diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nellambito delle procedure rette dalla massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dellart. 229 CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dellart. 317 CPC (per quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società semplice, rispettivamente allimpiego di mezzi comuni per raggiungere scopi comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune agli eventuali utili delloperazione immobiliare. La risposta12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che larchitetto doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce questultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza particolari approfondimenti. Ne consegue che anche le relative argomentazioni esposte dallappellante nel suo gravame sono irricevibili. Comunque sia, ricordato che nellambito di un contratto di appalto gli acconti sono dovuti solamente se concordati fra le parti, il semplice fatto di non chiedere acconti non fa insorgere una società semplice e non esclude la stipulazione di un contratto di appalto. Neppure è dato comprendere cosa si dovrebbe dedurre, a supporto della tesi dellesistenza di una società semplice, dal citato preventivo 4 ottobre 2013 (doc. 9), poiché lappellante non lo spiega.
7.Quanto alla natura degli accordi conclusi fra le parti, laddove lappellante si limita a proporre una propria versione dei fatti ancorata alla sua visione soggettiva, senza confrontarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure o specificare le sue affermazioni, le censure sono da considerare irricevibili per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ciò è il caso non solo per il generico riferimento dellappellante alle falsità rassegnate in Petizione e Replica circa linesistenza dellaccordo e la favola sui modellini che il perito ha ritenuto di puro uso interno ma anche per le critiche ai doc. F1-5 e F1-8. Lappellante difatti non si confronta con la considerazione pretorile secondo cui essi (risalenti già allottobre-novembre 2012) attestano limpegno di AP 1 a versare lonorario in forma rateale anche prima dellottenimento della licenza edilizia (in modo che larchitetto potesse dare lavvio allo studio di fattibilità, v. doc. F1-8), smentendo le tesi del convenuto e confermando il principio dellonerosità del contratto e del diritto a una remunerazione indipendentemente dallottenimento del credito di costruzione. Che le scadenze o gli importi ivi riportati siano diversi da quelli dei preventivi, o non compaiano in ulteriori documenti, nulla muta a tal riguardo. Peraltro, AP 1 ha effettivamente pagato almeno uno di questi acconti, di fr. 9'000.-, il 29 novembre 2012 (v. doc. L; teste __________ Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016,
p. 4). In effetti, nessuno degli elementi citati dallappellante permette di accertare che per le parti fosse chiaro che il mancato ottenimento del credito di costruzione avrebbe comportato la decadenza del diritto alla remunerazione dellarchitetto. Non basta in particolare che AP 1 labbia preteso nei suoi scritti allinsorgere della controversia fra le parti, trattandosi di mere allegazioni di parte che hanno comunque sempre incontrato lopposizione dellarchitetto. Neppure è sufficiente affermare che questultimo desiderasse conoscere le tempistiche per lerogazione del credito di costruzione. Piuttosto risulta che dopo lavvio della progettazione, le parti hanno lungamente discusso sullammontare e sullesigibilità dellonorario (come già rilevato dal primo giudice e non debitamente contestato con limpugnativa). I testi citati dallappellante si sono limitati a dichiarare che lassenza di mezzi di AP 1 era una circostanza nota (neppure essendo chiaro se si trattasse dellincapacità di far fronte ai costi dellintero progetto immobiliare, o anche solo a eventuali acconti preliminari), che lo stesso chiedeva di poter remunerare larchitetto solo in un periodo futuro (al momento dellottenimento della licenza edilizia, dopo il suo ottenimento, o allerogazione del credito di costruzione, laddove tali tempistiche non sono forzatamente coincidenti), e che larchitetto si era mostrato disponibile a tal riguardo. I testi hanno altresì dichiarato di non sapere se le parti avessero infine trovato degli accordi, rispettivamente che questi erano poco chiari o sfuggenti (teste __________ Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016, p. 4). __________ C__________ (che ha partecipato ad alcuni incontri volti alla definizione delle modalità di collaborazione) ha in particolare osservato che AP 1 si dichiarava disposto a remunerare larchitetto solo dopo lottenimento della licenza edilizia, mentre questultimo voleva essere pagato per il lavoro svolto, quindi si cercava di trovare una soluzione che accontentasse entrambe le esigenze (verbale 30 agosto 2016, p. 2-3). Evidentemente, una cosa è essere disposti a non richiedere acconti (o perlomeno a trattare le modalità di corresponsione dellonorario) e a lavorare temporaneamente senza remunerazione assumendosi il rischio di uneventuale futura insolvenza della controparte, unaltra è rinunciare al diritto allonorario. La discordia fra le parti è evincibile anche dai documenti agli atti (v. doc. F1-5, F1-7, H5, H16, H21) e risulta piuttosto riguardare lesigibilità degli onorari, nella misura in cui il committente non negava tanto il diritto alla remunerazione, né contestava i preventivi inviati (v. doc. H18), bensì le modalità di pagamento, e neppure chiedeva allarchitetto di sospendere la progettazione in attesa del raggiungimento di un accordo. Non può dunque ritenersi dimostrato che il vincolo fra il diritto allonorario e lottenimento del credito di costruzione fosse stato pattuito fra le parti (condizione sospensiva) o fosse un elemento soggettivamente essenziale del contratto, a conferma della decisione pretorile.
8.Ciò basterebbe per ammettere il diritto dellarchitetto alla remunerazione per il lavoro svolto. Ad ogni modo, anche la considerazione subordinata del primo giudice secondo cui il committente non si è sufficientemente adoperato per il compimento di uneventuale condizione sospensiva (art. 152 CO) può essere confermata, non potendo le relative argomentazioni appellatorie essere seguite. Sfugge innanzitutto il senso del richiamo dellappellante a uninterpretazione in suo favore delle clausole contrattuali (come appena visto neppure ben definite fra le parti), in assenza di debite spiegazioni al riguardo. Neppure gli giova appellarsi a unasserita violazione degli accordi da parte dellarchitetto (laddove questi avrebbe preteso pagamenti cui non aveva diritto o ingenti penali in caso di ritardo nel pagamento, v. doc. 4), che lavrebbe legittimato a interrompere la collaborazione. Acclarato e non controverso il suo rifiuto a sottoscrivere la documentazione necessaria allinoltro della domanda di costruzione (e ciò malgrado i progetti e i piani provvisori fossero di suo gradimento, v. anche doc. E1-15 e H21), non risulta che a quel momento larchitetto avesse commesso violazioni contrattuali o si stesse comportando in maniera contraria alla buona fede: non si possono violare accordi inesistenti, né possono essere considerate abusive le richieste dellarchitetto di definire delle tempistiche di pagamento o di discutere la quantificazione degli onorari (ritenuto che nulla impediva a questultimo di avanzare proposte per lui favorevoli, ad esempio che includessero una maggiorazione degli onorari in base al tempo di attesa sino alla loro effettiva corresponsione). Il tal senso, neppure le incertezze sullammontare degli onorari o lassenza di determinati accordi o chiarimenti sugli onorari specifici per ciascun progetto o fase di avanzamento (v. ad esempio doc. E1-2) possono essere imputate a una mala fede dellarchitetto, contrariamente a quanto sembra suggerire lappellante. Del resto, giusta quanto emerso dagli atti, questultimo non ha concretamente preteso il pagamento di somme da parte del committente (ad esempio tramite linvio di fatture o solleciti) se non dopo la chiusura del rapporto di collaborazione, al fine di liquidare le pendenze (fatture del 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M).
9.Confermato il diritto dellattore alla remunerazione per le sue prestazioni, il Pretore ha affrontato la questione della sua quantificazione. Ha innanzitutto rilevato che i lavori effettuati dallarchitetto non sono stati contestati prima dellavvio della controversia giudiziaria e che il perito li ha giudicati conformi alle regole dellarte, alle necessità edificatorie dei fondi e a quanto pattuito dalle parti. Ritenuta altresì la mancata contestazione da parte del convenuto dei preventivi inviati dallattore e calcolati secondo le norme SIA, e anzi la relativa accettazione di cui al doc. H18, il perito ha esaminato le fatture prodotte agli atti, giudicandole congrue e corrette. Il Pretore ha dunque accolto le pretese attoree.
10.Con il gravame, lappellante non censura più le presunte carenze delle prestazioni della controparte, bensì lutilizzodelle norme SIA.A suo dire, esse sarebbero inapplicabili, non bastando difatti la loro menzione nei preventivi donorario o la mancata contestazione di tali scritti, rilevato come la mancata contestazione di una fattura, anche durante alcuni mesi, non vale quale accettazione tacita della stessa (v. STF 4A_86/2011del 28 aprile 2011). Del resto, se le norme SIAfossero state applicabili, larchitetto avrebbe preventivamente fissato degli acconti, ciò che non sarebbe avvenuto.
11.Ora, per principio le norme SIA sono applicabili al rapporto contrattuale fra le parti solamente se ciò è stato concordato, e lappellante sottolinea a ragione che di regola dalla mancata contestazione di una fattura non si può desumere laccettazione della stessa e delle relative basi di calcolo (v. anche STF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.2 e DTF 112 II 500, consid. 3). Si può nondimeno osservare che per costante giurisprudenza, anche laddove non applicabili direttamente, le norme SIA possono ottenere una considerazione indiretta, ovvero qualevalido punto di riferimento cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi per valutare la correttezza della mercede nel caso in cui questa non fosse stata fissata preventivamente (STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3;IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.61, consid. 7.4). Comunque sia, nella presente fattispecie lappellante ha espressamente accettato lultimo preventivo ricevuto (calcolato secondo le norme SIA) perlomeno perfr. 900'000.- complessivi e per fr. 420'000.- relativamente ai mappali n. 61/62 (doc. H18), trovando peraltro questultima cifra riscontro nella relativa fattura di cui al doc. I (fondandosi per contro quelle di cui ai doc. L e M sui costi effettivi sostenuti dallattore). La relativa giustificazione addotta dallappellante, ovvero che era prontoa riconoscere questa somma solo perché credeva che sarebbe stata compresa nel calcolo del credito di costruzione, è una mera allegazione di parte priva di riscontri oggettivi. Per il resto, ilPretore ha osservato che il perito ha tenuto conto, oltre che delletariffe usualmente applicate nel settore (Norme SIA 102, KBOB), anche del lavoro svolto, del tempo necessario e delle difficoltà progettuali, e ha rilevato che i metodi di calcolo prescelti dallarchitetto sono i più favorevoli per il committente. Non confrontandosi lappellante con questi aspetti e non muovendo specifiche contestazionialla perizia e alle relative considerazioni e quantificazioni, le sue censure non sono sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado, che resiste pertanto alla critica.
12.Ne discende che lappello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'733.85 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 3'500.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 10 ottobre 2018 di AP 1è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
- ;
- .
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).