Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2017.65
Lugano
30 gennaio 2018/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.170della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 luglio 2015 da
AP 1
contro
AO 1
con cui lattrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2015;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 16 marzo 2017 ha dichiarato inammissibile per carenza di capacità di essere parte dellattrice;
appellante l'attricecon appello 4 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di ammettere la sua capacità di essere parte con rinvio dellincarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa e in via subordinata nel senso di assegnarle un termine di 90 giorni per chiarire la propria capacità di essere parte con rinvio dellincarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 9 giugno 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 21 luglio 2015 la società inglese AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio la società svizzera AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2015 a titolo di risarcimento del danno contrattuale (e meglio per la tardiva presentazione dellopposizione ad un decreto ingiuntivo di 48'800.- oltre interessi e spese inoltratole nel gennaio 2012 dalla ditta italiana B__________ __________); la convenuta si è integralmente opposta alla petizione;
che con scritto 30 agosto 2016 la convenuta ha segnalato come il 19 aprile 2016 lattrice, a seguito della sua radiazione dal registro delle società (risultante dalla consultazione del sitohttps://b, di cui ha prodotto un estratto), avesse perso la sua personalità giuridica e la sua capacità di essere parte, ed ha pertanto chiesto di stralciare la causa dai ruoli; con osservazioni 3 ottobre 2016 lattrice, ammesso ma non concesso che la sua radiazione dal registro delle società fosse vera, dopo aver rilevato che la stessa era imputabile alla malafede della controparte oppure ad un malinteso o ad un problema amministrativo, ha postulato, in applicazione analogica dellart. 67 CPC, lassegnazione di un termine per ottenere la sua reinscrizione; con scritto 16 novembre 2016 la convenuta ha ribadito le sue richieste, rilevando come la radiazione della controparte fosse stata comprovata pure dal Current Appointments Report for: AP 1 __________ debitamente legalizzato (prodotto in originale); con osservazioni 6 dicembre 2016 lattrice, dopo aver auspicato la sospensione della causa in attesa della definizione della causa frattanto inoltrata dal suo detentore economico G__________ __________ nei confronti della convenuta (inc. n. CA.2016.417/418), ha ribadito la sua richiesta di assegnazione di un termine per la sua reinscrizione; con ulteriore scritto 16 dicembre 2016 la convenuta ha nuovamente ribadito le sue richieste, versando agli atti il Certificate of Dissolution debitamente legalizzato (prodotto in originale);
che con disposizione ordinatoria 22 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha disposto che il procedimento fosse limitato allaccertamento del presupposto processuale della capacità di essere parte dellattrice ed ha citato le parti alludienza del 31 gennaio 2017, respingendo nel contempo la domanda di sospensione della causa;
che in occasione delludienza del 31 gennaio 2017 le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti domande;
che con la decisione 16 marzo 2017 qui impugnata il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile la petizione per carenza di capacità di essere parte dellattrice ed ha posto le spese processuali di complessivi fr. 3'000.- a carico della stessa, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4000.- per ripetibili: egli ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie la capacità di essere parte dellattrice, presupposto processuale giusta lart. 59 cpv. 2 lett. c CPC, fosse stata seriamente messa in dubbio dalla documentazione presentata dalla convenuta il 16 novembre e il 16 dicembre 2016 e che ciononostante lattrice, gravata del relativo onere della prova, non avesse fornito alcuna prova a suffragio della sua sussistenza, ciò che impediva al giudice di entrare nel merito dellazione (art. 59 cpv. 1 CPC);
che con lappello 4 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 giugno 2017, lattrice, ritenendo che la menzione this certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete apposta sul Certificate of Dissolution versato agli atti dalla controparte fosse tale da limitare o da far venir meno laffidabilità di quellattestazione, ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di ammettere la sua capacità di essere parte con conseguente rinvio dellincarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; in via subordinata, ribadito che la perdita della sua capacità di essere parte, se effettivamente avvenuta, era riconducibile alla malafede della controparte o comunque ad un malinteso o ad un problema amministrativo a cui il suo detentore economico stava nel frattempo cercando di porre rimedio, ha chiesto di modificare la decisione pretorile nel senso di assegnarle un termine di 90 giorni per chiarire la propria capacità di essere parte sempre con conseguente rinvio dellincarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che la domanda dappello formulata in via principale deve senzaltro essere disattesa: in effetti quandanche si volesse ammettere, per denegata e remotissima ipotesi, che la menzione di cui si è appena detto apposta sul Certificate of Dissolution prodotto dalla convenuta il 16 dicembre 2016 era effettivamente tale da limitare o da far venir meno laffidabilità di quel documento, resterebbe pur sempre il fatto che lattrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha però censurato in questa sede lassunto pretorile secondo cui anche il documento Current Appointments Report for: AP 1 __________ presentato dalla convenuta il 16 novembre 2016, la cui attendibilità non è da lei stata qui contestata, era tale da mettere seriamente in dubbio la sua capacità di essere parte, tanto più che anche la consultazione in data odierna del sito internet indicato a suo tempo dalla convenuta ha confermato la sua avvenuta radiazione il 19 aprile 2016; e in ogni caso lattrice, venendo nuovamente meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con largomentazione del Pretore aggiunto, per altro pertinente e condivisibile, secondo cui essa, gravata così dellonere della prova della sussistenza della sua capacità di essere parte, non avesse fornito alcuna prova in tal senso;
che la domanda dappello formulata in via subordinata non ha miglior sorte: essa è innanzitutto irricevibile siccome nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), visto e considerato che la richiesta di assegnazione di un termine per la sua reinscrizione nel registro delle società da lei avanzata in prima sede è diversa dalla richiesta di assegnazione di un termine per chiarire la propria capacità di essere parte da lei ora auspicata; lassegnazione di un termine in tal senso (così come del resto lassegnazione di un termine per la sua reinscrizione) non poteva in ogni caso entrare in considerazione, atteso come lattrice, confrontata sin dal 30 agosto 2016 con leccezione di carenza di capacità di essere parte a seguito della sua radiazione, non ha a tuttoggi allegato ancor prima di averlo dimostrato, dopo quasi un anno mezzo, se e in che modo si sia adoperata per cercare di risolvere la questione nel Regno Unito e comunque ha di fatto già beneficiato del tempo necessario per potervi provvedere; contrariamente a quanto ritenuto dallattrice, leventuale malafede della convenuta nella perdita della sua capacità di essere parte, per altro da negare stante che lincarico affidatole era pacificamente giunto a scadenza già prima dellavvenuta radiazione (cfr. osservazioni 6 dicembre 2016 p. 2), non sarebbe oltretutto stata tale da modificare lesito della causa, come del resto già ammesso dalla stessa attrice nelle sue osservazioni 3 ottobre 2016 (p. 3), e lo stesso vale anche nellipotesi in cui la perdita della sua capacità di essere parte fosse riconducibile ad un eventuale malinteso o ad un problema amministrativo;
che lappello dellattrice deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di 57'250.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).