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12.2017.122

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Ticino · 2018-10-22 · Italiano TI
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Incarto n.12.2017.122

Lugano

22 ottobre 2018/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 23 agosto 2017 presentato da

AP 1

contro

la decisione 21 giugno 2017 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa inc. n.OR.2016.7promossa contro

AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 9 ottobre 2018 la patrocinatrice dell’appellante ha comunicato la rinuncia ad impugnare il giudizio 5 settembre 2018 (nel frattempo cresciuto in giudicato) e che l’appellante non sarebbe stata in grado di far fronte al pagamento della preannunciata richiesta di anticipo di fr. 5'000.- a garanzia delle spese giudiziarie, invitando quindi questa Camera a esercitare la “facoltà di stralciare dai ruoli la procedura”;che tale comunicazione può essere intesa come richiesta di evitare, siccome inutile, l’invio della richiesta di anticipo e la successiva assegnazione di un ultrimo termine con le usuali avvertenze, esortanto questa Camera a procedere sin d’ora in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPC che prevede, in caso di mancato pagamento, la non entrata nel merito dell’appello che deve essere dichiarato inammissibile;che non muterebbe comunque la sostanza neppure un’interpretazione dello scritto 9 ottobre 2018 quale richiesta di stralcio ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPC a seguito di desistenza in causa della parte attrice;

che le spese processuali andrebbero di principio a carico di chi le ha provocate, ma le circostanze inducono in questo particolare caso, a prescindere da ogni prelievo;

che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30’000.-.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).