Dispositiv
- visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv.1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e, per le spese, lart. 107 CPC e la LTG - - - allarbitro Il presidente della seconda Camera civile A. Fiscalini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2016.213
Lugano
12 giugno 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 lett. a CPC e 48 lett. b. n. 7 LOG, per statuire sullistanza di nomina di un arbitroinoltrata in data 16 dicembre 2016 da
IS 1
nellambito di una vertenza che lo oppone a
CO 1
in fatto ed in diritto:
che in data 15 giugno 2001 CO 1 e IS 1 hanno sottoscritto una convenzione con lintento di risolvere un contenzioso sorto nellambito del contratto di lavoro che ha avuto inizio il 1° gennaio 1996;
che il punto 8 della citata convenzione prevede che qualsiasi lite che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla medesima sarà sottoposta al giudizio di un arbitro unico che verrà designato di comune intesa tra le parti o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente della II Camera civile del Tribunale dappello (CCA);
che in data 21 luglio 2011, pronunciandosi sullistanza 17 maggio 2011 di IS 1, lallora Presidente della II CCA ha designato lavv. IS 1 quale arbitro unico per occuparsi della controversia sorta tra le parti in merito alla citata convenzione (inc. n. 12.2011.93);
che la procedura arbitrale ha avuto inizio con linoltro della petizione in data 9 dicembre 2011
che in data 2 giugno 2015, con ordinanza procedurale
n. 27, larbitro ha intimato le conclusioni ricevute con un termine per eventuali brevi osservazioni a quelle formulate dalla parte avversa e ha fissato in paritempo alla parte attrice (IS 1) il termine del 30 giugno 2015 per versare un ulteriore anticipo di fr. 9'000.-;
che, preso atto del mancato versamento dellimporto suddetto, con decisione 1° giugno 2016 larbitro ha stralciato dai ruoli il procedimento arbitrale;
che con istanza 16 dicembre 2016 IS 1 ha spiegato di essere stato ingiustamente trattenuto in detenzione in __________ prima e in __________ poi fino al 28 giugno 2016 e di essere oggi in grado di assumersi i costi necessari al prosieguo del procedimento, pertanto ha auspicato una nuova designazione arbitrale nella persona dellavv. __________ per dirimere la controversia che lo oppone a CO 1 riguardante la convenzione 15 giugno 2001;
che con osservazioni 13 gennaio 2017 CO 1, richiamato il punto 8 della già citata convenzione, rileva di non essere mai stata coinvolta dallistante al fine della designazione congiunta e consensuale di un arbitro che dirima una nuova procedura arbitrale, ciò che comporta la mancata realizzazione delle condizioni sia dellart. 361 CPC che dellart. 362 CPC;
che con replica spontanea 6 febbraio 2017 listante considera incomprensibile la posizione della controparte ritenuto che dai doc. B e C emergerebbe in maniera evidente lassenza di un accordo per la designazione dellavv. __________ in vista della ripresa dellarbitrato;
che con osservazioni di duplica 9 febbraio 2017 CO 1 ha rimproverato alla controparte di voler riportare in vita un procedimento stralciato da diversi mesi al fine di evitare lonere di un nuovo procedimento, unica via percorribile;
che nel corso delludienza del 13 aprile 2017, indetta dal sottoscritto giudice per la discussione, le parti hanno concordato di sospendere la procedura e di contattare lavv. __________ per valutare la sua disponibilità a fungere nuovamente da arbitro in relazione alla lite sullinterpretazione della convenzione tra le parti sopra citata;
che in data 19 maggio 2017, il rappresentante legale dellistante ha informato il giudice che le parti si erano incontrate con lavv. __________ il quale aveva confermato la propria disponibilità di fungere da arbitro;
che alla luce di quanto precede si impone di accogliere listanza nel senso dellaccordo raggiunto dalle parti con la nomina dellavv. __________ quale arbitro unico per dirimere la controversia tra IS 1 e CO 1;
che, a scanso di equivoci, occorre precisare che la condotta del procedimento arbitrale è competenza dellarbitro che deciderà pertanto se, rispettivamente in che misura, consentire alle parti di richiamare atti contenuti nella procedura apertasi con petizione 9 dicembre 2011 e conclusasi con decisione di stralcio 1° giugno 2016;
che, visto lesito, si giustifica di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e di compensare le ripetibili;
che la decisione di nomina dellarbitro, contrariamente a quella che la nega, non è impugnabile al Tribunale federale (vediCocchi, CPC Comm, art. 362
p. 1508);
Per questi motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv.1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e, per le spese, lart. 107 CPC e la LTG
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- allarbitro
Il presidente della seconda Camera civile
A. Fiscalini