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12.2016.21

Fornitura mobilio su misura e di serie - garanzia per difetti

Ticino · 2017-08-31 · Italiano TI
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Fornitura mobilio su misura e di serie - garanzia per difetti

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 il recesso dal contratto, mantenendo tuttavia la disponibilità a ricevere l’armadio. Il 22 ottobre 2010 (doc. I) essi hanno poi dichiarato di recedere anche dal contratto riferito a quest’ultimo.

E. 2 Con petizione 22 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 42'330.- oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2009 su fr. 3'330.-, dall’11 giugno 2009 su fr. 31'000.-, dal 21 luglio 2009 su fr. 4'000.- e dal 1° ottobre 2009 su fr. 4'000.-, somma corrispondente alla totalità degli acconti da loro corrisposti. La convenuta, evidenziando come il recesso dai contratti fosse ingiustificato e dunque inefficace, si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare le controparti al pagamento di fr. 49'684.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010, somma pari al saldo a suo favore (fr. 10'789.30 per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori, fr. 34’604.80 per la fornitura dei mobili, fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e fr. 960.- per la fornitura di un portascarpe).

E. 3 Il Pretore, con la sentenza 31 dicembre 2015 qui impugnata, ha respinto la petizione (dispositivo

n. 1) e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato gli attori in solido al pagamento di fr. 48'740.40 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010 (dispositivo n. 3), ponendo a loro carico in solido la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’850.- (fr. 1’100.- per l’azione principale e fr. 750.- per quella riconvenzionale) e le spese e obbligandoli altresì a rifondere sempre in solido alla convenuta fr. 8’500.- (fr. 4’500.- per l’azione principale e fr. 4’000.- per quella riconvenzionale) a titolo di ripetibili (dispositivi

n. 2 e 4). Egli ha in sostanza ritenuto che il recesso dai contratti fosse ingiustificato, salvo aver dedotto dalle spettanze residue della convenuta l’importo di fr. 943.70 necessario alla sostituzione dei diffusori di due lampade fornite che erano risultati ammaccati.

E. 4 Con l’appello 1° febbraio 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 8 aprile 2016, gli attori, ribadendo di fatto la validità del recesso dai contratti da loro significato, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

E. 5 Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

E. 6 Nella sua decisione

il Pretore ha innanzitutto rilevato che le attività svolte dalla convenuta

erano sostanzialmente di due tipi. Quella di consulenza, progettazione,

organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna, prestazione da

qualificarsi quale mandato, non aveva dato luogo a particolari contestazioni e

doveva con ciò essere retribuita in ragione di altri fr. 10'789.30 (senza dunque

che potesse entrare in considerazione la restituzione dei due acconti di complessivi

fr. 8'000.-).

Con riferimento

all’altra prestazione affidata alla convenuta, quella relativa alla consulenza

per la scelta del mobilio da acquistare e in ottica di un suo preciso

posizionamento, egli ha stabilito che alla progettazione del salotto,

prestazione da qualificarsi quale appalto, non poteva essere mossa alcuna

critica, visto che la composizione indicata nel doc. M - se si prescindeva

dalla questione degli insufficienti spazi percorribili e tra i mobili, che si

sarebbe però posta solo in presenza di persone con capacità motorie ridotte o

nulle, che qui non si era verificata - era del tutto realizzabile. Quanto alla

fornitura del mobilio da posarsi, prestazione da qualificarsi quale appalto per

i mobili su misura rispettivamente quale compravendita per quelli di serie, ha

osservato che per i due tavolini in cristallo, la libreria retro-divano e il

mobile bar la convenuta aveva riconosciuto la difformità rispetto a quanto

ordinato e ne aveva offerto la sostituzione, che i tre divani e l’armadio erano

privi di difetti, e che i diffusori di due lampade erano risultati difettosi e

andavano sostituiti. Visto che la composizione del doc. M era attuabile e che

il mobilio, nella sua forma originaria o in sostituzione, era da accettare, il

giudice di prime cure ha escluso che gli attori potessero recedere dal

contratto relativo al mobilio prima e da quello relativo all’armadio poi, non

essendo per altro vero che con scritto 23 dicembre 2009 (doc. D) la convenuta

avesse offerto loro di recedere dal contratto in quei termini. Di qui l’obbligo,

per gli attori, di pagare anche il saldo di fr. 33'661.10 per la fornitura dei

mobili (fr. 34'604.80 ./. fr. 943.70 per la sostituzione dei diffusori di due

lampade), il saldo di fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e i fr. 960.-

per la fornitura di un portascarpe (senza dunque che potesse entrare in linea

di conto la restituzione degli altri due acconti di complessivi fr. 34'330.-).

E. 7 Con la prima censura d’appello gli attori hanno sostenuto che tutte le prestazioni svolte dalla convenuta, comprese quindi quelle di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna, fossero oggetto di un unico contratto, retto dalle norme relative al contratto di appalto.

E. 7.1 La questione a sapere se le attività effettuate nell’occasione dalla convenuta fossero riconducibili ad un unico contratto può tutto sommato rimanere irrisolta, visto e considerato che - come si dirà (consid. 8.2) - non è in ogni caso possibile concludere che gli attori abbiano validamente recesso dallo stesso.

E. 7.2 Confrontato con uno o più contratti che facevano obbligo alla convenuta di svolgere attività di natura diversa, il Pretore ha ritenuto, giustamente (DTF 127 III 543 consid. 2a, 134 III 361 consid. 5.1), di scindere le conseguenze giuridiche a dipendenza della norma applicabile alle singole prestazioni a lei affidate. Il giudizio pretorile si è rivelato corretto anche in punto alle norme di diritto che sono state concretamente poste alla base delle varie prestazioni svolte dalla convenuta: l’attività di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna dell’intero appartamento (cfr. doc. 2 e 4, relativi segnatamente a lavori di pittura, elettricista, muratura, idraulico, falegname, pavimenti / parquet, cucina, porta scorrevole, carotaggio e piastrelle) è in effetti una prestazione d’architetto, di natura mista, retta dalle norme sul contratto di mandato (DTF 127 III 543 consid. 2a; cfr. pure TF 24 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2); la progettazione della disposizione del salotto così come al piano doc. M è retta dalle norme sul contratto di appalto (DTF 127 III 543 consid. 2a); mentre la fornitura del mobilio da posarsi nel salotto può essere qualificata quale appalto per i mobili su misura rispettivamente quale compravendita per quelli di serie (cfr. Keller/Siehr, Kaufrecht, 3ª ed., p. 13; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 127 seg.; DTF 72 II 347; TF 16 dicembre 2008 4A_326/2008 e 4A_406/2008 consid. 4, 13 ottobre 2014 5D_116/2014 consid. 5.4).

E. 8 Nel prosieguo del loro esposto gli attori hanno in seguito ribadito che il mobilio fornito dalla convenuta (salvo l’armadio e il portascarpe, dei quali si dirà più avanti) era risultato difettoso e del tutto inadeguato agli spazi oggetto del progetto di cui al doc. M, per altro rivelatosi del tutto impraticabile, ed hanno pertanto escluso che lo stesso potesse essere da loro accettato, nella sua forma originaria o in sostituzione, aggiungendo come in tali circostanze la loro decisione di recedere dal contratto fosse del tutto legittima. In via subordinata hanno comunque evidenziato di aver a suo tempo accettato la proposta formulata loro dalla controparte con il doc. D, volta se non altro al ritiro dei divani, ciò che avrebbe imposto di dedurre dalle spettanze di quest’ultima quanto meno la somma di fr. 21'116.- più fr. 1'604.80 per IVA.

E. 8.1 Per gli attori, la fornitura del mobilio del salotto da parte della convenuta sarebbe stata problematica da tre punti di vista.

E. 8.1.1 In primo luogo essi hanno

rimproverato al Pretore di non aver ritenuto che la composizione indicata nel

doc. M fosse troppo ingombrante e di aver concluso, dopo aver in particolare

rilevato che nel caso di specie il tema degli insufficienti spazi percorribili

e tra i mobili per la presenza di persone con capacità motorie ridotte o nulle

non era stato da loro sollevato negli allegati preliminari e non poteva pertanto

essere esaminato, che la stessa fosse del tutto realizzabile. La censura è

infondata.

Sulla prima

questione, per altro evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78

CPC/TI) solo in sede conclusionale, si osserva in effetti che

il rilievo

secondo cui i mobili previsti

fossero troppo ingombranti è rimasto allo

stadio di puro parlato, non essendo decisive le sole impressioni, soggettive, degli

attori.

Sulla seconda si

osserva invece che l’istruttoria ha permesso di stabilire che,

sulla

tematica delle distanze tra i vari oggetti di arredamento, per altro pure evocata

per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede

conclusionale, non esistevano norme architettoniche particolari da rispettare ma

valevano semmai le barriere architettoniche (cfr. perizia p. 1 e complemento

peritale p. 2), che imponevano, in presenza di persone con capacità motorie

ridotte o nulle, degli spazi di passaggio di almeno 70-80 cm (cfr. complemento

peritale p. 2), sennonché gli attori mai avevano preteso di essere delle

persone con capacità motorie ridotte o nulle, né tanto meno lo avevano provato,

con il che l’esigenza di rispettare quelle distanze veniva meno. Ma a

prescindere da quanto precede, se è incontestabile che in tal caso la composizione

di cui al doc. M sarebbe stata certamente inattuabile per i problemi di spazio

di cui si è detto (cfr. perizia p. 1 seg. e complemento peritale p. 2), è però

altrettanto vero che il piano di cui al doc. M è stato parzialmente superato

nel senso che le parti hanno poi deciso di rinunciare ad alcuni elementi (cfr. teste

__________ p. 5 segg.) ed in particolare alla fornitura della chaise-longue

inizialmente prevista (cfr. interrogatorio formale degli attori ad 10b, interrogatorio

formale dell’attrice ad 10a, interrogatorio formale dell’attore ad 3 e 10c e

teste __________ p. 7), ciò che permetteva di “guadagnare” maggior agilità di

passaggio, in ragione di almeno 20-30 cm (cfr. perizia p. 2), e dunque di aumentare

dai previsti 50-60 cm ad almeno 70-80 cm gli spazi di passaggio percorribili e tra

i mobili (cfr. complemento peritale p. 2), rispettivamente dai previsti 250 cm

ad almeno 252 cm la distanza tra il divano e la TV (cfr. perizia p. 2); il

tutto, con conseguente evasione delle criticità per i problemi di spazio e di

distanza inizialmente riscontrati nel piano stesso.

E. 8.1.2 L’istruttoria ha però permesso di stabilire che i mobili allestiti su misura non corrispondevano a quanto ordinato dagli attori. I due tavolini di cristallo, che dovevano misurare 108 cm x 72 cm x 40 cm (cfr. doc. A), sono in effetti stati allestiti più alti di 4 cm (cfr. doc. D) e uno di essi, anziché rettangolare, era quadrato. Alla libreria retro-divano con mensole a scomparsa non è inoltre stato eseguito, contrariamente al descrittivo (cfr. doc. A), il contorno sagomato a 45° (cfr. doc. D): la ditta esecutrice della convenuta aveva ritenuto che lo spigolo vivo sarebbe stato troppo sensibile agli urti, ma aveva omesso di segnalare la problematica e la conseguente decisione di eseguire il contorno sagomato a 90° (cfr. doc. D e teste __________ M__________ p. 5). Il mobile bar, che avrebbe dovuto misurare 149 cm x 90 cm x 90 cm (cfr. doc. D), era infine largo solo 130 cm ed è pure risultato essere troppo alto (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 12 e teste __________ C__________ p. 2).

E. 8.1.3 Ma anche alcuni mobili di serie forniti sono risultati difettosi. I diffusori di due lampade presentavano in effetti delle micro-ammaccature (cfr. perizia p. 3 e complemento peritale p. 2 seg.), mentre su uno dei due cuscini in stoffa delle poltrone è stato riscontrato un puntino (cfr. teste __________ C__________ p. 2).

E. 8.2 Contrariamente a

quanto ritenuto dagli attori, i difetti al mobilio fornito dalla convenuta - molteplici,

ma di un’entità tutto sommato lieve e in ogni caso non tali da pregiudicare in

modo rilevante l’utilizzo previsto contrattualmente - non erano tali da

giustificare, né presi singolarmente né considerati nel loro complesso, un recesso

del contratto in applicazione dell’art. 368 cpv. 1 CO e/o dell’art. 205 cpv. 1

CO, nulla permettendo in effetti di ritenere che l’opera fosse inservibile o

che non si potesse equamente pretenderne l’accettazione (si aggiunga, per

completezza, che le numerose altre ragioni esposte dagli attori a sostegno

dell’impossibilità di una ragionevole accettazione dell’opera sono irricevibili

siccome evocate per la prima volta solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1

CPC). Il recesso significato il 13 gennaio 2010 (doc. E)

risulta pertanto

inefficace.

È tuttavia a

ragione che gli attori hanno rilevato che nelle particolari circostanze quella

loro dichiarazione potesse e dovesse essere considerata quale accettazione

della proposta formulata nei loro confronti il 23 dicembre 2009 (doc. D), volta

al ritiro dei tre divani. Con quest’ultimo scritto la convenuta, preso atto

delle lamentele sollevate dagli attori circa l’impossibilità di posizionamento

dei mobili come al piano approvato e dei difetti nei mobili forniti, aveva in

effetti proposto loro, alternativamente, o di sostituire i due divani piccoli con

altri due ancora più piccoli, o di “concludere il rapporto” con lei per tutti e

tre i divani e di “rivolgervi alla concorrenza”, ossia di rinunciare agli

stessi, precisando oltretutto che in caso di mancata presa di posizione entro 5

giorni s’intendeva accettata la seconda proposta. Stando così le cose, la rescissione

significata il 10 gennaio 2010 (doc. E), resa dopo uno scritto interlocutorio

con cui gli attori avevano chiesto di prorogare fino al 15 gennaio 2010 il

termine assegnato per determinarsi sulla proposta (doc. 6), doveva proprio essere

intesa, nell’ipotesi subordinata - poi effettivamente verificatasi - in cui la

stessa non fosse risultata valida, quale accettazione della seconda delle due

alternative proposte. Nuova - e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) - e

comunque non provata è invece l’ulteriore tesi degli attori secondo cui la

rinuncia ai tre divani così ammessa potesse rendere inattuabile la combinazione

contrattualmente prevista e dunque legittimare un recesso anche dal resto del

contratto relativo al mobilio.

Dalle pretese a favore

della convenuta deve pertanto essere dedotto il prezzo dei tre divani di fr. 21'116.-

(fr. 9'438.- + fr. 9'438.- + fr. 2'240.-), al quale, oltre ad aggiungersi l’IVA,

va però anche dedotto lo sconto previsto contrattualmente.

E. 8.3 Il fatto che gli attori non fossero autorizzati a recedere dal contratto - se non per i tre divani

- non significa però ancora che la convenuta, che ha pur sempre fornito dei mobili difettosi, possa esigere l’intero pagamento delle somme da lei pretese.

E. 8.3.1 Per il mobilio su misura, al quale si applicano le disposizioni del contratto d’appalto (cfr. supra consid. 7.2), gli attori, che hanno rifiutato la riparazione gratuita, hanno in tal caso diritto al minor valore (cfr. TF 7 luglio 2006 4C.147/2006 consid. 2.2, che propone in tal caso un’applicazione per analogia dell’art. 205 cpv. 2 CO), poco importando se la convenuta abbia offerto la sostituzione dei mobili difettosi, per altro mai accettata; mentre per il mobilio in serie, al quale si applicano le disposizioni del contratto di compravendita (cfr. supra consid. 7.2), essi hanno diritto al minor valore giusta l’art. 205 cpv. 2 CO, a meno che la convenuta abbia consegnato loro cose dello stesso genere scevre da difetti come all’art. 206 cpv. 2 CO.

E. 8.3.2 Ciò premesso, il

difetto ai due tavolini di cristallo, risultati lievemente più alti (di 4 cm) e

uno di essi, anziché rettangolare, quadrato, giustifica l’attribuzione di un

minor valore del 10% per il primo tavolino e del 50% per il secondo, con un

importo a favore della convenuta di complessivi fr. 2'030.- ([fr. 1’450.- x 90%]

+ [fr. 1’450.- x 50%]) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA.

Per il difetto alla

libreria retro-divano con mensole a scomparsa, eseguito con il contorno

sagomato a 90° anziché a 45°, si giustifica l’attribuzione di un minor valore

del 5%, trattandosi di un difetto assai lieve, di natura meramente estetica

(cfr. teste __________ M__________ p. 5), ed essendo oltretutto verosimile che gli

attori stessi, se l’eccessiva sensibilità agli urti del dettaglio esecutivo inizialmente

scelto fosse stata loro segnalata per tempo, avrebbero optato proprio per la

soluzione esecutiva meno problematica poi concretamente adottata: alla

convenuta va così riconosciuto un importo di fr. 9'475.30 ([fr. 8’300.- + fr.

1'674.-] x 95%) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA.

Il difetto al mobile bar,

risultato più stretto del dovuto di 19 cm (ossia del 12.75%) e troppo alto

(anche se non si sa di quanto, ciò che rende impossibile un qualsiasi

apprezzamento del relativo difetto), giustifica l’attribuzione di un minor

valore del 50%, visto e considerato che il mobile, sia pure da collocarsi in

una posizione discosta e non problematica, avrebbe dovuto occupare interamente

un angolo con quella larghezza (cfr. doc. M): alla convenuta va così

riconosciuto un importo di fr. 7'650.- (fr. 15’300.- x 50%) dedotto lo sconto ed

aggiunta l’IVA.

Nulla può invece essere

riconosciuto a titolo di minor valore per il puntino - delle cui dimensioni,

particolarità e colore nulla si sa - riscontrato su uno dei due cuscini in

stoffa delle poltrone, tanto più che la convenuta aveva successivamente comunicato

agli attori che lo stesso, da lei sostituito con un altro privo di difetti, era

a loro disposizione, previo pagamento del saldo - effettivamente dovuto (cfr.

consid. 8.4) - a suo favore (doc. 16 e 17), senza che questi ultimi, che

nell’occasione si erano prevalsi - a torto (cfr. consid. 8.2) - dell’avvenuto

recesso dal contratto (cfr. doc. G), abbiano però mai provveduto a ritirarlo.

Quanto ai difetti alle due

lampade, a questo stadio della lite è pacifico che gli stessi impongano una deduzione

dalle spettanze residue della convenuta di fr. 943.70, sconto ed IVA già

compresi (fr. 1'028.- da dedursi lo sconto ed aggiungersi l’IVA, cfr. l’offerta

6 marzo 2014 __________ SA allegata alla perizia).

E. 8.4 Ricapitolando, per la fornitura dei mobili su misura e in serie di cui alla fattura doc. 5 alla convenuta spetta ancora un saldo di fr. 6'090.- ([fr. 10'462.- per le due poltrone + fr. 2'030.- per i due tavolini in cristallo + fr. 9'475.30 per la libreria retro-divano con mensole a scomparsa + fr. 7'650.- per il mobile bar + fr. 4'613.- [fr. 1'000.- + fr. 3'892.- + fr. 749.- ./. fr. 1'028.-] per le quattro lampade + fr. 1'998.- per i cuscini + fr. 1'605.- per il tessuto + fr. 480.- per i cuscini del camino + fr. 2'240.- per il carrello porta TV] ./. sconto 15% + IVA 7.6% ./. fr. 31'000.- acconti).

E. 9 Gli attori hanno inoltre ribadito la validità del recesso dal contratto relativo all’armadio da loro significato il 22 ottobre 2010 (doc. I). Il rilievo è in realtà chiaramente infondato. Come si è appena visto, a quella data gli attori erano in mora con il pagamento del saldo della fornitura dei mobili su misura e in serie per fr. 6'090.-. Stando così le cose, è senz’altro a ragione che la convenuta, preso atto che il 15 ottobre 2010 (doc. G) gli attori le avevano comunicato di non voler pagare il saldo del prezzo dell’armadio compensandolo con le loro presunte pretese - come detto rivelatesi però inesistenti - in restituzione degli acconti versati per la fornitura dei mobili su misura e in serie e per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna (cfr. infra consid. 11), ha comunicato loro il 21 ottobre 2010 (doc. H) che avrebbe provveduto a trattenere l’armadio fino al pagamento del saldo del prezzo (art. 82 CO). Ritenuto che la mancata consegna dell’armadio da parte della convenuta non era così costitutiva di una mora, il recesso dal contratto relativo a quel mobile significato dagli attori l’indomani in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO è inefficace e la convenuta può pertanto pretendere il pagamento del saldo del prezzo dell’armadio di fr. 3'330.- (senza che possa entrare in considerazione la restituzione dell’acconto di fr. 3'330.-).

E. 10 Gli attori hanno infine contestato di essere tenuti a pagare alla controparte la mercede di fr. 960.- per il portascarpe, asserendo come lo stesso, ancorché fatturato il 10 aprile 2010 (doc. 14), non fosse stato fornito. La censura è fondata. La convenuta, gravata dell’onere della prova, non ha in effetti dimostrato di aver effettuato la fornitura, essendosi limitata a versare agli atti la relativa fattura, e neppure ha dimostrato che quella fornitura fosse stata da lei trattenuta per la mora della controparte.

E. 11 Per il resto, gli attori non hanno censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna non aveva dato luogo a particolari contestazioni ed essi erano pertanto tenuti al pagamento del saldo per quella prestazione di fr. 10'789.30 (cfr. doc. 19), senza che potesse entrare in linea di conto la restituzione dei due acconti di complessivi fr. 8’000.-. La circostanza deve pertanto essere ritenuta assodata.

E. 12 Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che, mentre il giudizio di reiezione della petizione rimane invariato, la domanda riconvenzionale può essere accolta solo per fr. 20'209.30 (fr. 6'090.- saldo per la fornitura dei mobili su misura e in serie + fr. 3'330.- saldo per la fornitura dell’armadio + fr. 10'789.30 saldo per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna) oltre agli interessi di mora del 5%, la cui data di decorrenza non è qui stata censurata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 91'070.40 (fr. 42'330.- per l’azione principale e fr. 48'740.40 per quella riconvenzionale). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 1° febbraio 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di fr. 20'209.30 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010. 4. La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticiparsi così come anticipate, sono a carico dall’attrice riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a carico dei convenuti riconvenzionali in solido, ai quali l’attrice riconvenzionale rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, alla quale gli appellanti in solido rifonderanno fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2017 12.2016.21

Fornitura mobilio su misura e di serie - garanzia per difetti

Incarto n. 12.2016.21 Lugano 31 agosto 2017 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.766 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 ottobre 2010 da AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1 contro AO 1 rappr. da RA 2 con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'330.- oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2009 su fr. 3'330.-, dall’11 giugno 2009 su fr. 31'000.-, dal 21 luglio 2009 su fr. 4'000.- e dal 1° ottobre 2009 su fr. 4'000.-, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 49'684.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010; sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 31 dicembre 2015, con cui ha respinto la petizione e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato gli attori in solido al pagamento di fr. 48'740.40 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010; appellanti gli attori con appello 1° febbraio 2016, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre la convenuta con risposta 8 aprile 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Nel corso del 2009 (cfr. doc. 2) AP 1 e AP 2 hanno incaricato AO 1 della consulenza, della progettazione, dell’organizzazione e della direzione dei lavori di ristrutturazione interna, comprensiva della fornitura di vari mobili su misura e di serie, del loro appartamento sito in Via __________ a __________. A tale scopo hanno corrisposto, il 21 maggio 2009, un acconto di fr. 3’330.- per un armadio “al centimetro”, seguito, l’8/11 giugno 2009, da un altro acconto di fr. 31'000.- per gli altri mobili e, il 21 luglio e il 1° ottobre 2009, da due ulteriori acconti di fr. 4'000.- cadauno per l’attività di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori. Il 13 gennaio 2010 (doc. E) AP 1 e AP 2 hanno significato a AO 1 il recesso dal contratto, mantenendo tuttavia la disponibilità a ricevere l’armadio. Il 22 ottobre 2010 (doc. I) essi hanno poi dichiarato di recedere anche dal contratto riferito a quest’ultimo. 2. Con petizione 22 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 42'330.- oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2009 su fr. 3'330.-, dall’11 giugno 2009 su fr. 31'000.-, dal 21 luglio 2009 su fr. 4'000.- e dal 1° ottobre 2009 su fr. 4'000.-, somma corrispondente alla totalità degli acconti da loro corrisposti. La convenuta, evidenziando come il recesso dai contratti fosse ingiustificato e dunque inefficace, si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare le controparti al pagamento di fr. 49'684.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010, somma pari al saldo a suo favore (fr. 10'789.30 per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori, fr. 34’604.80 per la fornitura dei mobili, fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e fr. 960.- per la fornitura di un portascarpe). 3. Il Pretore, con la sentenza 31 dicembre 2015 qui impugnata, ha respinto la petizione (dispositivo

n. 1) e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato gli attori in solido al pagamento di fr. 48'740.40 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010 (dispositivo n. 3), ponendo a loro carico in solido la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’850.- (fr. 1’100.- per l’azione principale e fr. 750.- per quella riconvenzionale) e le spese e obbligandoli altresì a rifondere sempre in solido alla convenuta fr. 8’500.- (fr. 4’500.- per l’azione principale e fr. 4’000.- per quella riconvenzionale) a titolo di ripetibili (dispositivi

n. 2 e 4). Egli ha in sostanza ritenuto che il recesso dai contratti fosse ingiustificato, salvo aver dedotto dalle spettanze residue della convenuta l’importo di fr. 943.70 necessario alla sostituzione dei diffusori di due lampade fornite che erano risultati ammaccati. 4. Con l’appello 1° febbraio 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 8 aprile 2016, gli attori, ribadendo di fatto la validità del recesso dai contratti da loro significato, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. 5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). 6. Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto rilevato che le attività svolte dalla convenuta erano sostanzialmente di due tipi. Quella di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna, prestazione da qualificarsi quale mandato, non aveva dato luogo a particolari contestazioni e doveva con ciò essere retribuita in ragione di altri fr. 10'789.30 (senza dunque che potesse entrare in considerazione la restituzione dei due acconti di complessivi fr. 8'000.-). Con riferimento all’altra prestazione affidata alla convenuta, quella relativa alla consulenza per la scelta del mobilio da acquistare e in ottica di un suo preciso posizionamento, egli ha stabilito che alla progettazione del salotto, prestazione da qualificarsi quale appalto, non poteva essere mossa alcuna critica, visto che la composizione indicata nel doc. M - se si prescindeva dalla questione degli insufficienti spazi percorribili e tra i mobili, che si sarebbe però posta solo in presenza di persone con capacità motorie ridotte o nulle, che qui non si era verificata - era del tutto realizzabile. Quanto alla fornitura del mobilio da posarsi, prestazione da qualificarsi quale appalto per i mobili su misura rispettivamente quale compravendita per quelli di serie, ha osservato che per i due tavolini in cristallo, la libreria retro-divano e il mobile bar la convenuta aveva riconosciuto la difformità rispetto a quanto ordinato e ne aveva offerto la sostituzione, che i tre divani e l’armadio erano privi di difetti, e che i diffusori di due lampade erano risultati difettosi e andavano sostituiti. Visto che la composizione del doc. M era attuabile e che il mobilio, nella sua forma originaria o in sostituzione, era da accettare, il giudice di prime cure ha escluso che gli attori potessero recedere dal contratto relativo al mobilio prima e da quello relativo all’armadio poi, non essendo per altro vero che con scritto 23 dicembre 2009 (doc. D) la convenuta avesse offerto loro di recedere dal contratto in quei termini. Di qui l’obbligo, per gli attori, di pagare anche il saldo di fr. 33'661.10 per la fornitura dei mobili (fr. 34'604.80 ./. fr. 943.70 per la sostituzione dei diffusori di due lampade), il saldo di fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e i fr. 960.- per la fornitura di un portascarpe (senza dunque che potesse entrare in linea di conto la restituzione degli altri due acconti di complessivi fr. 34'330.-). 7. Con la prima censura d’appello gli attori hanno sostenuto che tutte le prestazioni svolte dalla convenuta, comprese quindi quelle di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna, fossero oggetto di un unico contratto, retto dalle norme relative al contratto di appalto. 7.1. La questione a sapere se le attività effettuate nell’occasione dalla convenuta fossero riconducibili ad un unico contratto può tutto sommato rimanere irrisolta, visto e considerato che - come si dirà (consid. 8.2) - non è in ogni caso possibile concludere che gli attori abbiano validamente recesso dallo stesso. 7.2. Confrontato con uno o più contratti che facevano obbligo alla convenuta di svolgere attività di natura diversa, il Pretore ha ritenuto, giustamente (DTF 127 III 543 consid. 2a, 134 III 361 consid. 5.1), di scindere le conseguenze giuridiche a dipendenza della norma applicabile alle singole prestazioni a lei affidate. Il giudizio pretorile si è rivelato corretto anche in punto alle norme di diritto che sono state concretamente poste alla base delle varie prestazioni svolte dalla convenuta: l’attività di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna dell’intero appartamento (cfr. doc. 2 e 4, relativi segnatamente a lavori di pittura, elettricista, muratura, idraulico, falegname, pavimenti / parquet, cucina, porta scorrevole, carotaggio e piastrelle) è in effetti una prestazione d’architetto, di natura mista, retta dalle norme sul contratto di mandato (DTF 127 III 543 consid. 2a; cfr. pure TF 24 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2); la progettazione della disposizione del salotto così come al piano doc. M è retta dalle norme sul contratto di appalto (DTF 127 III 543 consid. 2a); mentre la fornitura del mobilio da posarsi nel salotto può essere qualificata quale appalto per i mobili su misura rispettivamente quale compravendita per quelli di serie (cfr. Keller/Siehr, Kaufrecht, 3ª ed., p. 13; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 127 seg.; DTF 72 II 347; TF 16 dicembre 2008 4A_326/2008 e 4A_406/2008 consid. 4, 13 ottobre 2014 5D_116/2014 consid. 5.4). 8. Nel prosieguo del loro esposto gli attori hanno in seguito ribadito che il mobilio fornito dalla convenuta (salvo l’armadio e il portascarpe, dei quali si dirà più avanti) era risultato difettoso e del tutto inadeguato agli spazi oggetto del progetto di cui al doc. M, per altro rivelatosi del tutto impraticabile, ed hanno pertanto escluso che lo stesso potesse essere da loro accettato, nella sua forma originaria o in sostituzione, aggiungendo come in tali circostanze la loro decisione di recedere dal contratto fosse del tutto legittima. In via subordinata hanno comunque evidenziato di aver a suo tempo accettato la proposta formulata loro dalla controparte con il doc. D, volta se non altro al ritiro dei divani, ciò che avrebbe imposto di dedurre dalle spettanze di quest’ultima quanto meno la somma di fr. 21'116.- più fr. 1'604.80 per IVA. 8.1. Per gli attori, la fornitura del mobilio del salotto da parte della convenuta sarebbe stata problematica da tre punti di vista. 8.1.1. In primo luogo essi hanno rimproverato al Pretore di non aver ritenuto che la composizione indicata nel doc. M fosse troppo ingombrante e di aver concluso, dopo aver in particolare rilevato che nel caso di specie il tema degli insufficienti spazi percorribili e tra i mobili per la presenza di persone con capacità motorie ridotte o nulle non era stato da loro sollevato negli allegati preliminari e non poteva pertanto essere esaminato, che la stessa fosse del tutto realizzabile. La censura è infondata. Sulla prima questione, per altro evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede conclusionale, si osserva in effetti che il rilievo secondo cui i mobili previsti fossero troppo ingombranti è rimasto allo stadio di puro parlato, non essendo decisive le sole impressioni, soggettive, degli attori. Sulla seconda si osserva invece che l’istruttoria ha permesso di stabilire che, sulla tematica delle distanze tra i vari oggetti di arredamento, per altro pure evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede conclusionale, non esistevano norme architettoniche particolari da rispettare ma valevano semmai le barriere architettoniche (cfr. perizia p. 1 e complemento peritale p. 2), che imponevano, in presenza di persone con capacità motorie ridotte o nulle, degli spazi di passaggio di almeno 70-80 cm (cfr. complemento peritale p. 2), sennonché gli attori mai avevano preteso di essere delle persone con capacità motorie ridotte o nulle, né tanto meno lo avevano provato, con il che l’esigenza di rispettare quelle distanze veniva meno. Ma a prescindere da quanto precede, se è incontestabile che in tal caso la composizione di cui al doc. M sarebbe stata certamente inattuabile per i problemi di spazio di cui si è detto (cfr. perizia p. 1 seg. e complemento peritale p. 2), è però altrettanto vero che il piano di cui al doc. M è stato parzialmente superato nel senso che le parti hanno poi deciso di rinunciare ad alcuni elementi (cfr. teste __________ p. 5 segg.) ed in particolare alla fornitura della chaise-longue inizialmente prevista (cfr. interrogatorio formale degli attori ad 10b, interrogatorio formale dell’attrice ad 10a, interrogatorio formale dell’attore ad 3 e 10c e teste __________ p. 7), ciò che permetteva di “guadagnare” maggior agilità di passaggio, in ragione di almeno 20-30 cm (cfr. perizia p. 2), e dunque di aumentare dai previsti 50-60 cm ad almeno 70-80 cm gli spazi di passaggio percorribili e tra i mobili (cfr. complemento peritale p. 2), rispettivamente dai previsti 250 cm ad almeno 252 cm la distanza tra il divano e la TV (cfr. perizia p. 2); il tutto, con conseguente evasione delle criticità per i problemi di spazio e di distanza inizialmente riscontrati nel piano stesso. 8.1.2. L’istruttoria ha però permesso di stabilire che i mobili allestiti su misura non corrispondevano a quanto ordinato dagli attori. I due tavolini di cristallo, che dovevano misurare 108 cm x 72 cm x 40 cm (cfr. doc. A), sono in effetti stati allestiti più alti di 4 cm (cfr. doc. D) e uno di essi, anziché rettangolare, era quadrato. Alla libreria retro-divano con mensole a scomparsa non è inoltre stato eseguito, contrariamente al descrittivo (cfr. doc. A), il contorno sagomato a 45° (cfr. doc. D): la ditta esecutrice della convenuta aveva ritenuto che lo spigolo vivo sarebbe stato troppo sensibile agli urti, ma aveva omesso di segnalare la problematica e la conseguente decisione di eseguire il contorno sagomato a 90° (cfr. doc. D e teste __________ M__________ p. 5). Il mobile bar, che avrebbe dovuto misurare 149 cm x 90 cm x 90 cm (cfr. doc. D), era infine largo solo 130 cm ed è pure risultato essere troppo alto (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 12 e teste __________ C__________ p. 2). 8.1.3. Ma anche alcuni mobili di serie forniti sono risultati difettosi. I diffusori di due lampade presentavano in effetti delle micro-ammaccature (cfr. perizia p. 3 e complemento peritale p. 2 seg.), mentre su uno dei due cuscini in stoffa delle poltrone è stato riscontrato un puntino (cfr. teste __________ C__________ p. 2). 8.2. Contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, i difetti al mobilio fornito dalla convenuta - molteplici, ma di un’entità tutto sommato lieve e in ogni caso non tali da pregiudicare in modo rilevante l’utilizzo previsto contrattualmente - non erano tali da giustificare, né presi singolarmente né considerati nel loro complesso, un recesso del contratto in applicazione dell’art. 368 cpv. 1 CO e/o dell’art. 205 cpv. 1 CO, nulla permettendo in effetti di ritenere che l’opera fosse inservibile o che non si potesse equamente pretenderne l’accettazione (si aggiunga, per completezza, che le numerose altre ragioni esposte dagli attori a sostegno dell’impossibilità di una ragionevole accettazione dell’opera sono irricevibili siccome evocate per la prima volta solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC). Il recesso significato il 13 gennaio 2010 (doc. E) risulta pertanto inefficace. È tuttavia a ragione che gli attori hanno rilevato che nelle particolari circostanze quella loro dichiarazione potesse e dovesse essere considerata quale accettazione della proposta formulata nei loro confronti il 23 dicembre 2009 (doc. D), volta al ritiro dei tre divani. Con quest’ultimo scritto la convenuta, preso atto delle lamentele sollevate dagli attori circa l’impossibilità di posizionamento dei mobili come al piano approvato e dei difetti nei mobili forniti, aveva in effetti proposto loro, alternativamente, o di sostituire i due divani piccoli con altri due ancora più piccoli, o di “concludere il rapporto” con lei per tutti e tre i divani e di “rivolgervi alla concorrenza”, ossia di rinunciare agli stessi, precisando oltretutto che in caso di mancata presa di posizione entro 5 giorni s’intendeva accettata la seconda proposta. Stando così le cose, la rescissione significata il 10 gennaio 2010 (doc. E), resa dopo uno scritto interlocutorio con cui gli attori avevano chiesto di prorogare fino al 15 gennaio 2010 il termine assegnato per determinarsi sulla proposta (doc. 6), doveva proprio essere intesa, nell’ipotesi subordinata - poi effettivamente verificatasi - in cui la stessa non fosse risultata valida, quale accettazione della seconda delle due alternative proposte. Nuova - e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) - e comunque non provata è invece l’ulteriore tesi degli attori secondo cui la rinuncia ai tre divani così ammessa potesse rendere inattuabile la combinazione contrattualmente prevista e dunque legittimare un recesso anche dal resto del contratto relativo al mobilio. Dalle pretese a favore della convenuta deve pertanto essere dedotto il prezzo dei tre divani di fr. 21'116.- (fr. 9'438.- + fr. 9'438.- + fr. 2'240.-), al quale, oltre ad aggiungersi l’IVA, va però anche dedotto lo sconto previsto contrattualmente. 8.3. Il fatto che gli attori non fossero autorizzati a recedere dal contratto - se non per i tre divani

- non significa però ancora che la convenuta, che ha pur sempre fornito dei mobili difettosi, possa esigere l’intero pagamento delle somme da lei pretese. 8.3.1. Per il mobilio su misura, al quale si applicano le disposizioni del contratto d’appalto (cfr. supra consid. 7.2), gli attori, che hanno rifiutato la riparazione gratuita, hanno in tal caso diritto al minor valore (cfr. TF 7 luglio 2006 4C.147/2006 consid. 2.2, che propone in tal caso un’applicazione per analogia dell’art. 205 cpv. 2 CO), poco importando se la convenuta abbia offerto la sostituzione dei mobili difettosi, per altro mai accettata; mentre per il mobilio in serie, al quale si applicano le disposizioni del contratto di compravendita (cfr. supra consid. 7.2), essi hanno diritto al minor valore giusta l’art. 205 cpv. 2 CO, a meno che la convenuta abbia consegnato loro cose dello stesso genere scevre da difetti come all’art. 206 cpv. 2 CO. 8.3.2. Ciò premesso, il difetto ai due tavolini di cristallo, risultati lievemente più alti (di 4 cm) e uno di essi, anziché rettangolare, quadrato, giustifica l’attribuzione di un minor valore del 10% per il primo tavolino e del 50% per il secondo, con un importo a favore della convenuta di complessivi fr. 2'030.- ([fr. 1’450.- x 90%] + [fr. 1’450.- x 50%]) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA. Per il difetto alla libreria retro-divano con mensole a scomparsa, eseguito con il contorno sagomato a 90° anziché a 45°, si giustifica l’attribuzione di un minor valore del 5%, trattandosi di un difetto assai lieve, di natura meramente estetica (cfr. teste __________ M__________ p. 5), ed essendo oltretutto verosimile che gli attori stessi, se l’eccessiva sensibilità agli urti del dettaglio esecutivo inizialmente scelto fosse stata loro segnalata per tempo, avrebbero optato proprio per la soluzione esecutiva meno problematica poi concretamente adottata: alla convenuta va così riconosciuto un importo di fr. 9'475.30 ([fr. 8’300.- + fr. 1'674.-] x 95%) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA. Il difetto al mobile bar, risultato più stretto del dovuto di 19 cm (ossia del 12.75%) e troppo alto (anche se non si sa di quanto, ciò che rende impossibile un qualsiasi apprezzamento del relativo difetto), giustifica l’attribuzione di un minor valore del 50%, visto e considerato che il mobile, sia pure da collocarsi in una posizione discosta e non problematica, avrebbe dovuto occupare interamente un angolo con quella larghezza (cfr. doc. M): alla convenuta va così riconosciuto un importo di fr. 7'650.- (fr. 15’300.- x 50%) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA. Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di minor valore per il puntino - delle cui dimensioni, particolarità e colore nulla si sa - riscontrato su uno dei due cuscini in stoffa delle poltrone, tanto più che la convenuta aveva successivamente comunicato agli attori che lo stesso, da lei sostituito con un altro privo di difetti, era a loro disposizione, previo pagamento del saldo - effettivamente dovuto (cfr. consid. 8.4) - a suo favore (doc. 16 e 17), senza che questi ultimi, che nell’occasione si erano prevalsi - a torto (cfr. consid. 8.2) - dell’avvenuto recesso dal contratto (cfr. doc. G), abbiano però mai provveduto a ritirarlo. Quanto ai difetti alle due lampade, a questo stadio della lite è pacifico che gli stessi impongano una deduzione dalle spettanze residue della convenuta di fr. 943.70, sconto ed IVA già compresi (fr. 1'028.- da dedursi lo sconto ed aggiungersi l’IVA, cfr. l’offerta 6 marzo 2014 __________ SA allegata alla perizia). 8.4. Ricapitolando, per la fornitura dei mobili su misura e in serie di cui alla fattura doc. 5 alla convenuta spetta ancora un saldo di fr. 6'090.- ([fr. 10'462.- per le due poltrone + fr. 2'030.- per i due tavolini in cristallo + fr. 9'475.30 per la libreria retro-divano con mensole a scomparsa + fr. 7'650.- per il mobile bar + fr. 4'613.- [fr. 1'000.- + fr. 3'892.- + fr. 749.- ./. fr. 1'028.-] per le quattro lampade + fr. 1'998.- per i cuscini + fr. 1'605.- per il tessuto + fr. 480.- per i cuscini del camino + fr. 2'240.- per il carrello porta TV] ./. sconto 15% + IVA 7.6% ./. fr. 31'000.- acconti). 9. Gli attori hanno inoltre ribadito la validità del recesso dal contratto relativo all’armadio da loro significato il 22 ottobre 2010 (doc. I). Il rilievo è in realtà chiaramente infondato. Come si è appena visto, a quella data gli attori erano in mora con il pagamento del saldo della fornitura dei mobili su misura e in serie per fr. 6'090.-. Stando così le cose, è senz’altro a ragione che la convenuta, preso atto che il 15 ottobre 2010 (doc. G) gli attori le avevano comunicato di non voler pagare il saldo del prezzo dell’armadio compensandolo con le loro presunte pretese - come detto rivelatesi però inesistenti - in restituzione degli acconti versati per la fornitura dei mobili su misura e in serie e per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna (cfr. infra consid. 11), ha comunicato loro il 21 ottobre 2010 (doc. H) che avrebbe provveduto a trattenere l’armadio fino al pagamento del saldo del prezzo (art. 82 CO). Ritenuto che la mancata consegna dell’armadio da parte della convenuta non era così costitutiva di una mora, il recesso dal contratto relativo a quel mobile significato dagli attori l’indomani in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO è inefficace e la convenuta può pertanto pretendere il pagamento del saldo del prezzo dell’armadio di fr. 3'330.- (senza che possa entrare in considerazione la restituzione dell’acconto di fr. 3'330.-). 10. Gli attori hanno infine contestato di essere tenuti a pagare alla controparte la mercede di fr. 960.- per il portascarpe, asserendo come lo stesso, ancorché fatturato il 10 aprile 2010 (doc. 14), non fosse stato fornito. La censura è fondata. La convenuta, gravata dell’onere della prova, non ha in effetti dimostrato di aver effettuato la fornitura, essendosi limitata a versare agli atti la relativa fattura, e neppure ha dimostrato che quella fornitura fosse stata da lei trattenuta per la mora della controparte. 11. Per il resto, gli attori non hanno censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna non aveva dato luogo a particolari contestazioni ed essi erano pertanto tenuti al pagamento del saldo per quella prestazione di fr. 10'789.30 (cfr. doc. 19), senza che potesse entrare in linea di conto la restituzione dei due acconti di complessivi fr. 8’000.-. La circostanza deve pertanto essere ritenuta assodata. 12. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che, mentre il giudizio di reiezione della petizione rimane invariato, la domanda riconvenzionale può essere accolta solo per fr. 20'209.30 (fr. 6'090.- saldo per la fornitura dei mobili su misura e in serie + fr. 3'330.- saldo per la fornitura dell’armadio + fr. 10'789.30 saldo per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna) oltre agli interessi di mora del 5%, la cui data di decorrenza non è qui stata censurata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 91'070.40 (fr. 42'330.- per l’azione principale e fr. 48'740.40 per quella riconvenzionale). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 1° febbraio 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di fr. 20'209.30 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010. 4. La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticiparsi così come anticipate, sono a carico dall’attrice riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a carico dei convenuti riconvenzionali in solido, ai quali l’attrice riconvenzionale rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, alla quale gli appellanti in solido rifonderanno fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).