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12.2016.206

Contratto di lavoro, istruttrice fitness, pretese per salario, ferie non godute e ore straordinarie non pagate

Ticino · 2017-09-12 · Italiano TI
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Incarto n.12.2016.206

Lugano

12 settembre 2017/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n.SE.2015.35della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 20 luglio 2015 da

AO 1

contro

AP 1

In data 19 settembre 2014 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di durata indeterminata, il quale prevedeva  l’assunzione di AO 1 quale  “Tecnico VIP” e un salario lordo mensile di fr. 3'325.45, sempre per 40 ore settimanali al 100% (cfr. doc. 1 e doc. C inc. CM.2015.42).

B.In data 22 settembre 2014  AO 1 si è messa in malattia e ha trasmesso alla datrice di lavoro un primo certificato medico del dott. E__________ il quale ha attestato una “sindrome depressiva reattiva”. Nei mesi successivi essa ha inviato alla datrice di lavoro ulteriori quattro certificati medici attestanti sostanzialmente il perdurare dello stato di malattia, sino, per quanto qui interessa, a fine febbraio 2015 (v. plico doc. E, inc. CM.2015.42, nonché doc. O e doc. Q). La lavoratrice non si è più presentata sul posto di lavoro.

C.In data 29 settembre 2014 un medico di fiducia di V__________ SA, assicuratrice collettiva d’indennità giornaliera per malattia della datrice di lavoro, ha effettuato una visita medica di AO 1 (v. doc. F).

In data 8 ottobre 2014 Visana Services SA ha comunicato alla lavoratrice, con copia a AP 1, che le avrebbe riconosciuto un’inabilità lavorativa del 100% per malattia solo sino al 19 ottobre successivo e che in seguito “A partire dal 20.10.2014 lei sarebbe in grado di svolgere la sua attività abituale come Istruttore fitness, ma presso un altro datore di lavoro, oppure in un’altra attività lavorativa nella misura completa (= abilità al collocamento al 100%) (…).” (doc. G).

D.In data 13 ottobre 2014, AP 1, ha trasmesso a AO 1 uno scritto intitolato “Fine rapporto di lavoro vista la perizia medica”, col quale, facendo riferimento alla presa di posizione della V__________ SA, ha comunicato alla lavoratrice che avrebbe dovuto ritenersi “libera da ogni impegno verso la CSM SA con decorrenza al 19.10.2014” (cfr. doc. I), giorno in cui terminava l’inabilità lavorativa riconosciuta dall’assicuratore.

Il 9 novembre 2014 AP 1 ha quindi allestito il conteggio di salario per il mese di ottobre 2014, riconoscendo alla dipendente un importo lordo di fr. 1'661.82 (pari a fr. 1'440.52 netti) a titolo di indennità per malattia sino al 19 ottobre 2014 (v. doc. L, foglio 10).

E.In data 23 dicembre 2014, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con AO 1 “ex art. 335c cpv. 1 CO con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2015” (doc. D inc. CM.2015.42). Il 5 marzo 2015 la datrice di lavoro ha allestito il conteggio salariale di chiusura, ed ha riconosciuto alla lavoratrice un importo di fr. 655.98 a titolo di “conguaglio vacanze” (pari a 6 giorni di vacanze maturate, v. plico doc. L penultimo e ultimo foglio). Importo contestato da AO 1.

Ne sono seguiti dei contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo. In data 31 marzo 2014 la lavoratrice ha quindi fatto spiccare nei confronti della datrice di lavoro un precetto esecutivo per l’importo di fr. 9'742.96, oltre interessi, per pretese lavorative non pagate (doc. F inc. CM.2015.42).

H.Con atto di appello del 12 dicembre 2016  AP 1 chiedela riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 11'639.98, protestate tasse, spese e ripetibili. Con osservazioni (corretto: risposta) del 26 gennaio 2017 AO 1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato,

in diritto:                  1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la rispostainoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 15 dicembre 2016. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

5.1.Il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile alla fattispecie. Per quanto qui interessa, basta pertanto ricordare che l’onere della prova in merito all’effettuazione da parte del lavoratore delle vacanze spettantigli, grava sul datore di lavoro. È invece compito del lavoratore di sostanziare nel processo la propria pretesa per ferie, in particolare esponendo a quanti giorni, riferiti a quale(i) anno(i), avrebbe ancora diritto (cfr. per tuttiStreiff/von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, ad art. 329c CO, n. 7 a pag. 670, con riferimenti). D’altro canto, a chi si trova in malattia non può essere imposto il godimento di giorni di vacanza (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 329c CO, n. 12). Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le vacanze non godute possono, rispettivamente debbono essere compensate con un’indennità in denaro (DTF 131 III 451;Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 329d CO, n. 8;Wyler, Droit du travail, pag. 360, n. 5.7).

6.1.Il giudice di prima sede ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla problematica in esame. Per quanto qui interessa, basta pertanto ricordare che con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (art. 321c cpv. 2 CO). Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento del 25% (art. 321c cpv. 3 CO).

Di regola, spetta al lavoratore fornire la prova circa le ore supplementari svolte (v.Schönenberger/Stähelin, Zürcher Kommentar, ad art. 321c CO, n. 16). Inoltre, nel caso di ore straordinarie ordinate dal datore di lavoro o da questi successivamente ratificate (in modo esplicito o tacitamente), l’attesa nel farle valere non comporta di regola la perenzione della pretesa (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO, n. 10, pag. 230).

La compensazione di ore straordinarie con tempo libero corrispondente presuppone un accordo fra datore di lavoro e lavoratore. Il consenso ad una tale compensazione da parte del lavoratore va provato dal datore di lavoro, ritenuto comunque che un consenso tacito è sufficiente (Streiff/von Känel/Rudolph,op. cit., ad art. 321c CO, n. 11, pag. 232; decisione del TF del 2 maggio 2005, inc. 4C.32/2005, consid. 2.3).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I.L’appello del 12 dicembre 2016di AP 1è parzialmente accolto.Di conseguenza la decisione 9 novembre 2016 inc. SE.2015.35 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici: pagina seguente

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).