Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 marzo 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG) visto l'appello 6 dicembre 2016 presentato da AP 1 (rappr. dall’RA 1) contro la decisione di sfratto 24 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2016.5249 promossa con istanza 3 novembre 2016 da AO 1 (rappr. dall’RA 2) esaminati gli atti, ritenuto in fatto e in diritto: che con istanza 3 novembre 2016 AO 1 ha chiesto lo sfratto immediato di AP 1 dall’appartamento sito in __________ a __________, al piano 6, interno 47, di proprietà dell’istante, con comminatoria penale, ammonimento di risarcimento danni e ordine d’esecuzione; che con decisione 24 novembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza facendo ordine al convenuto di liberare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione medesima; che con appello 6 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto di annullare della decisione di sfratto e di respingere integralmente l’istanza di espulsione della ditta AO 1 che con osservazioni 10 gennaio 2017 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili; che con scritto 31 gennaio 2017 la parte appellata ha prodotto la risoluzione 25 gennaio 2017 del Municipio di __________ che ordinava l’apposizione dei sigilli all’appartemento oggetto della decisione pretorile ed ha contestualmente chiesto lo stralcio dal ruolo della procedura di appello - a suo avviso ormai divenuta priva di interesse - caricando spese, tasse e ripetibili alla parte appellante; che con lettera 23 febbraio 2017 AP 1 ha comunicato di aver trovato un’intesa con la controparte e di ritirare pertanto l’appello, postulando nel contempo la restituzione dell’anticipo; che il ritiro dell’appello configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno spinto l’interessato a recedere dalla lite; che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC); che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (v. art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG); che per tale ragione la restituzione dell’anticipo non può essere integrale; che si giustifica di riconoscere un importo per ripetibili, stabilito equitativamente in fr. 200.-, a favore della parte appellata che le ha rivendicate sia con le osservazioni all’appello sia con lo scritto 31 gennaio 2017, con l’aggiunta che l’appellante ha fatto generico riferimento a un’intesa con la controparte ma non risulta che quest’ultima abbia rinunciato alla richiesta di ripetibili; che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.- (v. decisione impugnata, pag. 2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2016.201
Lugano
2 marzo 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale dappello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 6 dicembre 2016 presentato da
AP 1
contro la decisione di sfratto 24 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2016.5249 promossa con istanza 3 novembre 2016 da
AO 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 2016 AO 1 ha chiesto lo sfratto immediato di AP 1 dallappartamento sito in __________ a __________, al piano 6, interno 47, di proprietà dellistante, con comminatoria penale, ammonimento di risarcimento danni e ordine desecuzione;
che con decisione 24 novembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto listanza facendo ordine al convenuto di liberare lente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione medesima;
che con appello 6 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto di annullare della decisione di sfratto e di respingere integralmente listanza di espulsione della ditta AO 1
che con osservazioni 10 gennaio 2017 AO 1 ha postulato la reiezione dellappello con protesta di spese e ripetibili;
che con scritto 31 gennaio 2017 la parte appellata ha prodotto la risoluzione 25 gennaio 2017 del Municipio di __________ che ordinava lapposizione dei sigilli allappartemento oggetto della decisione pretorile ed ha contestualmente chiesto lo stralcio dal ruolo della procedura di appello - a suo avviso ormai divenuta priva di interesse - caricando spese, tasse e ripetibili alla parte appellante;
che con lettera 23 febbraio 2017 AP 1 ha comunicato di aver trovato unintesa con la controparte e di ritirare pertanto lappello, postulando nel contempo la restituzione dellanticipo;
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (v. art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG);
che per tale ragione la restituzione dellanticipo non può essere integrale;
che si giustifica di riconoscere un importo per ripetibili, stabilito equitativamente in fr. 200.-, a favore della parte appellata che le ha rivendicate sia con le osservazioni allappello sia con lo scritto 31 gennaio 2017, con laggiunta che lappellante ha fatto generico riferimento a unintesa con la controparte ma non risulta che questultima abbia rinunciato alla richiesta di ripetibili;
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente
A. Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).