Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2016.200
Lugano
23 luglio 2018/rn
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n.OR.2016.117della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 giugno 2016 da
AO 1
contro
AP 1
con cui lattrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dellimporto difr. 96'345,35 oltre interessi al 5 % dal 1. gennaio 2014;
domanda nei confronti della quale la convenuta non ha presentato la risposta, nemmeno nel termine di grazia assegnatole con ordinanza 11 ottobre 2016, e che il Pretore con decisione 7 novembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento della somma di fr. 96'345,35 più interessi del 5 % dal 7 aprile 2016, ponendo la tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 1'700.- a carico della convenuta con lobbligo di rifondere allattrice fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenutacon appello 29 novembre 2016, con il quale chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione modificando di conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie e le ripetibili, rispettivamente che la decisione impugnata venga annullata e rinviata al giudice di prime cure per una nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre lattrice con risposta 30 gennaio 2017 postula la reiezione dellappello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Ottenuta lautorizzazione ad agire AO 1 (in seguito: AO 1), __________, ha convenuto in causa AP 1 (in seguito: AP 1), __________, con petizione 7 giugno 2016 chiedendone la condanna al pagamento difr. 96'345,35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014. AO 1 ha sostenuto che con AP 1 sarebbe sorto un contratto di appalto in merito a opere di scavo e consolidamento della parete rocciosa nel cantiere denominato __________ sito al mapp. nr. __________ RDF di __________. Essa ha rinviato alle offerte presentate su richiesta della __________ SA, incaricata della direzione lavori, allo svolgimento dei lavori, seguiti e monitorati dai rappresentanti di tutte le parti coinvolte, quindi pure di AP 1, alle richieste di acconto indirizzate a AP 1 tramite la direzione lavori, quindi alla fattura finale, indirizzata a AP 1 e vistata dalla direzione lavori.
2.AP 1 non ha presentato lallegato di risposta, neppure entro il termine suppletorio fissato dal Pretore con disposizione ordinatoria 11 ottobre 2016.Con decisione 7 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione con condanna di AP 1 al pagamento a favore di AO 1 di fr. 96'345,35 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2016 (ossia la data dellistanza di conciliazione, non risultando documentata una precedente messa in mora). In buona sostanza il primo giudice ha rilevato che la mercede di appalto era stata approvata dalla DL quale rappresentante della committente che non aveva contestato in causa le allegazioni e le richieste dellattrice.
3.Con atto di appello 29 novembre 2016 AP 1 chiede in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Lappellante sostiene che i fatti allegati dallattrice e le prove versate agli atti non permettono di ritenere provato linsorgere di un contratto dappalto; a suo dire invece i fatti dimostrerebbero che per AO 1, che ha accettato di intervenire sul cantiere di __________ senza sapere chi fosse la sua controparte contrattuale, era indifferente sapere con chi stesse cocludendo il contratto di appalto, confidando sulla garanzia offertale dalla proprietà del sedime. In subordine lappellante postula il rinvio della causa al Pretore affinché ordini la prosecuzione dellistruttoria volta a raggiungere il convincimento che un contratto dappalto sia sorto tra le parti. Essa ritiene infatti che la causa non era matura per il giudizio, sussistendo notevoli dubbi in merito alla conclusione di un contratto di appalto, ciò che avrebbe dovuto imporre al giudice di convocare le parti al dibattimento e ordinare lassunzione di quelle prove che avrebbero consentito di fare chiarezza sui medesimi.Con la risposta 30 gennaio 2017 AO 1 ha postulato la reiezione integrale dellappello, sia per quanto attiene alla domanda principale che a quella subordinata, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
4.Lart. 223 cpv. 2 CPC prescrive che se il termine suppletorio (assegnato per la presentazione della risposta) scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Una causa non è matura per il giudizio qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso, mancando di strutturazione allegatoria ai sensi dellart. 55 CPC, oppure di dimostrazione. In questultima ipotesi il giudice può, dufficio, raccogliere prove, anche in un procedimento attitatorio, ma entro i limiti della contumacia del convenuto (v.Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ªed., Vol. 2, art. 223, n. 14). Presupposto per la raccolta di prove da parte del giudice è che sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso (v. art. 153 cpv. 2 CPC). Il ricorso a questa norma deve rimanere leccezione poiché la parte che ha omesso di contestare i fatti giuridicamente rilevanti deve di principio assumersi le conseguenze negative della sua inattività e non potrà con troppa facilità far capo al giudice inquisitore per rimediarvi. La fonte dei notevoli dubbi può risiedere negli scritti dellattore o nei documenti allegati, ma pure essere il risultato delle prove orali amministrate in corso di causa (v.Trezzini, op. cit., art. 153, n. 5 9). In sostanza occorre che il giudice tema seriamente che senza lassunzione di ulteriori prove la decisione sia fondata su fatti errati (v.Hasenböhlerin: Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, ZPO Komm, 3ª ed., Art. 153, N 10).
5. Occorre avantutto ricordare che, nel caso in cui la concorde volontà delle parti non può essere stabilita, il giudice dovrà dedurre la loro presumibile volontà mediante uninterpretazione oggettiva, ossia prendendo in considerazione ciò che correttamente e ragionevolmente le parti, in base alle circostanze, ossia tramite il loro comportamento, possono aver voluto (v. ZK Jäggi/Gauch/Hartmann,4ª ed., Art. 18 OR, N 356). Ciò premesso, va altresì precisato che la volontà contrattuale può essere dimostrata mediante indizi, rispettivamente medianti atti successivi alla conclusione del contratto, ad esempio atti di esecuzione (v.Jäggi/Gauch/Hartmann, op. cit., N 316, 362).Ora, dallesame della documentazione versata agli atti dallattrice emerge chiaramente come la stessa provvedesse a inoltrare la documentazione inerente lo stato dellavanzamento delle opere e relative richieste di acconto alla direzione lavori per controllo ed inoltro al committente, chiaramente indicato quale AP 1 (v. doc. I). Questa modalità di inoltro dei documenti non è avvenuta una sola volta, bensì con richieste 30 luglio 2013, 25 settembre 2013 e 30 ottobre 2013. Analoga modalità è stata adottata anche per la fattura finale (v. doc. M), senza che dalla direzione lavori e/o dallappellante sia mai giunta una sola reclamazione, né per quanto attiene alla bontà delle opere eseguite, né, tantomeno, per quanto riguarda una qualsivoglia erronea indicazione della committenza.Con particolare riferimento a quanto precede, se davvero AP 1 non fosse stata la reale committente, essa medesima o, perlomeno, la __________ SA in qualità di direzione lavori - quindi quale rappresentante del committente (v. DTF 120 II 197, consid. 2a; II CCA 5 marzo 2018, inc. 12.2016.141) - avrebbe dovuto reagire e comunicare allattrice lerronea indicazione. Ciò che, in concreto, non è però avvenuto, e nemmeno è stato prodotto agli atti un qualsiasi documento che possa comprovare le argomentazioni dellappellante che, peraltro, si limita in questa sede a una generica contestazione alludendo a una terza parte, ma guardandosi bene dallindicare il nominativo dellasserito committente. Dai documenti versati agli atti dallattrice risulta inoltre chiaramente che gli acconti richiesti sono stati puntualmente pagati, anche se uno di essi solo parzialmente (v. doc. L).
Nelle descritte circostanze lattrice poteva correttamente e ragionevolmente ritenere la convenuta quale committente delle opere eseguite anche se, come peraltro ammesso già nella petizione, essa si relazionava soprattutto con i responsabili della direzione lavori.
Non va infatti dimenticato che, stante quanto affermato dallattrice e non contestato dallappellante, un rappresentante di questultima era sempre presente alle riunioni settimanali di cantiere. Devesi inoltre rilevare che, contrariamente a quanto asserito dallappellante, il fatto che la stessa non fosse proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________ non può costituire un valido motivo per negare il suo ruolo di committente, qualità che risulta oltretutto compatibile con il suo scopo societario.
6.Alla luce di quanto precede, e richiamati i criteri di interpretazione sopra indicati, il Pretore ha giustamente dedotto che la pretesa dellattrice, incontestata, doveva essere accolta. Le allegazioni e le prove addotte dalla parte attrice consentivano in effetti di considerare la causa matura per il giudizio mentre le censure dellappellante non impongono linsorgere di notevoli dubbi che avrebbero dovuto indurre lassunzione di ulteriori prove in prima sede.Lappello di AP 1 deve pertanto essere respinto con conseguente conferma del giudizio impugnato.Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dellappellante e sono calcolate sulla base del valore litigioso in questa sede pari a fr. 96'354,35, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I.Lappello 29 novembre 2016 di AP 1, __________,è respinto.Di conseguenza è confermata la decisione 7 novembre 2016, inc. OR.2016.117 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
II.Le spese processuali di appello pari a fr. 5000.-, in parte già anticipate dallappellante, sono poste restano a suo carico con lobbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 3000.-- a titolo di ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).