Erwägungen (7 Absätze)
E. 9 Le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta di nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione, quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado; dall’altra giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (sul tema v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol 2, n. 58 seg. ad. art. 317, n. 32 seg. ad. art. 316; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 316 e
n. 32 ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale, permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti. L’apprezzamento anticipato delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare - ai fini di uno snellimento del procedimento - a un esercizio sproporzionato del diritto alla difesa. Sul tema v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in: FF 2006 pag. 6684 e 6685; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC) in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 8 ad. art. 152; KuKo ZPO- Schmid,
n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 35 ad art. 152; per molte II CCA 11 febbraio 2013, inc. n. 12.2012.95.
E. 10 L’appellante sostiene in particolare che il Pretore si sarebbe fondato unicamente sul contenuto del doc. 4 per rifiutare l’amministrazione degli ulteriori mezzi probatori offerti, e ciò a torto, poiché l’istruttoria, segnatamente le audizioni testimoniali, avrebbero permesso di dimostrare che, al momento della sottoscrizione di tale documento, il datore di lavoro non era a conoscenza delle gravi inadempienze contrattuali commesse dall’appellato ed emerse soltanto in un secondo tempo. Si tratterebbe, in concreto, dell’importante danno patito da __________ SA, a seguito del mancato invio di documentazione negli Stati di sua pertinenza, in particolare la __________, nonché della sottrazione di documentazione societaria. A differenza di quanto sostenuto dal Pretore non si tratterebbe dunque di un danno potenziale, bensì di un danno che si sarebbe già prodotto, e che egli avrebbe quantificato già in sede di replica e di conclusioni.
E. 10.1 Sennonché l’appellante si contraddice in alcuni
aspetti. In primo luogo lamenta il mancato ottenimento dei rimborsi poiché le
pratiche non sarebbero mai state presentate dall’appellato, per poi riconoscere
che da quando __________ SA le ha presentate, essa ha ottenuto il rimborso
dell’intera tassazione subita in violazione del diritto UE (pag. 10 in fine e
pag. 11 dell’appello).
In
secondo luogo l’appellante fa riferimento al doc. T e all’asserita mancanza di
contestazioni di E__________ per considerare il contenuto di detto documento
come provato.
Come
correttamente sottolineato dall’appellato nell’ambito delle proprie
osservazioni, l’esame della copiosa documentazione versata agli atti non
permette assolutamente di affermare che la “questione __________” fosse stata
affidata a F__________ ed E__________. Vero è che dai fascicoli agli atti
emerge, piuttosto, che l’incarico di occuparsi dei rimborsi fiscali per la __________
fosse stato affidato ad altri (cfr. doc. 30, “Elementi relativi a questione __________”,
pag. 22).
Particolarmente
significativa risulta la comunicazione e-mail 9 febbraio 2012 inoltrata
dall’avv. __________, che seguiva le pratiche in __________, a F__________
(doc. 24), ove il primo chiede informazioni al secondo, seppure ammettendo che
quest’ultimo non si è mai occupato delle richieste di rimborso dall’autorità
spagnola.
Oltretutto,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il doc. P è costituito da un
elenco di cifre relative ad azioni, tasse e recuperi, per i quali non è dato
sapere a quale Stato si riferiscano, posto come l’indicazione “__________”
risulta essere stata apposta a mano sulla prima pagina, tant’è che l’appellato
ritiene che tale documento si riferisca, invece, alla __________, e da nessuna
parte è indicato il suo nome.
Come
sottolineato da E__________, detto documento è inoltre privo di contesto in
quanto manca la corrispondenza precedente e seguente a tali cifre che, pur con
tutte le buone intenzioni, non si può concludere appartengano alla “questione __________”
né tantomeno che facciano riferimento a F__________ ed E__________
Risulta
pertanto assai difficile sostenere che detto documento possa costituire il
fondamento del danno lamentato dall’appellante.
A
fronte della carenza della benché minima documentazione atta a fondare
l’esistenza del danno che l’appellante sostiene di avere subito in relazione al
mancato rimborso fiscale in __________, va senz’altro condivisa la decisione del
Pretore di non ammettere una perizia sul mancato guadagno, così come le
audizioni testimoniali richieste dall’attrice. Le argomentazioni esposte dalla
medesima sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte prive di
riscontri oggettivi.
Non
si vede dunque, come a ragione sostenuto dal Pretore, cosa avrebbero potuto
dimostrare le prove richieste dall’appellante, quando essa medesima nemmeno ha
tentato di sostanziare l’asserito danno e i presupposti necessari affinché
possa essere riconosciuto.
E. 11 L’appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere accolto le proprie argomentazioni riguardo al vizio di volontà che essa avrebbe eccepito tempestivamente. Si tratterebbe in particolare della dichiarazione di cui al doc. G1 presentata non appena informata dal convenuto del cosiddetto “Accordo __________” (doc. 21) di cui, a suo dire, E__________ e F__________ non le avrebbero consegnato debita copia. Inoltre, difettando la pagina 2 della firma dell’amministratore unico, il documento in questione non poteva essere considerato come valido riconoscimento di debito. Sul tema occorre premettere che, come rettamente osservato dall’appellato, le argomentazioni, peraltro carenti, esposte dall’appellante, non permettono in alcun modo di chiarire in che modo egli avrebbe esercitato delle pressioni per la firma di tale documento. D’altra parte la documentazione versata agli atti dall’appellato in relazione alla venuta in essere di tale accordo fa stato di parecchi scambi di e-mail e diverse trattative fra le parti; addirittura la sottoscrizione ad opera dell’amministratore S__________ è avvenuta al domicilio di F__________ ove si era liberamente recato. Ne segue che le argomentazioni dell’appellante risultano poco verosimili laddove pretende di essere stata oggetto di indebite pressioni e tantomeno di essere venuta a conoscenza del contenuto di tale documento soltanto un anno e mezzo dopo l’avvenuta sottoscrizione. Come menzionato nella decisione pretorile, non si vede come l’audizione di eventuali testi potesse comprovare il preteso vizio di volontà relativamente alla venuta in essere dell’accordo “__________”, la sottoscrizione essendo avvenuta presso il domicilio di F__________, ma avendo l’appellante già in una precedente comunicazione annunciato di ritenere valido detto documento anche prima della firma. Anche sul tema qui in esame le conclusioni del primo giudice sono pertanto corrette.
E. 12 L’appellante insiste infine nel sostenere che
E__________ unitamente a F__________ avrebbero trattenuto indebitamente
documentazione dell’azienda e critica il Pretore per avere respinto la sua
richiesta intesa all’edizione di documenti sostenendo che l’appellato avrebbe
così violato l’art. 339a CO.
Dalla documentazione versata agli atti è però
emerso chiaramente come il passaggio di consegne e documentazione riguardo le
cosiddette richieste DTA sia avvenuto correttamente (doc. 7). Rilevante su
questo punto la comunicazione e-mail 4 luglio 2013 da E__________ a S__________
(doc. Q) laddove E__________ fa presente all’amministratore che per quanto
riguarda “
il trasferimento della conoscenza operativa (ossia come incassare
i soldi) ti ricordo che __________ ha instaurato fin dal primissimo inizio (mi
risulta anche prima che io iniziassi la collaborazione con __________) un
sistema di intensa e severa formazione permanente, per cui sul DTA (business
dell’azienda) ogni problema che __________ incontrava e risolveva lo
strutturava, ci veniva insegnato, lo inglobavamo nelle procedure e diveniva
assimilato… Per quanto concerne il passaggio di consegne propriamente detto è
in atto da maggio da quando __________ ha comunicato la sua uscita
”.
D’altra parte l’appellante non ha prodotto alcun documento dal quale risulti
che __________ SA si sia lamentata dell’operato di E__________ e di F__________
né che gli stessi abbiano commesso negligenze o causato danni.
Come rettamente osservato dall’appellato
risulta altresì che la documentazione relativa ai cosiddetti rimborsi “non-DTA”
è stata correttamente protocollata e risulta a disposizione dell’appellante,
che non ne ha chiesta la consegna, dimostrando così di non esserne interessata.
È corretto dunque quanto sostenuto dalla parte appellata, ossia che la
richiesta di edizione documenti di __________ SA non sia stata accolta poiché
per nulla circostanziata. Mentre l’art. 339a CO si riferisce a una procedura di
merito che spettava semmai all’appellante avviare. Ciò che, in concreto, non è
avvenuto.
Anche su questo punto dunque le censure
sollevate dall’appellante devono essere respinte.
E. 13 Considerato che l’appellante, gravata dal relativo onere, non è riuscita a dimostrare che la pretesa posta in esecuzione nei suoi confronti, fondata su un riconoscimento di debito, non fosse valida o esigibile e in assenza di valide contestazioni in questa sede, se ne deve concludere che le pretese di E__________ nei confronti di __________ SA debbano essere integralmente riconosciute.
E. 14 Alla luce delle suesposte considerazioni il gravame va dunque respinto e la sentenza pretorile confermata integralmente. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 70’007.-. Le spese processuali sono calcolate in base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 6, 11 e 14 del Regolamento per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar, decide: I. L’appello 24 novembre 2016 di __________ SA è respinto . II. Le spese processuali di appello pari a fr. 3’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 3’500.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2016.196
Lugano
21 dicembre 2018/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n.OR.2015.150della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 giugno 2015 da
AP 1
contro
AO 1
con cui lattrice ha chiesto di disconoscere il debito di Euro 42'750.-, e di fr. 18'000.- oltre interessi e accessori oggetto della procedura esecutiva n. __________ dellUE di __________ e la conseguente conferma dellopposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
petizione avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 24 ottobre 2016 ha respinto;
appellante lattricecon atto di appello 24 novembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 18 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica spontanea, con cui lattrice ha confermato le proprie motivazioni e che il convenuto chiede venga stralciata dai ruoli poiché inammissibile;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.__________ SA è una società con sede a __________ attiva, fra laltro nellambito delle richieste di rimborso basate sulle convenzioni contro le doppie imposizioni (cosiddette richieste DTA), rispettivamente di quelle in caso di trattamento discriminatorio in violazione del diritto UE operato dallo Stato estero nei confronti dellinvestitore italiano rispetto al trattamento riservato allinvestitore residente (le cosiddette richieste non-DTA o contenziosi, questi ultimi basati sulle convenzioni bilaterali e pertanto assai più complessi e aleatori).
E__________ ha lavorato alle dipendenze di __________ SA nel ruolo diconsultantdal 14 aprile 2008 al 1. ottobre 2013.
Il rapporto di lavoro è terminato, per accordo delle parti, tramite la disdetta 26 luglio 2013 (doc. 4) da parte di __________ SA, rappresentata dallamministratore unico S__________, con effetto al 30 settembre 2013. Nellambito della disdetta __________ veniva ringraziato per lopera prestata, che il datore di lavoro valutava totalmente soddisfacente, auspicando altresì uneventuale reintegrazione del dipendente non appena le condizioni economiche della ditta lavessero consentito.
2.In difetto del pagamento di diverse pretese salariali, E__________, con precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzioni di __________ notificato in data 18 marzo 2014, ha escusso __________ SA per un importo complessivo di fr. 70007.-, segnatamente fr. 52007.- oltre interessi al 5% dall1. gennaio 2012 e fr. 18'000.- più interessi al 5% dall1. giugno 2012, indicando quale titolo di credito i riconoscimenti di debito in ambito di contratto di lavoro.
Lopposizione interposta da __________ SA al precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 26 maggio 2015 (doc. B2).
In estrema sintesi il Pretore ha riconosciuto i documenti sui quali E__________ fondava le proprie pretese quali validi riconoscimenti di debito, mentre il credito fatto valere da __________ SA, quale eccezione di compensazione, era rimasto allo stato di mera allegazione di parte non essendo stato minimamente supportato con la produzione di documenti. Considerato come __________ SA non avesse nemmeno cifrato il proprio preteso credito, il Pretore ha concluso che la compensazione non poteva essere ammessa in quanto totalmente illiquida.
3.In data 16 giugno 2015 __________ SA ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione intesa al disconoscimento dei debiti di cui alla predetta procedura esecutiva, con la conseguente conferma dellopposizione interposta al PE n. __________ dellUE di __________.
In buona sostanza lattrice sostiene che E__________, unitamente al collega e suo diretto supervisore F__________, al termine della loro attività lavorativa presso __________ SA, avvenuta pressoché nello stesso periodo, non avrebbero assicurato il trapasso delle necessarie informazioni così come gli aggiornamenti sullo stato delle pratiche ai colleghi di lavoro e, più in generale, allattrice, trattenendo inoltre indebitamente documentazione di spettanza di __________ SA e contenente dati confidenziali e necessari alla continuazione dellattività.
Secondo questultima, le gravi inadempienze contrattuali occasionate dal convenuto e da F__________, quale suo diretto superiore e collaboratore, avrebbero provocato un grave danno economico e dimmagine alla ditta attrice, la quale nega, di conseguenza, lesistenza di un qualsiasi debito nei confronti del convenuto.
Con particolare riguardo alle pretese avanzate, lattrice osserva di avere versato a E__________ tutto quanto dovuto e previsto dal contratto di lavoro (doc. D1). In particolare, per quanto attiene al debito di Euro 42750.- (convertito dal convenuto in fr. 52'007.- nellambito della procedura esecutiva) preteso da E__________ quale bonus in ragione delle plusvalenze, e del valore aggiunto prodotto, nonché degli straordinari effettuati, lattrice contesta che lo stesso sia esigibile, ritenuto come lo scritto 28 febbraio 2012 di cui al doc. 17 indichi solamente un impegno in capo ad __________ SA, a definire un ragionevole piano di pagamento, collegato alla fatturazione e condiviso con il creditore. A suo dire le condizioni poste alla base del pagamento non si sarebbero ancora adempiute e, in ogni caso, i dipendenti avrebbero dovuto essere a conoscenza che detto importo non sarebbe stato pagato a breve, o forse non lo sarebbe mai stato.
Relativamente allaccordo __________, del 21 dicembre 2012, ove con lespressione __________ si intende lattività atta a recuperare la tassazione subita allestero a qualunque titolo (sia essa la quota residuale non rimborsabile tramite DTA o altre tasse) (doc. 21), sulla base del quale il convenuto fa valere la propria pretesa di fr. 18'000.-, la parte attrice nega che lo stesso rappresenti un valido riconoscimento di debito, invocandone lannullabilità ex art. 28 e seg. CO (doc. G1), rilevando come tale documento sia il frutto di insistite e indebite pressioni della parte convenuta e che la pagina 2 difetti addirittura della firma dellamministratore S__________.
Lattrice precisa infine che, qualora i documenti in questione dovessero essere ammessi quali validi riconoscimenti di debito, essa porrebbe in compensazione il danno sicuramente più elevato rispetto alle pretese di E__________, occasionato dal suo negligente operato, rispettivamente dallillecita sottrazione di documentazione, e che andrebbe dimostrato tramite perizia.
4.Con risposta 28 agosto 2015 E__________ si è opposto integralmente alla petizione specificando di avere assicurato, unitamente a F__________, il trapasso di tutta la documentazione e le competenze concernenti il rapporto contrattuale con lattrice. La procedura relativa al passaggio di consegne è stata protocollata in una dichiarazione firmata dal medesimo E__________, da F__________ e dal collaboratore S__________ __________ ed è stata consegnata presso la sede dellattrice (doc. 7). Al riguardo non vi sono state richieste dintegrazione o contestazioni. Le attività oggetto del cosiddetto accordo __________ (richieste di rimborso non-DTA) esulavano dalle mansioni contrattuali ed erano da remunerare separatamente, avuto riguardo alle particolari competenze necessarie allo svolgimento di detta attività avviata e sviluppata da F__________ unitamente a lui stesso, ed eseguita al di fuori del normale onere lavorativo. La documentazione relativa alla questione dei contenziosi è comunque stata da lui inventariata e consegnata al suo legale a disposizione dellattrice, previo protocollo, anche se questultima risultava inadempiente, non avendo corrisposto quanto previsto dallaccordo. Egli ribadisce, di conseguenza, di avere ossequiato tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il convenuto conclude ribadendo puntualmente la fondatezza delle proprie pretese e sottolineando come la parte attrice non abbia saputo dimostrare le asserite inadempienze contrattuali, così come il presunto danno che essa avrebbe subito.
Nella replica e nella duplica, così come nei rispettivi allegati conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, mentre listruttoria si è limitata al richiamo degli incarti relativi alla procedura esecutiva e di rigetto dellopposizione sfociati nella decisione 26 maggio 2015 (doc. B2), avendo il Pretore respinto gli ulteriori mezzi di prova notificati dalle parti con decisione motivata 16 marzo 2016.
5.Con sentenza 24 ottobre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- a carico dellattrice, con lobbligo per questultima di rifondere al convenuto fr. 5200.- a titolo di ripetibili.
In sostanza il giudice di prime cure ha stabilito che la disdetta per consenso delle parti di cui al doc. 4 costituisce un valido e sufficiente mezzo di prova, soprattutto laddove il datore di lavoro esprime apprezzamenti più che positivi nei confronti delloperato del dipendente, ciò che non consente di amministrare ulteriori mezzi di prova riguardo alla qualità del lavoro svolto sino al 30 settembre 2013. A mente del Pretore gli innumerevoli rimproveri esposti nella petizione e nella replica sarebbero tardivi e contrari alle risultanze di detto documento.
Relativamente alle pretese poste in compensazione dallattrice per il periodo successivo alla disdetta e dovute, stante la medesima, al mancato trapasso di competenze e documentazione, il giudice di prime cure rileva come lattrice non abbia sufficientemente allegato il danno che essa pretende di avere subito. Lattrice non può dunque sopperire a una simile lacuna mediante lamministrazione di una perizia sul mancato guadagno, in assenza di elementi basilari e necessari a tal fine. Oltretutto nella replica lattrice fa riferimento a un potenziale danno, in concreto non ancora verificatosi.
Con particolare riferimento alle pretese del convenuto, il Pretore ha dunque confermato che lo scritto 28 febbraio 2012 di cui al doc. 17 costituisce un valido riconoscimento di debito per limporto di Euro 42750.- e lultimo paragrafo di detto documento, cui lattrice fa riferimento, non ha leffetto di togliere esigibilità a quel credito; limporto di fr. 18'000.- si fonda invece sullaccordo __________ (doc. 21) al riguardo del quale il vizio di volontà eccepito dallattrice sarebbe ormai perento, non avendo questultima reso verosimile il rispetto del termine di perenzione annuale dellart. 31 CO. In simili circostanze è dunque giustificata, a mente del Pretore, la reiezione dei richiesti mezzi di prova, che non sarebbero certo adeguati per dimostrare lasserito vizio di volontà.
Il Pretore ha respinto infine largomentazione esposta in sede di conclusioni dallattrice, intesa a sostenere la tesi dellerrore con riferimento alla disdetta di cui al doc. 4, per la quale varrebbero in ogni caso i medesimi motivi riguardo lavvenuta perenzione.
6.__________ SA è insorta con appello del 24 novembre 2016, nellambito del quale postula lannullamento della sentenza 24 ottobre 2016 e il rinvio degli atti alla Pretura di Lugano (Sezione 1) affinché assuma le prove offerte, completi listruttoria e pronunci una nuova decisione.
In via subordinata chiede la riforma del primo giudizio nel senso che i debiti di Euro 42'750.- (convertito in fr. 52007.-) e fr. 18'000.- nei confronti di E__________ vengano disconosciuti, rispettivamente sia mantenuta lopposizione al PE n. __________ dellUE di __________, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Con risposta 18 gennaio 2017 E__________ chiede la reiezione dellappello con protesta di tasse, spese e ripetibili. Lappellante si è riconfermata nelle proprie argomentazioni con una replica spontanea che il convenuto chiede venga stralciata dai ruoli poiché inammissibile. Delle rispettive motivazioni si dirà nei considerandi seguenti.
7.Nellazione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). Linversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dellonere della prova a danno del debitore attore (Stoffel, Voies dexécution, n. 144 p. 177;Staehlinin: Basler Kommentar SchKG, 2a ed., n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89). È quindi ancora al creditore convenuto che incombe di allegare e di dimostrare lesistenza della pretesa litigiosa (DTF 131 III 268, consid. 3.1).
Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art. 17 CO), spetta a questultimo lonere di sostanziare la causa dellobbligazione, se essa non viene citata nellatto, e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO), rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione, remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268, consid. 3.2). Il creditore convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998, inc. 4C.34/1999, consid. 3b; II CCA 7 febbraio 2017, inc. n. 12.2015.208).
10.1Sennonché lappellante si contraddice in alcuni aspetti. In primo luogo lamenta il mancato ottenimento dei rimborsi poiché le pratiche non sarebbero mai state presentate dallappellato, per poi riconoscere che da quando __________ SA le ha presentate, essa ha ottenuto il rimborso dellintera tassazione subita in violazione del diritto UE (pag. 10 in fine e pag. 11 dellappello).
In secondo luogo lappellante fa riferimento al doc. T e allasserita mancanza di contestazioni di E__________ per considerare il contenuto di detto documento come provato.
Come correttamente sottolineato dallappellato nellambito delle proprie osservazioni, lesame della copiosa documentazione versata agli atti non permette assolutamente di affermare che la questione __________ fosse stata affidata a F__________ ed E__________. Vero è che dai fascicoli agli atti emerge, piuttosto, che lincarico di occuparsi dei rimborsi fiscali per la __________ fosse stato affidato ad altri (cfr. doc. 30, Elementi relativi a questione __________, pag. 22).
Particolarmente significativa risulta la comunicazione e-mail 9 febbraio 2012 inoltrata dallavv. __________, che seguiva le pratiche in __________, a F__________ (doc. 24), ove il primo chiede informazioni al secondo, seppure ammettendo che questultimo non si è mai occupato delle richieste di rimborso dallautorità spagnola.
Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto dallappellante, il doc. P è costituito da un elenco di cifre relative ad azioni, tasse e recuperi, per i quali non è dato sapere a quale Stato si riferiscano, posto come lindicazione __________ risulta essere stata apposta a mano sulla prima pagina, tantè che lappellato ritiene che tale documento si riferisca, invece, alla __________, e da nessuna parte è indicato il suo nome.
Come sottolineato da E__________, detto documento è inoltre privo di contesto in quanto manca la corrispondenza precedente e seguente a tali cifre che, pur con tutte le buone intenzioni, non si può concludere appartengano alla questione __________ né tantomeno che facciano riferimento a F__________ ed E__________
Risulta pertanto assai difficile sostenere che detto documento possa costituire il fondamento del danno lamentato dallappellante.
A fronte della carenza della benché minima documentazione atta a fondare lesistenza del danno che lappellante sostiene di avere subito in relazione al mancato rimborso fiscale in __________, va senzaltro condivisa la decisione del Pretore di non ammettere una perizia sul mancato guadagno, così come le audizioni testimoniali richieste dallattrice. Le argomentazioni esposte dalla medesima sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte prive di riscontri oggettivi.
Non si vede dunque, come a ragione sostenuto dal Pretore, cosa avrebbero potuto dimostrare le prove richieste dallappellante, quando essa medesima nemmeno ha tentato di sostanziare lasserito danno e i presupposti necessari affinché possa essere riconosciuto.
14.Alla luce delle suesposte considerazioni il gravame va dunque respinto e la sentenza pretorile confermata integralmente. Le spese processuali seguono la soccombenza dellappellante che rifonderà alla controparte unadeguata indennità per ripetibili.
Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 70007.-. Le spese processuali sono calcolate in base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.
Lindennità ripetibile in favore dellappellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 6, 11 e 14 del Regolamento per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I.Lappello 24 novembre 2016 di __________ SAè respinto.
II.Le spese processuali di appello pari a fr. 3000.-, già anticipate dallappellante, restano a suo carico con lobbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 3500.- a titolo di ripetibili.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).