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12.2016.113

Locazione - disdetta per mora - espulsione

Ticino · 2016-10-11 · Italiano TI
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Locazione - disdetta per mora - espulsione

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 ottobre 2016 o almeno al 30 settembre 2016;

che il Pretore aggiunto, con la decisione

25 luglio 2016 qui impugnata, ha fatto ordine ai convenuti, con la comminatoria

dell’art. 292 CP, di riconsegnare l’ente locato con effetto dal 31 luglio 2016

e li ha condannati al pagamento in solido di fr. 17'500.- a titolo di indennità

per occupazione illecita dell’ente locato e di risarcimento dei danni;

che con l’appello 4 agosto 2016

che qui ci occupa i convenuti hanno chiesto la concessione di una proroga di 90

giorni (cioè fino al 30 ottobre 2016) per eseguire lo sfratto;

che l’appello dei convenuti,

manifestamente improponibile e manifestamente infondato, deve essere respinto

già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC senza necessità

di notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che i convenuti, in violazione

dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono in effetti

minimamente confrontati con il giudizio con cui il Pretore aggiunto aveva

ritenuto che l’espulsione dovesse essere ordinata con effetto dal 31 luglio

2016 e in particolare non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di

diritto quella decisione fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid.

4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013

consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150);

che essi, a sostegno della loro

richiesta, a loro dire volta ad agevolare la ricerca di “soluzioni migliori e

meno onerose”, hanno inoltre addotto unicamente l’esistenza di “una serie di

sgradevoli circostanze che non ci permettono di agire in così breve tempo” ed

in particolare hanno evidenziato “la mia sgradevole e disperata situazione

finanziaria, la difficoltà di trovare un posto all’altezza delle mie

possibilità economiche e non da meno, quella di avere il giusto tempo per

organizzare lo spostamento di tutti i mobili e oggetti di nostra pertinenza,

senza causare ulteriori danni o costi, impossibili da sostenere per noi e per i

miei famigliari”, sennonché non hanno minimamente provato - né in primo né in

secondo grado - l’esistenza di quelle circostanze, rimaste allo stadio di puro

parlato;

che la giurisprudenza ha in ogni

caso già avuto modo di stabilire che la decisione pretorile di espulsione non

può essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11 giugno 2012 inc.

n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n.

12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui un’eventuale proroga

del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato può semmai essere

accordata dalla parte istante), tanto più che nell’occasione si era in presenza

di una disdetta per mora del conduttore (ex art. 257d CO) e dunque la

concessione di un’eventuale protrazione sarebbe stata esclusa per legge (cfr.

art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

che la domanda dei convenuti, oltretutto

chiaramente irricevibile nella misura in cui essi pretendevano che l’espulsione

avesse effetto solo a far tempo dal 30 ottobre 2016 e non solo dal 30 settembre

2016 quando in prima sede avevano dato la loro adesione “almeno” a un’espulsione

con quest’ultima scadenza, è oltretutto divenuta in gran parte priva d’oggetto

in considerazione del fatto che nelle more della causa i 90 giorni di proroga

da loro richiesti sono in gran parte ormai trascorsi;

che le spese processuali della

procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

7'500.- (pari alla pigione per i 90 giorni di proroga postulati), seguono la

soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono indennità agli istanti,

che non sono stati invitati a presentare osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.

L’appello 4 agosto 2016 di AP

1 e AP 2

è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le spese processuali di fr.

100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono indennità.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.10.2016 12.2016.113

Locazione - disdetta per mora - espulsione

Incarto n. 12.2016.113 Lugano 11 ottobre 2016 /rn In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2016.407 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 5 luglio 2016 da AO 1 AO 2 contro AP 1 AP 2 con cui gli istanti hanno chiesto di far ordine ai convenuti, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare con effetto immediato la casa unifamiliare (con i relativi accessori) sita in __________ a __________ e di condannare i convenuti al pagamento di una somma poi quantificata all’udienza di discussione in fr. 17'500.- a titolo di indennità per occupazione illecita dell’ente locato e di risarcimento dei danni; domanda a cui i convenuti non si sono opposti salvo aver chiesto che lo sfratto avvenisse con effetto al 30 ottobre 2016 o almeno al 30 settembre 2016, e sulla quale il Pretore aggiunto si è pronunciato, con decisione 25 luglio 2016, con cui ha fatto ordine ai convenuti, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare l’ente locato con effetto dal 31 luglio 2016 e li ha condannati al pagamento in solido di fr. 17'500.- a titolo di indennità per occupazione illecita dell’ente locato e di risarcimento dei danni; appellanti i convenuti con atto di appello 4 agosto 2016, con cui chiedono la concessione di una proroga di 90 giorni per eseguire lo sfratto; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: che con contratto 26 gennaio 2013 (doc. A) AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione a AP 1 e AP 2 la casa unifamiliare (con i relativi accessori) sita in __________ a __________; che i locatori, non avendo i conduttori provveduto a pagare varie pigioni e spese scadute entro il termine ultimativo di pagamento con comminatoria di disdetta di 30 giorni assegnato a ciascuno di loro il 5 aprile 2016 (doc. H), in data 10 maggio 2016 (doc. I) hanno significato sempre a ciascuno di loro, in applicazione dell’art. 257d CO, su formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione con effetto dal 30 giugno 2016; che con istanza 5 luglio 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno chiesto di far ordine ai conduttori, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare con effetto immediato l’ente locato e di condannarli al pagamento di una somma poi quantificata all’udienza di discussione del 21 luglio 2016 in fr. 17'500.- a titolo di indennità per occupazione illecita dell’ente locato e di risarcimento dei danni; che i convenuti non si sono opposti all’istanza, salvo aver chiesto che lo sfratto avvenisse con effetto al 30 ottobre 2016 o almeno al 30 settembre 2016; che il Pretore aggiunto, con la decisione 25 luglio 2016 qui impugnata, ha fatto ordine ai convenuti, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare l’ente locato con effetto dal 31 luglio 2016 e li ha condannati al pagamento in solido di fr. 17'500.- a titolo di indennità per occupazione illecita dell’ente locato e di risarcimento dei danni; che con l’appello 4 agosto 2016 che qui ci occupa i convenuti hanno chiesto la concessione di una proroga di 90 giorni (cioè fino al 30 ottobre 2016) per eseguire lo sfratto; che l’appello dei convenuti, manifestamente improponibile e manifestamente infondato, deve essere respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC senza necessità di notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni; che i convenuti, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono in effetti minimamente confrontati con il giudizio con cui il Pretore aggiunto aveva ritenuto che l’espulsione dovesse essere ordinata con effetto dal 31 luglio 2016 e in particolare non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto quella decisione fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150); che essi, a sostegno della loro richiesta, a loro dire volta ad agevolare la ricerca di “soluzioni migliori e meno onerose”, hanno inoltre addotto unicamente l’esistenza di “una serie di sgradevoli circostanze che non ci permettono di agire in così breve tempo” ed in particolare hanno evidenziato “la mia sgradevole e disperata situazione finanziaria, la difficoltà di trovare un posto all’altezza delle mie possibilità economiche e non da meno, quella di avere il giusto tempo per organizzare lo spostamento di tutti i mobili e oggetti di nostra pertinenza, senza causare ulteriori danni o costi, impossibili da sostenere per noi e per i miei famigliari”, sennonché non hanno minimamente provato - né in primo né in secondo grado - l’esistenza di quelle circostanze, rimaste allo stadio di puro parlato; che la giurisprudenza ha in ogni caso già avuto modo di stabilire che la decisione pretorile di espulsione non può essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11 giugno 2012 inc.

n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui un’eventuale proroga del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato può semmai essere accordata dalla parte istante), tanto più che nell’occasione si era in presenza di una disdetta per mora del conduttore (ex art. 257d CO) e dunque la concessione di un’eventuale protrazione sarebbe stata esclusa per legge (cfr. art. 272a cpv. 1 lett. a CO); che la domanda dei convenuti, oltretutto chiaramente irricevibile nella misura in cui essi pretendevano che l’espulsione avesse effetto solo a far tempo dal 30 ottobre 2016 e non solo dal 30 settembre 2016 quando in prima sede avevano dato la loro adesione “almeno” a un’espulsione con quest’ultima scadenza, è oltretutto divenuta in gran parte priva d’oggetto in considerazione del fatto che nelle more della causa i 90 giorni di proroga da loro richiesti sono in gran parte ormai trascorsi; che le spese processuali della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 7'500.- (pari alla pigione per i 90 giorni di proroga postulati), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono indennità agli istanti, che non sono stati invitati a presentare osservazioni. Per i quali motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la LTG decide: 1. L’appello 4 agosto 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono indennità. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).