Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nell’ottobre 2008 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 30 novembre 2015 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129 - 130).
E. 2 Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha respinto la tesi attorea secondo cui la banca non avrebbe eseguito i controlli necessari atti a identificare il cliente e si sarebbe rivelata gravemente negligente. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che le verifiche effettuate per telefono dai dipendenti della banca fossero corrette. Per quanto attiene ai fax, inoltre, il magistrato ha osservato come la richiesta di trasmissione degli stessi a titolo di conferma degli ordini ricevuti telefonicamente non fosse neppure necessaria alla luce della rinuncia sottoscritta dai clienti al momento dell’apertura del conto. In relazione alla firma apposta sui fax il Pretore ha considerato che la perizia ha accertato l’autenticità della firma master posta sul primo fax. Per quanto attiene al fatto che, come stabilito dalla perizia, gli altri due ordini non riportassero una firma autentica bensì la riproduzione di quella master il magistrato ha ritenuto che non si potessero muovere critiche ai dipendenti della banca per non essersene avveduti in quanto l’identicità delle firme avrebbe potuto essere rilevata, come emerso dal referto peritale, solo con un’apposita tecnica di sovrapposizione. Il Pretore ha inoltre posto l’accento sul fatto che dagli atti risulta che le contestazioni sulle operazioni in parola sono state sollevate solo nell’aprile 2007 e solo da parte di AP 2, circostanza questa che deporrebbe a favore della correttezza delle operazioni in esame. Il magistrato ha quindi concluso giudicando che non si poteva imputare alcun errore alla banca.
E. 3 Con l’appello AP 1 e AP 2 lamentano un errato accertamento dei fatti da parte del Pretore a cui rimproverano di non aver correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi, in particolare dei collaboratori L__________ e H__________. Gli appellanti sostengono che tali testimonianze “non sono convincenti ” e non permettono di “ concludere che la convenuta abbia agito in modo diligente riguardo alle precauzioni prese per accertare l’identità del loro interlocutore telefonico e che non vi fossero elementi di sospetto inerenti alle transazioni che giustificassero un’indagine approfondita ” (appello, pag. 4 in fine). Inoltre, essi, riproponendo in sostanza quando addotto in prima sede, criticano nuovamente le procedure interne alla banca e ribadiscono la tesi dell’insufficienza dei controlli effettuati.
E. 4 Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
E. 5 Nella prima parte dell’appello, gli appellanti contestano la determinazione dei fatti operata dal Pretore e rimproverano allo stesso di essersi fondato in maniera decisiva sulle testimonianze - che essi ritengono “ discordanti e controverse ” - rese da L__________ e H__________, per chiarire le verifiche effettuate da AO 1 al fine di identificare il cliente al telefono e stabilire che non vi fossero elementi di sospetto tali da giustificare un’indagine più approfondita da parte della banca.
E. 5.1 . Giusta l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio (per i dettagli cfr . Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag. 743 segg., 746 segg.).
E. 5.2 In primis, è
necessario rilevare che in sede pretorile gli appellanti non hanno mai
sollevato obbiezioni in relazione alla correttezza e credibilità delle testimonianze
rese dai testi L__________ e H__________, eccezion fatta per una generica contestazione
in sede di conclusioni relativa alle dichiarazioni di L__________ definite “
poco
attendibili”
(cfr. conclusioni cit., pag. 2 seg.). A prescindere
dall’effettiva ammissibilità della censura, su cui permangono seri dubbi e che
è contestata da parte appellata (cfr. risposta all’appello, pag. 2 seg.), la
critica va comunque respinta nel merito in quanto priva di buon fondamento.
Nel caso specifico, infatti,
contrariamente a quanto cercano di sostenere gli appellanti, un’attenta lettura
delle testimonianze agli atti nella loro interezza evidenzia la linearità e
completezza delle deposizioni. In particolare, nel lungo e dettagliato verbale di
audizione testimoniale del 25 gennaio 2010 (qui dato per trascritto) la teste L__________
ha esposto con dovizia di particolari le modalità dei contatti avuti con il cliente
e la procedura seguita al fine di accertarne l’identità. Le presunte incongruenze
testimoniali menzionate dagli appellanti in relazione a chi avesse redatto il profilo
cliente sono state chiarite dalla teste nel corso del verbale; la stessa ha,
infatti, spiegato che vi era un profilo cartaceo e uno informatico allestiti da
due persone diverse. Ciò detto, nello specifico, questo aspetto si rivela
inconferente ai fini della causa e con ogni evidenza un’eventuale incertezza su
questo punto non è certo atto a minare la credibilità della teste. Non si
ravvisa inoltre alcuna incongruenza nelle spiegazioni fornite dalla teste sulle
ragioni per cui essa avrebbe chiesto un fax di conferma delle istruzioni
ricevute per telefono.
Per quanto attiene al
teste H__________, anche la sua deposizione non presenta elementi atti a
metterne in dubbio la veridicità o, come sostenuto dagli appellanti, la “
trasparenza
”
(cfr. appello pag. 6). Anzi, nel corso della sua audizione (cfr. audizione cit.
del 13 aprile 2010, qui data per trascritta) il teste ha fornito una versione
dei fatti lineare, dettagliata e che ha trovato, ove possibile, riscontro nelle
risultanze istruttorie. Per quanto attiene in particolare al colloquio
telefonico tra il teste e la persona identificatasi e identificata dai
collaboratori della banca come AP 1, lo stesso è descritto in maniera
circostanziata e particolareggiata dal teste e trova conferma pure nelle parole
della teste L__________. H__________ ha pure illustrato in maniera chiara e
convincente le verifiche effettuate per accertare l’identità
dell’interlocutore. La tesi appellatoria che mette in dubbio l’effettivo
svolgimento di questo colloquio, oltre ad essere irricevibile in quanto sollevata
per la prima volta in appello, contrasta in maniera palese con le risultanze
istruttorie. Inconferenti paiono pure le asserzioni secondo cui se colloquio vi
fosse stato lo stesso risulterebbe dai fax.
Alla luce di quanto
precede ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le
dichiarazioni rese da questi due testi paiono attendibili e degne di fiducia. A
giusta ragione il Pretore ha pertanto fatto affidamento alle stesse per
accertare i fatti.
E. 6 Proseguendo nell’appello gli appellanti, in sintesi, rimproverano alla banca una violazione del suo obbligo di diligenza e di non aver effettuato le verifiche necessarie. Essi sostengono, in maniera invero un po’ confusa, che in ragione del carattere insolito dei bonifici la banca avrebbe dovuto procedere ad ulteriori controlli. A questo proposito AP 1 e AP 2 osservano che in precedenza essi non avevano mai impartito ordini di bonifico ma si erano limitati a effettuare investimenti fiduciari. Gli appellanti negano, inoltre, di aver avuto attività in Cile che avrebbero potuto giustificare tali trasferimenti. Essi contestano pure alla banca di non aver verificato in maniera diligente i fax e di non essersi avveduta che questi documenti riportavano delle firme falsificate.
E. 6.1 Il
denaro depositato su di un conto bancario aperto a nome di un cliente è di
proprietà della banca, verso la quale il cliente ha unicamente un credito.
Pertanto, girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il
proprio denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella
misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un
credito dell’importo corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando la
banca esegue l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla
base di un ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di
rimborso verso il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal
pagamento indebito rimane un danno della banca, non del cliente, e la questione
della riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una
violazione del dovere di diligenza della banca non si pone. Tutt’al più la
banca può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura
in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa
ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di
una colpa della banca (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010
4A_398/2009 consid. 5.1.1). Questa regolamentazione relativa al rischio legato
alla carenza di legittimazione o a eventuali falsificazioni non rilevate è
tuttavia di carattere dispositivo e può essere modificata convenzionalmente tra
il cliente e la banca, ciò che avviene abitualmente (cfr. anche decisione TF
del 20 aprile 2009 4A_438/2007, consid. 1). Di regola queste convenzioni
prevedono che il danno risultante da difetti di legittimazione o da
falsificazioni non scoperte siano a carico del cliente, eccezion fatta per i
casi di colpa grave della banca. Nel quadro dei rapporti appena descritti una
tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca, non
di escludere o di limitare la responsabilità della banca per un danno del
cliente (cfr. DTF 112 II 450 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, a queste
clausole sono applicabili per analogia gli art. 100 CO e 101 cpv. 3 CO, che
disciplinano l’esclusione preventiva della responsabilità per inadempimento del
contratto (DTF 132 III 449 consid. 2, 112 II 450 consid. 3a). Esse sono
pertanto prive di ogni portata qualora alla banca sia imputabile un dolo o una
colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Come accennato sopra, predette clausole convenzionali
prevedono proprio che il danno sia a carico della banca in caso di colpa grave.
Nel caso di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece
essere dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100
cpv. 2 CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa
lieve è imputabile a un ausiliario dell’istituto di credito (art. 101 cpv. 3
CO; DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
Costituisce una colpa
grave la violazione di elementari regole di prudenza il cui rispetto è
imponibile a ogni persona ragionevole posta nelle stesse circostanze. Commette
invece una colpa leggera la persona che non dà prova della prudenza che ci si
sarebbe potuti attendere da lei, senza tuttavia che la sua colpa possa essere
considerata una violazione delle regole di prudenza più elementari.
In regola generale, la
banca non è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini trasmessile che
secondo le modalità previste tra le parti o, in assenza di pattuizioni
specifiche, previste dalla legge. In caso di verifica delle firme, l’istituto
bancario non deve prendere delle misure straordinarie, incompatibili con la liquidazione
rapida delle operazioni, e la banca non deve neppure presumere sistematicamente
l’esistenza di un falso. La banca deve procedere a delle verifiche
supplementari solo se esistono seri indizi di falsificazione, se l’ordine concerne
un’operazione non prevista dal contratto né abitualmente richiesta o se altre
circostanze particolari suscitano dei dubbi sulla legittimità dell’operazione.
E. 6.2 Dagli atti risulta che
in occasione della prima telefonata del 24 novembre 2006 la consulente L__________
ha identificato il cliente interrogandolo sul suo nominativo completo, sulla
data di nascita, sul numero di conto e sulla sigla dello stesso. Nel corso del
colloquio essa ha inoltre constatato che il suo interlocutore era a conoscenza
sia della valuta del conto, tenuto in Euro, che della presenza di liquidità disponibile,
non investita, sufficiente per effettuare l’operazione richiesta (cfr. per i
dettagli audizione del 25 gennaio 2010, cit., pag 2 seg.). La consulente ha
inoltre spiegato di aver chiesto al cliente l’invio di un fax di conferma con
le indicazioni per il bonifico (doc. 4); tale richiesta sarebbe la prassi
quando il cliente non è conosciuto personalmente dal consulente contattato
telefonicamente. La firma sul fax è poi stata verificata dall’ufficio segreteria
che l’ha giudicata conforme.
In merito alla seconda
telefonata la teste L__________ ha affermato di aver riconosciuto
l’interlocutore come la persona con cui aveva parlato poche settimane prima, e
identificata come AP 1, tramite la voce e ha rilevato che questi era informato
del fatto che per poter effettuare il secondo bonifico era necessario procedere
a un disinvestimento, elemento questo che ha confermato la sua convinzione di interloquire
con il legittimo titolare del conto (cfr. per i dettagli audizione del 25
gennaio 2010, cit., pag. 3). In occasione di questa telefonata, inoltre, la
persona presentatasi come AP 1, ha parlato direttamente anche con H__________,
il consulente che aveva incontrato personalmente i qui appellanti presso la
loro agenzia di Buenos Aires solo un mese prima, nel novembre 2006. Questi ha
riferito di aver riconosciuto il cliente tramite la voce e ha sottolineato che l’interlocutore
telefonico ha fatto riferimento a questioni discusse in occasione della
riunione tenutasi a Buenos Aires, incontro a cui – è utile ricordarlo - avevano
partecipato solo il consulente medesimo e i qui appellanti (cfr. per i dettagli
audizione del 13 aprile 2010, cit. pag. 3). Anche in questo caso i consulenti
hanno chiesto la trasmissione di un fax a conferma delle istruzioni ricevute,
ciò che, stando alle dichiarazioni del teste H__________, sarebbe la prassi; la
firma apposta sul documento è stata ritenuta conforme dalla banca (doc. 5).
Per quanto attiene alla
terza telefonata, la teste L__________ ha riferito di aver riconosciuto
l’interlocutore come la stessa persona che l’aveva contattata in precedenza e che
era stata identificata come AP 1. Anche in questo caso essa ha chiesto l’invio
di un fax di conferma (doc. 6; cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio 2010,
cit., pag. 4).).
Dagli atti risulta,
inoltre, che entrambi i consulenti hanno interrogato l’interlocutore telefonico
sulle ragioni dei bonifici; questi ha spiegato di aver bisogno di liquidità per
far fronte a pagamenti legati alla sua attività professionale. Poiché dalla
documentazione in possesso alla banca risultava che l’agenzia dei qui
appellanti fosse attiva anche in Cile, i consulenti hanno ritenuto la
spiegazione plausibile (doc. 2 e testimonianza di H__________, pag. 2 seg.). A
questo riguardo si osserva che l’istruttoria ha permesso di appurare che
effettivamente l’agenzia dei qui appellanti offriva servizi anche nel sud della
Patagonia (Argentina e Cile; doc. 2 e 3), circostanza che emerge anche dall’atto
di appello (appello, pag. 8). Con ogni evidenza le contestazioni degli
appellanti su questo punto sono manifestamente pretestuose.
E. 6.3 Da quanto illustrato
sopra si evince che le precauzioni messe in atto dalla banca per accertare
l’identità dell’interlocutore telefonico sono state precise e complete e, come
si vedrà meglio qui di seguito, adeguate alle circostanze concrete. Contrariamente
a quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, nel caso specifico, non sono emersi
elementi di straordinarietà o indizi di abuso da parte di terzi non
legittimati, tali da imporre alla banca ulteriori verifiche straordinarie in
relazione all’autenticità degli ordini, oltre a quelle effettuate. Per quanto
attiene alla tesi attorea, del presunto carattere insolito dei tre bonifici si
rileva che se pur è vero che nell’anno precedente le operazioni qui contestate
gli appellanti si erano limitati essenzialmente a effettuare investimenti
fiduciari, al momento del primo ordine vi era una liquidità sulla rubrica Euro
del conto BE__________ di Euro 48'559.79, pari a circa la metà degli averi in
conto. Il fatto che la persona presentatasi, e identificata dalla banca, come AP
1 sapesse di questa disponibilità in conto, ne conoscesse la valuta, e volesse
utilizzare la stessa per far fronte a un “
bisogno di liquidità per la sua
attività professionale, utilizzando gli Euro che aveva in conto
” è parso del
tutto legittimo e non ha dato adito ad alcun sospetto (cfr. testimonianza di L__________
cit., pag. 2). A questo vada aggiunto che, già in precedenza, sul conto dei qui
appellanti vi erano state delle movimentazioni (in particolare degli accrediti)
che parevano connessi all’attività professionale degli stessi (cfr. anche
estratti conto; testimonianza cit. di H__________, pag. 4 a metà).
In relazione invece al
secondo bonifico per dar seguito al quale è poi stato necessario procedere a un
disinvestimento dei fondi in USD, operazione che, in effetti, poteva apparire
in contrasto con le intenzioni manifestate in precedenza dal cliente
(segnatamente in occasione dell’incontro avvenuto a Buenos Aires), è necessario
osservare che la persona presentatasi come AP 1 non ha avuto contatti solo con L__________
ma ha interloquito direttamente anche con il consulente H__________ che lo
aveva incontrato personalmente solo il mese prima. Quest’ultimo ha dichiarato
di aver riconosciuto il cliente dalla voce ed ha precisato che, nel corso del
colloquio telefonico, il suo interlocutore ha fatto riferimento anche a quanto
discusso in occasione dell’incontro avvenuto a __________ il mese precedente,
in particolare menzionando un investimento fiduciario a termine di cui si era
parlato in quell’occasione, circostanza questa che, con ogni evidenza, ha
ulteriormente rafforzato la sua convinzione di parlare con il legittimo
titolare del conto. Al riguardo il teste si è così espresso:
“
All'incontro
del novembre 2006 erano presenti soltanto gli attori e il sottoscritto, nessun
altro. Sempre in occasione di questo incontro si parlò di un futuro
investimento e meglio si decise che si sarebbe fatto un investimento fiduciario
a termine (…)
.
Quando ho
sentito che la signora __________ stava parlando riguardo ad un trasferimento
di denaro le ho chiesto di passarmi la telefonata. Ho preso quindi il telefono.
Constatai dalla voce che si trattava del sig. B__________. Gli chiesi le
ragioni per le quali desiderava fare questo trasferimento. Lui mi rispose che a
quel momento aveva un'emergenza di liquidità e quindi aveva bisogno di soldi.
Mi spiegò pure che non appena possibile questi soldi me li avrebbe fatti
riaccreditare suo conto così che si sarebbe potuto procedere all'investimento
discusso in occasione della mia visita a Buenos Aires. In pratica durante
questa telefonata il mio interlocutore fece riferimento al nostro incontro a
Buenos Aires nella misura in cui riferì dell'investimento fiduciario a termine
di cui si era parlato in quella occasione (…). A me il motivo del trasferimento
indicatomi dal sig. B__________ è sembrato plausibile in considerazione della
sua attività professionale. Questo anche perché dal dossier e da quanto dettomi
dai clienti la loro attività era estesa anche al Cile. Il trasferimento di
denaro doveva avvenire su una banca cilena (…)”
Come detto in precedenza le
dichiarazioni rese dal teste paiono attendibili (consid. 5.2) e l’agire dello
stesso legittimo.
Discorso analogo deve
essere fatto per il terzo bonifico. La teste L__________ ha dichiarato di aver riconosciuto
il suo interlocutore telefonico come la persona con cui aveva già parlato nelle
settimane antecedenti e identificata come AP 1. Anche in questo frangente la
spiegazione fornita dallo stesso è parsa coerente con quanto affermato in precedenza
e pertanto giudicata credibile dalla consulente bancaria.
Alla luce di tutto quanto
esposto in precedenza, anche la circostanza che il bonifico in questione
andasse, di fatto, a estinguere (all’epoca, i consulenti ritenevano solo
temporaneamente) il conto, non era in quanto tale atta a far nascere dei dubbi
in merito alla legittimità dell’operazione. A questo riguardo è utile altresì considerare
che agli occhi dei consulenti gli averi depositati sul conto BE__________
costituivano, tutto sommato, un importo contenuto per gli attori i quali hanno
dichiarato di avere un reddito annuo derivante dalla loro attività lavorativa -
commerciale compreso tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.- e un patrimonio
immobiliare compreso tra fr. 1 e 5 milioni (cfr. edizione parte convenuta, profili
aventi diritto economico). Una movimentazione come quella qui contestata,
dettata da (asserite) necessità professionali, non era pertanto atta a
suscitare particolari sospetti.
E. 6.4 Per quanto attiene
alla contestazione relativa alla verifica delle firme sui fax, la perizia calligrafica
dell’8 luglio 2014 (atto XVII) ha effettivamente evidenziato che le firme
contestate poste sui doc. S, T e U “
sono il risultato della riproduzione di
un’identica firma modello, con ogni probabilità scansionata e poi riprodotto
sui tre documenti
”. La perita ha precisato di ritenere “
senz’altro plausibile
l’ipotesi che la firma utilizzata come modello per la scansione fosse autentica
”.
Come emerge dal referto peritale la constatazione dell’identicità, e pertanto
della falsificazione, delle firme apposte sui fax non è però stata immediata ma
ha potuto essere individuata solo tramite un’apposita tecnica di
sovrapposizione, finalizzata a questo scopo. Così stando le cose, ne discende
che il rimprovero mosso dagli appellanti a AO 1 di non essere stata diligente
nel verificare le firme non regge, ritenuto che la banca non aveva motivo di
dubitare dell’autenticità degli scritti avendo ricevuto tutte le rassicurazioni
dalla persona che le ha telefonato per impartire gli ordini e che i dipendenti
della banca hanno, come illustrato sopra, identificato come il cliente AP 1. A
questo vada aggiunto che l’istituto di credito ha fatto verificare i fax dal
proprio ufficio segreteria che ne ha rilevato la conformità con l’esemplare di
firma contenuto nel dossier bancario.
A titolo abbondanziale, è
comunque utile ricordare che, in considerazione della clausola di rinuncia
sottoscritta dai clienti, la richiesta d’invio delle conferme degli ordini per
fax non sarebbe neppure stata necessaria (doc. G).
La circostanza che i fax in
parola provenissero da un numero differente da quello indicato nel dossier di
apertura del conto dei clienti è inconferente ai fini di causa, ritenuto che
tale numero deve essere inteso quale recapito per la banca ma non impone certo
al cliente di contattare l’istituto bancario solo tramite predetta utenza. Come
correttamente sottolineato dal teste H__________ non è insolito che un cliente straniero
utilizzi numeri diversi per ragioni di sicurezza e confidenzialità (cfr. anche testimonianza
cit., pag. 4).
Da tutto quanto precede
ben si vede come le misure messe in atto dalla banca siano state adeguate alle
circostanze. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti alla stessa non
può essere imputata alcuna omissione nelle verifiche.
Ne discende che a AO 1 non
può essere addebitata alcuna colpa per quanto avvenuto e tanto meno una colpa
grave, condizione la cui realizzazione avrebbe determinato la non applicabilità
della clausola di ribaltamento del rischio sottoscritta dai clienti (doc. G).
E. 6.5 Assolutamente priva di fondamento si rivela pure l’argomentazione appellatoria secondo cui la presa di contatto dell’(asserito) cliente con la sede bancaria di __________ sarebbe stata insolita e avrebbe dovuto allertare la banca in quanto stando agli accordi intercorsi tra le parti tutti gli ordini avrebbero dovuto passare tramite gli uffici __________ __________. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, di questa asserita procedura non vi è, infatti, alcun riscontro nel dossier bancario. Ciò detto, la presa di contatto con la sede AO 1 di __________ pare giustificata proprio in considerazione del precedente incontro personale avvenuto tra H__________, impiegato presso la sede di __________, e i clienti a Buenos Aires
E. 6.6 Da ultimo è utile ricordare che le prime contestazioni in merito alla legittimità dei bonifici sono state sollevate da AP 2 nell’aprile 2007, ovvero ben 5 mesi dopo il primo ordine (cfr. testimonianza di G__________ del 18 aprile 2012, pag. 1), e pertanto in maniera manifestamente tardiva. L’istruttoria, infatti, ha permesso di accertare che gli estratti conto venivano trasmessi per posta agli appellanti mensilmente, come da loro indicazioni. E’ innegabile che una verifica attenta degli estratti conto da parte dei titolari avrebbe permesso di individuare prima le (asserite) operazioni illegittime e avrebbe impedito, verosimilmente, almeno l’ultimo dei tre bonifici.
E. 6.7 Alla luce di tutto quanto esposto, è a giusta ragione che il Pretore ha negato che a AO 1 potesse essere imputata negligenza nel suo agire. La sentenza di prima istanza va pertanto confermata.
E. 7 Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza degli appellanti i quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 18 gennaio 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, con l’obbligo di rifondere, in solido, alla controparte complessivi fr. 7’000.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2016.10
Lugano
29 agosto 2017/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
A. Fiscalini, presidente,
Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n.OA.2008.629della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1°ottobre 2008 da
AP 1
AP 2
contro
AO 1
B.A seguito di istruzioni ricevute per telefono, e confermate per fax (doc. S, T, U), da una persona presentatasi come AP 1 e identificata come tale dai collaboratori di AO 1, listituto bancario ha addebitato il conto BE__________ in data 27 novembre 2006 di EUR 28'900.-, in data 7 dicembre 2006 di USD 47'300.- e in data 18 dicembre 2006 di USD 39'600.-; importi che sono stati tutti trasferiti, conformemente alle indicazioni ricevute, a favore del conto n. __________ del Banco B__________ di __________ intestato a un certo __________ __________ (doc. O). Effettuati questi addebiti, sul conto BE__________ sono rimasti unicamente USD 1'244.- (doc. P).
E considerato
in diritto:
6.1.Il denaro depositato su di un conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà della banca, verso la quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto, girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il proprio denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un credito dellimporto corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando la banca esegue lordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso il cliente non implicato nelloperazione: il danno derivante dal pagamento indebito rimane un danno della banca, non del cliente, e la questione della riparazione del danno subito da questultimo in relazione con una violazione del dovere di diligenza della banca non si pone. Tuttal più la banca può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di una colpa della banca (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1). Questa regolamentazione relativa al rischio legato alla carenza di legittimazione o a eventuali falsificazioni non rilevate è tuttavia di carattere dispositivo e può essere modificata convenzionalmente tra il cliente e la banca, ciò che avviene abitualmente (cfr. anche decisione TF del 20 aprile 2009 4A_438/2007, consid. 1). Di regola queste convenzioni prevedono che il danno risultante da difetti di legittimazione o da falsificazioni non scoperte siano a carico del cliente, eccezion fatta per i casi di colpa grave della banca. Nel quadro dei rapporti appena descritti una tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca, non di escludere o di limitare la responsabilità della banca per un danno del cliente (cfr. DTF 112 II 450 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, a queste clausole sono applicabili per analogia gli art. 100 CO e 101 cpv. 3 CO, che disciplinano lesclusione preventiva della responsabilità per inadempimento del contratto (DTF 132 III 449 consid. 2, 112 II 450 consid. 3a). Esse sono pertanto prive di ogni portata qualora alla banca sia imputabile un dolo o una colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Come accennato sopra, predette clausole convenzionali prevedono proprio che il danno sia a carico della banca in caso di colpa grave. Nel caso di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece essere dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100 cpv. 2 CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa lieve è imputabile a un ausiliario dellistituto di credito (art. 101 cpv. 3 CO; DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).