Procedura cautelare - mandato - rendiconto
Erwägungen (1 Absätze)
E. 35 x 55), in vista della sua commercializzazione ed allo scopo di salvaguardare
l’anonimato del proprietario (cfr. allegato 1 del doc. A inc. n. CA.2014.138);
che la deteriorazione dei
rapporti tra le parti ha dato avvio a una serie di vertenze giudiziarie, di cui
si dirà, per quanto necessario, qui di seguito;
che con istanza 22 maggio 2014 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse
fatto ordine a costoro, suoi presunti mandatari a titolo fiduciario, di fornire
immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito alle spese e agli
onorari da loro pretesi e in merito all’attuale luogo di deposito del dipinto
in questione nonché di interrogare AP 1 per sé e per la società AP 2, il tutto
con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP e con multa in caso di
inesecuzione;
che con decisione supercautelare
23 maggio 2014 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto
ordine ai convenuti di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto
in merito all’attuale luogo di deposito del dipinto (dispositivo n. 1),
disponendo l’immediata esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché
prevedendo per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale
dell’art. 292 CP (dispositivo n. 2) come pure di una multa disciplinare di fr.
5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di
inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1);
che, preso atto del mancato
adempimento degli ordini impartiti il 24 (
recte
: 23) maggio 2014, il
Pretore, con decisione 4 giugno 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo
al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la
condanna dei convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e
di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014
(dispositivo n. 2);
che all’udienza del 17 giugno
2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti si sono
opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, dopodiché si è proceduto
all’audizione di alcuni testimoni;
che con decisione cautelare
“intermedia” 20 giugno 2014 il Pretore ha confermato le decisioni
supercautelari rese il 23 maggio e il 4 giugno 2014;
che in parziale accoglimento
dell’appello inoltrato il 2 luglio 2014 dai convenuti, questa Camera, con
decisione 5 novembre 2014 (inc. n. 12.2014.117), ha riformato la decisione
cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 nel senso della revoca dei provvedimenti
adottati nelle decisioni supercautelari 23 maggio 2014 (dispositivi n. 1-3) e 4
giugno 2014 (dispositivo n. 2);
che dopo aver preso atto delle
arringhe finali in occasione dell’udienza del 3 febbraio 2015, il Pretore con decisione
cautelare 9 marzo 2015 ha (parzialmente) accolto l’istanza, riconfermando le
decisioni supercautelari rese il 23 maggio e il 4 giugno 2014 nel senso che ha fatto
ordine ai convenuti di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto
in merito all’attuale luogo di deposito dell’opera con la comminatoria
dell’azione penale dell’art. 292 CP, la condanna di una multa disciplinare di
fr. 5'000.- nonché di una multa disciplinare di
fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014 compreso in caso di inesecuzione e
l’assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere l’azione di merito;
che con l’appello 23 marzo 2015, che
qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 21 maggio 2015, i convenuti
hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza cautelare;
che l’appello in esame, inoltrato
entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1
CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente
superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio
ricevibile;
che preliminarmente va estromessa
dall’incarto la nuova prova documentale proposta in questa sede dall’istante
(la lettera 23 febbraio 2015 dell’__________ [doc. 1] offerta con la risposta
all’appello), che in effetti, oltre ad essere del tutto irrilevante, è stata
presentata senza spiegare per quali ragioni la sua produzione non sarebbe stata
possibile dinanzi alla giurisdizione inferiore con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC);
che, ciò detto, nel gravame i
convenuti rimproverano in sostanza al Pretore di aver misconosciuto che
difettava la probabilità di esito favorevole della futura causa di merito segnatamente
con riferimento alla legittimazione attiva dell’istante, rispettivamente di non
essersi espresso su tutti i requisiti per l’adozione delle misure provvisionali
di cui all’art. 261 CPC ed in particolare sull’esistenza di una lesione o di
una minaccia imminente di lesione e sul danno difficilmente riparabile; essi gli
rimproverano pure di aver ammesso in ambito cautelare la domanda di rendiconto
dell’istante, quando oltretutto un’analoga richiesta da loro formulata in
un’altra procedura tra le parti era stata respinta da quello stesso giudice;
che
la legittimazione attiva dell’istante (che i
convenuti contestano escludendo che costui sia l’attuale proprietario del
dipinto), è in realtà incontestabile in considerazione della sua almeno
verosimile qualità di mandante fiduciario, legittimato in ogni caso a
pretendere - a seguito della disdetta cautelativa del mandato (doc. L inc. n.
CA.2014.138) - la restituzione del quadro in questione nella futura causa di
merito in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO: l’opera è in effetti stata apportata
fiduciariamente alla società, che si è per l’appunto impegnata ad eseguire le
istruzioni dell’istante (cfr. allegato 2 del doc. A, C10, C29 inc. n.
CA.2014.138); quest’ultimo è indicato essere il beneficiario economico della
società (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. I, C10, C12 inc. n. CA.2014.138),
come da sempre ammesso dai convenuti (per es. verbale 12 maggio 2014 inc. n.
CA.2014.138 p. 3); nei suoi confronti i convenuti vantano tutta una serie di
onorari derivanti proprio da questo mandato fiduciario (cfr. premessa C e
allegato 3 del doc. A inc. n. CA.2014.138); l’esistenza di questo mandato
fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4 inc. n. CA.2014.138) è
altresì confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali
del 29 marzo 2014 sottoscritta dalle parti (doc. A inc. n. CA.2014.138, che
invero non definisce giuridicamente i “rapporti contrattuali” intercorsi), da
una serie di esplicite missive di AP 1 (doc. C4, C5, C39 inc. n. CA.2014.138,
che confermano inequivocabilmente l’esistenza di rapporti fiduciari tra le
parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative poste
in atto dal suo legale (doc. T inc. n. CA.2014.138, che è una domanda di
ingiunzione di pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è
per finire stata ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che
a p. 3 del verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere
“proprietari fiduciari del dipinto”); oltretutto a sostegno della loro
posizione i convenuti hanno dichiarato di prevalersi tra l’altro delle norme
relative al contratto di mandato e meglio dell’art. 401 cpv. 1 CO (osservazioni
5 maggio 2014 inc. n. CA.2014.138 p. 7 seg.); poco importa invece sapere se in
precedenza l’istante fosse stato proprietario o semplice mandatario fiduciario
del proprietario;
che la
censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia
imminente di lesione è infondata: l’esistenza di quel requisito è in effetti
stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di
deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i convenuti,
per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a €
4'000'000.- (cfr. doc. A inc. n. CA.2014.138), da una parte hanno prospettato
la vendita dello stesso a terzi senza l’accordo dell’istante per un prezzo (di
€ 35'000'000.-) notevolmente inferiore a quello che l’acquirente reperito da
quest’ultimo,
V__________ __________,
si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile
2014 inc. n. CA.2014.139 p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 inc. n. CA.2014.138 p.
10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206 pt. 21, con un’ammissione che è
poi stata revocata contrariamente ai dettami della buona fede processuale e
oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17 giugno 2014 inc. n.
CA.2014.138
[
p. 6
]
e con scritto 14 novembre 2014 inc. n. CA.2014.138,
sostenendo che “
questa pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a
fini procedurali non per asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare
che a detta dello stesso istante la sua azione cautelare è suscettibile di
causare un danno ai convenuti
” rispettivamente che “
i miei patrocinati
si sono avvalsi di questo falso allegato soltanto per dire che l’attore non può
da una parte sostenere l’imminente vendita del dipinto per provare il pericolo
imminente, e d’altra parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione
”;
e in ogni caso sulla base delle prove annesse alla successiva denuncia penale
di cui al doc. C71 inc. n. CA.2014.138 non si può ancora concludere che i doc.
F e G inc. n. CA.2014.138, entrambi pure attestanti singolarmente quella
medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda l’intero doc. F
inc. n. CA.2014.138, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G inc. n.
CA.2014.138, dal suo estensore __________, sentito quale teste
[
p. 8 seg.
]
-, fossero falsi,
specie sul particolare tema dell’esistenza di trattative dei convenuti con
terzi, anch’esse confermate dal teste __________
[
p. 9
]
),
e dall’altra
hanno minacciato di far letteralmente “scomparire” il dipinto (cfr. doc. P e
C51 inc. n. CA.2014.138);
che l’esistenza del danno
difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato,
è invece stata resa verosimile dall’oggettiva impossibilità di riottenere il
dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da parte dei convenuti,
rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli
interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-) è assai inferiore a quello
che l’acquirente trovato dall’istante si era impegnato a versare (inizialmente
ritenuto essere di almeno € 40'000'000.- [doc. C7a, C29, C30 e C60 inc. n.
CA.2014.138] e poi risultato essere addirittura di € 160'000'000.- [doc. C67 e
C69 inc. n. CA.2014.138]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere
perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare
avevano disatteso la predetta convenzione di scioglimento [doc. A inc. n.
CA.2014.138, che prevedeva la sottoscrizione di un contratto di
escrow
tramite l’avv. C__________ __________, versato agli atti sub doc. C inc. n. CA.2014.138,
che i convenuti non avevano poi voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N inc. n.
CA.2014.138], subordinando la consegna del dipinto al preventivo pagamento
degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro attivo
oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39 inc. n. CA.2014.138;
interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13 inc. n.
CA.2014.138), è chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso
rispettivamente il recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a
cui si aggiunge beninteso la rivalsa per il risarcimento dell’ingente danno
dovuto all’acquirente reperito dall’istante (cfr. doc. M e C70 inc. n.
CA.2014.138), sarebbe estremamente problematico (cfr.
Trezzini
, Commentario CPC, p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre
2012 inc. n. 12.2012.104);
che con l’ultima censura
d’appello i convenuti, rifacendosi a quanto deciso dalla scrivente Camera in
occasione dell’appello da loro presentato contro la decisione cautelare “intermedia”
20 giugno 2014 (II CCA 5 novembre 2014 inc. n. 12.2014.117), rimproverano al
Pretore di aver ammesso in ambito cautelare la domanda di rendiconto
dell’istante, quando oltretutto un’analoga richiesta da loro formulata in
un’altra procedura tra le parti era stata respinta da quello stesso giudice
(cfr. decisione cautelare 20 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206);
che la censura dev’essere
disattesa: nonostante, come riconosciuto anche dal Pretore, il Tribunale
federale abbia ritenuto non arbitraria la tesi secondo cui una domanda di
rendiconto fondata sull’art. 400 cpv. 1 CO, com’è quella parzialmente
riconosciuta nel giudizio impugnato, non può di principio dar luogo a misure
cautelari siccome richiede una decisione definitiva su quella pretesa (DTF 138
III 728 consid. 2.7; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.2), nel caso di
specie i convenuti, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC), non hanno in effetti spiegato per quali motivi di fatto e di diritto
non si potesse condividere l’assunto del giudice di prime cure secondo cui le
particolarità del caso, segnatamente il fatto che quella informativa costituiva
non tanto il fine ultimo della tutela postulata ma piuttosto lo strumento
indispensabile “per potere dare effettività alla tutela cautelare richiesta e
fondata” e dunque “per permettere l’adozione della misura a tutela della
pretesa principale” da lui individuata in un futuro blocco cautelare del
dipinto nel luogo così indicato, erano però tali da giustificare un’eccezione a
questo principio;
che il gravame dei convenuti deve
pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le
spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I.
L’appello 23 marzo 2015 di
AP 1 e AP 2
è respinto nella misura in cui è ricevibile
.
II.
Le spese processuali di
complessivi fr. 8’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno
all’appellato, sempre in solido, fr. 8’000.- per ripetibili.
III.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso
è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90
LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2015 12.2015.52
Procedura cautelare - mandato - rendiconto
Incarto n. 12.2015.52 Lugano 14 dicembre 2015 /rn In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.186 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22 maggio 2014 da AO 1 rappr. dall’avv. RA 2 contro AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’avv. dott. RA 1 con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai convenuti fosse fatto ordine di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito alle spese e agli onorari da loro pretesi e in merito all’attuale luogo di deposito dell’opera denominata “__________” (cm 35 x 55) nonché di interrogare AP 1 per sé e per la società AP 2, il tutto con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP e con multa in caso di inesecuzione; domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con decisione cautelare 9 marzo 2015, ha parzialmente accolto, riconfermando i provvedimenti supercautelari 23 maggio e 4 giugno 2014 nel senso che ha fatto ordine ai convenuti di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito all’attuale luogo di deposito dell’opera con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP e la condanna di una multa in caso di inesecuzione; appellanti i convenuti con atto di appello 23 marzo 2014 (recte : 2015), con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, protestando le spese giudiziarie; mentre l'istante con osservazioni (recte : risposta) 21 maggio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: che AO 1 è il beneficiario economico della società __________ AP 2 (cfr. allegato 2 del doc. A inc. n. CA.2014.138), di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (cfr. doc. A inc.
n. CA.2014.138): nel corso del 2006 egli ha apportato alla società un dipinto - di valore ingentissimo - attribuito a __________, denominato “__________” (cm 35 x 55), in vista della sua commercializzazione ed allo scopo di salvaguardare l’anonimato del proprietario (cfr. allegato 1 del doc. A inc. n. CA.2014.138); che la deteriorazione dei rapporti tra le parti ha dato avvio a una serie di vertenze giudiziarie, di cui si dirà, per quanto necessario, qui di seguito; che con istanza 22 maggio 2014 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse fatto ordine a costoro, suoi presunti mandatari a titolo fiduciario, di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito alle spese e agli onorari da loro pretesi e in merito all’attuale luogo di deposito del dipinto in questione nonché di interrogare AP 1 per sé e per la società AP 2, il tutto con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP e con multa in caso di inesecuzione; che con decisione supercautelare 23 maggio 2014 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine ai convenuti di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito all’attuale luogo di deposito del dipinto (dispositivo n. 1), disponendo l’immediata esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché prevedendo per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo n. 2) come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1); che, preso atto del mancato adempimento degli ordini impartiti il 24 (recte : 23) maggio 2014, il Pretore, con decisione 4 giugno 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la condanna dei convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014 (dispositivo n. 2); che all’udienza del 17 giugno 2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti si sono opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, dopodiché si è proceduto all’audizione di alcuni testimoni; che con decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 il Pretore ha confermato le decisioni supercautelari rese il 23 maggio e il 4 giugno 2014; che in parziale accoglimento dell’appello inoltrato il 2 luglio 2014 dai convenuti, questa Camera, con decisione 5 novembre 2014 (inc. n. 12.2014.117), ha riformato la decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 nel senso della revoca dei provvedimenti adottati nelle decisioni supercautelari 23 maggio 2014 (dispositivi n. 1-3) e 4 giugno 2014 (dispositivo n. 2); che dopo aver preso atto delle arringhe finali in occasione dell’udienza del 3 febbraio 2015, il Pretore con decisione cautelare 9 marzo 2015 ha (parzialmente) accolto l’istanza, riconfermando le decisioni supercautelari rese il 23 maggio e il 4 giugno 2014 nel senso che ha fatto ordine ai convenuti di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito all’attuale luogo di deposito dell’opera con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP, la condanna di una multa disciplinare di fr. 5'000.- nonché di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014 compreso in caso di inesecuzione e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere l’azione di merito; che con l’appello 23 marzo 2015, che qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 21 maggio 2015, i convenuti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare; che l’appello in esame, inoltrato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio ricevibile; che preliminarmente va estromessa dall’incarto la nuova prova documentale proposta in questa sede dall’istante (la lettera 23 febbraio 2015 dell’__________ [doc. 1] offerta con la risposta all’appello), che in effetti, oltre ad essere del tutto irrilevante, è stata presentata senza spiegare per quali ragioni la sua produzione non sarebbe stata possibile dinanzi alla giurisdizione inferiore con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC); che, ciò detto, nel gravame i convenuti rimproverano in sostanza al Pretore di aver misconosciuto che difettava la probabilità di esito favorevole della futura causa di merito segnatamente con riferimento alla legittimazione attiva dell’istante, rispettivamente di non essersi espresso su tutti i requisiti per l’adozione delle misure provvisionali di cui all’art. 261 CPC ed in particolare sull’esistenza di una lesione o di una minaccia imminente di lesione e sul danno difficilmente riparabile; essi gli rimproverano pure di aver ammesso in ambito cautelare la domanda di rendiconto dell’istante, quando oltretutto un’analoga richiesta da loro formulata in un’altra procedura tra le parti era stata respinta da quello stesso giudice; che la legittimazione attiva dell’istante (che i convenuti contestano escludendo che costui sia l’attuale proprietario del dipinto), è in realtà incontestabile in considerazione della sua almeno verosimile qualità di mandante fiduciario, legittimato in ogni caso a pretendere - a seguito della disdetta cautelativa del mandato (doc. L inc. n. CA.2014.138) - la restituzione del quadro in questione nella futura causa di merito in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO: l’opera è in effetti stata apportata fiduciariamente alla società, che si è per l’appunto impegnata ad eseguire le istruzioni dell’istante (cfr. allegato 2 del doc. A, C10, C29 inc. n. CA.2014.138); quest’ultimo è indicato essere il beneficiario economico della società (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. I, C10, C12 inc. n. CA.2014.138), come da sempre ammesso dai convenuti (per es. verbale 12 maggio 2014 inc. n. CA.2014.138 p. 3); nei suoi confronti i convenuti vantano tutta una serie di onorari derivanti proprio da questo mandato fiduciario (cfr. premessa C e allegato 3 del doc. A inc. n. CA.2014.138); l’esistenza di questo mandato fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4 inc. n. CA.2014.138) è altresì confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali del 29 marzo 2014 sottoscritta dalle parti (doc. A inc. n. CA.2014.138, che invero non definisce giuridicamente i “rapporti contrattuali” intercorsi), da una serie di esplicite missive di AP 1 (doc. C4, C5, C39 inc. n. CA.2014.138, che confermano inequivocabilmente l’esistenza di rapporti fiduciari tra le parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative poste in atto dal suo legale (doc. T inc. n. CA.2014.138, che è una domanda di ingiunzione di pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è per finire stata ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che a p. 3 del verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere “proprietari fiduciari del dipinto”); oltretutto a sostegno della loro posizione i convenuti hanno dichiarato di prevalersi tra l’altro delle norme relative al contratto di mandato e meglio dell’art. 401 cpv. 1 CO (osservazioni 5 maggio 2014 inc. n. CA.2014.138 p. 7 seg.); poco importa invece sapere se in precedenza l’istante fosse stato proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario; che la censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia imminente di lesione è infondata: l’esistenza di quel requisito è in effetti stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a € 4'000'000.- (cfr. doc. A inc. n. CA.2014.138), da una parte hanno prospettato la vendita dello stesso a terzi senza l’accordo dell’istante per un prezzo (di € 35'000'000.-) notevolmente inferiore a quello che l’acquirente reperito da quest’ultimo, V__________ __________, si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile 2014 inc. n. CA.2014.139 p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 inc. n. CA.2014.138 p. 10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206 pt. 21, con un’ammissione che è poi stata revocata contrariamente ai dettami della buona fede processuale e oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17 giugno 2014 inc. n. CA.2014.138 [
p. 6 ] e con scritto 14 novembre 2014 inc. n. CA.2014.138, sostenendo che “ questa pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a fini procedurali non per asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare che a detta dello stesso istante la sua azione cautelare è suscettibile di causare un danno ai convenuti ” rispettivamente che “ i miei patrocinati si sono avvalsi di questo falso allegato soltanto per dire che l’attore non può da una parte sostenere l’imminente vendita del dipinto per provare il pericolo imminente, e d’altra parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione ”; e in ogni caso sulla base delle prove annesse alla successiva denuncia penale di cui al doc. C71 inc. n. CA.2014.138 non si può ancora concludere che i doc. F e G inc. n. CA.2014.138, entrambi pure attestanti singolarmente quella medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda l’intero doc. F inc. n. CA.2014.138, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G inc. n. CA.2014.138, dal suo estensore __________, sentito quale teste [
p. 8 seg. ] -, fossero falsi, specie sul particolare tema dell’esistenza di trattative dei convenuti con terzi, anch’esse confermate dal teste __________ [
p. 9 ]), e dall’altra hanno minacciato di far letteralmente “scomparire” il dipinto (cfr. doc. P e C51 inc. n. CA.2014.138); che l’esistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dall’oggettiva impossibilità di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da parte dei convenuti, rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-) è assai inferiore a quello che l’acquirente trovato dall’istante si era impegnato a versare (inizialmente ritenuto essere di almeno € 40'000'000.- [doc. C7a, C29, C30 e C60 inc. n. CA.2014.138] e poi risultato essere addirittura di € 160'000'000.- [doc. C67 e C69 inc. n. CA.2014.138]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare avevano disatteso la predetta convenzione di scioglimento [doc. A inc. n. CA.2014.138, che prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________ __________, versato agli atti sub doc. C inc. n. CA.2014.138, che i convenuti non avevano poi voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N inc. n. CA.2014.138], subordinando la consegna del dipinto al preventivo pagamento degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro attivo oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39 inc. n. CA.2014.138; interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13 inc. n. CA.2014.138), è chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso rispettivamente il recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a cui si aggiunge beninteso la rivalsa per il risarcimento dell’ingente danno dovuto all’acquirente reperito dall’istante (cfr. doc. M e C70 inc. n. CA.2014.138), sarebbe estremamente problematico (cfr. Trezzini, Commentario CPC, p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104); che con l’ultima censura d’appello i convenuti, rifacendosi a quanto deciso dalla scrivente Camera in occasione dell’appello da loro presentato contro la decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 (II CCA 5 novembre 2014 inc. n. 12.2014.117), rimproverano al Pretore di aver ammesso in ambito cautelare la domanda di rendiconto dell’istante, quando oltretutto un’analoga richiesta da loro formulata in un’altra procedura tra le parti era stata respinta da quello stesso giudice (cfr. decisione cautelare 20 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206); che la censura dev’essere disattesa: nonostante, come riconosciuto anche dal Pretore, il Tribunale federale abbia ritenuto non arbitraria la tesi secondo cui una domanda di rendiconto fondata sull’art. 400 cpv. 1 CO, com’è quella parzialmente riconosciuta nel giudizio impugnato, non può di principio dar luogo a misure cautelari siccome richiede una decisione definitiva su quella pretesa (DTF 138 III 728 consid. 2.7; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.2), nel caso di specie i convenuti, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno in effetti spiegato per quali motivi di fatto e di diritto non si potesse condividere l’assunto del giudice di prime cure secondo cui le particolarità del caso, segnatamente il fatto che quella informativa costituiva non tanto il fine ultimo della tutela postulata ma piuttosto lo strumento indispensabile “per potere dare effettività alla tutela cautelare richiesta e fondata” e dunque “per permettere l’adozione della misura a tutela della pretesa principale” da lui individuata in un futuro blocco cautelare del dipinto nel luogo così indicato, erano però tali da giustificare un’eccezione a questo principio; che il gravame dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la TG decide: I. L’appello 23 marzo 2015 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile . II. Le spese processuali di complessivi fr. 8’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 8’000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).