Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 (doc. C4, C5, C39, che confermano inequivocabilmente l’esistenza di rapporti fiduciari tra le parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative poste in atto dal suo legale (doc. T, che è una domanda di ingiunzione di pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è per finire stata ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che a p. 3 del verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere “proprietari fiduciari del dipinto”); oltretutto a sostegno della loro posizione i convenuti hanno dichiarato di prevalersi tra l’altro delle norme relative al contratto di mandato e meglio dell’art. 401 cpv. 1 CO (osservazioni 5 maggio 2014 p. 7 seg.); poco importa invece sapere se in precedenza l’istante fosse stato proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario; che la censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia imminente di lesione è infondata: l’esistenza di quel requisito è in effetti stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a € 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno prospettato la vendita dello stesso a terzi senza l’accordo dell’istante per un prezzo (di € 35'000'000.-) notevolmente inferiore a quello che l’acquirente reperito da quest’ultimo, V__________ __________, si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile 2014 inc. n. CA.2014.139
p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 p. 10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206 pt. 21, con un’ammissione che è poi stata revocata contrariamente ai dettami della buona fede processuale e oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17 giugno 2014 [
p. 6 ] e con scritto 14 novembre 2014, sostenendo che “ questa pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a fini procedurali non per asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare che a detta dello stesso istante la sua azione cautelare è suscettibile di causare un danno ai convenuti ” rispettivamente che “ i miei patrocinati si sono avvalsi di questo falso allegato soltanto per dire che l’attore non può da una parte sostenere l’imminente vendita del dipinto per provare il pericolo imminente, e d’altra parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione ”; e in ogni caso sulla base delle prove annesse alla successiva denuncia penale di cui al doc. C71 non si può ancora concludere che i doc. F e G, entrambi pure attestanti singolarmente quella medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda l’intero doc. F, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G, dal suo estensore __________, sentito quale teste [
p. 8 seg. ] -, fossero falsi, specie sul particolare tema dell’esistenza di trattative dei convenuti con terzi, anch’esse confermate dal teste __________ [ p. 9 ]), e dall’altra hanno minacciato di far letteralmente “scomparire” il dipinto (cfr. doc. P e C51); che l’esistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dall’oggettiva impossibilità di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da parte dei convenuti, rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-) è assai inferiore a quello che l’acquirente trovato dall’istante si era impegnato a versare (inizialmente ritenuto essere di almeno € 40'000'000.- [ doc. C7a, C29, C30 e C60 ] e poi risultato essere addirittura di € 160'000'000.- [ doc. C67 e C69 ]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare avevano disatteso la predetta convenzione di scioglimento [ doc. A, che prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________ __________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non avevano poi voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N ], subordinando la consegna del dipinto al preventivo pagamento degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro attivo oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39; interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13), è chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso rispettivamente il recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a cui si aggiunge beninteso la rivalsa per il risarcimento dell’ingente danno dovuto all’acquirente reperito dall’istante (cfr. doc. M e C70), sarebbe estremamente problematico (cfr. Trezzini, Commentario CPC,
p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104); che, per completezza di motivazione, si osserva infine che il rimprovero mosso al Pretore dai convenuti, per altro nemmeno oggetto di richieste particolari ma rimasto fine a sé stante, di aver successivamente rinunciato all’assunzione testimoniale dei coniugi __________ e __________ (sul tema del doc. G) e dell’__________ (in merito al doc. C67 e C69) è irricevibile, il giudice di prime cure avendo spiegato nella decisione ordinatoria 8 gennaio 2015 le ragioni - per altro convincenti, e ciò anche a fronte della sostanziale inutilità di quelle prove (in ogni caso non tali da inficiare l’intero doc. F, salvo il suo quarto paragrafo, e la testimonianza dell’__________) - di quel suo provvedimento senza che in questa sede i convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.118), si siano assolutamente confrontati con le stesse, spiegando segnatamente perché sarebbero errate; che l’appello dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile; che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la TG decide: I. L’appello 23 marzo 2015 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile . II. Le spese processuali di complessivi fr. 10’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 10’000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2015.51
Lugano
14 dicembre 2015/rn
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.CA.2014.138della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 aprile 2014 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
che preliminarmente vanno estromesse dallincarto le nuove prove documentali proposte in questa sede da entrambe le parti (lo scritto note on the background of the acquisition of the painting of AP 2 __________ by V__________ __________ 8 agosto 2014 offerto dai convenuti con ulteriore scritto 15 aprile 2015 nonché la lettera 23 febbraio 2015 dell__________[doc. 1]e lo scambio di email 13 agosto 2014 tra lRA 2 e l__________[doc. 2] offerti dallistante con la risposta allappello), che in effetti, oltre ad essere del tutto irrilevanti, sono state presentate senza spiegare per quali ragioni la loro produzione non sarebbe stata possibile dinanzi alla giurisdizione inferiore con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC);
chela legittimazione attiva dellistante (che i convenuti contestano escludendo che costui sia lattuale proprietario del dipinto), è in realtà incontestabile in considerazione della sua almeno verosimile qualità di mandante fiduciario, legittimato in ogni caso a pretendere - a seguito della disdetta cautelativa del mandato (doc. L) - la restituzione del quadro in questione nella futura causa di merito in virtù dellart. 400 cpv. 1 CO: lopera è in effetti stata apportata fiduciariamente alla società, che si è per lappunto impegnata ad eseguire le istruzioni dellistante (cfr. allegato 2 del doc. A, C10, C29); questultimo è indicato essere il beneficiario economico della società (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. I, C10, C12), come da sempre ammesso dai convenuti (per es. verbale 12 maggio 2014 p. 3); nei suoi confronti i convenuti vantano tutta una serie di onorari derivanti proprio da questo mandato fiduciario (cfr. premessa C e allegato 3 del doc. A); lesistenza di questo mandato fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4) è altresì confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali del 29 marzo 2014 sottoscritta dalle parti (doc. A, che invero non definisce giuridicamente i rapporti contrattuali intercorsi), da una serie di esplicite missive di AP 1 (doc. C4, C5, C39, che confermano inequivocabilmente lesistenza di rapporti fiduciari tra le parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative poste in atto dal suo legale (doc. T, che è una domanda di ingiunzione di pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è per finire stata ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che a p. 3 del verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere proprietari fiduciari del dipinto); oltretutto a sostegno della loro posizione i convenuti hanno dichiarato di prevalersi tra laltro delle norme relative al contratto di mandato e meglio dellart. 401 cpv. 1 CO (osservazioni 5 maggio 2014 p. 7 seg.); poco importa invece sapere se in precedenza listante fosse stato proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario;
che la censura in merito allesistenza del requisito di una lesione o di una minaccia imminente di lesione è infondata: lesistenza di quel requisito è in effetti stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno prospettato la vendita dello stesso a terzi senza laccordo dellistante per un prezzo (di 35'000'000.-) notevolmente inferiore a quello che lacquirente reperito da questultimo,V__________ __________,si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile 2014 inc. n. CA.2014.139
p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 p. 10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206 pt. 21, con unammissione che è poi stata revocata contrariamente ai dettami della buona fede processuale e oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17 giugno 2014[p. 6]e con scritto 14 novembre 2014, sostenendo che questa pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a fini procedurali non per asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare che a detta dello stesso istante la sua azione cautelare è suscettibile di causare un danno ai convenuti rispettivamente che i miei patrocinati si sono avvalsi di questo falso allegato soltanto per dire che lattore non può da una parte sostenere limminente vendita del dipinto per provare il pericolo imminente, e daltra parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione; e in ogni caso sulla base delle prove annesse alla successiva denuncia penale di cui al doc. C71 non si può ancora concludere che i doc. F e G, entrambi pure attestanti singolarmente quella medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda lintero doc. F, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G, dal suo estensore __________, sentito quale teste[p. 8 seg.]-, fossero falsi, specie sul particolare tema dellesistenza di trattative dei convenuti con terzi, anchesse confermate dal teste __________[p. 9]),e dallaltra hanno minacciato di far letteralmente scomparire il dipinto (cfr. doc. P e C51);
che lesistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dalloggettiva impossibilità di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da parte dei convenuti, rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di 35'000'000.-) è assai inferiore a quello che lacquirente trovato dallistante si era impegnato a versare (inizialmente ritenuto essere di almeno 40'000'000.-[doc. C7a, C29, C30 e C60]e poi risultato essere addirittura di 160'000'000.-[doc. C67 e C69]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare avevano disatteso la predetta convenzione di scioglimento[doc. A, che prevedeva la sottoscrizione di un contratto diescrowtramite lavv. C__________ __________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non avevano poi voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N], subordinando la consegna del dipinto al preventivo pagamento degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro attivo oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39; interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13), è chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso rispettivamente il recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a cui si aggiunge beninteso la rivalsa per il risarcimento dellingente danno dovuto allacquirente reperito dallistante (cfr. doc. M e C70), sarebbe estremamente problematico (cfr.Trezzini, Commentario CPC,
p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104);
che, per completezza di motivazione, si osserva infine che il rimprovero mosso al Pretore dai convenuti, per altro nemmeno oggetto di richieste particolari ma rimasto fine a sé stante, di aver successivamente rinunciato allassunzione testimoniale dei coniugi __________ e __________ (sul tema del doc. G) e dell__________ (in merito al doc. C67 e C69) è irricevibile, il giudice di prime cure avendo spiegato nella decisione ordinatoria 8 gennaio 2015 le ragioni - per altro convincenti, e ciò anche a fronte della sostanziale inutilità di quelle prove (in ogni caso non tali da inficiare lintero doc. F, salvo il suo quarto paragrafo, e la testimonianza dell__________) - di quel suo provvedimento senza che in questa sede i convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC;II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.118), si siano assolutamente confrontati con le stesse, spiegando segnatamente perché sarebbero errate;
che lappello dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati lart. 106 CPC e la TG
decide:
I.Lappello 23 marzo2015di AP 1e AP 2è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di complessivi fr. 10000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno allappellato, sempre in solido, fr. 10000.- per ripetibili di appello.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se laccoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).