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Incarto n.12.2015.201
Lugano
17 dicembre 2015/rn
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dellart. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dellart. 193 cpv. 1 e 2 LDIP in materia di arbitrato internazionale;
vista la domanda 30 ottobre 2015 dellAR 1, arbitro unico, intesa al deposito e al rilascio della dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale da lui emanato il 3 settembre 2015 nella procedura arbitrale Cc TI 104-10 che opponeva
IS 1
a
CO 1(I)
accertato che il lodo arbitrale è stato notificato alle parti il 3 settembre 2015 a cura dellarbitro medesimo, come risulta dalle ricevute postali versate agli atti;
constatato che il Tribunale federale, su richiesta della Camera, ha attestato il 5 novembre 2015 che non risultavano fino a quella data ricorsi contro il citato lodo arbitrale;
rilevato che in presenza di elementi internazionali la Camera è autorità di deposito del lodo alle condizioni dellart. 193 LDIP, adempiute nella fattispecie;
osservato che il lodo è già stato notificato alle parti a cura dellarbitro il 3 settembre 2015, di modo che è inutile una notifica da parte della Camera, il cui ruolo si limita a prendere in deposito il lodo e a rilasciare la dichiarazione di esecutività;
considerato che il deposito del lodo e la dichiarazione di esecutività possono essere chiesti anche dallarbitro e non solo dalle parti (Bucher, Commentaire Romand LDIP, n. 3 ad art. 193 LDIP);
osservato che le spese del deposito del lodo e dellattestazione di esecutività sono a carico della parte istante, conformemente allart. 193 LDIP;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).