Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
E. 2 La prima censura sollevata dagli appellanti concerne il tema dell’interesse degno di protezione dell’attore. Essi sostengono avantutto che detto interesse non è dato poiché, anche nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una loro responsabilità, il danno è stato causato allo Stato e non all’attore. Secondo gli appellanti l’interesse dell’attore a far valere il danno che ritiene di aver subito a seguito della condanna penale non esiste e in ogni caso non è degno di protezione, dato che egli non potrà mai essere risarcito di questo danno da parte loro sulla base delle disposizioni sugli atti illeciti. Gli appellanti negano comunque la commissione di un atto illecito e, nella denegata ipotesi contraria, negano l’esistenza di un rapporto di causalità adeguata tra l’atto illecito e il danno che l’attore sostiene di aver subito.
E. 3 Il concetto di interesse degno di protezione ai
sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC è stato illustrato dal Pretore mentre gli
appellanti e l’appellato hanno a loro volta citato dottrina e giurisprudenza
sul tema a sostegno delle loro contrapposte tesi. Riassuntivamente è utile qui
ricordare da un lato che l’interesse degno di protezione può essere di natura
fattuale o giuridica, può essere economico ma anche ideale, d’altro lato che
nelle azioni condannatorie detto interesse è di regola manifesto (v.
Zingg
in: Berner Kommentar ZPO, Art. 59,
N. 35 e 39). Ciò premesso, come giustamente rilevato dal Pretore, l’attore ha
sicuramente un interesse degno di protezione, in concreto di natura economica,
a proporre un’azione di risarcimento danni, ossia un’azione condannatoria, nei
confronti dei convenuti, coinvolti in ruoli diversi nell’inquinamento delle
acque avvenuto nell’agosto 2008. Manifestamente a torto pertanto gli appellanti
pretendono che l’attore non avrebbe un interesse all’azione poiché il danno
vantato non andrebbe in ogni caso da loro risarcito. Essi non spiegano in
realtà la loro tesi che sembra fare riferimento alla problematica della natura
del danno o a quella della legittimazione attiva. È vero che gli appellanti
citano un contributo dottrinale che mette in relazione la legittimazione attiva
e l’interesse degno di protezione (v.
Zingg
,
op. cit., Art. 59, cfr. 37). Tuttavia, il commentatore richiama una sentenza
del Tribunale federale (DTF 137 III 293) che esamina la legittimazione attiva nell’ambito
di un’azione di accertamento concernente dei diritti reali, e meglio
l’interesse dell’attore ad accertare l’esistenza di un rapporto giuridico tra i
convenuti e un terzo non parte al procedimento (e quindi non soggetto alla
forza esecutiva del giudizio di accertamento). Ora, premesso che gli appellanti
non hanno contestato la legittimazione attiva dell’attore (v. ultra), essi non
spiegano come i principi dedotti dalla predetta giurisprudenza possano trovare
applicazione nell’ambito della presente azione condannatoria, di modo che l’appello
risulta invero irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Inerenti
invece il merito della vertenza, e quindi estranei al presupposto in esame,
sono i riferimenti alla commissione di un atto illecito e al nesso di causalità
tra questo e il pregiudizio. In altri termini gli appellanti tentano di negare
l’esistenza dell’interesse degno di protezione opponendo le loro personali
conclusioni riguardanti alcune condizioni della responsabilità civile, ciò che
è ovviamente del tutto errato.
La decisione del Pretore di riconoscere all’attore un interesse degno di
protezione ad agire in giudizio nei confronti degli appellanti merita pertanto
conferma.
E. 4 Gli appellanti ritengono poi errata la conclusione
del Pretore riguardo alla loro legittimazione passiva (ad eccezione ovviamente
delle considerazioni che hanno condotto a negare l’esistenza di questo
presupposto di merito per __________).
Il Pretore ha già esposto il significato del concetto in esame. In questa sede
giova precisare che l’azione di risarcimento del danno dev’essere diretta
contro il soggetto responsabile: l’autore colpevole del danno nella
responsabilità aquiliana, rispettivamente colui che realizza lo stato di fatto
al quale la legge attribuisce una responsabilità oggettiva, ossia, per il presente
contesto, il padrone d’azienda e il proprietario dell’opera (per molti v.
Oftinger/Stark
, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, § 2, n. 67, 68;
Deschenaux/Tercier
, La responsabilité
civile, 2
a
ed., § 19, n. 10).
Ciò premesso occorre rilevare che l’appello, che si limita dapprima a generiche
contestazioni riferite alla petizione ed espone in seguito una serie di ipotesi
su possibili relazioni tra AP 1, AP 2 e AP 3 con il AP 4 e la AP 5 (ossia un’associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC), ma senza concreti riferimenti ai
fatti di causa e soprattutto senza adeguato confronto con il giudizio
impugnato, risulterebbe irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC).
In ogni modo le conclusioni del Pretore appaiono corrette per i seguenti
motivi.
AP 2, responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e AP 1,
impiegato a metà tempo per i mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti
mesi volontario su chiamata (v. doc. B, pag. 16 in alto; doc. C, pag. 6, consid. 2.1 in fine; doc. LL e MM), sono gli autori diretti
dell’inquinamento delle acque verificatosi il 18 agosto 2008, come emerge
chiaramente dalle sentenze penali sopra ricordate. Per quale ragione
difetterebbe la loro legittimazione passiva in un’azione fondata sull’art. 41
CO non è invero dato comprendere, fermo restando che l’assenza di dolo nel loro
agire, stabilita in sede penale, non è rilevante ai fini del riconoscimento del
presupposto di merito qui in esame.
AP 3, membro del comitato della AP 5, responsabile della logistica e della
manutenzione della pista (v. doc. B, pag. 4, consid. 1 i. f.; doc. H, pag. 1),
già per queste sue funzioni non può validamente dichiararsi estraneo agli
eventi e pertanto la sua legittimazione passiva, sempre riferita a un’azione
fondata sull’art. 41 CO, non può certo essere esclusa (sul ruolo avuto dal
citato convenuto nell’operazione sfociata nell’inquinamento del giorno 18
agosto 2008 v. doc. H, pag. 3 e 4; doc. DD, pag. 4 e 5).
La AP 5 è il gestore dell’impianto (v. doc. B, pag. 4, consid. 1) e il rapporto
di subordinazione (che è notoriamente una relazione di fatto: v. ad es.
Brehm
in: Berner Kommentar, Art. 55 OR,
N. 7) con AP 3, AP 2 e AP 1 emerge dai documenti qui sopra citati: la sua veste
di padrone d’azienda ai sensi dell’art. 55 CO e così la sua legittimazione
passiva risultano pacifiche.
Il AP 4 è il proprietario dell’impianto, rispettivamente il titolare di diritti
reali su parte del medesimo (v. doc. B, pag. 4, consid. 1): la sua
legittimazione passiva nel quadro di un’azione fondata sull’art. 58 CO è
pertanto evidente.
La decisione impugnata merita pertanto conferma anche su questo punto.
E. 5 Anche se l’appello dev’essere respinto già per
i motivi esposti ai considerandi che precedono, questa Camera ritiene
opportuno, ai fini del prosieguo della vertenza, aggiungere quanto segue.
La responsabilità del padrone d’azienda non esclude la responsabilità personale
dei lavoratori o ausiliari in base all’art. 41 CO (v.
Deschenaux/Tercier
, op. cit., § 9, n. 12;
Werro
, CR-CO I, 2
a
ed., art.
55 CO, n. 12 e 40). Errano pertanto gli appellanti nell’affermare che la
legittimazione passiva di AP 1, AP 2 e AP 3 AP 3 non è data nel caso in cui
hanno agito quali dipendenti o ausiliari della AP 5.
La LResp non si applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di
strade, edifici e altre opere appartenenti all’ente pubblico (v. RtiD II-2004,
pag. 683;
Werro
, La responsabilité
civile, pag. 164, n. 629). A ragione quindi il Pretore ha osservato che quale
proprietario dell’opera il Comune risponde in base al diritto federale (ossia
l’art. 58 CO). Di conseguenza a torto gli appellanti rimproverano all’attore di
non aver seguito la procedura prevista dalla citata legge cantonale. Abbondanzialmente
si osserva ancora che l’art. 55 CO si applica anche all’ente pubblico nel caso
in cui i suoi agenti non hanno agito nell’ambito di un compito di diritto
pubblico (v.
Werro
, op. cit., pag.
130, n. 494), contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellanti.
Essi hanno poi sostenuto che il loro (eventuale) atto illecito non sarebbe
stato compiuto nei confronti dell’attore, ma semmai nei confronti dello Stato e
pertanto non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per condannarli al
risarcimento all’attore di qualsiasi danno, mancando almeno il rapporto di
causalità adeguata tra l’eventuale atto illecito e il preteso danno,
rispettivamente il nesso causale nell’ambito delle responsabilità oggettive. Con
queste asserzioni gli appellanti introducono la distinzione tra i soggetti colpiti
dal danno. Questa distinzione concerne però la legittimazione attiva, ossia
l’identificazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del
danno, non la legittimazione passiva, ossia il soggetto all’origine del danno.
Ora, si osserva che i convenuti non hanno contestato la legittimazione attiva
dell’attore nella loro risposta, né nel corso dell’udienza del 10 ottobre 2014,
né infine in questa sede. Questo difetto di allegazione impedisce a questa
Camera di chinarsi sul tema citato, ancorché trattasi di una questione di
diritto (sull’obbligo di contestazione della legittimazione, attiva o passiva,
nei procedimenti retti dalla massima dispositiva v. sentenza del TF 11 novembre
2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009, pag. 146; II CCA 26 febbraio
2014, inc. 12.2012.83, consid. 2;
Hohl
,
Procédure civile, Vol. I, n. 793 e 943;
Cocchi/Trezzini
,
CPC-TI, art.181, N. 642 e riferimenti;
W.
Ott
, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982, pag. 17 seg., in
particolare pag. 23). In ogni modo la tesi degli appellanti, oltre a riferirsi
erroneamente alla legittimazione passiva, andrebbe dichiarata irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essi non hanno infatti spiegato per
quale motivo l’attore non potrebbe far valere le differenti posizioni di danno
elencate alle pag. 16 e 17 del suo allegato introduttivo. Inoltre la semplice
negazione dell’esistenza della causalità, sia riferita alla responsabilità per
colpa che a quella oggettiva, senza alcun riferimento ai fatti di causa, non
adempie nuovamente alle esigenze di motivazione di una censura d’appello
.
E. 6 In conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione processuale impugnata. Gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la continuazione della procedura. Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in considerazione della natura incidentale del giudizio (art. 104 cpv. 2 CPC), quindi in base ai criteri dell’art. 2 cpv. 1 LTG. Gli appellanti rifonderanno inoltre alla parte appellata un’equa indennità per ripetibili stabilita in base ai criteri indicati agli art. 11 cpv. 5 e 13 Rtar. Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni previste dall’art. 93 LTF. Il valore litigioso è di fr. 223'237.10. Per questi motivi, richiamati gli art. 95, 96, 104, 106 CPC, la LTG e il Rtar decide: I. L’appello 5 marzo 2014 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, nella misura in cui è ricevibile, è respinto . § Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la continuazione della procedura. II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipati, sono posti in solido a carico degli appellanti che con il medesimo vincolo rifonderanno alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2014.52
Lugano
4 novembre 2014/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n.OR.2013.1della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione (azione di risarcimento danni) 19 aprile 2013 da
AO 1,
contro
AP 1,
AP 2,
AP 3
__________,
AP 4,
AP 5,
E.Con atto di appello 5 marzo 2014 Silvano Donati, AP 2, AP 3, il AP 4 e la AP 5 hanno chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di dichiarare inammissibile la petizione di AO 1 per mancanza del presupposto processuale dellinteresse degno di protezione dellattore e di respingerla per mancanza di legittimazione passiva delle parti convenute; in via subordinata hanno chiesto di annullare il dispositivo no. 1 della medesima decisione e ritornare lincarto al Pretore per nuova decisione. Degli argomenti degli appellanti, così come di quelli contenuti nella risposta 7 maggio 2014 dellattore, che postula la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario nei considerandi che seguono.
2.La prima censura sollevata dagli appellanti concerne il tema dellinteresse degno di protezione dellattore. Essi sostengono avantutto che detto interesse non è dato poiché, anche nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una loro responsabilità, il danno è stato causato allo Stato e non allattore. Secondo gli appellanti linteresse dellattore a far valere il danno che ritiene di aver subito a seguito della condanna penale non esiste e in ogni caso non è degno di protezione, dato che egli non potrà mai essere risarcito di questo danno da parte loro sulla base delle disposizioni sugli atti illeciti. Gli appellanti negano comunque la commissione di un atto illecito e, nella denegata ipotesi contraria, negano lesistenza di un rapporto di causalità adeguata tra latto illecito e il danno che lattore sostiene di aver subito.
3.Il concetto di interesse degno di protezione ai sensi dellart. 59 cpv. 2 lett. a CPC è stato illustrato dal Pretore mentre gli appellanti e lappellato hanno a loro volta citato dottrina e giurisprudenza sul tema a sostegno delle loro contrapposte tesi. Riassuntivamente è utile qui ricordare da un lato che linteresse degno di protezione può essere di natura fattuale o giuridica, può essere economico ma anche ideale, daltro lato che nelle azioni condannatorie detto interesse è di regola manifesto (v.Zinggin: Berner Kommentar ZPO, Art. 59, N. 35 e 39). Ciò premesso, come giustamente rilevato dal Pretore, lattore ha sicuramente un interesse degno di protezione, in concreto di natura economica, a proporre unazione di risarcimento danni, ossia unazione condannatoria, nei confronti dei convenuti, coinvolti in ruoli diversi nellinquinamento delle acque avvenuto nellagosto 2008. Manifestamente a torto pertanto gli appellanti pretendono che lattore non avrebbe un interesse allazione poiché il danno vantato non andrebbe in ogni caso da loro risarcito. Essi non spiegano in realtà la loro tesi che sembra fare riferimento alla problematica della natura del danno o a quella della legittimazione attiva. È vero che gli appellanti citano un contributo dottrinale che mette in relazione la legittimazione attiva e linteresse degno di protezione (v.Zingg, op. cit., Art. 59, cfr. 37). Tuttavia, il commentatore richiama una sentenza del Tribunale federale (DTF 137 III 293) che esamina la legittimazione attiva nellambito di unazione di accertamento concernente dei diritti reali, e meglio linteresse dellattore ad accertare lesistenza di un rapporto giuridico tra i convenuti e un terzo non parte al procedimento (e quindi non soggetto alla forza esecutiva del giudizio di accertamento). Ora, premesso che gli appellanti non hanno contestato la legittimazione attiva dellattore (v. ultra), essi non spiegano come i principi dedotti dalla predetta giurisprudenza possano trovare applicazione nellambito della presente azione condannatoria, di modo che lappello risulta invero irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Inerenti invece il merito della vertenza, e quindi estranei al presupposto in esame, sono i riferimenti alla commissione di un atto illecito e al nesso di causalità tra questo e il pregiudizio. In altri termini gli appellanti tentano di negare lesistenza dellinteresse degno di protezione opponendo le loro personali conclusioni riguardanti alcune condizioni della responsabilità civile, ciò che è ovviamente del tutto errato.La decisione del Pretore di riconoscere allattore un interesse degno di protezione ad agire in giudizio nei confronti degli appellanti merita pertanto conferma.
4.Gli appellanti ritengono poi errata la conclusione del Pretore riguardo alla loro legittimazione passiva (ad eccezione ovviamente delle considerazioni che hanno condotto a negare lesistenza di questo presupposto di merito per __________).Il Pretore ha già esposto il significato del concetto in esame. In questa sede giova precisare che lazione di risarcimento del danno devessere diretta contro il soggetto responsabile: lautore colpevole del danno nella responsabilità aquiliana, rispettivamente colui che realizza lo stato di fatto al quale la legge attribuisce una responsabilità oggettiva, ossia, per il presente contesto, il padrone dazienda e il proprietario dellopera (per molti v.Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, § 2, n. 67, 68;Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2aed., § 19, n. 10).Ciò premesso occorre rilevare che lappello, che si limita dapprima a generiche contestazioni riferite alla petizione ed espone in seguito una serie di ipotesi su possibili relazioni tra AP 1, AP 2 e AP 3 con il AP 4 e la AP 5 (ossia unassociazione ai sensi degli art. 60 seg. CC), ma senza concreti riferimenti ai fatti di causa e soprattutto senza adeguato confronto con il giudizio impugnato, risulterebbe irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).In ogni modo le conclusioni del Pretore appaiono corrette per i seguenti motivi.AP 2, responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e AP 1, impiegato a metà tempo per i mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti mesi volontario su chiamata (v. doc. B, pag. 16 in alto; doc. C, pag. 6, consid. 2.1 in fine; doc. LL e MM), sono gli autori diretti dellinquinamento delle acque verificatosi il 18 agosto 2008, come emerge chiaramente dalle sentenze penali sopra ricordate. Per quale ragione difetterebbe la loro legittimazione passiva in unazione fondata sullart. 41 CO non è invero dato comprendere, fermo restando che lassenza di dolo nel loro agire, stabilita in sede penale, non è rilevante ai fini del riconoscimento del presupposto di merito qui in esame.AP 3, membro del comitato della AP 5, responsabile della logistica e della manutenzione della pista (v. doc. B, pag. 4, consid. 1 i. f.; doc. H, pag. 1), già per queste sue funzioni non può validamente dichiararsi estraneo agli eventi e pertanto la sua legittimazione passiva, sempre riferita a unazione fondata sullart. 41 CO, non può certo essere esclusa (sul ruolo avuto dal citato convenuto nelloperazione sfociata nellinquinamento del giorno 18 agosto 2008 v. doc. H, pag. 3 e 4; doc. DD, pag. 4 e 5).La AP 5 è il gestore dellimpianto (v. doc. B, pag. 4, consid. 1) e il rapporto di subordinazione (che è notoriamente una relazione di fatto: v. ad es.Brehmin: Berner Kommentar, Art. 55 OR, N. 7) con AP 3, AP 2 e AP 1 emerge dai documenti qui sopra citati: la sua veste di padrone dazienda ai sensi dellart. 55 CO e così la sua legittimazione passiva risultano pacifiche.Il AP 4 è il proprietario dellimpianto, rispettivamente il titolare di diritti reali su parte del medesimo (v. doc. B, pag. 4, consid. 1): la sua legittimazione passiva nel quadro di unazione fondata sullart. 58 CO è pertanto evidente.La decisione impugnata merita pertanto conferma anche su questo punto.
5.Anche se lappello devessere respinto già per i motivi esposti ai considerandi che precedono, questa Camera ritiene opportuno, ai fini del prosieguo della vertenza, aggiungere quanto segue.La responsabilità del padrone dazienda non esclude la responsabilità personale dei lavoratori o ausiliari in base allart. 41 CO (v.Deschenaux/Tercier, op. cit., § 9, n. 12;Werro, CR-CO I, 2aed., art. 55 CO, n. 12 e 40). Errano pertanto gli appellanti nellaffermare che la legittimazione passiva di AP 1, AP 2 e AP 3 AP 3 non è data nel caso in cui hanno agito quali dipendenti o ausiliari della AP 5.La LResp non si applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di strade, edifici e altre opere appartenenti allente pubblico (v. RtiD II-2004, pag. 683;Werro, La responsabilité civile, pag. 164, n. 629). A ragione quindi il Pretore ha osservato che quale proprietario dellopera il Comune risponde in base al diritto federale (ossia lart. 58 CO). Di conseguenza a torto gli appellanti rimproverano allattore di non aver seguito la procedura prevista dalla citata legge cantonale. Abbondanzialmente si osserva ancora che lart. 55 CO si applica anche allente pubblico nel caso in cui i suoi agenti non hanno agito nellambito di un compito di diritto pubblico (v.Werro, op. cit., pag. 130, n. 494), contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellanti.Essi hanno poi sostenuto che il loro (eventuale) atto illecito non sarebbe stato compiuto nei confronti dellattore, ma semmai nei confronti dello Stato e pertanto non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per condannarli al risarcimento allattore di qualsiasi danno, mancando almeno il rapporto di causalità adeguata tra leventuale atto illecito e il preteso danno, rispettivamente il nesso causale nellambito delle responsabilità oggettive. Con queste asserzioni gli appellanti introducono la distinzione tra i soggetti colpiti dal danno. Questa distinzione concerne però la legittimazione attiva, ossia lidentificazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno, non la legittimazione passiva, ossia il soggetto allorigine del danno. Ora, si osserva che i convenuti non hanno contestato la legittimazione attiva dellattore nella loro risposta, né nel corso delludienza del 10 ottobre 2014, né infine in questa sede. Questo difetto di allegazione impedisce a questa Camera di chinarsi sul tema citato, ancorché trattasi di una questione di diritto (sullobbligo di contestazione della legittimazione, attiva o passiva, nei procedimenti retti dalla massima dispositiva v. sentenza del TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009, pag. 146; II CCA 26 febbraio 2014, inc. 12.2012.83, consid. 2;Hohl, Procédure civile, Vol. I, n. 793 e 943;Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art.181, N. 642 e riferimenti;W. Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982, pag. 17 seg., in particolare pag. 23). In ogni modo la tesi degli appellanti, oltre a riferirsi erroneamente alla legittimazione passiva, andrebbe dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essi non hanno infatti spiegato per quale motivo lattore non potrebbe far valere le differenti posizioni di danno elencate alle pag. 16 e 17 del suo allegato introduttivo. Inoltre la semplice negazione dellesistenza della causalità, sia riferita alla responsabilità per colpa che a quella oggettiva, senza alcun riferimento ai fatti di causa, non adempie nuovamente alle esigenze di motivazione di una censura dappello.
6.In conclusione lappello, nella misura in cui è ricevibile, devessere respinto, con conseguente conferma della decisione processuale impugnata. Gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la continuazione della procedura.Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in considerazione della natura incidentale del giudizio (art. 104 cpv. 2 CPC), quindi in base ai criteri dellart. 2 cpv. 1 LTG. Gli appellanti rifonderanno inoltre alla parte appellata unequa indennità per ripetibili stabilita in base ai criteri indicati agli art. 11 cpv. 5 e 13 Rtar.Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni previste dallart. 93 LTF. Il valore litigioso è di fr. 223'237.10.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se laccoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).