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12.2014.204

Società semplice - scioglimento - risarcimento del danno causato con colpa

Ticino · 2016-02-02 · Italiano TI
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 Con petizione 25 marzo 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 e delle spese di incasso ed esecutive di fr. 194.40, al pagamento di un importo indeterminato a titolo di risarcimento danni (pretesa questa poi abbandonata in sede conclusionale), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa ha in sintesi rimproverato al convenuto di aver rinunciato alla realizzazione del progetto inizialmente previsto e di aver così reso inutili le spese da lei anticipate (fr. 10'000.- pagati a C__________ [doc. E] , fr. 6'664.50 pagati a __________ [doc. F] e fr. 4'000.- pagati a __________ [doc. G] ), ipotizzando altresì una sua responsabilità per atto illecito e, per quanto fatturato dalla ormai fallita __________, una sua responsabilità personale in quanto organo della stessa. Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

E. 3 Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con sentenza 13 ottobre 2014 ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'332.25 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di precetto di fr. 100.- (dispositivo n. 1.1), somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE (dispositivo n. 1.2), e ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 400.- per 2/5 a carico dell’attrice e per 3/5 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2). Respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dal convenuto (riservato quanto si dirà al consid. 12), il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO e che a seguito della decisione del convenuto di non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di non più costruire, tale da comportare la fine della stessa (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO), quest’ultimo dovesse essere obbligato, in virtù degli art. 549 cpv. 1 e 553 cpv. 1 CO, a rifondere metà delle somme anticipate dall’attrice nell’ambito di quel progetto con riferimento ad entrambe le case (ossia i fr. 5'000.- pagati a C__________ e i fr. 3'332.25 pagati a __________) e la totalità delle spese da lei corrisposte per la sua parte di casa (ossia i fr. 4'000.- pagati a __________).

E. 4 Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile. Con appello 15 novembre 2014 il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando l’esistenza di una società semplice, la sua responsabilità per lo scioglimento della stessa e il suo obbligo di rifondere le somme anticipate dalla controparte, tanto più che le sue pretese erano ampiamente prescritte. Con risposta e appello incidentale 26 gennaio 2015 l’attrice ha invece chiesto la reiezione dell’appello del convenuto e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), rilevando come la responsabilità della controparte nello scioglimento della società semplice e comunque per atto illecito imponesse di obbligarla a rifondere la totalità delle somme da lei anticipate. Con risposta 28 febbraio 2015 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello incidentale.

E. 5 Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). sull’appello principale

E. 6 Come giustamente rilevato dall’attrice, i documenti 4, 5A e 5B allegati dal convenuto al suo appello devono senz’altro essere estromessi dall’incarto. In questa sede non è in effetti possibile assumere nuovi mezzi di prova che, come quelli ora in esame, erano precedenti al giudizio impugnato e avrebbero potuto già essere assunti in prima istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). Del resto il convenuto nemmeno ha spiegato per quali motivi non gli sarebbe stato possibile versarli agli atti in precedenza.

E. 7 La censura con cui il convenuto rimprovera al Pretore di aver ritenuto che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice è infondata. È in effetti incontestabile che la collaborazione venuta in essere tra loro volta alla realizzazione di un progetto comune, che prevedeva l’edificazione, su due terreni attigui, di due case plurifamiliari collegate tra loro da un corpo destinato ad ospitare i locali tecnici e l’impianto di riscaldamento in comune sia costitutiva in diritto di una società semplice, ossia di un contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). È per altro evidente che senza una tale collaborazione quel particolare progetto non sarebbe stato realizzabile e le parti avrebbero semmai dovuto optare per una diversa modalità costruttiva.

E. 8 Il convenuto censura in seguito l’assunto pretorile secondo cui lo scioglimento della società semplice ai sensi dell’art. 545 cpv. 1 n. 1 CO fosse dovuto alla sua decisione di non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di non più costruire, quando invece a suo dire lo stesso sarebbe semmai stato riconducibile alla rinuncia a costruire comunicatagli telefonicamente dall’attrice il 19 settembre 2008. La censura è ampiamente infondata. In questa sede il convenuto, oltre ad aver esplicitamente ammesso di non poter produrre la prova che la controparte avesse deciso inizialmente di non costruire (risposta all’appello incidentale p. 1), nemmeno ha in effetti addotto alcun concreto indizio a favore della sua tesi, rimasta con ciò allo stadio di puro parlato (in prima istanza egli aveva al proposito fatto riferimento a quanto da lui stesso dichiarato - senza per altro esserne stato richiesto - in sede di interrogatorio formale, ad 3, che però ha una valenza probatoria solo se viene confermato da altre risultanze [ Cocchi/Trezzini , CPC-TI, n. 764 ad art. 276] , ciò che non era stato il caso). Nella sua risposta all’appello incidentale il convenuto ha invero aggiunto che neppure l’attrice era però stata in grado di provare che egli avesse deciso di non più costruire la sua casa, ma questa sua censura è irricevibile, non essendo stata formulata nell’ambito dell’appello principale (cfr. per analogia TF 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2, secondo cui la motivazione deve essere contenuta nell’atto presentato entro il termine di ricorso e dunque il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con un’eventuale replica). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso, considerato che l’attrice è stata in grado di fornire una serie di indizi convincenti a favore di quella tesi e del fatto di essere sempre stata interessata a proseguire con il progetto iniziale: è pacifico che entro il termine del 30 settembre 2008 il convenuto non aveva versato (non disponendo, a detta del venditore, del denaro necessario, cfr. teste F__________ __________ p. 3) l’acconto concordato in occasione del contratto di costituzione del diritto di compera relativo alla part. n. __________ RFD di __________ (doc. 4), rendendo di fatto irrealizzabile il progetto comune; egli, incaricato di portare avanti le pratiche tramite le società a lui riconducibili C__________ e __________ , non ha per altro provveduto a ripresentare la domanda di costruzione da lui ritirata il 16 settembre 2008 (doc. 19); l’attrice aveva invece già acquistato la part. n. __________ RFD di __________, aveva nel frattempo anticipato le somme ora oggetto della causa (cfr. doc. F, G e U) e non aveva dunque alcun motivo per rinunciare al progetto comune con il rischio di perdere le somme investite; dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti successivamente a quella data (versata agli atti in occasione dell’audizione della teste __________) si evince inoltre che l’attrice, pur sapendo che il convenuto non avrebbe costruito, continuava a credere nel progetto e che mai allora o in altri successivi scritti quest’ultimo le aveva rimproverato di aver essa stessa già rinunciato in precedenza alla costruzione; anche dagli e-mail scambiati in seguito con i progettisti (doc. B e H) risultava poi che l’attrice, pur ribadendo la sua volontà di costruire, deplorava l’incertezza che si era venuta a creare a seguito della rinuncia alla costruzione da parte del convenuto; e infine anche un teste ha dichiarato di aver saputo, anche se non sapeva più da chi e quando, che era stato proprio il convenuto ad aver rinunciato a costruire (teste __________, ad 6 primo e terzo paragrafo).

E. 9 Il convenuto non può essere seguito nemmeno laddove ritiene che, anche qualora la rinuncia al progetto comune potesse essergli imputata, le pretese dell’attrice sarebbero comunque state prescritte, non essendo state azionate entro il 30 settembre 2009. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non ha in effetti spiegato per quale motivo non si potesse condividere l’assunto pretorile secondo cui le pretese azionate dall’attrice erano di natura contrattuale e dunque soggette ad un termine di prescrizione di

E. 10 Il convenuto rileva ancora che la casa dell’attrice sarebbe stata in ogni caso realizzabile senza ulteriori modifiche (se non la semplice traslazione della stessa di pochi centimetri, come risultava dai doc. 5A e 5B qui però dichiarati irriti), con dunque la possibilità di utilizzare tutti i lavori preliminari svolti. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI) o in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che negli allegati preliminari il convenuto nemmeno aveva contestato la tesi dell’attrice secondo cui in quelle circostanze le prestazioni fatturate non erano utilizzabili (petizione p. 4 e 6, replica p. 7). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, visto che l’istruttoria ha permesso di stabilire che la rinuncia a costruire da parte del convenuto aveva comportato l’impossibilità di realizzare il progetto originario (dato che in tal caso il proprietario non avrebbe mai dato il suo consenso a proseguire nel progetto, cfr. teste F__________ __________ p. 3) e che l’edificazione della casa dell’attrice avrebbe dovuto avvenire sulla base di nuovi piani (dovendosi trovare una soluzione alle parti che originariamente sarebbero dovute essere in comune e alla questione degli accessi ed essendovi problemi di distanze dal confine, cfr. testi arch. __________

p. 2 e __________ ad 4 quarto paragrafo, ad 6 settimo paragrafo, ad controdomanda 5); anche il tecnico comunale menzionato dal convenuto ha del resto confermato che in tal caso sarebbe stato necessario inoltrare una variante alla domanda di costruzione (teste __________ p. 1). Per il resto il convenuto neppure ha indicato in questa sede da quali risultanze istruttorie, in realtà inesistenti (cfr. anzi testi __________ p. 2, __________ p. 1, __________

p. 2 e __________ p. 2), si potesse concludere che le prestazioni già fatturate all’attrice sarebbero state ancora utilizzabili, non potendo ovviamente essere considerata sufficiente la soggettiva convinzione in tal senso del convenuto.

E. 11 Il convenuto evidenzia infine che le spese anticipate dall’attrice non erano riferite al progetto comune ma piuttosto alla di lei casa. Il rilievo, per altro - come si vedrà - ininfluente per l’esito della lite, è irricevibile. Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha in effetti spiegato per quali ragioni le fatture di cui ai doc. E ed F (non invece quella di cui al doc. G) fossero riferite ad entrambe le case e in questa sede il convenuto, venendo nuovamente meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha illustrato i motivi di fatto e di diritto per cui l’assunto pretorile fosse errato e dovesse con ciò essere riformato, omettendo tra l’altro di indicare le prove a sostegno della tesi opposta. sull’appello incidentale

E. 12 L’attrice rimprovera innanzitutto al Pretore di aver condannato il convenuto a rifonderle tutte le spese da lei anticipate per la sua parte di casa ed invece solo metà delle somme da lei corrisposte con riferimento ad entrambe le case, chiedendo in sostanza che anche queste ultime, rese vane dal comportamento del convenuto, le fossero risarcite integralmente. A ragione. Il comportamento anticontrattuale del convenuto, che rinunciando a realizzare la propria casa ha fatto venir meno il progetto edificatorio comune, ha in effetti reso inutili tutte le spese anticipate dall’attrice, non solo quelle riferite alla parte di casa di quest’ultima, ma anche quelle riferite ad entrambe le abitazioni. L’attrice può di conseguenza pretendere, in virtù dell’art. 538 cpv. 2 CO (cfr. Tercier / Favre , Les contrats spéciaux, 4 ª ed., n. 7585 segg. e in particolare n. 7596) rispettivamente - in presenza di una società semplice composta da 2 soli soci - dell’art. 97 CO (cfr. Tercier / Favre , op. cit., n. 7594; TF 5 maggio 2006 4C.22/2006 consid. 7.3.2), il rimborso delle fatture da lei anticipate, pari a fr. 20’664.50 (doc. E, F e G). L’eventuale responsabilità per atto illecito imputata aggiuntivamente al convenuto non entra invece in linea di conto, l’attrice non avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui una tale responsabilità sarebbe ormai prescritta ai sensi dell’art. 60 CO.

E. 13 Chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), l’attrice ha di fatto pure chiesto di far decorrere gli interessi del 5% dal 3 novembre 2009 anziché, come invece deciso dal Pretore, dal 14 dicembre 2009. Nella sua impugnativa la relativa censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

E. 14 Visto quanto precede, la petizione deve pertanto essere parzialmente accolta (dispositivo

n. 1) nel senso che il convenuto dev’essere condannato al pagamento di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di incasso ed esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1.1), ritenuto che l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, fatto spiccare per l’importo di fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 (doc. I), può essere rigettata in via definitiva solo per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile - queste ultime attribuite in ragione di fr. 4'000.- così come preteso dall’attrice nel suo appello incidentale - seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC/TI). conclusione

E. 15 Ne discende che l’appello principale deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale dev’essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12'332.25 per quanto riguarda l’appello principale e su un valore litigioso di fr. 8'332.25 per quanto riguarda l’appello incidentale, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e vanno così caricate al convenuto risultato quasi del tutto soccombente. Per i quali motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la LTG decide: I. L’appello 15 novembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili. III. L’appello incidentale 26 gennaio 2015 di AO 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. 1.1 , __________, è condannato a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009, più fr. 100.- per spese di precetto. 1.2 L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva  per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009. 2. La tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.-, le spese in fr. 400.-, da anticipare come di rito, sono a carico dal convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 4'000.- per ripetibili. IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellato incidentalmente, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili. V. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2014.204

Lugano

2 febbraio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n.OA.2010.224della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 marzo 2010 da

AO 1

contro

AP 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 e delle spese di incasso ed esecutive di fr. 194.40, al pagamento di un importo indeterminato a titolo di risarcimento danni (pretesa questa poi abbandonata in sede conclusionale), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 ottobre 2014 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'332.25 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di precetto di fr. 100.-, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE;

appellante il convenuto con atto di appello 15 novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante l’attrice con risposta e appello incidentale 26 gennaio 2015, con cui chiede la reiezione dell’appello della controparte e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione (salvo per quanto riguarda le spese di incasso ed esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 28 febbraio 2015 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Nella primavera del 2008 tra AO 1 e AP 1 è venuta in essere una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un progetto comune, che prevedeva l’edificazione, su due terreni attigui appartenenti a F__________ __________ e meglio sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________, di due case plurifamiliari collegate tra loro da un corpo destinato ad ospitare i locali tecnici e l’impianto di riscaldamento in comune (doc. 6). A tale scopo, dopo l’inoltro della relativa domanda di costruzione (doc. 5), AO 1 il 3 luglio 2008 ha provveduto a firmare un contratto di compravendita avente per oggetto la part. n. __________ RFD di __________ (doc. M) e AP 1 l’8 luglio 2008 ha sottoscritto un contratto di costituzione di diritto di compera sulla part. n. __________ RFD di __________ (doc. 4).

Nei mesi seguenti le pratiche si sono tuttavia arenate e AO 1 ha per finire deciso di procedere all’edificazione di un diverso progetto sul proprio fondo.

2.Con petizione 25 marzo 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 e delle spese di incasso ed esecutive di fr. 194.40, al pagamento di un importo indeterminato a titolo di risarcimento danni (pretesa questa poi abbandonata in sede conclusionale), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa ha in sintesi rimproverato al convenuto di aver rinunciato alla realizzazione del progetto inizialmente previsto e di aver così reso inutili le spese da lei anticipate (fr. 10'000.- pagati a C__________[doc. E], fr. 6'664.50 pagati a __________[doc. F]e fr. 4'000.- pagati a __________[doc. G]), ipotizzando altresì una sua responsabilità per atto illecito e, per quanto fatturato dalla ormai fallita __________, una sua responsabilità personale in quanto organo della stessa.

Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

3.Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con sentenza 13 ottobre 2014 ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'332.25 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di precetto di fr. 100.- (dispositivo n. 1.1), somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE (dispositivo n. 1.2), e ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 400.- per 2/5 a carico dell’attrice e per 3/5 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2). Respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dal convenuto (riservato quanto si dirà al consid. 12), il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO e che a seguito della decisione del convenuto di non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di non più costruire, tale da comportare la fine della stessa (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO), quest’ultimo dovesse essere obbligato, in virtù degli art. 549 cpv. 1 e 553 cpv. 1 CO, a rifondere metà delle somme anticipate dall’attrice nell’ambito di quel progetto con riferimento ad entrambe le case (ossia i fr. 5'000.- pagati a C__________ e i fr. 3'332.25 pagati a __________) e la totalità delle spese da lei corrisposte per la sua parte di casa (ossia i fr. 4'000.- pagati a __________).

4.Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

Con appello 15 novembre 2014 il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando l’esistenza di una società semplice, la sua responsabilità per lo scioglimento della stessa e il suo obbligo di rifondere le somme anticipate dalla controparte, tanto più che le sue pretese erano ampiamente prescritte.

Con risposta e appello incidentale 26 gennaio 2015 l’attrice ha invece chiesto la reiezione dell’appello del convenuto e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), rilevando come la responsabilità della controparte nello scioglimento della società semplice e comunque per atto illecito imponesse di obbligarla a rifondere la totalità delle somme da lei anticipate.

Con risposta 28 febbraio 2015 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello incidentale.

5.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

sull’appello principale

6.Come giustamente rilevato dall’attrice, i documenti 4, 5A e 5B allegati dal convenuto al suo appello devono senz’altro essere estromessi dall’incarto. In questa sede non è in effetti possibile assumere nuovi mezzi di prova che, come quelli ora in esame, erano precedenti al giudizio impugnato e avrebbero potuto già essere assunti in prima istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). Del resto il convenuto nemmeno ha spiegato per quali motivi non gli sarebbe stato possibile versarli agli atti in precedenza.

7.La censura con cui il convenuto rimprovera al Pretore di aver ritenuto che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice è infondata. È in effetti incontestabile che la collaborazione venuta in essere tra loro volta alla realizzazione di un progetto comune, che prevedeva l’edificazione, su due terreni attigui, di due case plurifamiliari collegate tra loro da un corpo destinato ad ospitare i locali tecnici e l’impianto di riscaldamento in comune sia costitutiva in diritto di una società semplice, ossia di un contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). È per altro evidente che senza una tale collaborazione quel particolare progetto non sarebbe stato realizzabile e le parti avrebbero semmai dovuto optare per una diversa modalità costruttiva.

8.Il convenuto censura in seguito l’assunto pretorile secondo cui lo scioglimento della società semplice ai sensi dell’art. 545 cpv. 1 n. 1 CO fosse dovuto alla sua decisione di non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di non più costruire, quando invece a suo dire lo stesso sarebbe semmai stato riconducibile alla rinuncia a costruire comunicatagli telefonicamente dall’attrice il 19 settembre 2008. La censura è ampiamente infondata. In questa sede il convenuto, oltre ad aver esplicitamente ammesso di non poter produrre la prova che la controparte avesse deciso inizialmente di non costruire (risposta all’appello incidentale p. 1), nemmeno ha in effetti addotto alcun concreto indizio a favore della sua tesi, rimasta con ciò allo stadio di puro parlato (in prima istanza egli aveva al proposito fatto riferimento a quanto da lui stesso dichiarato - senza per altro esserne stato richiesto - in sede di interrogatorio formale, ad 3, che però ha una valenza probatoria solo se viene confermato da altre risultanze[Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 764 ad art. 276], ciò che non era stato il caso).

Nella sua risposta all’appello incidentale il convenuto ha invero aggiunto che neppure l’attrice era però stata in grado di provare che egli avesse deciso di non più costruire la sua casa, ma questa sua censura è irricevibile, non essendo stata formulata nell’ambito dell’appello principale (cfr. per analogia TF 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2, secondo cui la motivazione deve essere contenuta nell’atto presentato entro il termine di ricorso e dunque il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con un’eventuale replica). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso, considerato che l’attrice è stata in grado di fornire una serie di indizi convincenti a favore di quella tesi e del fatto di essere sempre stata interessata a proseguire con il progetto iniziale: è pacifico che entro il termine del 30 settembre 2008 il convenuto non aveva versato (non disponendo, a detta del venditore, del denaro necessario, cfr. teste F__________ __________ p. 3) l’acconto concordato in occasione del contratto di costituzione del diritto di compera relativo alla part. n. __________ RFD di __________ (doc. 4), rendendo di fatto irrealizzabile il progetto comune; egli, incaricato di portare avanti le pratiche tramite le società a lui riconducibili C__________e __________, non ha per altro provveduto a ripresentare la domanda di costruzione da lui ritirata il 16 settembre 2008 (doc. 19); l’attrice aveva invece già acquistato la part. n. __________ RFD di __________, aveva nel frattempo anticipato le somme ora oggetto della causa (cfr. doc. F, G e U) e non aveva dunque alcun motivo per rinunciare al progetto comune con il rischio di perdere le somme investite; dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti successivamente a quella data (versata agli atti in occasione dell’audizione della teste __________) si evince inoltre che l’attrice, pur sapendo che il convenuto non avrebbe costruito, continuava a credere nel progetto e che mai allora o in altri successivi scritti quest’ultimo le aveva rimproverato di aver essa stessa già rinunciato in precedenza alla costruzione; anche dagli e-mail scambiati in seguito con i progettisti (doc. B e H) risultava poi che l’attrice, pur ribadendo la sua volontà di costruire, deplorava l’incertezza che si era venuta a creare a seguito della rinuncia alla costruzione da parte del convenuto; e infine anche un teste ha dichiarato di aver saputo, anche se non sapeva più da chi e quando, che era stato proprio il convenuto ad aver rinunciato a costruire (teste __________, ad 6 primo e terzo paragrafo).

9.Il convenuto non può essere seguito nemmeno laddove ritiene che, anche qualora la rinuncia al progetto comune potesse essergli imputata, le pretese dell’attrice sarebbero comunque state prescritte, non essendo state azionate entro il 30 settembre 2009. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non ha in effetti spiegato per quale motivo non si potesse condividere l’assunto pretorile secondo cui le pretese azionate dall’attrice erano di natura contrattuale e dunque soggette ad un termine di prescrizione di 10 anni (art. 127 CO) pacificamente non ancora giunto a scadenza.

10.Il convenuto rileva ancora che la casa dell’attrice sarebbe stata in ogni caso realizzabile senza ulteriori modifiche (se non la semplice traslazione della stessa di pochi centimetri, come risultava dai doc. 5A e 5B qui però dichiarati irriti), con dunque la possibilità di utilizzare tutti i lavori preliminari svolti. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI) o in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che negli allegati preliminari il convenuto nemmeno aveva contestato la tesi dell’attrice secondo cui in quelle circostanze le prestazioni fatturate non erano utilizzabili (petizione p. 4 e 6, replica p. 7). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, visto che l’istruttoria ha permesso di stabilire che la rinuncia a costruire da parte del convenuto aveva comportato l’impossibilità di realizzare il progetto originario (dato che in tal caso il proprietario non avrebbe mai dato il suo consenso a proseguire nel progetto, cfr. teste F__________ __________ p. 3) e che l’edificazione della casa dell’attrice avrebbe dovuto avvenire sulla base di nuovi piani (dovendosi trovare una soluzione alle parti che originariamente sarebbero dovute essere in comune e alla questione degli accessi ed essendovi problemi di distanze dal confine, cfr. testi arch. __________

p. 2 e __________ ad 4 quarto paragrafo, ad 6 settimo paragrafo, ad controdomanda 5); anche il tecnico comunale menzionato dal convenuto ha del resto confermato che in tal caso sarebbe stato necessario inoltrare una variante alla domanda di costruzione (teste __________ p. 1). Per il resto il convenuto neppure ha indicato in questa sede da quali risultanze istruttorie, in realtà inesistenti (cfr. anzi testi __________ p. 2, __________ p. 1, __________

p. 2 e __________ p. 2), si potesse concludere che le prestazioni già fatturate all’attrice sarebbero state ancora utilizzabili, non potendo ovviamente essere considerata sufficiente la soggettiva convinzione in tal senso del convenuto.

11.Il convenuto evidenzia infine che le spese anticipate dall’attrice non erano riferite al progetto comune ma piuttosto alla di lei casa. Il rilievo, per altro - come si vedrà - ininfluente per l’esito della lite, è irricevibile. Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha in effetti spiegato per quali ragioni le fatture di cui ai doc. E ed F (non invece quella di cui al doc. G) fossero riferite ad entrambe le case e in questa sede il convenuto, venendo nuovamente meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha illustrato i motivi di fatto e di diritto per cui l’assunto pretorile fosse errato e dovesse con ciò essere riformato, omettendo tra l’altro di indicare le prove a sostegno della tesi opposta.

sull’appello incidentale

12.L’attrice rimprovera innanzitutto al Pretore di aver condannato il convenuto a rifonderle tutte le spese da lei anticipate per la sua parte di casa ed invece solo metà delle somme da lei corrisposte con riferimento ad entrambe le case, chiedendo in sostanza che anche queste ultime, rese vane dal comportamento del convenuto, le fossero risarcite integralmente. A ragione. Il comportamento anticontrattuale del convenuto, che rinunciando a realizzare la propria casa ha fatto venir meno il progetto edificatorio comune, ha in effetti reso inutili tutte le spese anticipate dall’attrice, non solo quelle riferite alla parte di casa di quest’ultima, ma anche quelle riferite ad entrambe le abitazioni. L’attrice può di conseguenza pretendere, in virtù dell’art. 538 cpv. 2 CO (cfr.Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ªed., n. 7585 segg. e in particolare n. 7596) rispettivamente - in presenza di una società semplice composta da 2 soli soci - dell’art. 97 CO (cfr.Tercier/Favre, op. cit., n. 7594; TF 5 maggio 2006 4C.22/2006 consid. 7.3.2), il rimborso delle fatture da lei anticipate, pari a fr. 20’664.50 (doc. E, F e G).

L’eventuale responsabilità per atto illecito imputata aggiuntivamente al convenuto non entra invece in linea di conto, l’attrice non avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui una tale responsabilità sarebbe ormai prescritta ai sensi dell’art. 60 CO.

13.Chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), l’attrice ha di fatto pure chiesto di far decorrere gli interessi del 5% dal 3 novembre 2009 anziché, come invece deciso dal Pretore, dal 14 dicembre 2009. Nella sua impugnativa la relativa censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

14.Visto quanto precede, la petizione deve pertanto essere parzialmente accolta (dispositivo

n. 1) nel senso che il convenuto dev’essere condannato al pagamento di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di incasso ed esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1.1), ritenuto che l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, fatto spiccare per l’importo di fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 (doc. I), può essere rigettata in via definitiva solo per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile - queste ultime attribuite in ragione di fr. 4'000.- così come preteso dall’attrice nel suo appello incidentale - seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC/TI).

conclusione

15.Ne discende che l’appello principale deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale dev’essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12'332.25 per quanto riguarda l’appello principale e su un valore litigioso di fr. 8'332.25 per quanto riguarda l’appello incidentale, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e vanno così caricate al convenuto risultato quasi del tutto soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

III.L’appello incidentale 26 gennaio 2015 di AO 1è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1.La petizione è parzialmente accolta.

1.1, __________, è condannato a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009, più fr. 100.- per spese di precetto.

1.2L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva  per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009.

2.La tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.-, le spese in fr. 400.-, da anticipare come di rito, sono a carico dal convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 4'000.- per ripetibili.

IV.Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellato incidentalmente, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).