Arbitrato domestico, nomina di arbitro
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2014 12.2014.108
Arbitrato domestico, nomina di arbitro
Incarto n. 12.2014.108 Lugano 8 luglio 2014 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello statuente quale giudice unico per la nomina dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, sulla domanda 24 giugno 2014 intesa alla designazione di un arbitro nella vertenza tra IS 1 rappr. dall’RA 1 e CO 1 rappr. dall’RA 2 considerato in fatto ed in diritto: che le parti hanno sottoscritto il 27 maggio 2002 un contratto di locazione contenente una clausola arbitrale del seguente tenore: “tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto o fossero comunque allo stesso ricollegabili, saranno risolte in via definitiva da un Collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale di appello in qualità di Presidente e da due Membri designati uno dal Locatore e uno dalla Conduttrice”; che tra le parti è sorto un contenzioso e che esse, rappresentate dai rispettivi patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio arbitro, nelle persone degli avv. __________ e __________; che così interpellato dalle parti nel settembre 2013 l’allora Presidente del Tribunale d’appello ha declinato l’incarico di Presidente del Collegio arbitrale; che con istanza 24 giugno 2014 IS 1 si è rivolto alla Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo di designare il Presidente del Collegio arbitrale ai sensi degli art. 362 e 371 CPC; che così interpellato dalla presidente della Seconda Camera civile di appello, il nuovo Presidente del Tribunale d’appello ha declinato l’incarico con scritto del 30 giugno 2014; che la designazione di un arbitro a opera del tribunale statale è sussidiaria alla procedura di designazione voluta dalle parti; che nella fattispecie le parti non hanno raggiunto un accordo sulla designazione del Presidente del collegio arbitrale, né risulta dagli atti che i due arbitri di parte lo abbiano fatto nel termine di 30 giorni dalla loro designazione, avvenuta nel settembre, rispettivamente nell’ottobre 2013 (art. 362 cpv. 1 lett. c CPC); che quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48 b n. 7 LOG, designa quale Presidente del Collegio arbitrale l’avv. __________, che ha dichiarato di accettare l’incarico; che la decisione di nomina non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art. 362 pag. 1509); che la tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra le parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto l’esito del procedimento arbitrale; Per i quali motivi visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le spese, gli art. 107 CPC e la LTG decide: 1. L'istanza di nomina di arbitro del 24 giugno 2014 è accolta e di conseguenza l’avv. __________, è designato Presidente del Collegio arbitrale nella controversia che oppone IS 1 e CO 1. 2. Le spese processuali in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili sono compensate. 3. Notificazione: -., - Comunicazione all’arbitro unico designato, avv. __________ (con la clausola contenente il patto di arbitrato) La presidente della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello Emanuela Epiney-Colombo