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12.2014.107

Cautelare - impugnabilità di cautelare intermedia - mezzi di coercizione indiretta

Ticino · 2014-11-05 · Italiano TI
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Cautelare - impugnabilità di cautelare intermedia - mezzi di coercizione indiretta

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse

fatto loro ordine con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente

all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordinata alla Pretura il

dipinto in questione, e di non venderlo, il tutto con la comminatoria dell’art.

292 CP;

che con provvedimento

supercautelare di pari data il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento dell’istanza,

ha fatto ordine ai convenuti di depositare in Pretura il dipinto (dispositivo n.

1.1) e di non venderlo (dispositivo n. 1.2), il tutto disponendo l’immediata

esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché prevedendo per il caso di

inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo n.

2) come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa

disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art.

343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1);

che con istanza 22 aprile 2014 i

convenuti hanno chiesto di annullare la decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata hanno postulato il deposito preventivo della somma di € 4'000'000.- quale

garanzia giusta l’art. 165 cpv. 3 CPC e in ogni caso hanno chiesto

l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della citata decisione

supercautelare;

che con decisione supercautelare

24 aprile 2014 il Pretore ha respinto siccome inammissibile l’istanza di

soppressione della decisione supercautelare e ha disposto la discussione della

domanda di garanzia;

che, preso atto del mancato

adempimento degli ordini impartiti il 17 aprile 2014, il Pretore, con decisione

29 aprile 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico

per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la condanna dei convenuti

al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa

disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 (dispositivo n. 2);

che con osservazioni 5 maggio

2014 i convenuti si sono opposti all’istanza 17 aprile 2014, eccependo la carenza

di legittimazione attiva dell’istante, proponendo di assumere svariate prove e

concludendo per lo stralcio della procedura dai ruoli, l’annullamento

ex

tunc

della decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, e in

ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione

supercautelare 17 aprile 2014 e la reiezione di qualsiasi misura cautelare;

che alle udienze del 6 e del 12

maggio 2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti si

sono opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, sulle quali

il Pretore si è riservato di decidere in separata sede, rispettivamente, qualora

non avesse ritenuto di ammetterne altre, di emanare la sentenza;

che con decisione cautelare “intermedia”

28 maggio 2014 il Pretore ha confermato i provvedimenti supercautelari resi il

17 aprile 2014, il 24 aprile 2014 e il 29 aprile 2014;

che con l’appello 12 giugno 2014 che

qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 25 luglio 2014, i convenuti

hanno impugnato la decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014, chiedendo

l’annullamento e la riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24

aprile 2014 e 29 aprile 2014, l’accertamento della carenza di legittimazione

attiva dell’istante con conseguente stralcio della procedura dai ruoli, in via subordinata

la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, in

ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione

supercautelare 17 aprile 2014 nonché la reiezione di qualsiasi misura cautelare;

che l’impugnabilità di una

decisione cautelare “intermedia”, resa dal giudice dopo aver sentito le parti,

ma prima di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire

definitivamente - fatte salve nuove circostanze - sui provvedimenti richiesti e

terminare la procedura cautelare, è ammessa dalla giurisprudenza (DTF 139 III

86 consid. 1);

che l’appello in esame, inoltrato

entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1

CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente

superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio

ricevibile (fatto salvo quanto si dirà più avanti);

che le domande d’appello dei

convenuti possono essere sostanzialmente suddivise in tre blocchi: quello con

cui è chiesta la riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24

aprile 2014 e 29 aprile 2014 e di qualsiasi altra decisione cautelare nel senso

della revoca dei provvedimenti ivi adottati; quello con cui è postulata almeno la

riforma del dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 nel

senso della revoca della comminatoria allora significata; e quello con cui è auspicata

la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-;

che in merito al primo blocco di

domande d’appello, che sono palesemente ricevibili solo per quanto riguarda la richiesta

di riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24 aprile 2014 e 29

aprile 2014 nel senso della revoca dei provvedimenti ivi adottati (ritenuto che

i convenuti non indicano né spiegano quali sarebbero le ulteriori altre

decisioni cautelari da riformare in tal modo), i convenuti rimproverano in

sostanza al Pretore di aver misconosciuto che all’istante difettava la

legittimazione attiva rispettivamente di non essersi espresso su tutti i requisiti

per l’adozione delle misure provvisionali di cui all’art. 261 CPC ed in

particolare sull’esistenza di una lesione o di una minaccia imminente di una

lesione e del danno difficilmente riparabile;

che la legittimazione attiva

dell’istante (che i convenuti contestano escludendo a ragione che costui fosse

il proprietario del dipinto, ora appartenente alla società) è in realtà

incontestabile in considerazione della sua qualità di mandante fiduciario, legittimato

in ogni caso a pretendere la restituzione del quadro in questione nella futura

causa di merito in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO: l’opera è in effetti stata

apportata fiduciariamente alla società, che si è impegnata ad eseguire le

istruzioni dell’istante (cfr. allegato 2 del doc. A, C10, C29); quest’ultimo è

indicato essere il beneficiario economico della società (cfr. allegato 2 del

doc. A, doc. I, C10, C12), come da sempre ammesso dai convenuti (cfr. verbale

12 maggio 2014 p. 3); nei suoi confronti i convenuti vantano tutta una serie di

onorari derivanti proprio da questo mandato fiduciario (cfr. allegato 3 del

doc. A), tant’è che gli hanno persino chiesto un rendiconto parziale in ambito

cautelare (inc. n. CA.2014.206); l’esistenza del mandato fiduciario (retto dal

diritto svizzero, cfr. doc. C4) è altresì confermata dalla convenzione di

scioglimento dei rapporti contrattuali del 29 marzo 2014 (doc. A), sottoscritta

dalle parti e perfettamente valida, da tutta una serie di missive di __________

(doc. C4, C5, C39) e da altre iniziative poste in atto dal suo legale (doc. T,

C29); poco importa invece sapere se l’istante fosse stato in precedenza

proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario;

che la censura in merito

all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia imminente di una

lesione è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), i convenuti

non avendo spiegato per quali ragioni non potesse essere confermata l’argomentazione

resa dal Pretore nella decisione impugnata secondo cui “

il periculum in mora

è dato, stante appunto la natura manuale del quadro, il fatto che il convenuto

sottaccia scientemente il luogo del suo deposito e si sottrae all’adempimento

dell’ordine del giudice, ciò che appare gravemente indiziante di un

comportamento atto a nutrire quel grave periculum in mora, non soltanto con

riferimento alla possibilità di vendita del quadro, ma proprio di uso e

godimento dello stesso in capo all’istante, che ne è appunto il proprietario

economico

”; l’esistenza di quel requisito è in ogni caso stata resa

verosimile dal fatto che i convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro

spettanze attualmente pari a € 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno

prospettato la vendita del dipinto a terzi (cfr. doc. F; cfr. pure istanza 22

aprile 2014 p. 5 e osservazioni 5 maggio 2014 p. 10) senza l’accordo

dell’istante per un prezzo notevolmente inferiore a quello che gli acquirenti

reperiti da quest’ultimo si erano impegnati a versare, e dall’altra hanno

disatteso, oltre alla predetta convenzione di scioglimento (doc. A, che

prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________

__________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non hanno poi voluto firmare,

cfr. doc. D, E, F, N), la chiara istruzione dell’istante di riconsegnargli il

quadro in vista della sua consegna a questi acquirenti, già al beneficio di un

valido contratto di compravendita (menzionato nei doc. C e M), subordinando la sua

riconsegna al preventivo pagamento degli onorari pendenti, e infine hanno

minacciato di farlo letteralmente “scomparire” (cfr. doc. P, C51);

che l’esistenza del danno

difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato,

è invece stata resa verosimile dall’impossibilità di riottenere il dipinto in

caso di una sua vendita a terzi da parte dei convenuti rispettivamente dal

fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli interessati reperiti da costoro

(di € 35'000'000.-, cfr. doc. F) è inferiore di almeno € 5'000'000.- a quello che

gli acquirenti trovati dall’istante si erano impegnati a versare (di €

40'000'000.-): dato che la società non detiene nessun altro attivo oltre al

dipinto (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39) e non dispone di liquidità

(cfr. doc. C13), mentre il suo azionista e amministratore ha a più riprese

lamentato la mancanza di disponibilità, tant’è che entrambi hanno dichiarato

che già le sanzioni di fr. 2'000.- al giorno “

arrischiano di metterli

irreparabilmente sul lastrico prima che codesto Lod. Tribunale abbia avuto il

tempo di pronunciare la proprio sentenza

” rispettivamente che “

le

sanzioni imposte stanno conducendo irrimediabilmente gli appellanti al

fallimento, e in ogni caso minacciano di condurli

” (in tal senso la

richiesta di concessione di effetto sospensivo all’appello in questione,

formulata contestualmente all’appello 2 luglio 2014, inc. n. 12.2014.117), è

chiaro che il danno derivante dalla perdita del dipinto rispettivamente l’eventuale

recupero di quest’ultima somma, oltre beninteso al risarcimento dell’ingente

danno dovuto agli acquirenti reperiti dall’istante (cfr. doc. M), sarebbe

estremamente problematico (cfr.

Trezzini

,

Commentario CPC, p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104);

che la seconda domanda d’appello

mira a revocare almeno il dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17

aprile 2014 con cui il Pretore aveva previsto per il caso di inadempimento degli

ordini contenuti nei precedenti dispositivi n. 1.1 e 1.2 la comminatoria di una

multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.-

per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC,

i convenuti ritenendo che tale comminatoria non era stata richiesta

dall’istante;

che la censura è infondata, la

dottrina avendo già avuto modo di stabilire che i mezzi di coercizione indiretta,

quali la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa

disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art.

343 cpv. 1 lett. b e c CPC (

Zinsli

,

Basler Kommentar, 2ª ed., n. 9 ad art. 343 CPC), possono di principio essere

ordinati d’ufficio (

Zinsli

, op.

cit., n. 11 ad art. 343 CPC;

Kellerhals

,

Berner Kommentar, n. 49 ad art. 343 CPC);

che la terza e ultima richiesta

d’appello, volta a condannare l’istante al versamento di una garanzia di €

4'000'000.-, è infine irricevibile, i convenuti non avendo assolutamente spiegato

in questa sede, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), per quali ragioni dovesse essere riformata l’argomentazione pretorile che

confermava quanto già addotto nella decisione supercautelare 24 aprile 2014 secondo

cui “

in merito alla richiesta di garanzia ex art. 265 cpv. 3 / 264 cpv. 1

CPC non è data in concreto l’urgenza qualificata per un giudizio supercautelare

ex parte, anche perché non risulta che il convenuto abbia adempiuto al

provvedimento del 17.4, malgrado le misure di esecuzione che lo accompagnano e

che sono pienamente operative

”; si aggiunga, per completezza, che i

provvedimenti supercautelari adottati il 17 aprile 2014 non erano tali da

causare alcun danno ai convenuti e dunque non giustificavano la prestazione di

una garanzia a loro favore, tanto meno di € 4'000'000.-;

che gli ulteriori rimproveri al

Pretore di aver violato “

crassamente il diritto alla proprietà privata, il

diritto alla libertà personale, la libertà economica, il divieto dell’autorità

di incorrere nell’arbitrio e nella chicanerie nei confronti dell’amministrato,

il principio della base legale della restrizione delle garanzie costituzionali,

le garanzie procedurali fissate nella costituzione federale e nella CEDU

nonché altre norme del CPC, generici e non meglio specificati, non possono

essere esaminati per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

che stando così le cose, è a ragione

che il Pretore, con il querelato giudizio, ha confermato la decisione

supercautelare 17 aprile 2014 nella misura in cui ordinava il deposito in

Pretura del dipinto e vietava la sua vendita a terzi, rispettivamente disponeva

l’immediata esecutività della pronuncia nonché prevedeva per il caso di

inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP come pure di

una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr.

1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b

e c CPC, queste disposizioni essendo conseguenti all’accoglimento dei

menzionati ordini e divieti; ed è altrettanto a ragione che il Pretore, con il

querelato giudizio, ha pure confermato la decisione supercautelare 24 aprile

2014 che respingeva siccome inammissibile l’istanza di soppressione della

decisione supercautelare e di fatto respingeva siccome prematura la domanda di

garanzia; la conferma della decisione che comminava l’azione penale dell’art.

292 CP nonché una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa disciplinare di

fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1

lett. b e c CPC in caso di inadempimento implica di confermare la successiva

decisione 29 aprile 2014 nella misura in cui condannava i convenuti al

pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare

di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 (dispositivo n. 2); nella misura in

cui disponeva la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione

dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) la decisione 29 aprile 2014, che pure

andava confermata, non avrebbe in ogni caso potuto essere revocata, trattandosi

di una semplice ordinanza ai sensi dell’art. 27a LOG e non di una “decisione”

vera e propria, oltretutto già messa in atto;

che l’appello dei convenuti deve

pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

che le spese procedurali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore

asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I.

L’appello 12 giugno 2014 di

AP 1 e AP 2

è respinto

.

II.

Gli oneri processuali di

complessivi fr. 4’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno

all’appellato, sempre in solido, fr. 5’000.- per ripetibili di appello.

III.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2014 12.2014.107

Cautelare - impugnabilità di cautelare intermedia - mezzi di coercizione indiretta

Incarto n. 12.2014.107 Lugano 5 novembre 2014 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.139 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 aprile 2014 da AO 1 rappr. dall’RA 1 contro AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’RA 2 con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai convenuti fosse fatto ordine con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordinata alla Pretura l’opera denominata “__________” (cm 35 x 55), e di non venderla, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, domande avversate dai convenuti; nell’ambito della quale il Pretore, con decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014, ha confermato i provvedimenti supercautelari 17 aprile 2014, 24 aprile 2014 e 29 aprile 2014; appellanti i convenuti con atto di appello 12 giugno 2014, con cui chiedono l’annullamento e la riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24 aprile 2014 e 29 aprile 2014, l’accertamento della carenza di legittimazione attiva dell’istante con conseguente stralcio della procedura dai ruoli, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, in ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 nonché la reiezione di qualsiasi misura cautelare, protestando le spese giudiziarie; mentre l'istante con osservazioni (recte : risposta) 25 luglio 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; richiamata la decisione 31 luglio 2014 con cui la presidente di questa Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo all’appello (formulata contestualmente all’appello 2 luglio 2014, inc. n. 12.2014.117); letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: che AO 1 è il beneficiario economico della società __________ AP 2 (cfr. allegato 2 del doc. A), di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (cfr. doc. A): nel corso del 2006 egli ha apportato alla società un dipinto - di valore ingentissimo - attribuito a __________, denominato “__________” (cm 35 x 55), in vista della sua commercializzazione ed allo scopo di salvaguardare l’anonimato del proprietario (cfr. allegato 1 del doc. A); che la deteriorazione dei rapporti tra le parti ha dato avvio a una serie di vertenze giudiziarie, di cui si dirà, per quanto necessario, qui di seguito; che con istanza 17 aprile 2014 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse fatto loro ordine con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordinata alla Pretura il dipinto in questione, e di non venderlo, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP; che con provvedimento supercautelare di pari data il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine ai convenuti di depositare in Pretura il dipinto (dispositivo n. 1.1) e di non venderlo (dispositivo n. 1.2), il tutto disponendo l’immediata esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché prevedendo per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo n.

2) come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1); che con istanza 22 aprile 2014 i convenuti hanno chiesto di annullare la decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata hanno postulato il deposito preventivo della somma di € 4'000'000.- quale garanzia giusta l’art. 165 cpv. 3 CPC e in ogni caso hanno chiesto l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della citata decisione supercautelare; che con decisione supercautelare 24 aprile 2014 il Pretore ha respinto siccome inammissibile l’istanza di soppressione della decisione supercautelare e ha disposto la discussione della domanda di garanzia; che, preso atto del mancato adempimento degli ordini impartiti il 17 aprile 2014, il Pretore, con decisione 29 aprile 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la condanna dei convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 (dispositivo n. 2); che con osservazioni 5 maggio 2014 i convenuti si sono opposti all’istanza 17 aprile 2014, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’istante, proponendo di assumere svariate prove e concludendo per lo stralcio della procedura dai ruoli, l’annullamento ex tunc della decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, e in ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 e la reiezione di qualsiasi misura cautelare; che alle udienze del 6 e del 12 maggio 2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti si sono opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, sulle quali il Pretore si è riservato di decidere in separata sede, rispettivamente, qualora non avesse ritenuto di ammetterne altre, di emanare la sentenza; che con decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014 il Pretore ha confermato i provvedimenti supercautelari resi il 17 aprile 2014, il 24 aprile 2014 e il 29 aprile 2014; che con l’appello 12 giugno 2014 che qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 25 luglio 2014, i convenuti hanno impugnato la decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014, chiedendo l’annullamento e la riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24 aprile 2014 e 29 aprile 2014, l’accertamento della carenza di legittimazione attiva dell’istante con conseguente stralcio della procedura dai ruoli, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, in ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 nonché la reiezione di qualsiasi misura cautelare; che l’impugnabilità di una decisione cautelare “intermedia”, resa dal giudice dopo aver sentito le parti, ma prima di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente - fatte salve nuove circostanze - sui provvedimenti richiesti e terminare la procedura cautelare, è ammessa dalla giurisprudenza (DTF 139 III 86 consid. 1); che l’appello in esame, inoltrato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio ricevibile (fatto salvo quanto si dirà più avanti); che le domande d’appello dei convenuti possono essere sostanzialmente suddivise in tre blocchi: quello con cui è chiesta la riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24 aprile 2014 e 29 aprile 2014 e di qualsiasi altra decisione cautelare nel senso della revoca dei provvedimenti ivi adottati; quello con cui è postulata almeno la riforma del dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 nel senso della revoca della comminatoria allora significata; e quello con cui è auspicata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-; che in merito al primo blocco di domande d’appello, che sono palesemente ricevibili solo per quanto riguarda la richiesta di riforma delle decisioni supercautelari 17 aprile 2014, 24 aprile 2014 e 29 aprile 2014 nel senso della revoca dei provvedimenti ivi adottati (ritenuto che i convenuti non indicano né spiegano quali sarebbero le ulteriori altre decisioni cautelari da riformare in tal modo), i convenuti rimproverano in sostanza al Pretore di aver misconosciuto che all’istante difettava la legittimazione attiva rispettivamente di non essersi espresso su tutti i requisiti per l’adozione delle misure provvisionali di cui all’art. 261 CPC ed in particolare sull’esistenza di una lesione o di una minaccia imminente di una lesione e del danno difficilmente riparabile; che la legittimazione attiva dell’istante (che i convenuti contestano escludendo a ragione che costui fosse il proprietario del dipinto, ora appartenente alla società) è in realtà incontestabile in considerazione della sua qualità di mandante fiduciario, legittimato in ogni caso a pretendere la restituzione del quadro in questione nella futura causa di merito in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO: l’opera è in effetti stata apportata fiduciariamente alla società, che si è impegnata ad eseguire le istruzioni dell’istante (cfr. allegato 2 del doc. A, C10, C29); quest’ultimo è indicato essere il beneficiario economico della società (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. I, C10, C12), come da sempre ammesso dai convenuti (cfr. verbale 12 maggio 2014 p. 3); nei suoi confronti i convenuti vantano tutta una serie di onorari derivanti proprio da questo mandato fiduciario (cfr. allegato 3 del doc. A), tant’è che gli hanno persino chiesto un rendiconto parziale in ambito cautelare (inc. n. CA.2014.206); l’esistenza del mandato fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4) è altresì confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali del 29 marzo 2014 (doc. A), sottoscritta dalle parti e perfettamente valida, da tutta una serie di missive di __________ (doc. C4, C5, C39) e da altre iniziative poste in atto dal suo legale (doc. T, C29); poco importa invece sapere se l’istante fosse stato in precedenza proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario; che la censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia imminente di una lesione è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), i convenuti non avendo spiegato per quali ragioni non potesse essere confermata l’argomentazione resa dal Pretore nella decisione impugnata secondo cui “ il periculum in mora è dato, stante appunto la natura manuale del quadro, il fatto che il convenuto sottaccia scientemente il luogo del suo deposito e si sottrae all’adempimento dell’ordine del giudice, ciò che appare gravemente indiziante di un comportamento atto a nutrire quel grave periculum in mora, non soltanto con riferimento alla possibilità di vendita del quadro, ma proprio di uso e godimento dello stesso in capo all’istante, che ne è appunto il proprietario economico ”; l’esistenza di quel requisito è in ogni caso stata resa verosimile dal fatto che i convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a € 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno prospettato la vendita del dipinto a terzi (cfr. doc. F; cfr. pure istanza 22 aprile 2014 p. 5 e osservazioni 5 maggio 2014 p. 10) senza l’accordo dell’istante per un prezzo notevolmente inferiore a quello che gli acquirenti reperiti da quest’ultimo si erano impegnati a versare, e dall’altra hanno disatteso, oltre alla predetta convenzione di scioglimento (doc. A, che prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________ __________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non hanno poi voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N), la chiara istruzione dell’istante di riconsegnargli il quadro in vista della sua consegna a questi acquirenti, già al beneficio di un valido contratto di compravendita (menzionato nei doc. C e M), subordinando la sua riconsegna al preventivo pagamento degli onorari pendenti, e infine hanno minacciato di farlo letteralmente “scomparire” (cfr. doc. P, C51); che l’esistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dall’impossibilità di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi da parte dei convenuti rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-, cfr. doc. F) è inferiore di almeno € 5'000'000.- a quello che gli acquirenti trovati dall’istante si erano impegnati a versare (di € 40'000'000.-): dato che la società non detiene nessun altro attivo oltre al dipinto (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13), mentre il suo azionista e amministratore ha a più riprese lamentato la mancanza di disponibilità, tant’è che entrambi hanno dichiarato che già le sanzioni di fr. 2'000.- al giorno “ arrischiano di metterli irreparabilmente sul lastrico prima che codesto Lod. Tribunale abbia avuto il tempo di pronunciare la proprio sentenza ” rispettivamente che “ le sanzioni imposte stanno conducendo irrimediabilmente gli appellanti al fallimento, e in ogni caso minacciano di condurli ” (in tal senso la richiesta di concessione di effetto sospensivo all’appello in questione, formulata contestualmente all’appello 2 luglio 2014, inc. n. 12.2014.117), è chiaro che il danno derivante dalla perdita del dipinto rispettivamente l’eventuale recupero di quest’ultima somma, oltre beninteso al risarcimento dell’ingente danno dovuto agli acquirenti reperiti dall’istante (cfr. doc. M), sarebbe estremamente problematico (cfr. Trezzini, Commentario CPC, p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104); che la seconda domanda d’appello mira a revocare almeno il dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 con cui il Pretore aveva previsto per il caso di inadempimento degli ordini contenuti nei precedenti dispositivi n. 1.1 e 1.2 la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC, i convenuti ritenendo che tale comminatoria non era stata richiesta dall’istante; che la censura è infondata, la dottrina avendo già avuto modo di stabilire che i mezzi di coercizione indiretta, quali la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC (Zinsli, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 9 ad art. 343 CPC), possono di principio essere ordinati d’ufficio (Zinsli, op. cit., n. 11 ad art. 343 CPC; Kellerhals, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 343 CPC); che la terza e ultima richiesta d’appello, volta a condannare l’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, è infine irricevibile, i convenuti non avendo assolutamente spiegato in questa sede, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), per quali ragioni dovesse essere riformata l’argomentazione pretorile che confermava quanto già addotto nella decisione supercautelare 24 aprile 2014 secondo cui “ in merito alla richiesta di garanzia ex art. 265 cpv. 3 / 264 cpv. 1 CPC non è data in concreto l’urgenza qualificata per un giudizio supercautelare ex parte, anche perché non risulta che il convenuto abbia adempiuto al provvedimento del 17.4, malgrado le misure di esecuzione che lo accompagnano e che sono pienamente operative ”; si aggiunga, per completezza, che i provvedimenti supercautelari adottati il 17 aprile 2014 non erano tali da causare alcun danno ai convenuti e dunque non giustificavano la prestazione di una garanzia a loro favore, tanto meno di € 4'000'000.-; che gli ulteriori rimproveri al Pretore di aver violato “ crassamente il diritto alla proprietà privata, il diritto alla libertà personale, la libertà economica, il divieto dell’autorità di incorrere nell’arbitrio e nella chicanerie nei confronti dell’amministrato, il principio della base legale della restrizione delle garanzie costituzionali, le garanzie procedurali fissate nella costituzione federale e nella CEDU ” nonché altre norme del CPC, generici e non meglio specificati, non possono essere esaminati per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC); che stando così le cose, è a ragione che il Pretore, con il querelato giudizio, ha confermato la decisione supercautelare 17 aprile 2014 nella misura in cui ordinava il deposito in Pretura del dipinto e vietava la sua vendita a terzi, rispettivamente disponeva l’immediata esecutività della pronuncia nonché prevedeva per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC, queste disposizioni essendo conseguenti all’accoglimento dei menzionati ordini e divieti; ed è altrettanto a ragione che il Pretore, con il querelato giudizio, ha pure confermato la decisione supercautelare 24 aprile 2014 che respingeva siccome inammissibile l’istanza di soppressione della decisione supercautelare e di fatto respingeva siccome prematura la domanda di garanzia; la conferma della decisione che comminava l’azione penale dell’art. 292 CP nonché una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC in caso di inadempimento implica di confermare la successiva decisione 29 aprile 2014 nella misura in cui condannava i convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 (dispositivo n. 2); nella misura in cui disponeva la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) la decisione 29 aprile 2014, che pure andava confermata, non avrebbe in ogni caso potuto essere revocata, trattandosi di una semplice ordinanza ai sensi dell’art. 27a LOG e non di una “decisione” vera e propria, oltretutto già messa in atto; che l’appello dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile; che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la TG decide: I. L’appello 12 giugno 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto . II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 5’000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                      Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).