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Incarto n.12.2013.55
Lugano
8 aprile 2013/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dellart. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
vista la domanda 28 marzo 2013, chiedente che sia rilasciata la dichiarazione di esecutività al lodo arbitrale parziale emanato il 9 ottobre 2012 dal Tribunale arbitrale composto dellavv. dott. __________, presidente, e degli avv. __________ e __________ nellarbitrato internazionale avviato da
IS 1
nei confronti di
CO 1
CO 2
nella quale ha chiesto di intervenire
PI 1
accertato che il lodo arbitrale parziale 9 ottobre 2012 è stato notificato alle parti e allinterveniente, come risulta dallattestazione 20 dicembre 2012 apposta a tergo del lodo medesimo;
constatato che nessun ricorso risulta essere stato presentato contro il lodo arbitrale, come confermato dalla Cancelleria del Tribunale federale il 3 aprile 2013;
appurato che il lodo arbitrale parziale 9 ottobre 2012 è esecutivo;
in applicazione dellart. 193 cpv. 2 LDIP,
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).