Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2013.20
Lugano
8 marzo 2013/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
visto l'appello 1° febbraio 2013 presentato da
AP 1
contro
la decisione di espulsione 16 gennaio 2013 (inc. SO.2012.5622) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (espulsione di conduttore in mora) promossa nei suoi confronti il 19 dicembre 2012 da
AO 1
AO 2
premesso che con decisione 16 gennaio 2013, emanata nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la domanda di espulsione della conduttrice presentata il 19 dicembre 2012 e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti fr. 100.- a titolo di indennità;
preso atto che AP 1 ha presentato appello il 1° febbraio 2013 contro la citata decisione pretorile, chiedendone lannullamento per difetto di valida notificazione;
constatato che lappellante è stata invitata il 4 febbraio 2013 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale dappello -introiti AGITI- entro l8 febbraio 2013 limporto di fr. 200.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che limporto non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 22 febbraio 2013 allappellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 5 marzo 2013 per versare lanticipo di fr. 200.-, con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dellappello ai sensi dellart. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che nel frattempo le locatrici hanno chiesto con istanza 15 febbraio 2013 lautorizzazione allesecuzione anticipata della decisione 16 gennaio 2013 e che lappellante, invitata a esprimersi il 18 febbraio 2013, non ha reagito nel termine impartitole dalla giudice delegata allistruzione;
preso atto che lultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 5 marzo 2013 e che pertanto la Camera non può entrare nel merito dellappello e deve dichiararlo inammissibile;
constatato che in tali circostanze listanza per lottenimento dellautorizzazione allesecuzione anticipata della decisione impugnata diventa priva di oggetto;
rilevato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale lappello non è stato notificato per la risposta;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 64'800.-, come accertato dal Pretore, e che nella commisurazione delle spese giudiziarie di appello si tiene conto dellinammissibilità del gravame;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dellistruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).