opencaselaw.ch

12.2012.146

Compensazione - interessi

Ticino · 2012-09-14 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore della LTF in data 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2). La cognizione del giudice cantonale è pertanto limitata dai motivi di rinvio nel senso che esso è vincolato da quanto deciso definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle costatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e riferimenti). Secondo il principio dell’unità dell’istanza un incarto che era pendente davanti al tribunale cantonale nel 2010 e che gli è stato rinviato dal Tribunale federale non è concluso, ma continua, ed è quindi ancora soggetto al diritto processuale cantonale (TF 17 gennaio 2012, inc. 4A_471/2011).

E. 2 Il Tribunale federale ha rilevato che il giudizio cantonale non ha precisato quando l’attore ha dichiarato la sua volontà di compensare. Come esposto nel giudizio di rinvio la dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che non esige alcuna forma particolare (v. anche Aepli, Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) potendo altresì risultare da atti concludenti (v. Zellweger-Gutknecht , Berner Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO) come l’invio di una fattura il cui saldo tiene conto di un credito del destinatario (v. Jeandin , Commentaire Romand, CO I, n. 1 ad art 124 CO). Nel presente caso la nota professionale 29 febbraio 2004 dell’attore considera, in deduzione dell’onorario richiesto per il periodo 1990 (recte: 1991) – 2003, l’importo di fr. 82'962.- a favore della ditta AO 1 per “vostre fatture” (v. doc. E). Questa nota professionale, che comprende quindi una dichiarazione di compensazione, è stata trasmessa alla convenuta in data 9 marzo 2004 (v. doc. G, v. anche petizione 27 gennaio 2006, pt. 12). La convenuta non contesta di aver ricevuto questi documenti (v. risposta 17 maggio 2006, ad 9 e ad 12). Per quanto attiene la nota professionale 9 agosto 2004 (di fr. 13'900.-, riconosciuta in ragione di fr. 3'000.- da questa Camera e non oggetto di contestazione dinnanzi al Tribunale federale), concernente le prestazioni svolte dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 (v. doc. I), la stessa non contiene alcuna dichiarazione di compensazione, ma la volontà di compensare la totalità di quanto richiesto con quanto dovuto emerge dal contenuto nonché dalle conclusioni della petizione 27 gennaio 2006 e il Tribunale federale ha precisato che la compensazione era intervenuta per l’importo di fr. 107'000.- (v. giudizio di rinvio consid. 5.4.2; sulla possibilità di prevalersi della compensazione nell’ambito di una procedura giudiziaria v. ibidem consid. 5.4.1 e riferimenti).

E. 3 L’effetto della compensazione non si produce al momento della ricezione della relativa dichiarazione bensì al momento in cui i due crediti divennero a vicenda compensabili (art. 124 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 120 cpv. 1 CO per essere compensabili i crediti devono essere scaduti. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (v. sentenza di rinvio, consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (v. Jeandin , op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Il Tribunale federale ha pertanto chiesto all’autorità cantonale di determinare quando il credito dell’attore verso la convenuta è diventato esigibile. L’esigibilità non è definita dalla legge; la dottrina dominante definisce l’esigibilità come la possibilità del creditore di chiedere e azionare la sua pretesa (v. Schraner , Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 22 ad art 75 CO). Nel presente caso è incontestato che tra le parti era in essere un contratto di mandato a titolo oneroso (v. II CCA 22 novembre 2011, consid. 4). Con lettera 9 marzo 2004 la AO 1 ha disdetto il contratto con effetto al 1° gennaio 2004, incaricando AP 1 di occuparsi ancora della chiusura dei conti 2003 e della relativa revisione (doc. F). L’attore ha trasmesso alla ditta convenuta la sua nota professionale per il periodo 1990 (recte: 1991) – 2003 in data 9 marzo 2004 (v. doc. E, G), mentre il successivo 9 agosto ha inviato quella relativa al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2004 (v. doc. I). L’indennità per le prestazioni derivanti dal mandato diventa esigibile con l’adempimento dell’ultimo atto oggetto del contratto e non con l’invio della fattura (v. Schraner, op. cit., n. 65 ad art. 75 CO ; Weber , Berner Kommentar, Berna 2002, n. 94 ad art. 75 CO). Ne deriva che l’onorario per il periodo 1991 – 2003, in difetto di migliori indicazioni agli atti (v. doc. D e E), è diventato esigibile il 31 dicembre 2003, mentre quello per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 2004 è diventato esigibile a quest’ultima data (v. doc. I).

E. 4 Il Tribunale federale ha quindi chiesto ai giudici cantonali di verificare se tra il 1° gennaio 1995 e il momento in cui è divenuto esigibile il credito dell’attore (31 dicembre 2003 per l’importo di fr. 104'000.-, 31 maggio 2004 per l’importo di fr. 3'000.-), fossero maturati interessi di mora sul debito di fr. 82'962.-. Nel suo ricorso in materia civile l’attore aveva contestato la decorrenza di interessi su questo importo (v. pag. 18). Ora, il fatto che il debito estinto non può fruttare interessi di mora non significa che non occorre considerare eventuali interessi sorti prima del momento in cui si è prodotta la compensazione. Gli interessi eventualmente da restituire in base alle regole dell’indebito arricchimento, cui fa riferimento l’attore nel suo ricorso in materia civile, sono quelli sorti tra il momento della dichiarazione di compensazione e quello, come visto retroattivo, in cui la stessa produce i suoi effetti (v. Jeandin , op. cit., n.

E. 7 ad art. 124 CO; Aepli , op. cit.,

n. 126 ad art. 124 CO; Zellweger-Gutknecht , op. cit., n. 114 ad art. 124 CO; W. Peter , Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 5 ad art. 124 CO). In altri termini rimangono riservati gli interessi eventualmente maturati fino al momento in cui si è prodotta la compensazione. Nel caso in esame la convenuta, con la risposta e riconvenzione 17 maggio 2006, aveva riconosciuto la pretesa avversaria fino a concorrenza di fr. 52'000.- e aveva opposto in compensazione il suo credito di fr. 82'962.-, di qui la richiesta di condannare l’attore al pagamento della differenza, ossia fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995. Come già ricordato, in sede di replica e risposta riconvenzionale 12 giugno 2006 l’attore non aveva contestato di essere debitore della convenuta per l’importo di fr. 82'962.-, peraltro oggetto della sua dichiarazione di compensazione (v. sopra), non si era espresso sulla richiesta di interessi e aveva chiesto di respingere la riconvenzionale in forza del suo asserito maggior credito. Occorre premettere da un lato che il procedere della convenuta, ossia la presentazione di una domanda riconvenzionale, è proceduralmente corretto dal momento che considerava l’importo del suo credito superiore a quello della controparte (v. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 11 ad art. 172), d’altro lato che decisiva risulta la dichiarazione di compensazione dell’attore, mentre quella successiva della convenuta è priva di effetti in virtù del principio della priorità temporale (v. Jeandin , op. cit., n. 3 ad art. 124 CO; Aepli , op. cit., n. 96 seg. ad art 124 CO; Zellweger-Gutknecht , op. cit.,

n. 62 ad art. 124 CO). Ciò è peraltro logico poiché il debito compensato della convenuta non può diventare in seguito un credito compensante. Ad analoga conclusione si giunge nel caso in cui si volesse prendere in considerazione la dichiarazione contenuta nel doc. N. Si ha dunque che la convenuta aveva nei confronti dell’attore un credito di fr. 82'962.-, riconosciuto per tale importo e non contestato per quanto attiene la data della decorrenza degli interessi (sull’effetto della mancata contestazione della data di decorrenza degli interessi v. Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 26 ad art. 321), estinto per compensazione con effetto al 31 dicembre 2003 con l’importo riconosciuto in via giudiziale di fr. 104'000.-. La convenuta non ha però chiesto gli interessi sulla totalità del suo credito, ma unicamente su fr. 30'962.- e pertanto possono esserle riconosciuti solo su questo importo (v. art. 86 CPC-TI). Gli interessi al 5% su fr. 30'962.- dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2003 ammontano a fr. 13'932,90, che vanno computati sul saldo intermedio a favore dell’attore di fr. 24'038.- (v. giudizio di rinvio al consid. 5.4.2, secondo periodo), con conseguente saldo finale a favore di quest’ultimo di fr. 10'105,10. Il credito maggiore, diminuito dalla compensazione continua a sussistere (cosiddetta Restobligation) e quindi a maturare interessi per la parte rimasta (v. Aepli , op. cit., n. 130 ad art. 124 CO). Questi interessi non possono essere riconosciuti dal momento in cui si sono prodotti gli effetti della compensazione, come indicato dalla citata dottrina, ma unicamente dal 1° gennaio 2005, come richiesto nella petizione e nei successivi allegati (art. 86 CPC-TI). 5. In conclusione l’appello viene parzialmente accolto. Il giudizio del Pretore è riformato nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 10'105,10 (oltre interessi). A fronte di una pretesa di fr. 147'538.- l’attore risulta soccombente in misura preponderante (pari a circa 14/15): la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili saranno ripartite in base al grado di soccombenza. La sentenza del primo giudice è altresì da riformare per quanto attiene la domanda riconvenzionale, che è integralmente respinta in considerazione di quanto riconosciuto a favore dell’attore, e confermato dal Tribunale federale, nonché in virtù delle risultanze di questo giudizio. Gli oneri dell’azione riconvenzionale seguono l’integrale soccombenza della convenuta e attrice riconvenzionale. Gli oneri processuali della sentenza 22 novembre 2011 di questa Camera devono parimenti essere modificati. In sede di appello l’attore aveva ridotto la sua pretesa nei confronti della convenuta a fr. 136'866.- (domanda principale) e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale (il cui valore era come noto di fr. 30'962.-), mentre la convenuta aveva postulato l’integrale reiezione del gravame. L’attore ottiene parzialmente ragione sulla domanda principale (limitatamente a fr. 10'105,10) e integralmente ragione per quanto attiene la reiezione della riconvenzionale: considerati i due aspetti il suo grado di soccombenza in sede di appello viene fissato a 4/5. Per il presente giudizio, emanato a seguito di rinvio da parte del Tribunale federale, non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili (v. II CCA 9 luglio 2012, inc. n. 12.2012.82).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2012.146

Lugano

14 settembre 2012/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n.OA.2006.19della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 gennaio 2006 da

AP 1

contro

AO 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 147'538.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, somma ridotta in sede di conclusioni a fr. 141'170.-;

domanda a cui si è opposta la convenuta postulando la reiezione della petizione e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 5 marzo 2009, con cui ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995;

appellante l’attore che con atto d’appello 31 marzo 2009 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale decidendo l’intersecazione della parola “disonesto” contenuta alla pagina 15 delle conclusioni 23 febbraio 2009 della convenuta e la condanna della medesima al pagamento dell’importo di fr. 136'866.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, rispettivamente in via subordinata di fr. 84'948.85 e in via ancor più subordinata di fr.57'903.70 e in ogni caso di respingere la domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 11 maggio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;preso atto della sentenza 16 luglio 2012 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. 4A_27/2012) che, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile 16 gennaio 2012 dell’attore, ha annullato la sentenza 22 novembre 2011 (inc. n. 12.2009.75) con cui questa Camera aveva parzialmente accolto l’appello (con conseguente riforma del primo giudizio nel senso dell’accoglimento parziale della domanda riconvenzionale per fr. 17'443.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005), rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I.L’appello 31 marzo 2009 di AP 1è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 marzo 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

1.La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 10'105,10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005.

2.  La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 7'000.- dell’azione principale sono a carico di AP 1 per complessivi fr. 8'400.-, per la rimanenza a carico della AO 1. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 8’500.- per ripetibili parziali.

3.La domanda riconvenzionale è respinta.

4.La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- dell’azione riconvenzionale, da anticipare (e già anticipate) dalla convenuta e attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

II.La domanda di intersecazione contestuale all’appelloè respinta.

III.Gli oneri processuali dell’appello consistenti in:

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico in ragione di 4/5 mentre per 1/5 sono a carico della parte appellata. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per parti di ripetibili di appello.

- __________

- __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).