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Incarto n.12.2011.108
Lugano
18 luglio 2011/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
visto l'appello 31 maggio 2011 presentato da
AP 1
contro
la decisione 19 aprile 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa promossa nei suoi confronti da
AO 1
premesso che con decisione 19 aprile 2011 (OA.2008.526) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 limporto di fr. 20'388.15 oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2008, oltre a fr. 365.85 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008 e a fr. 215.90 per spese di esecuzione, rigettando per tali importi in via definitiva lopposizione interposta al PE n. __________ dellUfficio esecuzione di Lugano;
preso atto che AP 1 ha interposto appello il 31 maggio 2011 contro la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione per fr. 14'295.60, con conseguente modifica del giudicato sulle spese processuali;
constatato che lappellante è stata invitata il 3 giugno 2011 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale dappello -introiti AGITI- limporto di fr. 2'200.- entro il 20 giugno 2011 in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che limporto non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 28 giugno 2011 allappellante, tramite il suo patrocinatore, è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente all11 luglio 2011 per versare lanticipo di fr. 2'200.-, con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dellappello ai sensi dellart. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che sia linvito 3 giugno 2011 sia la diffida 28 giugno 2011 sono state spedite con invio raccomandato e che nessun pagamento è intervenuto entro l11 luglio 2011;
ritenuto che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dellappello e deve dichiararlo inammissibile;
considerato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato lappello per osservazioni;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).