Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2010.23
Lugano
16 marzo 2010/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 29 gennaio 2010 presentato da
AP 1
contro
il decreto di stralcio 14 gennaio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1
richiamata la diffida3 febbraio 2010della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindi giorni dalla data della ricezioneper effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale dappello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.-a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli ai sensi dell'art. 312 CPC;
appurato che la diffida non è stata ritirata dalla destinataria e che la Posta ha ritornato il plico raccomandato alla Cancelleria civile dopo la scadenza del termine di giacenza il 12 febbraio 2010 (plico postale agli atti);
constatato che un atto giudiziario inviato per plico raccomandato si considera notificato quando viene ritirato o alla scadenza del termine di giacenza presso la posta (DTF 127 I 31) motivo per cui nella fattispecie il termine di quindici giorni per il versamento dellanticipo decorreva dal 13 febbraio 2010 ed è scaduto il 1° marzo 2010 senza che sia intervenuto il pagamento dellanticipo richiesto;
considerato che nelle circostanze descritte lappello sfugge a qualsiasi esame e deve dunque essere stralciato dai ruoli;
ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale lappello non è stato intimato;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).