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Incarto n.12.2010.187
Lugano
26 ottobre 2010/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Cameracivile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 4 ottobre 2010 presentato da
AP 1
contro
la sentenza 14 settembre 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa promossa nei confronti dellappellante da
AO 1
volta a ottenere la pronuncia di misure necessarie per rimediare le lacune dellorganizzazione della società convenuta, che il Pretore ha accolto ordinando la liquidazione della convenuta secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta, la quale chiede con appello del 4 ottobre 2010, previa concessione al rimedio delleffetto sospensivo, che sia accertata la nullità della sentenza, con rinvio al Pretore dellincarto per il rifacimento del processo;
preso atto che il 22 ottobre 2010 lappellante ha comunicato di ritirare lappello;
considerato che per quanto precede lappello è diventato privo di oggetto per desistenza dellappellante, alla quale vanno caricate tasse e spese;
ritenuto che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza e del valore litigioso (pari al capitale azionario di fr. 100'000.-, doc. A), mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale lappello non è stato intimato, la procedura trovandosi ancora allo stadio della domanda di anticipo delle presumibili tasse e spese di giudizio;
considerato che lemanazione del presente giudizio rende caduca la concessione delleffetto sospensivo allappello;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Ilsegretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).