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12.2009.81

Stralcio per ritiro di opposizione a exequatur, calcolo della tassa di giustizia

Ticino · 2008-04-23 · Italiano TI
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Incarto n.12.2009.81

Lugano

11 novembre 2009/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

vista l’opposizione a exequatur del 13 maggio 2009 presentata da

AP 1

contro

la sentenza 11 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella vertenza relativa al riconoscimento e all’esecuzione in Svizzera della sentenza del 23 aprile 2008 del Tribunale civile di Biella, che la oppone a

AO 1

AO 2

AO 3

preso atto che con lettera 29 ottobre 2009 l’opponente ha dichiarato di ritirare l’opposizione, la Corte d’appello di Torino avendo sospeso con ordinanza 29 settembre 2009 l’efficacia esecutiva della sentenza di cui è chiesto l’exequatur;

considerato che per quanto precede l’opposizione è da stralciare dai ruoli per desistenza dell’opponente, alla quale vanno caricate tasse e spese;

che nella commisurazione della tassa di giustizia, che ai sensi dell’art. III del Protocollo n. 1 alla CL non può essere proporzionale al valore di causa di € 350'000, si tiene nondimeno conto dell’impegno sinora chiesto alla Camera per la trattazione dell’opposizione e della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alle controparti, che non hanno sinora compiuto apprezzabili atti di patrocinio;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).