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Incarto n.12.2009.7
Lugano
20 febbraio 2009/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 2 gennaio 2009 presentato da
AP 1
contro
il decreto 22 dicembre 2008 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa (rifiuto di prova a futura memoria) promossa dall'appellante contro
AO 1
AO 2
AO 3
preso atto che il 10 febbraio 2009 lappellante ha comunicato di aver trovato una soluzione con la controparte e ha dichiarato di ritirare lappello;
considerato che per quanto precede lappello è diventato privo di oggetto per desistenza dellappellante;
constatato che nel loro accordo le parti hanno concordato di compensare tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;
rilevato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza;
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Per la seconda Camera civile delTribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.