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12.2009.28

Stralcio dai ruoli per mancato versamento anticipo spese

Ticino · 2009-02-26 · Italiano TI
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Incarto n.12.2009.28

Lugano

26 febbraio 2009/sc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 23 gennaio 2009 presentato da

AP 1

contro

la sentenza 21 gennaio 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa promossa contro l'appellante dall’

AO 1

richiamata la diffida28 gennaio 2009della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorniper effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr.200.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto che la diffida è stata notificata al rappresentante della ricorrente il 6 febbraio 2009  e che il termine di pagamento è infruttuosamente trascorso;

considerato che il valore di causa può essere considerato pari al capitale sociale della società dichiarata sciolta con la sentenza pretorile, vale a dire fr. 100'000.-;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).