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Incarto n.12.2009.147
Lugano
30 settembre 2009/sc
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
visto l'appello 17 agosto 2009 presentato da
AP 1
contro
la sentenza 5 agosto 2009 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa promossa dall'appellante (procedura speciale per locazione) contro
AO 1
richiamata lordinanza 17 settembre 2009 e preso atto dello scritto 18 settembre 2009 dellappellante, il quale comunica di aver risolto la vertenza in via transattiva nel senso indicato dalla controparte nella lettera 15 settembre 2009, sicché ritira lappello e chiede lo stralcio dai ruoli della procedura;
considerato che lappello è quindi diventato privo di oggetto per desistenza dellappellante;
ritenuto che per tale motivo listanza di ammissione allassistenza giudiziaria non può essere accolta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 5 ad art. 14 Lag);
osservato che viste le particolarità del caso, in particolare la situazione finanziaria dellappellante così come risulta dal fascicolo processuale, si può comunque prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo ancora presentato ripetibili e non avendo un patrocinatore;
accertato che il valore di causa ammonta ad almeno fr. 22'320.-;
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Perla seconda Cameracivile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).