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12.2009.142

Decreto di stralcio per ritiro di appello a seguito di transazione (locazione)

Ticino · 2010-05-19 · Italiano TI
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Incarto n.12.2009.142

Lugano

19 maggio 2010/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 24 luglio 2009 presentato da

AP 1

contro

la sentenza 13 luglio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nelle cause a procedura di locazione e affitto promosse il 30 luglio 2003 e il 25 maggio 2005 dall'appellante nei confronti di

AO 1

volte a ottenere l’eliminazione di difetti nella cosa locata, la riduzione della pigione e la condanna della controparte al pagamento dell’importo di fr. 12'000.- a titolo di risarcimento del danno, domande alle quali si è opposta la conduttrice e che il Pretore ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3’000.- a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta fr. 4'000.- per ripetibili;

appellante l’istante, la quale chiede con appello del 24 luglio 2009 la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le sue istanze;

preso atto dello scritto 17 maggio 2010, congiuntamente sottoscritto dai patrocinatori delle parti, mediante il quale essi comunicano che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiedono, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura;

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,

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Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).