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12.2008.238

Stralcio per mancato pagamento anticipo delle spese

Ticino · 2009-01-12 · Italiano TI
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Incarto n.12.2008.238

Lugano

12 gennaio 2009/sc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 14 novembre 2008 presentato da

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

AP 5

AP 6

AP 7

contro

il decreto di stralcio emanato il 24 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dagli appellanti contro

AO 1

richiamata la diffida19 novembre 2008della presidente di questa Camera mediante la quale agli appellanti veniva assegnato un termine di 15 giorniper effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito difr.600.-a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

accertato che la diffida è stata consegnata al rappresentante degli appellanti il 20 novembre 2008, sicché il termine per il versamento dell’anticipo scadeva il 5 dicembre 2008;

preso atto come il termine in questione è decorso infruttuoso;

rilevato che il valore di causa ammonta a fr. 18'000.-;

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).