Contratto di garanzia o fideiussione
Erwägungen (3 Absätze)
E. 14 novembre 2008 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.829 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 novembre 1999 da AP 1 rappr. da RA 1 contro AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti rappr. da RA 2 con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 244'374.45 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 1999 e di fr. 1'027.- mensili dal 1° dicembre 1999 oltre interessi di mora a decorrere da ogni singola scadenza; domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 luglio 2006 ha respinto nella misura in cui era rivolta nei confronti della convenuta T__________ SA e parzialmente accolto nella misura in cui era rivolta nei confronti degli altri convenuti, condannati in solido al pagamento di fr. 245'951.05 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 e di fr. 73'954.80 più interessi al 5% calcolati sulle singole rate mensili di fr. 1'027.15 a far tempo dal 1° aprile 1999; appellanti i convenuti AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 con atto di appello 29 agosto 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nella misura in cui era rivolta nei loro confronti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attore con osservazioni 2 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; preso atto della decisione 5 marzo 2008 con cui la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8 ottobre 2007 dall’attore, ha annullato la sentenza 4 settembre 2007 di questa Camera (inc. n. 12.2006.151), rinviandole la causa per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. AO 1 è stato per quasi 20 anni direttore generale di T__________ SA, con un salario che nel 1998 ha raggiunto l’importo di fr. 351'000.- annui. In base al contratto di impiego (doc. D) la datrice di lavoro tra l’altro s’impegnava, a sue spese, a metterlo al beneficio delle prestazioni del fondo di previdenza __________ presso la G__________, fondazione collettiva della __________, il cui regolamento (doc. C e doc. 14 nel plico doc. II° rich.), per quanto qui interessa, prevedeva, in caso di sopravvivenza dell’assicurato all’età del pensionamento, il versamento a suo favore del capitale di vecchiaia (art. 10 cpv.
1) oppure, in caso di dichiarazione in tal senso resa dall’assicurato al più tardi 3 anni prima dell’insorgenza della pretesa, la corresponsione di una rendita di vecchiaia equivalente da un punto di vista assicurativo, comprensiva dell’aspettativa della rendita vedovile del 60% (art. 10 cpv. 5), che in caso di lavoratori con almeno 10 anni di servizio ed il cui rapporto d’impiego fosse iniziato prima del 1° gennaio 1991, sarebbe stata, assieme alla rendita semplice AVS ed alla rendita della cassa pensione, almeno pari al 40% dell’ultimo salario annuale (art. 10 cpv. 6). 2. Il
E. 17 dicembre 1998 (doc. A), pochi giorni dopo essersi risposato e soprattutto pochi mesi prima del suo pensionamento, previsto per fine marzo 1999, AO 1 ha venduto per fr. 6'000'000.- a AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 l’intero pacchetto azionario di M__________ __________ AG, società detentrice del 100% delle azioni di T__________ SA. Nel contratto di compravendita, alla clausola 4 cpv. 3, gli acquirenti hanno tra l’altro garantito “ che il venditore riceva da parte della fondazione G__________ ... il capitale di vecchiaia massimo previsto dagli statuti in base allo stipendio 1998/1999 ”, mentre, alla clausola 8 cpv. 3, essi rispettivamente la T__________ SA hanno garantito “ le prestazioni del fondo pensionistico G__________ ... secondo statuto del fondo ”. 3. Il
E. 19 gennaio 1999 (doc. 6), dopo che nel marzo 1996 (doc. 1) aveva espressamente
optato per il versamento del capitale di vecchiaia - che per altro sarebbe
stato versato in tale forma anche in assenza di una dichiarazione
dell’assicurato - AO 1 ha chiesto al fondo di previdenza G__________ di poter
beneficiare della rendita pensionistica. Quest’ultimo in un primo momento aderì
a questa richiesta (doc. E), ma alcuni mesi dopo (doc. 2), vista la tardività
della domanda, non formulata nel termine triennale, cambiò idea e provvide a
versare il capitale di vecchiaia di fr. 1'321'083.05. In un secondo momento,
nel corso del mese d’agosto, così richiesto dall’assicurato, esso tuttavia accettò
di riprendersi il capitale di vecchiaia versato e, con la somma di fr.
1'305’848.05, gli acquistò presso R__________ una rendita di vecchiaia di fr.
94'021.20 (doc. F e 8).
4.
Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in
giudizio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e T__________ SA, evidenziando come,
contrariamente a quanto era stato da loro garantito nel contratto di
compravendita e nonostante l’impegno assunto da T__________ SA nel contratto
d’impiego, l’entità della rendita pensionistica erogatagli (fr. 94'021.20),
cumulata alla rendita AVS (fr. 24'120.-) ed a quella della LPP (fr. 9'933.-),
non fosse in realtà tale da raggiungere il 40% del suo ultimo salario, ovvero
di fr. 106'347.-, dovendosi al contrario concludere per un ammanco annuale di
fr. 12'325.80 annui, pari a fr. 1'027.15 mensili. In tali circostanze, a suo
dire, i convenuti dovevano essere obbligati a versargli la differenza tra la
rendita concordata e quella versata, per i mesi trascorsi dalla data del suo
pensionamento alla data dell’inoltro della petizione (fr. 8'217.20), il costo
per l’acquisto di una rendita a conguaglio per gli anni a venire
(cautelativamente indicato in fr. 230'000.-), oltre alle spese legali che gli
erano fino ad oggi state occasionate (fr. 6'157.25). Di qui la richiesta della
loro condanna in solido al pagamento di fr. 244'374.45 oltre interessi al 5%
dal 24 novembre 1999 e di fr. 1'027.- mensili dal 1° dicembre 1999 oltre
interessi di mora a decorrere da ogni singola scadenza.
5.
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto respinto la tesi
difensiva dei convenuti, secondo cui l’attore, in base al regolamento di G__________
rispettivamente in base al tenore delle “garanzie” fornite dai convenuti, non
potesse aver diritto ad una rendita di pensionamento in luogo e vece
dell’assegnazione del corrispondente capitale di vecchiaia. Il giudice di prime
cure ha quindi accertato che le “garanzie” fornite dai convenuti nelle clausole
del contratto di compravendita costituivano un impegno ai sensi dell’art. 111
CO, sennonché, il relativo documento non essendo stato firmato dalla convenuta
T__________ SA, era escluso che la stessa potesse essere tenuta al risarcimento
del danno, unica domanda oggetto della causa. Egli ha di conseguenza respinto
la petizione nella misura in cui era rivolta nei confronti della convenuta T__________
SA e l’ha parzialmente accolta nella misura in cui era rivolta nei confronti
degli altri convenuti, condannandoli in solido al pagamento di fr. 73'954.80
più interessi al 5% calcolati sulle singole rate mensili di fr. 1'027.15 a far
tempo dal 1° aprile 1999, somma pari alla differenza di fr. 1'027.15 mensili
dalla data del pensionamento al 31 marzo 2005, e di fr. 245'951.05 più
interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, importo che in base alla perizia
giudiziaria corrispondeva al costo per l’acquisto di una rendita complementare
futura. Le ulteriori pretese, ed in particolare quella per spese legali
preprocessuali, sono per contro state respinte.
6.
Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 chiedono di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche
nella misura in cui era rivolta nei loro confronti. Essi rilevano innanzitutto
che l’impegno da loro assunto in sede di vendita del pacchetto azionario non si
configurava quale contratto di garanzia ai sensi dell’art. 111 CO, ma
costituiva una fideiussione nulla per vizio di forma. Evidenziano quindi che
l’attore aveva avuto un atteggiamento manifestamente contraddittorio oltre che
lesivo del principio della buona fede e della lealtà nei rapporti commerciali,
laddove, dopo il suo matrimonio, di cui aveva sottaciuto le possibili
implicazioni dal punto di vista previdenziale, aveva chiesto la corresponsione
di una rendita quando in precedenza - circostanza questa che ai loro occhi era
per altro già tale da privare di significato particolare la garanzia in
discussione - aveva già optato per il versamento del capitale di vecchiaia.
Essi eccepiscono infine il fatto che la controparte, in occasione dell’accordo
concluso con il fondo pensionistico nell’agosto 1999, abbia rilasciato
un’esplicita dichiarazione di tacitazione delle proprie pretese.
7.
Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
8.
Con sentenza 4 settembre 2007 (inc. n. 12.2006.151) questa
Camera, in accoglimento dell’appello, ha respinto la petizione anche nei
confronti dei quattro convenuti rimasti in lite, ritenendo in sostanza, sulla
base di un’interpretazione fondata sul principio dell’affidamento, che
l’impegno assunto da costoro nei confronti dell’attore configurava una
fideiussione, nulla per mancanza della forma dell’atto pubblico (art. 493 cpv.
2 CO), e precisando quindi che essi non avevano commesso abuso di diritto nel
prevalersi in causa della nullità di quella pattuizione.
9.
Accogliendo
il 5 marzo 2008 il ricorso in materia civile presentato dall’attore avverso la
sentenza d’appello, il Tribunale federale ha innanzitutto ritenuto che con le
premesse di fatto, invero piuttosto scarne, che emergevano dal giudizio
impugnato appariva poco ragionevole che l’impegno assunto dai convenuti potesse
in buona fede essere inteso nel senso attribuitogli dai giudici cantonali, e
che di conseguenza la decisione impugnata, su questo punto, non si conciliava
con le regole giurisprudenziali dell’interpretazione oggettiva. Ritenuto che la
sentenza d’appello era perlopiù priva di accertamenti che permettessero di
situare il contratto nel contesto concreto in cui era stato sottoscritto, ed in
particolare non vi si trovavano riscontri né sulle circostanze esterne,
segnatamente sulle trattative che avevano preceduto la firma dell’accordo, né
sulla volontà interna delle parti, argomenti questi che, stando a quanto
emergeva dalla stessa sentenza impugnata, erano già stati proposti nella sede
cantonale, gli atti andavano pertanto ritornati al Tribunale d’appello
affinché, nella misura in cui lo consentiva il diritto di procedura cantonale,
completasse gli accertamenti di fatto. In seguito, per distinguere tra
fideiussione, garanzia o assunzione cumulativa di debito, i giudici cantonali
avrebbero dovuto raffrontare nuovamente i fatti accertati con i criteri
giurisprudenziali che, di per sé, erano elencati correttamente nella sentenza
impugnata. E se fossero giunti alla conclusione che si trattava di una garanzia,
avrebbero dovuto stabilirne la portata e gli effetti, visto che i convenuti
sostenevano che l’attore aveva modificato le proprie richieste nei confronti
del fondo G__________ dopo la stipulazione del contratto contenente le
controverse clausole di garanzia. Anche l’esame dell’abuso di diritto invocato
dall’attore andava infine rinviato, perché l’eccezione doveva essere apprezzata
alla luce di tutte le circostanze di fatto che sarebbero emerse dal
completamento degli accertamenti di fatto.
10.
Conformemente
al giudizio di rinvio, che vincola il tribunale inferiore (cfr.
Von Werdt,
Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 9 ad
art. 107 LTF;
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, n. 18 ad art. 107 LTF), si tratta innanzitutto di
stabilire in quale contesto sia stato sottoscritto il contratto ed in
particolare di fornire puntuali risconti sulle circostanze esterne,
segnatamente sulle trattative che avevano preceduto la firma dell’accordo, nonché
sulla volontà interna delle parti.
Ebbene,
dall’istruttoria di causa si è potuto evincere che l’attore, ormai prossimo al
pensionamento e intenzionato a cedere l’intero pacchetto azionario di M__________
__________ AG, il 3 novembre 1998 (cfr. doc. 4) ha concesso a cinque manager di
T__________ SA, tra cui i quattro qui convenuti, un diritto d’opzione o di
prelazione per l’acquisto della quota azionaria per complessivi fr.
8'000'000.-. Il 10 dicembre (cfr. doc. 3 nel plico doc. I° rich.) i quattro
convenuti gli hanno quindi sottoposto una proposta d’acquisto, di fr.
6'000'000.-, nella quale tra le altre cose essi, rispettivamente T__________
SA, si impegnavano a garantire le prestazioni del fondo pensionistico G__________
secondo lo statuto del fondo. L’attore, l’indomani (doc. 5), ha confermato la
sua disponibilità ad accettare la proposta sottopostagli, a condizione però che
il contratto venisse modificato in alcuni punti, con in particolare l’ulteriore
garanzia da parte degli acquirenti che egli avrebbe ricevuto da parte della
fondazione G__________ il capitale di vecchiaia massimo previsto dagli statuti
in base allo stipendio 1998/1999. Di fronte a tale richiesta, uno dei convenuti,
AO 4, si è telefonicamente rivolto al fondo pensionistico G__________ per sapere
quale sarebbero state le conseguenze dell’accoglimento di questa condizione e
in tutta risposta, quello stesso giorno (doc. 7), rammentatogli il tenore
dell’art. 10 cpv. 6 del regolamento, gli è stato confermato che in base al
conteggio allegato a quel momento la copertura della rendita-obiettivo del 40% a
favore dell’attore risultava garantita; sempre in quello scritto il fondo
pensionistico precisava nondimeno che i calcoli si fondavano sui dati conosciuti
a quel momento, ritenuto che in caso di eventuali aumenti di stipendio
dell’attore, per coprire la differenza, avrebbe dovuto essere fornito un
importo integrativo. Accettate le nuove proposte dell’attore, il contratto,
contenente entrambe la clausole di garanzia di cui si è detto, ora riportate
alle clausole 4 cpv. 3 e 8 cpv. 3, è poi stato formalmente sottoscritto 7
giorni dopo (doc. A). Per quanto riguarda più in particolare il rapporto
pensionistico dell’attore presso G__________, si osserva che nel 1996, come già
accennato, egli, pur adempiendo le condizioni per poter pretendere il
versamento della rendita-obiettivo del 40% prevista dall’art. 10 cpv. 6 del
regolamento (teste __________ p. 5), aveva formalmente optato per il versamento
del capitale di vecchiaia, che - si aggiunga - sarebbe stato “speculare” (“
versicherungstechnisch
gleichwertig
”) con la rendita pensionistica “normale” di cui all’art. 10
cpv. 5 del regolamento. Con la sua nuova richiesta, quella dell’11 dicembre
1998, di far sì che egli ricevesse dall’istituto pensionistico il capitale di
vecchiaia “massimo” previsto dagli statuti si deve con ciò intendere, anche
alla luce della risposta fornita a AO 4 dalla fondazione G__________ con il
doc. 7, che egli volesse garantirsi il ricevimento di un capitale di vecchiaia tale
da corrispondergli una rendita di vecchiaia, che, sommata alla rendita semplice
AVS e alla rendita della cassa pensione, fosse almeno pari al 40% dell’ultimo
salario annuale. In altre parole, egli auspicava così che i convenuti gli
garantissero non solo il capitale di vecchiaia “normale”, ovvero quello previsto
dall’art. 10 cpv. 2 e 3 del regolamento, per altro a lui già garantito con
l’altra clausola di garanzia contenuta nell’offerta 10 dicembre 1998 dei
convenuti, bensì il capitale di vecchiaia corrispondente alla rendita-obiettivo
del 40%, prestazione questa di per sé non prevista dal regolamento (siccome la
rendita-obiettivo del 40% è dovuta solo in caso di scelta della rendita e non in
caso di scelta del capitale, cfr. il tenore dell’art. 10 cpv. 6 e del suo
titolo marginale “Altersrente anstelle Alterskapital” nonché la testimonianza __________
p. 6): qualora - com’è stato nella fattispecie - il capitale versato dalla
datrice di lavoro entro la data del pensionamento non fosse stato tale da
raggiungere quel 40%, ciò avrebbe di fatto comportato una maggiore prestazione a
suo favore rispetto al caso “normale”.
11.
Ciò
posto, si tratta ora da esaminare la qualifica giuridica da attribuire
all'impegno assunto dai convenuti nella clausola 4 cpv. 3 del doc. A: mentre
questi ultimi ritengono che si tratti di una fideiussione, nulla per vizio di
forma (art. 493 cpv. 2 CO), l’attore propende per la tesi di una garanzia
indipendente o per un’assunzione cumulativa di debito.
11.1
Ora, come noto, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo
riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione
costituisca una fideiussione, una garanzia o un’assunzione cumulativa di debito
(II CCA 25 agosto 2005 inc. n. 12.2004.200 pubbl. in: NRCP 2006 p. 361, 3
dicembre 1996 inc. n. 12.96.110), ritenuto che il criterio di distinzione
essenziale tra i tre istituti giuridici risiede nel carattere accessorio della
prima, ma non invece delle altre due, per raffronto all'obbligazione del
debitore principale, fermo restando che la terza, diversamente dalla seconda,
presuppone la volontà del garante di riprendere l’impegno altrui e di diventare
a sua volta debitore principale e non solo quella di assicurare l’impegno di
quest’ultimo (SJ 2000 I 305 consid. 1a).
11.2
Nel
caso di specie, l'esame delle circostanze consente tutto sommato di confermare
il giudizio pretorile che ha escluso l'esistenza di una fideiussione, a favore
di una garanzia. L’istruttoria non ha invero permesso di stabilire quale fosse
la reale e concorde volontà delle parti allorché i convenuti hanno fornito la
“garanzia” in parola. L'interpretazione in base al principio dell'affidamento,
che così s'impone, fa invece propendere decisamente per l'esistenza di una
garanzia ai sensi dell’art. 111 CO, dovendosi ritenere che l’impegno da loro
assunto fosse di carattere indipendente e non accessorio per raffronto
all'obbligazione del debitore principale: indizi in tal senso sono innanzitutto
la circostanza che l'impegno assunto dai convenuti non era identico a quello
del debitore (
Pestalozzi
, Basler Kommentar, 2
ª
ed., n. 28 ad art. 111 CO), ma, come accertato al precedente
considerando, si riferiva ad una prestazione (il “capitale di vecchiaia
massimo”) che di per sé non era prevista dal regolamento di previdenza ed
oltretutto, per quanto riguardava il suo ammontare (“massimo”, ovvero nel senso
della rendita-obiettivo del 40%), a quel momento nemmeno poteva più entrare in
considerazione per l’attore siccome costui aveva da tempo optato per il
versamento del capitale di vecchiaia anziché della rendita (cfr. DTF 125 III
305 consid. 2b; II CCA 9 novembre 1994 inc. n. 131/94); il fatto che la
garanzia fosse chiaramente prestata a beneficio del creditore
("gläubigerbezogen";
Pestalozzi
, op. cit., n. 29 ad art. 111 CO;
II CCA 22 maggio 2002 inc. n. 12.2001.136) e non invece a favore del debitore; e
infine, ancorché tale aspetto di per sé non sia decisivo (DTF 125 III 305
consid. 2b, 111 II 276 consid. 2b e c), l'indiscusso interesse personale dei
convenuti nell'operazione. Nemmeno il fatto che nell'impegno si facesse
indirettamente riferimento al contratto tra l’attore e il fondo pensionistico G__________
esclude l'esistenza di una garanzia ex art. 111 CO: anche in tal caso un
riferimento al rapporto di base è in effetti tutt'altro che inusuale (cfr.
Guggenheim
,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4
ª
ed., p. 348; DTF 117 III 76 consid. 6b, 122 III 321 consid. 4a;
Rep
. 1992
p. 260), specialmente qualora le parti abbiano fatto capo alla forma della
"bürgschaftsähnliche Garantie", ove il garante promette la sua
prestazione al beneficiario per il caso che il terzo si riveli inadempiente,
poco importando che la prestazione del terzo sia effettivamente dovuta (ICCTF 7
giugno 1999 4C.25/1999 consid. 6b).
12.
Escluso
con ciò che l’impegno assunto dai convenuti costituisse una fideiussione nulla
per vizio di forma, restano da esaminare le censure con cui costoro da una
parte evidenziano che l’attore avrebbe avuto un atteggiamento manifestamente
contraddittorio e lesivo del principio della buona fede e della lealtà nei
rapporti commerciali, laddove, dopo il suo matrimonio, di cui aveva sottaciuto
le possibili implicazioni dal punto di vista previdenziale, aveva chiesto la
corresponsione di una rendita quando in precedenza - circostanza questa che ai
loro occhi era già tale da privare di significato particolare la garanzia in parola
- aveva già optato per il versamento del capitale di vecchiaia, e dall’altra eccepiscono
che la controparte, in occasione dell’accordo concluso con il fondo
pensionistico nell’agosto 1999, avrebbe rilasciato un’esplicita dichiarazione
di tacitazione delle proprie pretese. In merito a quest’ultima si osserva che
il fatto che l’attore nell’agosto 1999 abbia rilasciato all’indirizzo del fondo
di previdenza G__________ una dichiarazione di tacitazione (doc. 8) è del tutto
irrilevante per l’esito della lite, ritenuto che, come già evidenziato in
precedenza, l’impegno dei convenuti non era destinato a garantire una
prestazione del fondo di previdenza, ma una prestazione diversa, indipendente e
non accessoria rispetto a quanto dovuto da quest’ultimo. Quanto all’altra
censura, si osserva che i convenuti, allorché hanno rilasciato l’impegno che ci
interessa, sapevano che l’attore si era nel frattempo sposato (cfr. doc. H) e
quindi avrebbero potuto immaginare che la questione potesse eventualmente influire
sul suo trattamento pensionistico, tant’è che hanno immediatamente ritenuto di
doversi rivolgere al fondo di previdenza per verificare quali sarebbero state le
conseguenze di un loro impegno in tal senso. Se poi a quel momento essi non hanno
ritenuto di informare il fondo previdenziale dell’intervenuto cambiamento di
stato civile dell’attore, è una circostanza che non può essere imputata
all’attore. La questione è comunque ininfluente anche perché i convenuti non
hanno preteso l’invalidazione del loro impegno per errore essenziale (art. 23
segg. CO) o per dolo (art. 28 CO), se non per la prima volta e quindi irritualmente
in sede conclusionale (art. 78 CPC). Non è poi vero che agli occhi dei
convenuti il fatto che l’attore aveva da tempo optato per il versamento del
capitale di previdenza fosse tale da privare di significato particolare la
garanzia in discussione. Tutt’altro. Essi, alla luce delle informazioni chieste
e ricevute dal fondo di previdenza, sapevano in effetti che l’attore aveva
preteso qualcosa di diverso (il capitale di vecchiaia “massimo”) ed hanno
ricevuto, a ragione o a torto, conferma del fatto che a quel momento, in base
ai dati conosciuti dal fondo di previdenza, la rendita-obiettivo sarebbe stata
raggiunta, fermo restando, in caso contrario, l’obbligo per i garanti di
prestare dei contributi integrativi. Nessun comportamento contraddittorio o
lesivo del principio della buona fede e della lealtà nei rapporti commerciali è
infine ravvisabile nel fatto che l’attore nel gennaio 1999 abbia chiesto al
fondo di previdenza, e in seguito ottenuto - sia pure in violazione del
regolamento (art. 10 cpv. 5) -, il versamento di una rendita pensionistica,
invece del capitale di vecchiaia inizialmente corrisposto e poi restituito. La
circostanza non ha infatti avuto alcun effetto sull’impegno dei convenuti, che
è rimasto immutato. Resta però il fatto che in base a tale impegno all’attore
veniva garantito l’ottenimento del capitale di vecchiaia massimo, che, lo si
rammenta una volta ancora, corrispondeva al maggior importo che avrebbe
permesso l’erogazione di una rendita pensionistica minima del 40% da parte di G__________.
E tale somma, come stabilito dal perito giudiziario, ammonta a fr. 171'193.50
(differenza tra i fr. 1'477'041.60 necessari per ottenere una rendita annua di
fr. 106'347.- e i fr. 1'305'848.05 con cui, su sua richiesta, all’attore è
stata acquistata una rendita pensionistica presso __________, cfr. perizia p. 2).
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, i convenuti non
possono pertanto essere condannati a rifondere all’attore le minori rendite da
lui ottenute dopo la data del suo pensionamento (fr. 1'027.15 mensili) e il capitale
che nel 2004 (o in altra data) avrebbe permesso di acquistare presso altri
istituti previdenziali la rendita di fr. 12'325.80 annui mancante (fr. 245'951.05),
queste non essendo le prestazioni che erano state garantite nella clausola 4
cpv. 3 del doc. A.
13.
Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame, che i quattro convenuti rimasti
in lite sono condannati a pagare all’attore fr. 171'193.50 oltre interessi al
5% dal 1° aprile 1999.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali e le indennità della
sede pretorile sono stati calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 326'063.55,
mentre per quelli di questa sede fa stato un valore di fr. 319'905.85.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
L’appello 29 agosto 2006 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4
è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 luglio 2006 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2.
La petizione 23/25 novembre 1999, in
quanto rivolta nei confronti dei convenuti AP 1
, AP 2, AP 3 e AP 4
, è parzialmente accolta.
2.1
Di
conseguenza AO 4, AO 1, AO 2 e AO 3 sono condannati in solido a pagare
all’attore fr. 171'193.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1999.
3.
La tassa di giustizia di fr. 6'500.- e le
spese (ivi comprese quelle peritali), da anticipare dalla parte attrice, restano
a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono a carico di AO 1
, AO 2, AO 3 e AO 4 in solido
. L’attore rifonderà
a __________ SA
fr. 2'000.- per ripetibili. Le ripetibili tra l’attore
AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono compensate
.
II.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’250.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 3’300.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, sono caricate alle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili d’appello.
III.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.11.2008 12.2008.114
Contratto di garanzia o fideiussione
Incarto n. 12.2008.114 rinvio TF Lugano 14 novembre 2008 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.829 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 novembre 1999 da AP 1 rappr. da RA 1 contro AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti rappr. da RA 2 con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 244'374.45 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 1999 e di fr. 1'027.- mensili dal 1° dicembre 1999 oltre interessi di mora a decorrere da ogni singola scadenza; domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 luglio 2006 ha respinto nella misura in cui era rivolta nei confronti della convenuta T__________ SA e parzialmente accolto nella misura in cui era rivolta nei confronti degli altri convenuti, condannati in solido al pagamento di fr. 245'951.05 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 e di fr. 73'954.80 più interessi al 5% calcolati sulle singole rate mensili di fr. 1'027.15 a far tempo dal 1° aprile 1999; appellanti i convenuti AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 con atto di appello 29 agosto 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nella misura in cui era rivolta nei loro confronti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attore con osservazioni 2 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; preso atto della decisione 5 marzo 2008 con cui la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8 ottobre 2007 dall’attore, ha annullato la sentenza 4 settembre 2007 di questa Camera (inc. n. 12.2006.151), rinviandole la causa per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. AO 1 è stato per quasi 20 anni direttore generale di T__________ SA, con un salario che nel 1998 ha raggiunto l’importo di fr. 351'000.- annui. In base al contratto di impiego (doc. D) la datrice di lavoro tra l’altro s’impegnava, a sue spese, a metterlo al beneficio delle prestazioni del fondo di previdenza __________ presso la G__________, fondazione collettiva della __________, il cui regolamento (doc. C e doc. 14 nel plico doc. II° rich.), per quanto qui interessa, prevedeva, in caso di sopravvivenza dell’assicurato all’età del pensionamento, il versamento a suo favore del capitale di vecchiaia (art. 10 cpv.
1) oppure, in caso di dichiarazione in tal senso resa dall’assicurato al più tardi 3 anni prima dell’insorgenza della pretesa, la corresponsione di una rendita di vecchiaia equivalente da un punto di vista assicurativo, comprensiva dell’aspettativa della rendita vedovile del 60% (art. 10 cpv. 5), che in caso di lavoratori con almeno 10 anni di servizio ed il cui rapporto d’impiego fosse iniziato prima del 1° gennaio 1991, sarebbe stata, assieme alla rendita semplice AVS ed alla rendita della cassa pensione, almeno pari al 40% dell’ultimo salario annuale (art. 10 cpv. 6). 2. Il 17 dicembre 1998 (doc. A), pochi giorni dopo essersi risposato e soprattutto pochi mesi prima del suo pensionamento, previsto per fine marzo 1999, AO 1 ha venduto per fr. 6'000'000.- a AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 l’intero pacchetto azionario di M__________ __________ AG, società detentrice del 100% delle azioni di T__________ SA. Nel contratto di compravendita, alla clausola 4 cpv. 3, gli acquirenti hanno tra l’altro garantito “ che il venditore riceva da parte della fondazione G__________ ... il capitale di vecchiaia massimo previsto dagli statuti in base allo stipendio 1998/1999 ”, mentre, alla clausola 8 cpv. 3, essi rispettivamente la T__________ SA hanno garantito “ le prestazioni del fondo pensionistico G__________ ... secondo statuto del fondo ”. 3. Il 19 gennaio 1999 (doc. 6), dopo che nel marzo 1996 (doc. 1) aveva espressamente optato per il versamento del capitale di vecchiaia - che per altro sarebbe stato versato in tale forma anche in assenza di una dichiarazione dell’assicurato - AO 1 ha chiesto al fondo di previdenza G__________ di poter beneficiare della rendita pensionistica. Quest’ultimo in un primo momento aderì a questa richiesta (doc. E), ma alcuni mesi dopo (doc. 2), vista la tardività della domanda, non formulata nel termine triennale, cambiò idea e provvide a versare il capitale di vecchiaia di fr. 1'321'083.05. In un secondo momento, nel corso del mese d’agosto, così richiesto dall’assicurato, esso tuttavia accettò di riprendersi il capitale di vecchiaia versato e, con la somma di fr. 1'305’848.05, gli acquistò presso R__________ una rendita di vecchiaia di fr. 94'021.20 (doc. F e 8). 4. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e T__________ SA, evidenziando come, contrariamente a quanto era stato da loro garantito nel contratto di compravendita e nonostante l’impegno assunto da T__________ SA nel contratto d’impiego, l’entità della rendita pensionistica erogatagli (fr. 94'021.20), cumulata alla rendita AVS (fr. 24'120.-) ed a quella della LPP (fr. 9'933.-), non fosse in realtà tale da raggiungere il 40% del suo ultimo salario, ovvero di fr. 106'347.-, dovendosi al contrario concludere per un ammanco annuale di fr. 12'325.80 annui, pari a fr. 1'027.15 mensili. In tali circostanze, a suo dire, i convenuti dovevano essere obbligati a versargli la differenza tra la rendita concordata e quella versata, per i mesi trascorsi dalla data del suo pensionamento alla data dell’inoltro della petizione (fr. 8'217.20), il costo per l’acquisto di una rendita a conguaglio per gli anni a venire (cautelativamente indicato in fr. 230'000.-), oltre alle spese legali che gli erano fino ad oggi state occasionate (fr. 6'157.25). Di qui la richiesta della loro condanna in solido al pagamento di fr. 244'374.45 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 1999 e di fr. 1'027.- mensili dal 1° dicembre 1999 oltre interessi di mora a decorrere da ogni singola scadenza. 5. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto respinto la tesi difensiva dei convenuti, secondo cui l’attore, in base al regolamento di G__________ rispettivamente in base al tenore delle “garanzie” fornite dai convenuti, non potesse aver diritto ad una rendita di pensionamento in luogo e vece dell’assegnazione del corrispondente capitale di vecchiaia. Il giudice di prime cure ha quindi accertato che le “garanzie” fornite dai convenuti nelle clausole del contratto di compravendita costituivano un impegno ai sensi dell’art. 111 CO, sennonché, il relativo documento non essendo stato firmato dalla convenuta T__________ SA, era escluso che la stessa potesse essere tenuta al risarcimento del danno, unica domanda oggetto della causa. Egli ha di conseguenza respinto la petizione nella misura in cui era rivolta nei confronti della convenuta T__________ SA e l’ha parzialmente accolta nella misura in cui era rivolta nei confronti degli altri convenuti, condannandoli in solido al pagamento di fr. 73'954.80 più interessi al 5% calcolati sulle singole rate mensili di fr. 1'027.15 a far tempo dal 1° aprile 1999, somma pari alla differenza di fr. 1'027.15 mensili dalla data del pensionamento al 31 marzo 2005, e di fr. 245'951.05 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, importo che in base alla perizia giudiziaria corrispondeva al costo per l’acquisto di una rendita complementare futura. Le ulteriori pretese, ed in particolare quella per spese legali preprocessuali, sono per contro state respinte. 6. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nella misura in cui era rivolta nei loro confronti. Essi rilevano innanzitutto che l’impegno da loro assunto in sede di vendita del pacchetto azionario non si configurava quale contratto di garanzia ai sensi dell’art. 111 CO, ma costituiva una fideiussione nulla per vizio di forma. Evidenziano quindi che l’attore aveva avuto un atteggiamento manifestamente contraddittorio oltre che lesivo del principio della buona fede e della lealtà nei rapporti commerciali, laddove, dopo il suo matrimonio, di cui aveva sottaciuto le possibili implicazioni dal punto di vista previdenziale, aveva chiesto la corresponsione di una rendita quando in precedenza - circostanza questa che ai loro occhi era per altro già tale da privare di significato particolare la garanzia in discussione - aveva già optato per il versamento del capitale di vecchiaia. Essi eccepiscono infine il fatto che la controparte, in occasione dell’accordo concluso con il fondo pensionistico nell’agosto 1999, abbia rilasciato un’esplicita dichiarazione di tacitazione delle proprie pretese. 7. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi. 8. Con sentenza 4 settembre 2007 (inc. n. 12.2006.151) questa Camera, in accoglimento dell’appello, ha respinto la petizione anche nei confronti dei quattro convenuti rimasti in lite, ritenendo in sostanza, sulla base di un’interpretazione fondata sul principio dell’affidamento, che l’impegno assunto da costoro nei confronti dell’attore configurava una fideiussione, nulla per mancanza della forma dell’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO), e precisando quindi che essi non avevano commesso abuso di diritto nel prevalersi in causa della nullità di quella pattuizione. 9. Accogliendo il 5 marzo 2008 il ricorso in materia civile presentato dall’attore avverso la sentenza d’appello, il Tribunale federale ha innanzitutto ritenuto che con le premesse di fatto, invero piuttosto scarne, che emergevano dal giudizio impugnato appariva poco ragionevole che l’impegno assunto dai convenuti potesse in buona fede essere inteso nel senso attribuitogli dai giudici cantonali, e che di conseguenza la decisione impugnata, su questo punto, non si conciliava con le regole giurisprudenziali dell’interpretazione oggettiva. Ritenuto che la sentenza d’appello era perlopiù priva di accertamenti che permettessero di situare il contratto nel contesto concreto in cui era stato sottoscritto, ed in particolare non vi si trovavano riscontri né sulle circostanze esterne, segnatamente sulle trattative che avevano preceduto la firma dell’accordo, né sulla volontà interna delle parti, argomenti questi che, stando a quanto emergeva dalla stessa sentenza impugnata, erano già stati proposti nella sede cantonale, gli atti andavano pertanto ritornati al Tribunale d’appello affinché, nella misura in cui lo consentiva il diritto di procedura cantonale, completasse gli accertamenti di fatto. In seguito, per distinguere tra fideiussione, garanzia o assunzione cumulativa di debito, i giudici cantonali avrebbero dovuto raffrontare nuovamente i fatti accertati con i criteri giurisprudenziali che, di per sé, erano elencati correttamente nella sentenza impugnata. E se fossero giunti alla conclusione che si trattava di una garanzia, avrebbero dovuto stabilirne la portata e gli effetti, visto che i convenuti sostenevano che l’attore aveva modificato le proprie richieste nei confronti del fondo G__________ dopo la stipulazione del contratto contenente le controverse clausole di garanzia. Anche l’esame dell’abuso di diritto invocato dall’attore andava infine rinviato, perché l’eccezione doveva essere apprezzata alla luce di tutte le circostanze di fatto che sarebbero emerse dal completamento degli accertamenti di fatto. 10. Conformemente al giudizio di rinvio, che vincola il tribunale inferiore (cfr. Von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 9 ad art. 107 LTF; Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 107 LTF), si tratta innanzitutto di stabilire in quale contesto sia stato sottoscritto il contratto ed in particolare di fornire puntuali risconti sulle circostanze esterne, segnatamente sulle trattative che avevano preceduto la firma dell’accordo, nonché sulla volontà interna delle parti. Ebbene, dall’istruttoria di causa si è potuto evincere che l’attore, ormai prossimo al pensionamento e intenzionato a cedere l’intero pacchetto azionario di M__________ __________ AG, il 3 novembre 1998 (cfr. doc. 4) ha concesso a cinque manager di T__________ SA, tra cui i quattro qui convenuti, un diritto d’opzione o di prelazione per l’acquisto della quota azionaria per complessivi fr. 8'000'000.-. Il 10 dicembre (cfr. doc. 3 nel plico doc. I° rich.) i quattro convenuti gli hanno quindi sottoposto una proposta d’acquisto, di fr. 6'000'000.-, nella quale tra le altre cose essi, rispettivamente T__________ SA, si impegnavano a garantire le prestazioni del fondo pensionistico G__________ secondo lo statuto del fondo. L’attore, l’indomani (doc. 5), ha confermato la sua disponibilità ad accettare la proposta sottopostagli, a condizione però che il contratto venisse modificato in alcuni punti, con in particolare l’ulteriore garanzia da parte degli acquirenti che egli avrebbe ricevuto da parte della fondazione G__________ il capitale di vecchiaia massimo previsto dagli statuti in base allo stipendio 1998/1999. Di fronte a tale richiesta, uno dei convenuti, AO 4, si è telefonicamente rivolto al fondo pensionistico G__________ per sapere quale sarebbero state le conseguenze dell’accoglimento di questa condizione e in tutta risposta, quello stesso giorno (doc. 7), rammentatogli il tenore dell’art. 10 cpv. 6 del regolamento, gli è stato confermato che in base al conteggio allegato a quel momento la copertura della rendita-obiettivo del 40% a favore dell’attore risultava garantita; sempre in quello scritto il fondo pensionistico precisava nondimeno che i calcoli si fondavano sui dati conosciuti a quel momento, ritenuto che in caso di eventuali aumenti di stipendio dell’attore, per coprire la differenza, avrebbe dovuto essere fornito un importo integrativo. Accettate le nuove proposte dell’attore, il contratto, contenente entrambe la clausole di garanzia di cui si è detto, ora riportate alle clausole 4 cpv. 3 e 8 cpv. 3, è poi stato formalmente sottoscritto 7 giorni dopo (doc. A). Per quanto riguarda più in particolare il rapporto pensionistico dell’attore presso G__________, si osserva che nel 1996, come già accennato, egli, pur adempiendo le condizioni per poter pretendere il versamento della rendita-obiettivo del 40% prevista dall’art. 10 cpv. 6 del regolamento (teste __________ p. 5), aveva formalmente optato per il versamento del capitale di vecchiaia, che - si aggiunga - sarebbe stato “speculare” (“ versicherungstechnisch gleichwertig ”) con la rendita pensionistica “normale” di cui all’art. 10 cpv. 5 del regolamento. Con la sua nuova richiesta, quella dell’11 dicembre 1998, di far sì che egli ricevesse dall’istituto pensionistico il capitale di vecchiaia “massimo” previsto dagli statuti si deve con ciò intendere, anche alla luce della risposta fornita a AO 4 dalla fondazione G__________ con il doc. 7, che egli volesse garantirsi il ricevimento di un capitale di vecchiaia tale da corrispondergli una rendita di vecchiaia, che, sommata alla rendita semplice AVS e alla rendita della cassa pensione, fosse almeno pari al 40% dell’ultimo salario annuale. In altre parole, egli auspicava così che i convenuti gli garantissero non solo il capitale di vecchiaia “normale”, ovvero quello previsto dall’art. 10 cpv. 2 e 3 del regolamento, per altro a lui già garantito con l’altra clausola di garanzia contenuta nell’offerta 10 dicembre 1998 dei convenuti, bensì il capitale di vecchiaia corrispondente alla rendita-obiettivo del 40%, prestazione questa di per sé non prevista dal regolamento (siccome la rendita-obiettivo del 40% è dovuta solo in caso di scelta della rendita e non in caso di scelta del capitale, cfr. il tenore dell’art. 10 cpv. 6 e del suo titolo marginale “Altersrente anstelle Alterskapital” nonché la testimonianza __________
p. 6): qualora - com’è stato nella fattispecie - il capitale versato dalla datrice di lavoro entro la data del pensionamento non fosse stato tale da raggiungere quel 40%, ciò avrebbe di fatto comportato una maggiore prestazione a suo favore rispetto al caso “normale”. 11. Ciò posto, si tratta ora da esaminare la qualifica giuridica da attribuire all'impegno assunto dai convenuti nella clausola 4 cpv. 3 del doc. A: mentre questi ultimi ritengono che si tratti di una fideiussione, nulla per vizio di forma (art. 493 cpv. 2 CO), l’attore propende per la tesi di una garanzia indipendente o per un’assunzione cumulativa di debito. 11.1 Ora, come noto, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una fideiussione, una garanzia o un’assunzione cumulativa di debito (II CCA 25 agosto 2005 inc. n. 12.2004.200 pubbl. in: NRCP 2006 p. 361, 3 dicembre 1996 inc. n. 12.96.110), ritenuto che il criterio di distinzione essenziale tra i tre istituti giuridici risiede nel carattere accessorio della prima, ma non invece delle altre due, per raffronto all'obbligazione del debitore principale, fermo restando che la terza, diversamente dalla seconda, presuppone la volontà del garante di riprendere l’impegno altrui e di diventare a sua volta debitore principale e non solo quella di assicurare l’impegno di quest’ultimo (SJ 2000 I 305 consid. 1a). 11.2 Nel caso di specie, l'esame delle circostanze consente tutto sommato di confermare il giudizio pretorile che ha escluso l'esistenza di una fideiussione, a favore di una garanzia. L’istruttoria non ha invero permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché i convenuti hanno fornito la “garanzia” in parola. L'interpretazione in base al principio dell'affidamento, che così s'impone, fa invece propendere decisamente per l'esistenza di una garanzia ai sensi dell’art. 111 CO, dovendosi ritenere che l’impegno da loro assunto fosse di carattere indipendente e non accessorio per raffronto all'obbligazione del debitore principale: indizi in tal senso sono innanzitutto la circostanza che l'impegno assunto dai convenuti non era identico a quello del debitore (Pestalozzi, Basler Kommentar, 2 ª ed., n. 28 ad art. 111 CO), ma, come accertato al precedente considerando, si riferiva ad una prestazione (il “capitale di vecchiaia massimo”) che di per sé non era prevista dal regolamento di previdenza ed oltretutto, per quanto riguardava il suo ammontare (“massimo”, ovvero nel senso della rendita-obiettivo del 40%), a quel momento nemmeno poteva più entrare in considerazione per l’attore siccome costui aveva da tempo optato per il versamento del capitale di vecchiaia anziché della rendita (cfr. DTF 125 III 305 consid. 2b; II CCA 9 novembre 1994 inc. n. 131/94); il fatto che la garanzia fosse chiaramente prestata a beneficio del creditore ("gläubigerbezogen"; Pestalozzi, op. cit., n. 29 ad art. 111 CO; II CCA 22 maggio 2002 inc. n. 12.2001.136) e non invece a favore del debitore; e infine, ancorché tale aspetto di per sé non sia decisivo (DTF 125 III 305 consid. 2b, 111 II 276 consid. 2b e c), l'indiscusso interesse personale dei convenuti nell'operazione. Nemmeno il fatto che nell'impegno si facesse indirettamente riferimento al contratto tra l’attore e il fondo pensionistico G__________ esclude l'esistenza di una garanzia ex art. 111 CO: anche in tal caso un riferimento al rapporto di base è in effetti tutt'altro che inusuale (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ª ed., p. 348; DTF 117 III 76 consid. 6b, 122 III 321 consid. 4a; Rep . 1992
p. 260), specialmente qualora le parti abbiano fatto capo alla forma della "bürgschaftsähnliche Garantie", ove il garante promette la sua prestazione al beneficiario per il caso che il terzo si riveli inadempiente, poco importando che la prestazione del terzo sia effettivamente dovuta (ICCTF 7 giugno 1999 4C.25/1999 consid. 6b). 12. Escluso con ciò che l’impegno assunto dai convenuti costituisse una fideiussione nulla per vizio di forma, restano da esaminare le censure con cui costoro da una parte evidenziano che l’attore avrebbe avuto un atteggiamento manifestamente contraddittorio e lesivo del principio della buona fede e della lealtà nei rapporti commerciali, laddove, dopo il suo matrimonio, di cui aveva sottaciuto le possibili implicazioni dal punto di vista previdenziale, aveva chiesto la corresponsione di una rendita quando in precedenza - circostanza questa che ai loro occhi era già tale da privare di significato particolare la garanzia in parola
- aveva già optato per il versamento del capitale di vecchiaia, e dall’altra eccepiscono che la controparte, in occasione dell’accordo concluso con il fondo pensionistico nell’agosto 1999, avrebbe rilasciato un’esplicita dichiarazione di tacitazione delle proprie pretese. In merito a quest’ultima si osserva che il fatto che l’attore nell’agosto 1999 abbia rilasciato all’indirizzo del fondo di previdenza G__________ una dichiarazione di tacitazione (doc. 8) è del tutto irrilevante per l’esito della lite, ritenuto che, come già evidenziato in precedenza, l’impegno dei convenuti non era destinato a garantire una prestazione del fondo di previdenza, ma una prestazione diversa, indipendente e non accessoria rispetto a quanto dovuto da quest’ultimo. Quanto all’altra censura, si osserva che i convenuti, allorché hanno rilasciato l’impegno che ci interessa, sapevano che l’attore si era nel frattempo sposato (cfr. doc. H) e quindi avrebbero potuto immaginare che la questione potesse eventualmente influire sul suo trattamento pensionistico, tant’è che hanno immediatamente ritenuto di doversi rivolgere al fondo di previdenza per verificare quali sarebbero state le conseguenze di un loro impegno in tal senso. Se poi a quel momento essi non hanno ritenuto di informare il fondo previdenziale dell’intervenuto cambiamento di stato civile dell’attore, è una circostanza che non può essere imputata all’attore. La questione è comunque ininfluente anche perché i convenuti non hanno preteso l’invalidazione del loro impegno per errore essenziale (art. 23 segg. CO) o per dolo (art. 28 CO), se non per la prima volta e quindi irritualmente in sede conclusionale (art. 78 CPC). Non è poi vero che agli occhi dei convenuti il fatto che l’attore aveva da tempo optato per il versamento del capitale di previdenza fosse tale da privare di significato particolare la garanzia in discussione. Tutt’altro. Essi, alla luce delle informazioni chieste e ricevute dal fondo di previdenza, sapevano in effetti che l’attore aveva preteso qualcosa di diverso (il capitale di vecchiaia “massimo”) ed hanno ricevuto, a ragione o a torto, conferma del fatto che a quel momento, in base ai dati conosciuti dal fondo di previdenza, la rendita-obiettivo sarebbe stata raggiunta, fermo restando, in caso contrario, l’obbligo per i garanti di prestare dei contributi integrativi. Nessun comportamento contraddittorio o lesivo del principio della buona fede e della lealtà nei rapporti commerciali è infine ravvisabile nel fatto che l’attore nel gennaio 1999 abbia chiesto al fondo di previdenza, e in seguito ottenuto - sia pure in violazione del regolamento (art. 10 cpv. 5) -, il versamento di una rendita pensionistica, invece del capitale di vecchiaia inizialmente corrisposto e poi restituito. La circostanza non ha infatti avuto alcun effetto sull’impegno dei convenuti, che è rimasto immutato. Resta però il fatto che in base a tale impegno all’attore veniva garantito l’ottenimento del capitale di vecchiaia massimo, che, lo si rammenta una volta ancora, corrispondeva al maggior importo che avrebbe permesso l’erogazione di una rendita pensionistica minima del 40% da parte di G__________. E tale somma, come stabilito dal perito giudiziario, ammonta a fr. 171'193.50 (differenza tra i fr. 1'477'041.60 necessari per ottenere una rendita annua di fr. 106'347.- e i fr. 1'305'848.05 con cui, su sua richiesta, all’attore è stata acquistata una rendita pensionistica presso __________, cfr. perizia p. 2). Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, i convenuti non possono pertanto essere condannati a rifondere all’attore le minori rendite da lui ottenute dopo la data del suo pensionamento (fr. 1'027.15 mensili) e il capitale che nel 2004 (o in altra data) avrebbe permesso di acquistare presso altri istituti previdenziali la rendita di fr. 12'325.80 annui mancante (fr. 245'951.05), queste non essendo le prestazioni che erano state garantite nella clausola 4 cpv. 3 del doc. A. 13. Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che i quattro convenuti rimasti in lite sono condannati a pagare all’attore fr. 171'193.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1999. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali e le indennità della sede pretorile sono stati calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 326'063.55, mentre per quelli di questa sede fa stato un valore di fr. 319'905.85. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 29 agosto 2006 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 luglio 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 2. La petizione 23/25 novembre 1999, in quanto rivolta nei confronti dei convenuti AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, è parzialmente accolta. 2.1 Di conseguenza AO 4, AO 1, AO 2 e AO 3 sono condannati in solido a pagare all’attore fr. 171'193.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1999. 3. La tassa di giustizia di fr. 6'500.- e le spese (ivi comprese quelle peritali), da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono a carico di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 in solido . L’attore rifonderà a __________ SA fr. 2'000.- per ripetibili. Le ripetibili tra l’attore AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono compensate . II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3’250.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 3’300.- da anticiparsi dagli appellanti in solido, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili d’appello. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).