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12.2008.110

Stralcio appello per pagamento tardivo dell'anticipo delle spese giudiziarie

Ticino · 2008-08-14 · Italiano TI
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Incarto n.12.2008.110

Lugano

14 agosto 2008/lw

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

visto l'appello 23 maggio 2008 presentato da

AP 1

contro

la sentenza 30 aprile 2008 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa promossa contro l'appellante da

AO 1

richiamata la diffida29 maggio 2008della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine di quindici giorni dalla ricezione dell’invitoper effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito difr.1'600.-a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

rilevato che la comunicazione è stata consegnata il 30 maggio 2008 al rappresentante dell’appellante, così che il termine di pagamento è iniziato a decorrere il 31 maggio 2008 ed è in ogni caso scaduto il 15 giugno 2008;

considerato come il versamento sia stato effettuatosolo il 31 luglio 2008e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersitardivo;

rilevato che in concreto il valore di causa ammonta a fr. 94'052.70;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia retta dal diritto del lavoro; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).